TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14407/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio ELl'Avv. LUCCHESI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2 C.F._2
CAPPELLUTI MARTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista ELl'udienza EL 14.2.2025)
“A) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
B) la signora avrà diritto di occupare la casa in NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b sino al Pt_2
27 gennaio 2028 senza corrispondere al sig. alcun canone di locazione e/o indennizzo. Pt_1
1 La signora si obbliga a non cedere a terzi la propria quota di un mezzo ELla casa in NA EL RD Pt_2
(BS), Via Sorattino n. 61/b sino all'atto di compravendita (o permuta) di cui al successivo punto F);
C) la signora si obbliga entro 30 (trenta giorni) giorni dal deposito EL presente atto a volturare a suo Pt_2
nome tutte le utenze ELla suddetta casa;
D) le spese ordinarie inerenti alla predetta casa di NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b sono a far data dal deposito EL presente atto a carico esclusivo ELla signora mentre le spese straordinarie Pt_2
urgenti ed indifferibili dovranno essere divise tra i proprietari al 50% ciascuno. Inoltre, la signora Pt_2 provvederà, con riferimento al solo pagamento ELl'assicurazione EL fabbricato, ad inviare annualmente al sig. ricevuta attestante il pagamento da Lei effettuato EL premio ELla relativa polizza;
Pt_1
E) il sig. si obbliga a non iniziare sino al 27 gennaio 2028 alcun procedimento di divisione giudiziale Pt_1
ELla casa in NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b;
F) la signora si obbliga ad acquistare, eventualmente anche con effetti traslativi diretti a Parte_2
favore di terzi ex art. 1411 c.c., entro e non oltre il 27 gennaio 2028 dal sig. , che si obbliga Parte_1
a vendere, la quota di un mezzo di proprietà ELsig. Cella ELl'immobile sito in NA EL RD (BS), Via
Sorattino n. 61/b (catastalmente via Sorattino 63), distinto al Catasto Fabbricati EL Comune di NA EL
RD (BS) sez. NCT, foglio 23, part. 137, sub. 502, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, RC Euro 419,62, costituente porzione di casa ad uso civile abitazione sviluppantesi su tre piani fuori terra (terra, primo e secondo), con adiacente corte pertinenziale esclusiva, composta da due vani e ripostiglio al piano terra, un vano e loggetta al piano primo e due vani soffitta al piano secondo, al prezzo sin da oggi fissato in Euro 165.000
(centosessantacinquemila/00). Il predetto termine deve intendersi quale termine essenziale ai sensi di legge.
La presente promessa di vendita e di acquisto ha, per accordo tra le parti, natura aleatoria e pertanto la valorizzazione EL bene è ad oggi fissata a prescindere da eventuali variazioni di valore ELl'immobile medesimo.
Nella determinazione EL prezzo si è tenuto conto di tutte le posizioni di dare e avere attualmente pendenti tra le parti (anche con riferimento al mantenimento ELla figlia) e pertanto tra le stesse null'altro sarà dovuto ad alcun titolo, salvo quanto di seguito specificato al punto L) per i mobili contenuti nella casa adibita a residenza familiare.
La signora dichiara di ben conoscere l'immobile e il suo stato, compreso lo stato degli impianti la Pt_2 cui conformità non è e non sarà garantita dal sig. nell'atto di trasferimento ELla proprietà ELla quota Pt_1
a lui attualmente intestata.
Ai sensi e per gli effetti ELl'art. 29 co. 1 bis L. 52/98, i signori e , dichiarano Parte_2 Parte_1 che l'immobile è catastalmente conforme (doc. 3 – planimetria catastale). L'immobile in oggetto è pervenuto complessivamente al sig. per atto di acquisto autenticato nelle sottoscrizioni dal dr. Pt_1 [...]
, notaio in Brescia, in data 11 aprile 1989, rep. n. 16357/3785, registrato a Brescia il 20 aprile 1989 Per_1
al n. 1526 e trascritto a Brescia il 21 aprile 1989 ai nn. 11252/7628 ed è stata successivamente venduta dallo
2 stesso alla signora la quota di una metà di proprietà con atto autenticato nelle firme dal notaio dr. Pt_2
di Brescia in data 3 novembre 1999 n. rep. 11106 n. racc. 4138, debitamente registrato e Persona_2
trascritto a Brescia il 16 novembre 1999 ai nn. 26555 Registro Generale e 41954 Registro Particolare.
Fermo tutto quanto sopra pattuito, è fatta tuttavia salva la possibilità per le parti di accordarsi con atto scritto per effettuare, invece ELla citata compravendita, un atto di permuta (con o senza conguaglio) ELla quota intestata alsig. Cella con altro/i bene/i di proprietà ELla signora debitamente periziato/i, in modo da Pt_2
raggiungere (eventualmente anche con la corresponsione di un conguaglio in denaro) un valore pari alla somma di Euro 165.000 o, in alternativa, sempre previo accordo scritto tra le parti di vendere l'immobile a terzi. Qualora le parti non si accordino per iscritto sulla detta permuta o vendita a terzi, resta fermo l'obbligo ELla signora di acquistare entro e non oltre il termine EL 27 gennaio 2028 dal sig. la quota di Pt_2 Pt_1 un mezzo ELl'immobile in NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b per Euro Euro 165.000. In tutti i suddetti casi, la scelta EL notaio perla stipula ELl'atto di compravendita (o di permuta) spetterà alla signora la quale sosterrà anche le inerenti spese, onorari ed imposte. La signora dovrà comunicare per Pt_2 Pt_2
iscritto al sig. con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso il nominativo EL notaio prescelto e almeno Pt_1
due disponibilità di date per la stipula ELl'atto in esecuzione EL presente accordo. Tale atto di compravendita (od eventualmente di permuta), essendo condizione essenziale per la risoluzione ELla crisi coniugale, godrà ELle agevolazioni fiscali previste dalla Legge.
G) A condizione che la figlia non percepisca un reddito (derivante da qualsiasi fonte) almeno CP_1
pari a euro 1.200 netti mensili, il sig. sarà tenuto a continuare a versare direttamente alla figlia Pt_1
sul conto corrente di quest'ultima un mantenimento nella misura di euro 300,00 (trecento/00) CP_1 mensili. Sino al raggiungimento ELl'indipendenza economica, fissata tra le parti nella suddetta soglia di reddito di Euro 1.200, le spese straordinarie necessarie per la figlia medesima, saranno - per CP_1
accordo dei coniugi - a carico dei genitori in ragione EL 50% (cinquanta percento) ciascuno. Eventuali spese straordinarie documentate anticipate da un genitore andranno rimborsate nella quota sopra citata dall'altro genitore entro il 5 (cinque) EL mese successivo alla comunicazione documentale.
H) La signora ed il sig. rinunciano vicendevolmente a qualsiasi mantenimento e/o contributo Pt_2 Pt_1
economico e/o richiesta di addebito.
I) I veicoli intestati ai coniugi rimarranno di proprietà esclusiva degli attuali intestatari che provvederanno ad affrontare ogni costo necessario alla loro circolazione.
L) Sono esclusi dal presente accordo tutti i mobili contenuti nella casa coniugale, il cui valore non è stato considerato nella determinazione EL prezzo di cui alla precedente lettera F) e che saranno oggetto di separato accordo scritto tra i coniugi.”
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Mazzano (BS) in data 20.5.2001, trascritto presso il registro ELlo stato civile EL Comune di Mazzano (BS) al n. 4, parte II, serie A, anno 2001, con il regime patrimoniale ELla separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 27.1.2003 (oggi maggiorenne). CP_1
Con dichiarazione resa ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione ELla separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione ELl'emananda sentenza.
La prosecuzione EL processo per la successiva trattazione ELla domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione ELle spese processuali è rimessa alla pronuncia ELla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale ELlo
Stato Civile EL Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia ELla sentenza definitiva la regolamentazione ELle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione EL processo.
Così deciso a Brescia, all'esito ELla camera di consiglio EL giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14407/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio ELl'Avv. LUCCHESI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2 C.F._2
CAPPELLUTI MARTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista ELl'udienza EL 14.2.2025)
“A) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
B) la signora avrà diritto di occupare la casa in NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b sino al Pt_2
27 gennaio 2028 senza corrispondere al sig. alcun canone di locazione e/o indennizzo. Pt_1
1 La signora si obbliga a non cedere a terzi la propria quota di un mezzo ELla casa in NA EL RD Pt_2
(BS), Via Sorattino n. 61/b sino all'atto di compravendita (o permuta) di cui al successivo punto F);
C) la signora si obbliga entro 30 (trenta giorni) giorni dal deposito EL presente atto a volturare a suo Pt_2
nome tutte le utenze ELla suddetta casa;
D) le spese ordinarie inerenti alla predetta casa di NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b sono a far data dal deposito EL presente atto a carico esclusivo ELla signora mentre le spese straordinarie Pt_2
urgenti ed indifferibili dovranno essere divise tra i proprietari al 50% ciascuno. Inoltre, la signora Pt_2 provvederà, con riferimento al solo pagamento ELl'assicurazione EL fabbricato, ad inviare annualmente al sig. ricevuta attestante il pagamento da Lei effettuato EL premio ELla relativa polizza;
Pt_1
E) il sig. si obbliga a non iniziare sino al 27 gennaio 2028 alcun procedimento di divisione giudiziale Pt_1
ELla casa in NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b;
F) la signora si obbliga ad acquistare, eventualmente anche con effetti traslativi diretti a Parte_2
favore di terzi ex art. 1411 c.c., entro e non oltre il 27 gennaio 2028 dal sig. , che si obbliga Parte_1
a vendere, la quota di un mezzo di proprietà ELsig. Cella ELl'immobile sito in NA EL RD (BS), Via
Sorattino n. 61/b (catastalmente via Sorattino 63), distinto al Catasto Fabbricati EL Comune di NA EL
RD (BS) sez. NCT, foglio 23, part. 137, sub. 502, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, RC Euro 419,62, costituente porzione di casa ad uso civile abitazione sviluppantesi su tre piani fuori terra (terra, primo e secondo), con adiacente corte pertinenziale esclusiva, composta da due vani e ripostiglio al piano terra, un vano e loggetta al piano primo e due vani soffitta al piano secondo, al prezzo sin da oggi fissato in Euro 165.000
(centosessantacinquemila/00). Il predetto termine deve intendersi quale termine essenziale ai sensi di legge.
La presente promessa di vendita e di acquisto ha, per accordo tra le parti, natura aleatoria e pertanto la valorizzazione EL bene è ad oggi fissata a prescindere da eventuali variazioni di valore ELl'immobile medesimo.
Nella determinazione EL prezzo si è tenuto conto di tutte le posizioni di dare e avere attualmente pendenti tra le parti (anche con riferimento al mantenimento ELla figlia) e pertanto tra le stesse null'altro sarà dovuto ad alcun titolo, salvo quanto di seguito specificato al punto L) per i mobili contenuti nella casa adibita a residenza familiare.
La signora dichiara di ben conoscere l'immobile e il suo stato, compreso lo stato degli impianti la Pt_2 cui conformità non è e non sarà garantita dal sig. nell'atto di trasferimento ELla proprietà ELla quota Pt_1
a lui attualmente intestata.
Ai sensi e per gli effetti ELl'art. 29 co. 1 bis L. 52/98, i signori e , dichiarano Parte_2 Parte_1 che l'immobile è catastalmente conforme (doc. 3 – planimetria catastale). L'immobile in oggetto è pervenuto complessivamente al sig. per atto di acquisto autenticato nelle sottoscrizioni dal dr. Pt_1 [...]
, notaio in Brescia, in data 11 aprile 1989, rep. n. 16357/3785, registrato a Brescia il 20 aprile 1989 Per_1
al n. 1526 e trascritto a Brescia il 21 aprile 1989 ai nn. 11252/7628 ed è stata successivamente venduta dallo
2 stesso alla signora la quota di una metà di proprietà con atto autenticato nelle firme dal notaio dr. Pt_2
di Brescia in data 3 novembre 1999 n. rep. 11106 n. racc. 4138, debitamente registrato e Persona_2
trascritto a Brescia il 16 novembre 1999 ai nn. 26555 Registro Generale e 41954 Registro Particolare.
Fermo tutto quanto sopra pattuito, è fatta tuttavia salva la possibilità per le parti di accordarsi con atto scritto per effettuare, invece ELla citata compravendita, un atto di permuta (con o senza conguaglio) ELla quota intestata alsig. Cella con altro/i bene/i di proprietà ELla signora debitamente periziato/i, in modo da Pt_2
raggiungere (eventualmente anche con la corresponsione di un conguaglio in denaro) un valore pari alla somma di Euro 165.000 o, in alternativa, sempre previo accordo scritto tra le parti di vendere l'immobile a terzi. Qualora le parti non si accordino per iscritto sulla detta permuta o vendita a terzi, resta fermo l'obbligo ELla signora di acquistare entro e non oltre il termine EL 27 gennaio 2028 dal sig. la quota di Pt_2 Pt_1 un mezzo ELl'immobile in NA EL RD (BS), Via Sorattino n. 61/b per Euro Euro 165.000. In tutti i suddetti casi, la scelta EL notaio perla stipula ELl'atto di compravendita (o di permuta) spetterà alla signora la quale sosterrà anche le inerenti spese, onorari ed imposte. La signora dovrà comunicare per Pt_2 Pt_2
iscritto al sig. con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso il nominativo EL notaio prescelto e almeno Pt_1
due disponibilità di date per la stipula ELl'atto in esecuzione EL presente accordo. Tale atto di compravendita (od eventualmente di permuta), essendo condizione essenziale per la risoluzione ELla crisi coniugale, godrà ELle agevolazioni fiscali previste dalla Legge.
G) A condizione che la figlia non percepisca un reddito (derivante da qualsiasi fonte) almeno CP_1
pari a euro 1.200 netti mensili, il sig. sarà tenuto a continuare a versare direttamente alla figlia Pt_1
sul conto corrente di quest'ultima un mantenimento nella misura di euro 300,00 (trecento/00) CP_1 mensili. Sino al raggiungimento ELl'indipendenza economica, fissata tra le parti nella suddetta soglia di reddito di Euro 1.200, le spese straordinarie necessarie per la figlia medesima, saranno - per CP_1
accordo dei coniugi - a carico dei genitori in ragione EL 50% (cinquanta percento) ciascuno. Eventuali spese straordinarie documentate anticipate da un genitore andranno rimborsate nella quota sopra citata dall'altro genitore entro il 5 (cinque) EL mese successivo alla comunicazione documentale.
H) La signora ed il sig. rinunciano vicendevolmente a qualsiasi mantenimento e/o contributo Pt_2 Pt_1
economico e/o richiesta di addebito.
I) I veicoli intestati ai coniugi rimarranno di proprietà esclusiva degli attuali intestatari che provvederanno ad affrontare ogni costo necessario alla loro circolazione.
L) Sono esclusi dal presente accordo tutti i mobili contenuti nella casa coniugale, il cui valore non è stato considerato nella determinazione EL prezzo di cui alla precedente lettera F) e che saranno oggetto di separato accordo scritto tra i coniugi.”
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Mazzano (BS) in data 20.5.2001, trascritto presso il registro ELlo stato civile EL Comune di Mazzano (BS) al n. 4, parte II, serie A, anno 2001, con il regime patrimoniale ELla separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 27.1.2003 (oggi maggiorenne). CP_1
Con dichiarazione resa ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione ELla separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione ELl'emananda sentenza.
La prosecuzione EL processo per la successiva trattazione ELla domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione ELle spese processuali è rimessa alla pronuncia ELla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale ELlo
Stato Civile EL Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia ELla sentenza definitiva la regolamentazione ELle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione EL processo.
Così deciso a Brescia, all'esito ELla camera di consiglio EL giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4