Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. GIOIA BARBATO
e
Controparte_1
Con l'avv. ALESSIA FAVARO ricorrenti ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Mira in data 31/05/2003, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mira (VE) – Atto n. 22, P. 1, Anno 2003 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 08/05/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota di trattazione scritta, siano conformi alla legge;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
2. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. e la SI.ra convengono di effettuare la Pt_1 CP_1 seguente attribuzione patrimoniale chiedendo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 9 della L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. 3. La SI.ra
[...]
si obbliga a cedere e trasferire in favore del SI. , che accetta, la proprietà CP_1 Parte_1 della propria quota indivisa di ½ dell'unità immobiliare sita nel comune di Mira (VE), comprensiva delle parti comuni dell'edificio e delle aree pertinenziali, compendio immobiliare censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 26 mappale numero 2456 subalterno 44 Via
Enrico Toti n. 59/ZA p.t. interno (doc. 3 del ricorso). Il prezzo convenuto dalle parti per la suddetta cessione è pari ad € 75.000,00(settantacinquemila/00). Al momento del trasferimento, da formalizzarsi per tramite di rogito notarile entro 30 giorni dal deposito dell'omologa di separazione
(salvo diversa disponibilità del Notaio designato dalla parte cessionaria), il SI. Parte_1 corrisponderà alla SI.ra la somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00), a titolo Controparte_1 di saldo sul prezzo, posto che l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) è già stato versato, a titolo di acconto, in favore della cedente in data 21.12.2024 a mezzo di bonifico bancario in forza di accordo intervenuto tra i coniugi separatamente e fuori dal presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, artt. 3 e 76, le parti si dichiarano consapevoli della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006. Le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene i dati e le informazioni rese in relazione alle suddette cessioni, la situazione urbanistico-edilizia e catastale dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Si precisa che al momento della stipula dell'atto di cessione della quota dell'immobile intestato alla SI.ra
[...]
il SI. s'impegna ad esonerare la stessa da qualsivoglia responsabilità in CP_1 Parte_1 ordine alla conformità degli impianti (di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) ed in ordine alla conformità urbanistica e catastale dell'immobile (di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successivo D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in merito a quest'ultima a entrambe le parti confermano che non vi è obbligo di deposito di una nuova planimetria catastale. La scelta del notaio cui affidare le operazioni verrà effettuata dal SI. , il quale si farà carico delle spese notarili, ad Parte_1 eccezione di quelle necessarie per la redazione del certificato di prestazione energetica che rimarranno di competenza della parte cedente. Per quanto riguarda i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo già provveduto a regolare in separata sede ogni pretesa reciproca e si impegnano a non avanzare in futuro nessuna ulteriore richiesta al riguardo. Il SI. a propria volta s'impegna a Parte_1 sostenere le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie deliberate nel corso dell'anno
2023/2024 e 2024/2025, nonché a sostenere il pagamento del saldo consuntivo al momento dell'approvazione dello stesso. 4) Nessun contributo economico è previsto in favore del coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mira.
Così deciso il 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison