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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 30 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5475/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
OS IR, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.7.2021 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva dell'8.1.2025 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 6.2.2025, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott.
che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione tecnica Persona_1
l'1.10.2025. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente è affetta da “OSAS in trattamento con CPAP in soggetto con iniziale obesità di primo grado;
sindrome ansiosa- depressiva reattiva di lieve-media entità; segni clinici di artrosi diffusa con modesto impegno funzionale in soggetto con obesità in iniziale primo grado. Non vi sono i margini per aumentare ulteriormente l'invalidità del 64% riconosciuta dal precedente CTU”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_1 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In particolare, risulta evidente che la ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ha avuto una invalidità pari al 64%, che non dà diritto a prestazioni assistenziali. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 30 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5475/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
OS IR, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.7.2021 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva dell'8.1.2025 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 6.2.2025, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott.
che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione tecnica Persona_1
l'1.10.2025. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente è affetta da “OSAS in trattamento con CPAP in soggetto con iniziale obesità di primo grado;
sindrome ansiosa- depressiva reattiva di lieve-media entità; segni clinici di artrosi diffusa con modesto impegno funzionale in soggetto con obesità in iniziale primo grado. Non vi sono i margini per aumentare ulteriormente l'invalidità del 64% riconosciuta dal precedente CTU”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_1 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In particolare, risulta evidente che la ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ha avuto una invalidità pari al 64%, che non dà diritto a prestazioni assistenziali. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza