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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/10/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
- Dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 27.11.2024 al R.G. n. 43-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a
(c.f. ), con proc. e dom. l'avv. Guido Calatroni Parte_1 C.F._1
del Foro di Cremona (pec ; Email_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i c.f. e p.i. ) con sede in Sgonico- Zgonik (TS), Controparte_1 P.IVA_1
Strada Prosecco 29/A (pec ); Email_2
RESISTENTE
c o n l' i n t e r v e n t o d i
1 (c.f. ), con procc. e domm. gli avv.ti Luigi Parte_2 C.F._2
UR e IA LI del Foro di Cremona (PEC: PEC: Email_3
), giusta ricorso depositato il 3.10,2025. Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da , già lavoratrice alle Controparte_1 Parte_1
dipendenze della predetta società, presso un'unità locale sita in Isola Dovarese (CR);
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che, come da iscrizione al registro delle imprese, la Società resistente, operante nel settore dell'industria alimentare, ha la propria sede legale nel circondario dell'Ufficio;
EVIDENZIATO che la lavoratrice ricorrente, dimessasi nel luglio 2024, vanta un credito, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di stipendi arretrati e di trattamento di fine rapporto, poste il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a ottobre
2024 nella misura di complessivi 22.506,15 euro, oltre interessi successivi;
DATO ATTO che la Società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite, non si è costituita;
CONSIDERATO che sono stati disposti tre rinvii: una prima volta, attesa la necessità
di sollecitare il deposito dei flussi informativi richiesti all' , all'Agenzia delle CP_2
Entrate e alla Camera di Commercio, in seguito, nulla opponendo parte ricorrente, su sollecitazione del difensore della Società, informalmente presente, a fronte delle
2 prospettive, da questi illustrate, di pagamento delle spettanze della ricorrente e/o di apertura di decisivi scenari di collaborazione tra la Società e un cliente primario della stessa (Galbusera Spa); all'ultima udienza tenutasi il 7 ottobre 2025, nuovamente presente in via informale il difensore della Società debitrice, si è dovuto tuttavia constatare l'assenza di sviluppi concreti e nel contempo dare atto del deposito nel medesimo procedimento unitario di un ulteriore ricorso per l'aperura della liquidazione giudiziale, con conseguente valenza di intervento (adesivo autonomo), proposto in data
3 ottobre 2025 da un'altra ex dipendente, impiegata presso l'unità locale di Malagnino
(CR), tale titolare anch'essa di un cospicuo credito liquido ed esigibile, Parte_2
reso certo da un decreto ingiuntivo non opposto, a titolo di stipendi arretrati e trattamento di fine rapporto, per un ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, di complessivi 13.706,86 euro, oltre interessi successivi, come da precetto notificato a fine gennaio 2025;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali
ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso, depongono anzitutto la radice e l'entità cospicua dei crediti della ricorrente e dell'intervenuta e il vasto arco temporale trascorso dalla maturazione dei crediti stessi in difetto di qualsivoglia principio di pagamento;
si dica poi dell'esito negativo del pignoramento mobiliari tentato dalla intervenuta resso l'unità Pt_2
locale di impiego;
3 RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII1;
RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare avendo riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza dell'ex dipendente , e dunque agli esercizi 2021, 2022 e 2023, costituisce un tema la Pt_1
cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
ad ogni modo, dai bilanci depositati,
chiusi al 31.12.2022 e al 31.12.2023, risulta il largo superamento dei requisiti dimensionali dell'attivo patrimoniale e dei debiti, e per il bilancio 2023 anche del requisito dei ricavi;
RILEVATA inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49,
co. 5, CCII2, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, vantati dalle due ex dipendenti;
4 RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cod. Controparte_1
fisc. e p.iva ) con sede in Sgonico- Zgonik (TS), Strada Prosecco 29/A P.IVA_1
(pec ); Email_2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 febbraio 2025, ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
SS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica
6 certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348; 2 Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
- Dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 27.11.2024 al R.G. n. 43-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a
(c.f. ), con proc. e dom. l'avv. Guido Calatroni Parte_1 C.F._1
del Foro di Cremona (pec ; Email_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i c.f. e p.i. ) con sede in Sgonico- Zgonik (TS), Controparte_1 P.IVA_1
Strada Prosecco 29/A (pec ); Email_2
RESISTENTE
c o n l' i n t e r v e n t o d i
1 (c.f. ), con procc. e domm. gli avv.ti Luigi Parte_2 C.F._2
UR e IA LI del Foro di Cremona (PEC: PEC: Email_3
), giusta ricorso depositato il 3.10,2025. Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da , già lavoratrice alle Controparte_1 Parte_1
dipendenze della predetta società, presso un'unità locale sita in Isola Dovarese (CR);
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che, come da iscrizione al registro delle imprese, la Società resistente, operante nel settore dell'industria alimentare, ha la propria sede legale nel circondario dell'Ufficio;
EVIDENZIATO che la lavoratrice ricorrente, dimessasi nel luglio 2024, vanta un credito, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di stipendi arretrati e di trattamento di fine rapporto, poste il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a ottobre
2024 nella misura di complessivi 22.506,15 euro, oltre interessi successivi;
DATO ATTO che la Società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite, non si è costituita;
CONSIDERATO che sono stati disposti tre rinvii: una prima volta, attesa la necessità
di sollecitare il deposito dei flussi informativi richiesti all' , all'Agenzia delle CP_2
Entrate e alla Camera di Commercio, in seguito, nulla opponendo parte ricorrente, su sollecitazione del difensore della Società, informalmente presente, a fronte delle
2 prospettive, da questi illustrate, di pagamento delle spettanze della ricorrente e/o di apertura di decisivi scenari di collaborazione tra la Società e un cliente primario della stessa (Galbusera Spa); all'ultima udienza tenutasi il 7 ottobre 2025, nuovamente presente in via informale il difensore della Società debitrice, si è dovuto tuttavia constatare l'assenza di sviluppi concreti e nel contempo dare atto del deposito nel medesimo procedimento unitario di un ulteriore ricorso per l'aperura della liquidazione giudiziale, con conseguente valenza di intervento (adesivo autonomo), proposto in data
3 ottobre 2025 da un'altra ex dipendente, impiegata presso l'unità locale di Malagnino
(CR), tale titolare anch'essa di un cospicuo credito liquido ed esigibile, Parte_2
reso certo da un decreto ingiuntivo non opposto, a titolo di stipendi arretrati e trattamento di fine rapporto, per un ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, di complessivi 13.706,86 euro, oltre interessi successivi, come da precetto notificato a fine gennaio 2025;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali
ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso, depongono anzitutto la radice e l'entità cospicua dei crediti della ricorrente e dell'intervenuta e il vasto arco temporale trascorso dalla maturazione dei crediti stessi in difetto di qualsivoglia principio di pagamento;
si dica poi dell'esito negativo del pignoramento mobiliari tentato dalla intervenuta resso l'unità Pt_2
locale di impiego;
3 RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII1;
RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare avendo riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza dell'ex dipendente , e dunque agli esercizi 2021, 2022 e 2023, costituisce un tema la Pt_1
cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
ad ogni modo, dai bilanci depositati,
chiusi al 31.12.2022 e al 31.12.2023, risulta il largo superamento dei requisiti dimensionali dell'attivo patrimoniale e dei debiti, e per il bilancio 2023 anche del requisito dei ricavi;
RILEVATA inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49,
co. 5, CCII2, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, vantati dalle due ex dipendenti;
4 RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cod. Controparte_1
fisc. e p.iva ) con sede in Sgonico- Zgonik (TS), Strada Prosecco 29/A P.IVA_1
(pec ); Email_2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 febbraio 2025, ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
SS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica
6 certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348; 2 Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.