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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause iscritte ai nn. 218 e 221/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giovanni Brambilla Pisoni, Carlo Paolessi e Andrea Bertolini, per procura allegata al ricorso in riassunzione
Ricorrente/Resistente in riassunzione
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Sebastiano Rosso, per procura allegata al ricorso in riassunzione
Resistente/Ricorrente in riassunzione
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per come da ricorso depositato il 28.7.23. Parte_1
Per il Comune di come da ricorso depositato il 31.7.23. CP_1
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale della Spezia, la signora
[...]
ha esposto di essere stata assunta dal Comune di Parte_1 CP_1
con un primo contratto di collaborazione del 23 gennaio 2013, confermato con un secondo analogo contratto del 22 febbraio 2013; successivamente, con deliberazione del 21 marzo 2013 della Giunta Comunale dello stesso era stato deliberato di assumerla con contratto a tempo CP_1
determinato della durata di 9 mesi, mentre con determina n. 2 del 23 ottobre
2013 il Responsabile del Personale aveva prorogato la sua assunzione a tempo determinato per altri 24 mesi, infine il Segretario comunale, con provvedimento n. 264 del 13 dicembre 2013, aveva revocato la predetta determina n. 2 del 2013 del Responsabile del Personale.
La ricorrente ha chiesto che fosse accertata l'avvenuta proroga del contratto a termine e l'illegittimo recesso del dallo stesso rapporto di lavoro, CP_1
con condanna al risarcimento dei danni.
Il si è costituito, chiedendo di respingere il ricorso Controparte_1
ed in via riconvenzionale la condanna della ricorrente a restituire euro
2.618,68, per aver goduto dello stipendio corrispondente a 36 ore a fronte di un contratto di 30 ore.
Con sentenza n. 383 del 2015, il Tribunale della Spezia ha respinto il ricorso ed accolto la domanda riconvenzionale, pur detraendo dalla predetta somma richiesta dal quanto dovuto alla ricorrente a titolo di TFR, quindi CP_1
riducendo la somma dovuta ad euro 1.141,11.
La ricorrente ha quindi proposto appello e questa Corte, con sentenza n. 261 del 2017, lo ha accolto, condannando il Comune di a CP_1
corrisponderle il richiesto risarcimento del danno, confermata però la predetta detrazione già riconosciuta in primo grado.
Il ha proposto ricorso in cassazione. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12062 del 2023, ha accolto il ricorso, rinviando a questa Corte anche per le spese, così motivando:
“… deve osservarsi che la proroga di un rapporto di lavoro può avvenire solo in seguito all'adozione di un provvedimento scritto formale ad opera dell'organo della P.A. a ciò competente.
La Corte d'appello di Genova, invece, ha ritenuto invalido il provvedimento di revoca del ricorrente perché la proroga del contratto in CP_1
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questione era stata formalizzata dalle parti con la stipula di un nuovo contratto e in quanto, dopo la revoca della proroga, la P.A. aveva continuato ad affidare alla controricorrente degli incarichi relativi ai settori di sua competenza, con l'effetto che si sarebbe verificata una proroga tacita del termine.
Queste conclusioni non sono condivisibili.
Infatti, innanzitutto, la semplice sottoscrizione di un nuovo contratto non poteva, di per sé, formalizzare la proroga de qua, occorrendo, al contrario, come evidenziato, una manifestazione di volontà espressa dell'organo competente dell'ente pubblico interessato.
Il contratto non poteva essere predisposto e firmato in assenza di una previa delibera, assunta nelle forme di legge, del soggetto competente ad autorizzarne la stipulazione per conto del Comune di CP_1
In secondo luogo, non è ammissibile, nel pubblico impiego privatizzato, una proroga tacita di un contratto di lavoro. ...
... non viene in rilievo la questione dello scioglimento unilaterale dal contratto, ma quella del comportamento con il quale si fa, concludentemente, valere l'assenza di un vincolo contrattuale. Occorre valutare, quindi, se sussista o meno tale vincolo.
La corte territoriale ha, dunque, errato nell'affermare che la P.A. aveva posto in essere una revoca e nel rilevare, d'ufficio, l'invalidità della stessa, quando, invece, doveva limitarsi ad accertare se la proroga fosse o meno nulla e, in particolare, se fosse stata disposta con un provvedimento formale dell'organo della P.A. a ciò competente, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto, che fosse assunta tacitamente.”
Entrambe le parti hanno quindi depositato ricorso in riassunzione, ribadendo le rispettive argomentazioni di cui agli atti dei precedenti gradi, la signora insistendo nelle proprie domande di cui all'originario ricorso, il Pt_1
chiedendo la conferma della predetta sentenza di Controparte_1
primo grado.
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Questa Corte ha quindi disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, note depositate dalle parti, con conferma delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza in data 23 aprile 2024, questa Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi in riassunzione ed ha rinviato all'udienza del 27 giugno 2024, disponendo la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione ed invitando le stesse parti alla discussione sui principi di diritto precisati dalla giurisprudenza di legittimità con le decisioni della
Corte di Cassazione 31901/2018 e 20916/2019.
All'udienza del 27 giugno 2024, questa Corte ha formulato la seguente proposta conciliativa “Restituzione da parte della sig.ra della somma Pt_1 netta di € 5.000,00; compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
conferma della liquidazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio” e le parti hanno chiesto un rinvio per valutare tale proposta.
All'udienza del 12 settembre 2024, la signora ha dichiarato di Pt_1 accettare la proposta transattiva formulata dalla Corte, l'avv. Rosso ha dichiarato che il Comune non aderiva alla proposta per esigenze di regolarità contabile, la causa è stata quindi discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In applicazione del predetto principio di diritto, formulato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 12062 del 2023, il ricorso della signora Pt_1
deve essere accolto e quindi deve essere dichiarata l'illegittimità del recesso anticipato, deciso dal Comune di dal rapporto di lavoro tra le CP_1
parti.
Con la stessa ordinanza, la Suprema Corte ha infatti precisato che questo giudizio di rinvio deve “limitarsi ad accertare se la proroga fosse o meno nulla e, in particolare, se fosse stata disposta con un provvedimento formale dell'organo della P.A. a ciò competente, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto, che fosse assunta tacitamente.”
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Dall'esame della documentazione agli atti, risulta, infatti, che il provvedimento di “proroga” n. 2 del 23 ottobre 2013, con il quale il contratto di lavoro a tempo determinato, tra le parti in causa, è stato prorogato per ulteriori 24 mesi, è stato deciso e sottoscritto con un
“provvedimento formale dell'organo” del Comune di “a ciò CP_1 competente”.
In particolare, tale provvedimento di “proroga” è stato assunto e sottoscritto del “Responsabile dell'Ufficio Personale”, Assessore Controparte_2
in applicazione dei decreti n. 13 in data 23.9.2013, n. 14 in data 1.1.2013 e n. 15 in data 22.10.2013, con i quali il Sindaco del Comune di CP_1 ha attribuito allo stesso Assessore la “responsabilità dell'area economico- finanziaria-personale-amministrativa”, in ragione dell'assenza per malattia del competente dirigente amministrativo.
Tali decreti del Sindaco del sono stati Controparte_1 correttamente assunti in applicazione delle previsioni di cui all'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, secondo cui “Gli Enti Locali ..., anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative ... attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale....”
In modo del tutto legittimo, il Sindaco ha quindi attribuito all'Assessore le predette funzioni anche di Responsabile anche dell'Ufficio Personale, in particolare le “funzioni di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267 del
18.8.2000”, norma che disciplina, appunto, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” degli enti locali, tra cui “la stipulazione dei contratti” e “gli atti di amministrazione e gestione del personale”.
L'Assessore ha quindi sottoscritto il predetto Controparte_2 provvedimento di “proroga” non in quanto “organo politico” del CP_1 ma in quanto “dirigente amministrativo”, quindi “organo della P.A. a ciò competente”.
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Tale conclusione si impone alla luce principi di diritto precisati dalla giurisprudenza di legittimità, con le decisioni della Corte di Cassazione
31901/2018 e 20916/2019, pronunce che sono state sottoposte alla discussione delle parti nel corso di questo giudizio, nei termini di seguito riportati.
“16. Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico- amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, trova fondamento nella Costituzione
(artt. 95 c. 2 Cost., art. 97 commi 2 e 3, art.98 c. 1).
17. Con riguardo alla dirigenza amministrativa, la Corte Costituzionale ha affermato più volte che una "netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico amministrativo e funzioni gestorie (Corte Cost. n. 161 del
2008) costituisce una condizione "necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa"
(Corte Cost. n. 304 del 2010, n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007, n.
81 del 2013). ...
20. I principi affermati dalla Costituzione sono stati recepiti nel d. Igs. 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come successivamente modificato dal d.lgs 23 dicembre
1993 n. 546 e dal d. Igs. 31 marzo 1998 n. 80, e nel D. Igs. 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)....
21. Entrambi i decreti legislativi hanno delineato gli aspetti caratterizzanti della nuova dirigenza pubblica muovendo proprio dal principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e affidando ai dirigenti un'autonoma legittimazione e una diretta responsabilità per la gestione. ... il d. Igs. 30 marzo 2001 n. 165 ... ha separato le funzioni e le competenze degli organi politici e degli organi amministrativi. ...
27. Analoghi principi e regole si rinvengono nel d. Igs. 18 agosto 2000 n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). ...
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32. Il quadro normativo di fonte legale innanzi ricostruito attesta in modo inequivoco che gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del
Comune sono riservati alla esclusiva competenza del personale che riveste la qualifica dirigenziale, le cui attribuzioni, ai sensi dell'art. 107 c.4 del D.
Lgs. n. 297 del 2000, possono essere derogate soltanto espressamente e "ad opera di specifiche disposizioni legislative". ... .
Sulla scorta delle considerazioni svolte deve in conclusione ritenersi che:
39. il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico- amministrativo, spettanti agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, che trova fondamento nella
Costituzione (artt. 95 c. 2 Cost., art. 97 commi 2 e 3, art.98 c. 1), è stato recepito dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000;
40. ai sensi dell'art. 107 c. 1 del d.lgs. n. 267 i regolamenti dei comuni e delle province devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica deve essere attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
...
43. ai sensi dell'art. 107 c. 3 lett. e) e dell'art. 89 c. 6 del d.lgs. n. 267 del
2000 tra i compiti riservati in via esclusiva ai dirigenti sono ricompresi quelli relativi agli "atti di amministrazione e di gestione del personale", questi ultimi adottati con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
(Cass. 31091/2018 e conforme Cass. 20916/2019).
In applicazione dei principi richiamati, deve quindi confermarsi che il provvedimento di “proroga” del contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti in causa è stato disposto con “un provvedimento formale dell'organo della P.A. a ciò competente”, cioè dell'organo legittimamente investito delle competenti funzioni di “dirigente” del Comune CP_1
Si deve aggiungere che lo stesso provvedimento di “proroga” del contratto di lavoro non presenta alcun altro profilo di eventuale illegittimità, anche
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considerato lo “stato di dissesto finanziario” in cui si trovava all'epoca lo stesso Comune.
In particolare, la “proroga” del rapporto di lavoro della signora è stato Pt_1
preceduto dai necessari atti amministrativi.
In questo senso, risultano tra i documenti agli atti la “Deliberazione della
Giunta Comunale” n. 22 del 7.3.2013, con la quale è stata disposta la
“Modifica al piano triennale del fabbisogno di personale di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13.07.2012”, dando atto che si rendeva “necessario procedere all'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità” nella posizione di “Collaboratore Amministrativo” di categoria “B”, con una previsione di durata del rapporto di lavoro coincidente con quella prevista per la signora comprensiva anche della “proroga” di cui alla Pt_1
presente causa.
Tale modifica del piano triennale del fabbisogno del personale del Comune
è stata poi approvata dalla “Commissione per la Stabilità Finanziaria degli
Enti Locali nella seduta del 12.03.2013”, come richiamato dallo stesso nella propria successiva “Deliberazione della Giunta Comunale” n. CP_1
31 del 21.3.2013.
Con quest'ultima “Deliberazione della Giunta Comunale” n. 31 del
21.3.2013, si procede quindi, in esecuzione della precedente
“Deliberazione”, alla “assunzione di personale a tempo determinato per
l'Ufficio Finanziario”, “Considerato” anche quanto deliberato dall'Organo
Straordinario di Liquidazione, in relazione al piano di liquidazione dei
“debiti” dello stesso in particolare ritenendo “opportuno procedere CP_1
... con l'assunzione a tempo determinato della Signora Parte_1 categoria B ...”, con previsione espressamente anche di rinnovi e quindi di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Sulla base di questi precedenti decisioni assunte dal ed approvate CP_1
dalla competente Commissione, viene quindi correttamente disposta la
“proroga” di cui alla “Determina” n. 2 del 23.10.2013, legittimamente firmata dal Responsabile dell'Ufficio Personale dello stesso CP_1
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D'altra parte, i rapporti lavorativi tra la signora ed il Comune di Pt_1
avevano avuto legittimo inizio già in precedenza, come risulta CP_1
dai documenti agli atti ed anche sempre in legittima connessione con lo
“stato di dissesto finanziario” del Comune.
Tale “stato di dissesto finanziario” era stato dichiarato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23.7.2011, con conseguente nomina del
Commissario Straordinario di Liquidazione o Organo Straordinario di
Liquidazione.
Proprio con la “Deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione” del la n. 52 del 23.1.2013, è stata deciso il Controparte_1
“Conferimento di collaborazione per lo svolgimento di attività nell'ambito della procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 253 D.lgs.
267/2000” alla signora dovendosi prendere atto “che attualmente Pt_1
l'Ente versa in una situazione di grave carenza di organico”.
Il primo conseguente contratto di lavoro a tempo determinato veniva quindi sottoscritto il 23.1.2013 tra le parti, con le successive ritenute necessarie proroghe, sino a quello di cui è causa, intervenuta senza soluzione di continuità con i precedenti contratti ed avendo il medesimo oggetto.
Questo Collegio deve quindi concludere che il provvedimento di “proroga”
n. 2 del 23 ottobre 2013, con il quale il contratto di lavoro a tempo determinato, tra le parti in causa, è stato prorogato per ulteriori 24 mesi, è stato deciso e sottoscritto con un provvedimento formale dell'organo del
Comune di a ciò competente ed assunto nelle previste forme di CP_1 legge ed all'esito del necessario procedimento amministrativo.
Di conseguenza, la decisione di revocare tale legittima “proroga”, del contratto di lavoro a tempo determinato, si deve considerare quale inadempimento del contratto di lavoro validamente prorogato e quindi la signora ha diritto alle retribuzioni fino alla scadenza della proroga. Pt_1
In ordine alla quantificazione di tali retribuzioni, nella assenza di contestazione delle parti sul relativo conteggio, come già operato da questa
Corte con la precedente sentenza n. 261 del 2017, si può determinare
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l'importo dovuto dal in euro 39.882,69, considerando anche la CP_1 restituzione dell'importo di euro 1.114,11, di cui alla fondata domanda riconvenzionale del Comunque di per aver goduto la signora CP_1
dello stipendio corrispondente a 36 ore, a fronte però di un contratto di Pt_1
30 ore, ed altresì di quanto dovuto alla stessa ricorrente a titolo di TFR.
Da tale importo dovrà, ovviamente, essere detratto quanto eventualmente già versato, in esecuzione della citata precedente sentenza di questa Corte, dal alla signora Controparte_1 Pt_1
Le spese di lite, di tutti gradi del giudizio, devono essere poste a carico del secondo il principio della soccombenza ed anche Controparte_1
considerato che lo stesso non ha accettato la proposta conciliativa CP_1
di questa Corte, invece accettata dalla signora spese che si liquidano Pt_1
coma da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, dichiara l'illegittimità del recesso anticipato dal rapporto di lavoro tra le parti e, per l'effetto, condanna il a corrispondere a Controparte_1
euro 39.882,69 oltre interessi legali;
Parte_1
condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di tutti i gradi, liquidate per il primo in euro 3.500,00, per il secondo in euro 4.000,00, per il giudizio di cassazione in euro 3.000,00, e per il presente giudizio di rinvio in euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 12/09/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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