Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2014, n. 19744
CASS
Sentenza 19 settembre 2014

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Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa qualora gli stessi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potessero essere a lui noti; né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2014, n. 19744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19744
Data del deposito : 19 settembre 2014

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