Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 929/2020 R.G.A.C. promossa :
dalla sig.ra (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via A. Parte_1 C.F._1
De Gasperi n. 48, presso lo studio dell'avv. Natalia Giuliano (C.F.: , dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F.: , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
- ENTE IMPOSITORE CONTUMACE -
N o n c h è
(già (C.F.. e P.I.: , in persona dell'Amministratore Delegato e CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., “rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici del Foro di Cuneo (C.F.:
, presso il cui studio in Cuneo, P.zza Galimberti n. 5, è elettivamente domiciliata per C.F._3
delega in calce” alla “Comparsa di costituzione e risposta” del 15.10.2020;
- ENTE CONCESSIONARIO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE -
Avente ad oggetto : opposizione avverso intimazione di pagamento per canone acqua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio origina dall'opposizione promossa dall'epigrafata debitrice avverso “l'intimazione di pagamento n.68252 del 12.06.2019”, con cui la nella spiegata qualità, per conto del CP_2 CP_1
le aveva richiesto la corresponsione, “probabilmente per canone acqua (visto che non c'era alcuna
[...] indicazione in tal senso nell'intimazione, ma veniva solo indicato quale ente creditore il Controparte_1
1
Adduceva quali motivi oppositivi :
- 1) “la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento” per omessa allegazione sia della copia di quello stesso atto che ne avrebbe dovuto costituire il presupposto “(o quanto meno dell'allegazione della relata che ne attestasse l'effettiva consegna e quindi l'effettiva conoscenza da parte del destinatario)”, che della “diffida e messa in mora prima ancora, con conseguenziale nullità dell'atto esecutivo”; con conseguenziale nullità per violazione dell'art. 7 L. 212/2000”, nonché della mancata allegazione anche della diffida e messa in mora
- 2) “la intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata” ex art. 2948, n. 4 c.c., per essere,
“buona parte delle pretese” azionate “irrimediabilmente colpite da un'evidente ed indubitabile causa estintiva,
e conseguentemente, non erano più attivabili”.
Alla luce di tali deduzioni, parte opponente concludeva, pertanto, formulando le seguenti conclusioni :
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni richiesta :
1) In accoglimento dell'opposizione spiegata e per le argomentazioni esposte, annullare e comunque dichiarare
inefficace l'intimazione di pagamento impugnata, n. 68252 del 12.06.2019; con conseguente condanna della CP_2
del , alle spese risarcitorie per il procedimento posto in essere;
[...] Controparte_1
2) Ordinare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Radicatosi il contraddittorio, degli evocati convenuti si costituiva solo l'ente addetto alla riscossione, il quale, fin da subito, riconosceva di aver notificato “l'ingiunzione di pagamento, di cui al r.d. n. 639/1910, erroneamente nell'indirizzo non più corrispondente alla residenza della ”, anche se successivamente “emetteva e Pt_1
notificava (sempre al vecchio indirizzo di residenza della ricorrente) l'avviso contenente l'intimazione di cui
all'art. 50 del Dpr n. 602/1973 che veniva ritirato proprio dalla sig.ra (così come Parte_1 attestato….nell'avviso di ricevimento)”.
Alla luce di quanto sopra dedotto, l' “preso atto dell'invalida notifica dell'ingiunzione di pagamento CP_2 prodromica all'intimazione impugnata”, rinunciava ad avvalersi della medesima intimazione e domandava, sul puto, la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Quanto, poi, al discorso dell'eccepita prescrizione, ne contrastava invece ogni fondatezza assumendo la “validità
degli effetti interruttivi della prescrizione ricollegati alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 dpr n.
602/1973 n. 68252, non sussistendo alcun dubbio in merito al perfezionamento della relativa notifica. Infatti,
come potevasi evincere dall'avviso di ricevimento relativo alla notificazione di cui alla L. n. 890/1982, la
2 raccomandata era stata ritirata personalmente… dall'attrice la quale, per giunta, l'ha prontamente impugnata”.
Ciò che finiva, così, col rendere, a suo dire, il suddetto atto idoneo “ad interrompere la prescrizione ed a farne decorrere un nuovo periodo”.
Del tutto inconferente si dimostrava, inoltre, e da ultimo, la richiesta di “sgravio delle somme iscritte a ruolo”, per come avanzata dall'odierna opponente, visto che “L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del
D.p.r. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza
del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicchè non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione”
(cfr. Cass. n. 18490/2016).
Alla luce di tali deduzioni, il suddetto ente addetto alla riscossione concludeva, dunque, come di seguito indicato:
“Accertata la cessazione della materia del contendere in merito alla sola idoneità dell'intimazione a sorreggere il pignoramento in forza della rinuncia di Area Srl contenuta in atti, rigettare le ulteriori domande dell'attrice
concernenti l'accertamento della sussistenza del rapporto sostanziale (sgravio dal ruolo) in quanto le relative
eccezioni (mancata allegazione;
prescrizione)) sono del tutto infondate;
in subordine, per il caso di accertamento
negativo della sussistenza del credito, escludere per le conseguenze pregiudizievoli della lite. CP_2
Con il favore delle spese e con distrazione a favore dell'avv. Clerici che se ne dichiara antistatario ex art.. 93
c.p.c.”.
La causa, istruita esclusivamente a mezzo delle risultanze documentali prodotte dalle parti, all'udienza cartolare del 7.05.2024 è stata trattenuta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dell'evocato Ente impositore, il quale, Controparte_1
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, e passando alla disamina della vexata quaestio, ritiene questo Giudicante che dirimente ai fini dell'odierna decisione si dimostra il riconoscimento effettuato dall'evocato ente, addetto al servizio di riscossione,
in ordine alla fondatezza della prima doglianza oppositiva, afferente alla mancata notifica dell'azionato titolo esecutivo (rectius ingiunzione di pagamento) che, per come correttamente addotto dallo stesso difensore dell'ente non può che condurre alla cessazione della materia del contendere, essendo oramai venuto meno ogni ragione di contrasto, tra le parti, in merito all'atto impugnato.
Non si dimentichi, in proposito, infatti, che la invalidità che ha colpito l'emessa ingiunzione di pagamento (atto prodromico rispetto a quello che ci occupa, che costituisce altresì il titolo esecutivo fatto valere al fine di recuperare il credito preteso dall'Amministrazione comunale di , non può non riflettersi anche sull'atto CP_1
successivo che allo stesso risulta indissolubilmente legato.
3 L'intimazione di pagamento, oggetto dell'odierna opposizione, non ha affatto natura provvedimentale, ma ha la funzione di un mero atto di precetto che ha la funzione di riattivare l'azionato titolo esecutivo (che nella specifica fattispecie è costituito, appunto, dall'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, e non anche dal ruolo e/o dalla cartella esattoriale. Al contrario della cartella di pagamento, che si fonda sull'istituto del – ruolo - , la ingiunzione de qua sorge a seguito della formazione da parte dell'Ente impositore, ossia della Amministrazione
creditrice, della “lista di carico”, vale a dire di un elenco, certificato dal competente ufficio, dei debiti che la singola P.A. vanta verso la cittadinanza) nel termine di un anno;
ed infatti, se l'esecuzione esattoriale non avviene entro l'anno, l'intimazione di pagamento, proprio come il precetto, va in perenzione ed è necessaria la notifica di una nuova intimazione di pagamento al fine di proseguire validamente con la proposizione della riscossione coattiva.
Una volta che l'ente addetto alla riscossione, avvedendosi dell'errore commesso nel momento in cui ha proceduto alla notifica del titolo esecutivo, ha rinunciato al suddetto atto, ciò non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, però, alla parte opponente di domandare il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio presente, per derivazione, nella ricevuta
intimazione di pagamento, come nel caso riconosciuto, ha costretto la stessa creditrice alla reazione giudiziale.
La rinuncia al precetto è un atto differente dalla rinuncia agli atti del giudizio, per come pacificamente chiarito in materia dal Supremo Consesso (cfr. ex multis Cass. n. 23620/2017), sicchè la decisione da assumere in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, richieste dal difensore della , dichiaratosi antistatario, implica il ricorso Pt_1 al principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Ne deriva, pertanto, facendo seguito alle considerazioni che precedono, che l'ente addetto alla riscossione, quale unica parte che si è occupata del compimento dell'atto viziato (notifica dell'ingiunzione di pagamento, per come invalidamente effettuata) verrà condannato, in via esclusiva, alla refusione delle spese nei confronti della parte opponente, dovendosi invece rigettare la stessa richiesta nei confronti dell'ente impositore, rimasto CE.
Nessuna ulteriore indagine può essere, da ultimo, compiuta in ordine alle questioni ricollegate all'assunta prescrizione, risultando le stesse assorbite dal tenore dell'odierna decisione;
ed infatti, una volta riconosciuta la invalidità dell'azionato titolo esecutivo, e della connessa e successiva intimazione di pagamento, che della suddetta nullità non può non risentire, non vi è spazio per lo scrutinio della sollevata eccezione di prescrizione del credito preteso nei confronti della parte opponente, che avrebbe, invece, postulato lo svolgimento di una valida
procedura finalizzata al recupero del credito ex adverso preteso.
Le spese di lite, quindi, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare della fase istruttoria), seguono la soccombenza, nell'esclusivo rapporto con il suddetto ente di riscossione, e trovano ristoro come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia del quale ente Controparte_1
impositore, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda nei confronti del CE , nulla disponendo sulle relative spese;
Controparte_1
- condanna, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' in qualità, alla refusione delle CP_2
spese che, liquidate in complessivi € 3.394,4, di cui € 294,4 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e
Cpa, se dovuti, come per legge, si distraggono in favore dell'avv. Giuliano che si è espressamente dichiarato anticipatario ex art. 93 c.p.c...
Così deciso in Catanzaro il 10.02.2025
Si comunichi.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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