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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 440/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI NI RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 440/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE GIULIO CESARE 95 00192 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CIOCCA IVANOE ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
CESARE BECCARIA, 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 79 del 16 gennaio 2025
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Tivoli, assumeva che, con decreto di omologa numero Parte_2
1772 , dell'otto agosto 2022 , egli era stato riconosciuto avente diritto all'assegno ordinario di invalidità ex articolo 1 della legge 222 del 1984 , a decorrere dalla data della domanda amministrativa CP_ del 27/11/2019 ; che il 9 agosto 2022 aveva inoltrato all' la modulistica finalizzata al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità , unitamente al decreto di omologa . Lamentava che l' , CP_1 nonostante il possesso , da parte sua , dei requisiti socio economici , non aveva provveduto al CP_ pagamento dell'assegno. L' si costituiva contestando l'assenza del requisito contributivo avendo parte ricorrente maturato solo 110 settimane contributive nei 5 anni precedenti la domanda , in luogo delle 156 settimane minime necessarie.
Con note autorizzate del gennaio 2025 il ricorrente dichiarava di essere in possesso dei requisiti contributivi avendo fruito di PI .
Il tribunale rigettava il ricorso in ragione della carenza del requisito contributivo e della genericità della contestazione formulata nelle note difensive dal ricorrente, considerata anche l'incompatibilità tra la prestazione di PI, di cui il ricorrente godeva , e l'assegno di invalidità richiesto , nonché risultando incontroverso che , al momento della presentazione della domanda amministrativa , cioè alla data del 27 .11.19 egli non fosse in possesso di contributi necessari per ottenere la prestazione richiesta .
Avverso questa sentenza proponeva appello il ricorrente. Assumeva il che erroneamente il Pt_1 tribunale aveva disconosciuto la prestazione, considerato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i requisiti contributivi possono essere maturati anche in pendenza di procedura amministrativa e giudiziaria;
rappresentava inoltre la rilevanza della contribuzione figurativa per la maturazione dei requisiti contributivi e la non contestabilità della incompatibilità tra il godimento della PI e il godimento dell'assegno di invalidità , essendo rimesso al beneficiario la scelta tra le due prestazioni.
Argomentava che , alla data del 7 gennaio 2021 , egli aveva maturato i requisiti contributivi , con la conseguenza che la prestazione avrebbe dovuto essergli riconosciuta dalla data della domanda amministrativa del 27 novembre 2019 o quantomeno dalla data del 1 Febbraio del 2021 , e cioè il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. CP_ Si costituiva l' contestando il possesso dei requisiti contributivi e la spettanza del beneficio di cui si controverte;
chiedeva la conferma dell' impugnata sentenza
La Corte Costituzionale con sentenza 14-27 giugno 1989, n. 355 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 DPR 27 aprile 1968, n. 488 ("Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligato") "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario
Il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione (Cass. 16847/2016). Il principio applicabile, risultante dall'esegesi della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 968, art. 18, come modificato dalla Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonché del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, E quello secondo cui la contemporanea sussistenza dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) è richiesta con riferimento al momento della domanda amministrativa o a quello del successivo insorgere dello stato invalidante nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n. 4674); si tratta di esigenza connaturata al concetto di requisito costitutivo, la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr. Cass. n.
4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v. Cass. 9/8/2016, n. 16847, Cass. 02/11/2017, n. 26094) (Cass.
14113/2020). Nella specie , il requisito contributivo si assume essere stato raggiunto mediante il versamento dei contributi figurativi , sicchè la contemporanea presenza dei requisiti di legge si sarebbe verificata in data 7.1.21
Invero nel giudizio di primo grado il ricorrente , in corso di causa , si limitava a richiedere la produzione del certificato contributivo , senza specificamente allegare la maturazione dei requisiti e il numero dei requisiti contributivi maturati successivamente alla domanda amministrativa.
Nel presente grado allega invece di aver maturato complessivamente 110 settimane contributive al novembre 2019 e ulteriori 56 settimana al gennaio 2021 , per complessive settimane 166 nell'arco di
5 anni computati a ritroso dell'ultima contribuzione . Rappresenta, quindi di aver maturato il requisito contributivo alla data del 7 gennaio 2021.
Effettivamente dall'estratto contributivo in atti risultano 10 settimane contributive nel 2016 , 52 nel
2018, 52 nel 2020 , 51 nel 2019 per complessivi 165 contributi
Deve pertanto ritenersi che , alla data del 7 gennaio 2021 , il ricorrente avesse maturato sia il requisito contributivo , sia il requisito sanitario in ragione dell'accertamento tecnico preventivo operato in sede giudiziale nel 2022 e che faceva retroagire possesso le condizioni sanitarie per il beneficio di cui si controverte addirittura al 2019.
Deve conclusivamente riconoscersi il diritto all'assegno di invalidità a far data dal Febbraio del 2021 primo mese successivo alla data di maturazione di tutti i requisiti contributivi e sanitari necessari per la fruizione della prestazione
In relazione al godimento della PI in contemporanea al riconoscimento dell'assegno di invalidità compete in effetti al ricorrente la facoltà di optare in favore del beneficio più favorevole fermo restando , in caso di opzione in favore dell'assegno invalidità , l'obbligo di restituzione delle indennità conseguite a titolo di PI. L'art.11 lettera e) d.lgs. n. 22 del 2015 prevede , infatti, la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASpI nel caso della «acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI». La disposizione non prevede alcun termine per l'esercizio della opzione. Il caso simmetrico, ossia la possibilità per il lavoratore che fruisce di assegno di invalidità ─ nel caso si trovi ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione ─ di optare tra tale trattamento e quello di invalidità non è espressamente disciplinato dal d.lgs. n.22 del 2015 ma trova il proprio fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n.234 del 2011(Cass. 4724/25) . Anche in questo caso non è previsto dalla legge alcun termine per l'esercizio del diritto di opzione.
L'appello deve essere pertanto accolto e le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di parte appellante all'assegno di invalidità ex articolo uno della legge 222/1984 dal 1° Febbraio del 2021 e condanna l' ai relativi adempimenti. Condanna l' a pagamento delle spese di lite che liquida per il CP_1 CP_1 primo grado in complessivi euro 3000,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario
La Presidente
RI NI RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI NI RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 440/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE GIULIO CESARE 95 00192 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CIOCCA IVANOE ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
CESARE BECCARIA, 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli numero 79 del 16 gennaio 2025
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Tivoli, assumeva che, con decreto di omologa numero Parte_2
1772 , dell'otto agosto 2022 , egli era stato riconosciuto avente diritto all'assegno ordinario di invalidità ex articolo 1 della legge 222 del 1984 , a decorrere dalla data della domanda amministrativa CP_ del 27/11/2019 ; che il 9 agosto 2022 aveva inoltrato all' la modulistica finalizzata al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità , unitamente al decreto di omologa . Lamentava che l' , CP_1 nonostante il possesso , da parte sua , dei requisiti socio economici , non aveva provveduto al CP_ pagamento dell'assegno. L' si costituiva contestando l'assenza del requisito contributivo avendo parte ricorrente maturato solo 110 settimane contributive nei 5 anni precedenti la domanda , in luogo delle 156 settimane minime necessarie.
Con note autorizzate del gennaio 2025 il ricorrente dichiarava di essere in possesso dei requisiti contributivi avendo fruito di PI .
Il tribunale rigettava il ricorso in ragione della carenza del requisito contributivo e della genericità della contestazione formulata nelle note difensive dal ricorrente, considerata anche l'incompatibilità tra la prestazione di PI, di cui il ricorrente godeva , e l'assegno di invalidità richiesto , nonché risultando incontroverso che , al momento della presentazione della domanda amministrativa , cioè alla data del 27 .11.19 egli non fosse in possesso di contributi necessari per ottenere la prestazione richiesta .
Avverso questa sentenza proponeva appello il ricorrente. Assumeva il che erroneamente il Pt_1 tribunale aveva disconosciuto la prestazione, considerato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i requisiti contributivi possono essere maturati anche in pendenza di procedura amministrativa e giudiziaria;
rappresentava inoltre la rilevanza della contribuzione figurativa per la maturazione dei requisiti contributivi e la non contestabilità della incompatibilità tra il godimento della PI e il godimento dell'assegno di invalidità , essendo rimesso al beneficiario la scelta tra le due prestazioni.
Argomentava che , alla data del 7 gennaio 2021 , egli aveva maturato i requisiti contributivi , con la conseguenza che la prestazione avrebbe dovuto essergli riconosciuta dalla data della domanda amministrativa del 27 novembre 2019 o quantomeno dalla data del 1 Febbraio del 2021 , e cioè il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. CP_ Si costituiva l' contestando il possesso dei requisiti contributivi e la spettanza del beneficio di cui si controverte;
chiedeva la conferma dell' impugnata sentenza
La Corte Costituzionale con sentenza 14-27 giugno 1989, n. 355 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 DPR 27 aprile 1968, n. 488 ("Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligato") "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario
Il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione (Cass. 16847/2016). Il principio applicabile, risultante dall'esegesi della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 968, art. 18, come modificato dalla Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonché del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, E quello secondo cui la contemporanea sussistenza dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) è richiesta con riferimento al momento della domanda amministrativa o a quello del successivo insorgere dello stato invalidante nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n. 4674); si tratta di esigenza connaturata al concetto di requisito costitutivo, la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (cfr. Cass. n.
4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v. Cass. 9/8/2016, n. 16847, Cass. 02/11/2017, n. 26094) (Cass.
14113/2020). Nella specie , il requisito contributivo si assume essere stato raggiunto mediante il versamento dei contributi figurativi , sicchè la contemporanea presenza dei requisiti di legge si sarebbe verificata in data 7.1.21
Invero nel giudizio di primo grado il ricorrente , in corso di causa , si limitava a richiedere la produzione del certificato contributivo , senza specificamente allegare la maturazione dei requisiti e il numero dei requisiti contributivi maturati successivamente alla domanda amministrativa.
Nel presente grado allega invece di aver maturato complessivamente 110 settimane contributive al novembre 2019 e ulteriori 56 settimana al gennaio 2021 , per complessive settimane 166 nell'arco di
5 anni computati a ritroso dell'ultima contribuzione . Rappresenta, quindi di aver maturato il requisito contributivo alla data del 7 gennaio 2021.
Effettivamente dall'estratto contributivo in atti risultano 10 settimane contributive nel 2016 , 52 nel
2018, 52 nel 2020 , 51 nel 2019 per complessivi 165 contributi
Deve pertanto ritenersi che , alla data del 7 gennaio 2021 , il ricorrente avesse maturato sia il requisito contributivo , sia il requisito sanitario in ragione dell'accertamento tecnico preventivo operato in sede giudiziale nel 2022 e che faceva retroagire possesso le condizioni sanitarie per il beneficio di cui si controverte addirittura al 2019.
Deve conclusivamente riconoscersi il diritto all'assegno di invalidità a far data dal Febbraio del 2021 primo mese successivo alla data di maturazione di tutti i requisiti contributivi e sanitari necessari per la fruizione della prestazione
In relazione al godimento della PI in contemporanea al riconoscimento dell'assegno di invalidità compete in effetti al ricorrente la facoltà di optare in favore del beneficio più favorevole fermo restando , in caso di opzione in favore dell'assegno invalidità , l'obbligo di restituzione delle indennità conseguite a titolo di PI. L'art.11 lettera e) d.lgs. n. 22 del 2015 prevede , infatti, la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASpI nel caso della «acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI». La disposizione non prevede alcun termine per l'esercizio della opzione. Il caso simmetrico, ossia la possibilità per il lavoratore che fruisce di assegno di invalidità ─ nel caso si trovi ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione ─ di optare tra tale trattamento e quello di invalidità non è espressamente disciplinato dal d.lgs. n.22 del 2015 ma trova il proprio fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n.234 del 2011(Cass. 4724/25) . Anche in questo caso non è previsto dalla legge alcun termine per l'esercizio del diritto di opzione.
L'appello deve essere pertanto accolto e le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di parte appellante all'assegno di invalidità ex articolo uno della legge 222/1984 dal 1° Febbraio del 2021 e condanna l' ai relativi adempimenti. Condanna l' a pagamento delle spese di lite che liquida per il CP_1 CP_1 primo grado in complessivi euro 3000,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario
La Presidente
RI NI RZ