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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 508 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 29 ottobre 2024, vertente
TRA
( , in persona del suo titolare Parte_1 P.IVA_1
Arch. ( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Alessio Luchetta e Valentina Florio, nello studio dei quali, in Cosenza (CS) Piazza Maurizio Quintieri n. 14, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 di procura rilasciate in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Nucaro, nel cui studio, in Cosenza (CS) via E. Capizzano n. 23, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro contrariis reiectis
1 così giudicare: - accogliere il presente gravame e, pertanto, in riforma della sentenza
n. 1799/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza, il 14.08.2018, non notificata, rigettare l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1579/2012 emesso dal Tribunale di Cosenza il
17.10.2012 e depositato in Cancelleria il 19.10.2012 per i motivi sopraesposti;
condannando controparte al pagamento dello stesso detratta la somma di € 2.323,59 per sorte capitale, € 130,19 per interessi legali già versate;
e condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede;
- condannare conseguentemente la al Controparte_1 rimborso delle spese sostenute dall'Arch. per la CTU pari ad € 520,59; - in Pt_1
subordine nella denegata ipotesi in cui non venga confermato il decreto sopra indicato condannare la al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 5.707,40 per come indicato nella prima ipotesi di parcella riportata dal CTU nella propria relazione comprensiva della voce revisione dei calcoli statici oltre IVA,
CNPAIA e interessi per come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, legali e di mora ai sensi del D. lgs 231/2002 detratta la somma (€ 2323,59 per sorte capitale ed
€ 130,19 per interessi legali) già versata;
- Ancora in via gradata condannare la al pagamento di IVA e CNPAIA sulla somma di € 2.323,59 Controparte_1
liquidata nella sentenza di primo grado;
- Condannare in ogni caso la
[...]
al pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. Controparte_1
231/2002 sull'importo della parcella che verrà liquidata dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
-Condanna della al pagamento del doppio Controparte_1
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, cap, IVA se dovuta come per legge, detratta la somma già versata in forza di quanto liquidato nella sentenza di primo grado ossia € 3.545,66 (comprensiva di accessori di legge), qualora lo scaglione di riferimento venga a variare;
o in caso contrario condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cap ed IVA se dovuta come per legge”. per la rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e difesa, per i motivi espressi, rigettare l'appello proposto da Arch. perché Parte_1
2 inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, con conferma della gravata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così adeguatamente sintetizzati nella impugnata sentenza non definitiva n. 975/2016 del Tribunale di Cosenza: “Con atto di citazione del 08.01.13 La Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1579/2012, emesso dal
[...]
Tribunale di Cosenza in data 17.10.2012, con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento in favore dell'Arch. della somma di € 6.272,14 Parte_1 oltre accessori e spese a titolo di compenso per l'attività svolta da quest'ultimo, nell'interesse dell'opponente, di collaudo statico in corso d'opera di edificio per attività artigianali, commerciali ed uffici in località Macchia di Menna nel Comune di
Zumpano. Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere nel giudizio monitorio e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.”.
Istruita la causa ed escussi i testimoni ammessi, il Giudice di primo grado emetteva la sentenza parziale (rectius, non definitiva) n. 975/2016, pubblicata in data 4.5.2016, con la quale così decideva: “disattende le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e dichiara il diritto dell'opposto a percepire il compenso per
l'incarico di collaudatore dell'edificio sito in località Macchia di Menna del Comune di Zumpano”.
Contestualmente al suddetto provvedimento, il Tribunale con ordinanza rimetteva la causa in istruttoria e nominava un c.t.u. al fine di quantificare il giusto compenso per l'attività svolta dall'Arch. tenendo conto della documentazione allegata Parte_1
e delle tariffe professionali vigenti al momento dell'espletamento della prestazione.
Il c.t.u. nominato, Ing. , all'esito dell'incarico, nella propria relazione Persona_1
elaborava due ipotesi di calcolo per determinare il compenso spettante al collaudatore opposto. La prima ipotesi includeva la voce relativa alla “revisione dei calcoli statici”, con conseguente quantificazione dell'onorario in euro 5.707,40; la seconda ipotesi, invece, non comprendendo tale voce retributiva, perveniva ad una minore quantificazione dell'onorario, pari ad euro 2.323,59. Inoltre, nella relazione peritale si
3 evidenziava che la determinazione del compenso era stata effettuata nel rispetto dei criteri oggettivi derivanti dalla normativa vigente e teneva conto della contestazione del rimborso spese a forfait (42,52%) nei limiti previsti dalla normativa.
Il c.t.u. specificava, altresì, che la revisione dei calcoli statici non costituisce un automatismo legato all'attività di collaudo statico;
essa, al contrario, richiede o un incarico specifico o una norma che la impone o la dichiarazione esplicita del collaudatore che tale revisione è stata eseguita. Pertanto, appurata l'assenza delle suddette condizioni, l'ing. concludeva ritenendo che il compenso più corretto Per_1
da applicare fosse quello prospettato nella seconda ipotesi.
Con sentenza n. 1799/2018 del 14 agosto 2018, depositata in data 14.8.2018, il
Tribunale di Cosenza revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la
[...] al pagamento della somma di euro 2.323,59 in favore dell'opposto, Controparte_1
Arch. , oltre agli interessi legali;
condannava l'opponente Pt_1 Parte_1
anche alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite e poneva definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido.
A supporto della decisione, il Tribunale riteneva di aderire alla seconda soluzione prospettata dal c.t.u. nella propria relazione, assumendo che la dichiarazione, contenuta nel certificato di collaudo, in cui l'arch. attestava di avere proceduto Pt_1 all'esame della documentazione inerente le strutture, tra cui i calcoli statici e accertava la conformità delle opere alle prescrizioni di progetto, non evidenziasse la effettiva esecuzione dei calcoli ma un semplice esame della documentazione relativa ai calcoli, senza che il contenuto della dichiarazione potesse ritenersi superato dal narrato del teste Anche considerando che “trattandosi di calcoli matematici, la revisione Tes_1 degli stessi non possa prescindere dalla effettuazione degli stessi” e “per poter ritenere che il abbia effettuato tali calcoli era necessaria, se non l'allegazione Pt_1
degli stessi, quanto meno una espressa dichiarazione dello stesso, anche in virtù della valenza certificativa della dichiarazione di collaudo”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l'Arch. , affidando il Parte_1
mezzo alle seguenti censure:
- Errata valutazione in merito al pagamento della voce “revisione calcoli statici” ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie: premessa l'assenza di una normativa che specifichi come deve essere eseguita la revisione in pariola, sicché
4 ogni professionista effettua i controlli reputati opportuni, lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la deposizione del teste Ing.
che aveva dichiarato che la revisione può avvenire anche adoperando i Tes_1
calcoli effettuati dal progettista e che esso appellante aveva, effettivamente, controllato i calcoli effettuati dal progettista;
il Tribunale non avrebbe considerato, inoltre, che non vi sono disposizioni che impongano al collaudatore di ottenere dal committente un incarico specifico né che prescrivano al professionista la redazione di un elaborato revisionale dei calcoli statici o obblighi di motivazione;
nella fattispecie, la dichiarazione contenuta nel verbale di collaudo, redatta da esso appellante, dava atto dell'effettuazione della revisione in argomento;
- omessa pronuncia relativamente alla voce percentuale di rimborso spese: esso appellante, nella parcella professionale, aveva richiesto una percentuale di rimborso spese pari al 60%, in conformità alla previsione di cui all'art. 5 D.M.
21.8.1958 ma nulla sul punto avrebbe statuito il Tribunale, nonostante la parcella posta a fondamento della domanda monitoria, comprensiva anche della voce in parola, fosse stata vistata dal Consiglio dell'Ordine professionale;
- omessa condanna della debitrice al pagamento di Iva e Cnpaia sull'importo della parcella liquidata, come previsto per legge, tant'è che la Controparte_1
avrebbe provveduto al pagamento esclusivamente della sorte capitale portata dalla sentenza;
- omessa pronuncia sugli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Concludeva, quindi, nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex adverso proposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito argomentava in ordine all'infondatezza del gravame di cui chiedeva la reiezione. Concludeva in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esaurente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c) esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste
(cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate - l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente lo stesso evidenziato un'errata valutazione del materiale istruttorio, argomentando puntualmente in ordine ai motivi di censura del provvedimento impugnato.
Nel merito, l'appello dev'essere parzialmente accolto.
6 In relazione al primo motivo di appello, concernente la mancata effettiva dimostrazione dell'esecuzione della revisione dei calcoli statici da parte dell'arch.
, si osserva quanto segue. Pt_1
Dalla lettura della relazione del Consulente d'ufficio, Ing. , emerge con Per_1 chiarezza che: “Non esiste automatismo tra collaudo e revisione dei calcoli statici
(elaborato a sè stante da allegare al certificato di collaudo e/o richiamato esplicitamente in esso) pertanto questi ultimi vanno riconosciuti qualora vi sia stato un incarico specifico da parte della Committenza e/o, come nel caso di alcune regioni, vi sia l'imposizione normativa che estende l'incarico del collaudo statico alla revisione dei calcoli statici e/o qualora il Collaudatore lo ritenga necessario, esplicitando nel certificato di collaudo la motivazione a base delle verifica che deve interessare tutte le strutture. Essi consistono nel rieseguire i calcoli statici depositati sulla base dei dati provenienti dei certificati di analisi prodotti sui materiali dal D.L. e delle indagini integrative quando richieste dal collaudatore. In merito alla richiesta dell'opposto di vedersi riconosciuto tale compenso, contestato da parte opponente, si deve evidenziare che nel certificato di collaudo in atti (allegato 3 fascicolo di parte opponente): · non sono evidenziate particolari anomalie o necessità tali da richiedere la revisione;
· non si fa menzione esplicita all'elaborato revisionale dei calcoli statici;
· non è prodotto in atti l'elaborato relativo ai calcoli revisionati. A pag. 4 del certificato di collaudo è riportata l'asseverazione del collaudatore che le strutture eseguite sono conformi al progetto, con la seguente dichiarazione: “il sottoscritto
Collaudatore, procedeva all'esame della documentazione inerente le strutture in oggetto ed illustrato in premessa, fra cui i calcoli esecutivi delle strutture eseguiti in conformità alla normativa tecnica per le costruzione in zona sismica di Prima categoria, di cui al D.M. 14/01/2008, ed accertava la conformità delle opere in CAV, in CAP ed in c.a. ai documenti di progetto e la loro rispondenza alle disposizioni di legge, riguardanti procedimenti di carico, entità dei sovraccarichi e tasso di lavori dei materiali impiegati” dichiarazione poi ribadita a pag. 5 del certificato di collaudo”(vedi pagg. 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, la revisione dei calcoli statici di collaudo è definita come un'attività tecnica che può essere eseguita nell'ambito del collaudo statico di un'opera. Essa non è sempre obbligatoria, e si configura come una verifica approfondita dei calcoli
7 strutturali già eseguiti dal progettista.
Tuttavia, pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che impongano al collaudatore di ottenere un incarico esplicito dal committente o di predisporre un elaborato di revisione dei calcoli statici, dagli atti deve comunque emergere lo svolgimento di un'attività in tal senso.
Nel caso in esame non v'è alcuna evidenza che un'attività di revisione sia stata effettivamente eseguita. Di essa non vi è alcuna menzione, nemmeno indiretta, nel certificato di collaudo, né risultano documenti allegati o riferimenti che possano attestare un intervento in tal senso.
Pertanto, la questione in oggetto, poiché di carattere prettamente tecnico, non può prescindere da risultanze documentali certe.
Non può, quindi, ipotizzarsi l'effettiva esecuzione di una revisione tecnica, come quella in esame, in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l'espletamento, o dedurre implicitamente da documenti già in atti un'attività che non sia espressamente lì descritta o dichiarata.
Inoltre, giova precisare che, sebbene la normativa consenta al collaudatore di intraprendere una revisione dei calcoli quando lo ritenga opportuno, tale decisione deve essere comunque giustificata dall'emergere di dubbi, anomalie o criticità documentate.
In mancanza di motivazione specifica resa evidente, l'esecuzione della revisione in argomento, oltre ad essere contraria alla logica operativa del professionista, sarebbe anche una condotta non conforme a buona fede, posto che essa aggraverebbe la posizione negoziale del committente, tenuto a corrispondere, per detta attività, un compenso aggiuntivo, benché essa sia presenti, già ex ante, non utile, del tutto superflua ed ultronea rispetto ai calcoli già eseguiti dal progettista e in rapporto ai quali non siano state riscontrate anomalie o perplessità.
Non può, quindi, ammettersi che il collaudatore, che abbia operato con la dovuta diligenza e professionalità, possa aver svolto un'attività di tale complessità senza darne esplicita comunicazione o senza dichiararne formalmente l'esecuzione e senza conservare traccia della prestazione svolta e delle ragioni oggettive circa la necessità di essa, pur in assenza di specifico incarico del committente.
Inoltre, dalle dichiarazioni dell'ing. teste di parte convenuta in primo grado, Tes_1
8 emerge palesemente un'assenza di revisione dei calcoli statici da parte dell'arch.
. Parte_1
Il predetto testimone, escusso all'udienza del 13.06.2014, in risposta al capitolo di prova numero 5, precisava che l'arch. aveva controllato i calcoli statici Pt_1 necessari alla redazione della relazione di collaudo statico in corso d'opera, ma non aveva rifatto integralmente ex novo i calcoli.
Aggiungeva, a tal riguardo, che sulla base della propria esperienza e della propria conoscenza, il collaudatore non è tenuto a rifare ex novo i calcoli statici dell'opera da collaudare, ma deve effettuare un controllo sui tassi di carico di lavoro, sulle tensioni ammissibili per certificare se tutte sono nei limiti delle prescrizioni delle norme tecniche in materia, adoperando i calcoli eseguiti dal progettista1.
Ebbene, premesso che il teste è chiamato a riferire in ordine a fatti e che la testimonianza assume rilievo probatorio limitatamente, appunto, alla narrazione di fatti, è evidente che quanto riferito dal teste in merito a ciò che il collaudatore sia tenuto o meno a fare non può assumere valore di prova, trattandosi di espressione di un giudizio, di un'opinione, sia pure fondata sulla personale esperienza del e Tes_1
non di dichiarazioni di scienza riferite a fatti direttamente percepiti.
L'unico fatto oggettivamente percepito dal teste e da questi riferito è che l'architetto non ha eseguito un rifacimento completo dei calcoli ma solo un suo controllo. Pt_1
Tanto corrisponde a quanto dichiarato dallo stesso appellante nell'attestazione contenuta nel certificato di collaudo, nella quale egli ha affermato di avere proceduto ad un (mero) controllo della documentazione, compresi i calcoli eseguiti dal progettista.
Sicchè, in mancanza di dimostrazione di un'attività che si sia aggiunta a quella del progettista e che si sia concretizzata in una effettiva – quantomeno parziale – revisione dei calcoli statici, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente valutato il materiale probatorio raccolto durante il procedimento di primo grado.
Ne consegue la conferma, in parte qua, della sentenza gravata.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla percentuale di rimborso spese. Nella parcella professionale, infatti, l'arch. avrebbe richiesto una Parte_1 percentuale di rimborso spese pari al 60% come consentirebbe l'art. 5 del D.M. 21 agosto 1958.
Anche tale motivo di appello dev'essere rigettato.
Invero, la somma liquidata dal Tribunale è comprensiva delle spese nella percentuale del 42,52%, così come determinata e quantificata dal c.t.u., in applicazione delle linee guida predisposte dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, che suggeriscono di adottare le aliquote forfettarie previste dalla tabella A allegata alla Circolare CP_3 del 29 marzo 1967, n. 56486: in ordine a tale quantificazione e all'uso degli indicati criteri l'appellante non articola censura alcuna.
Premesso, infatti, che è il professionista che richiede l'applicazione della percentuale massima del 60% a dovere motivare e giustificare la richiesta e che non sono state offerte sul punto specifiche e oggettive ragioni suscettibili di scrutinio, la sentenza impugnata merita conferma anche sotto il profilo in questa sede esaminato, anche considerando che il giudizio di equità espresso dall'ordine professionale di appartenenza non assume carattere vincolante per il giudice, specie se, come nella fattispecie, detto giudizio non risulti ancorato, neppure a livello deduttivo, a ragioni oggettive.
Con riferimento al motivo di appello riguardante l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sugli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali dal d. lgs.
231/2002, è opportuno precisare quanto segue.
La sentenza impugnata appare poco chiara nella parte in cui fa riferimento agli
“interessi legali” quale accessorio della condanna al pagamento della sorte capitale, a decorrere dalla domanda.
Infatti, su un piano tecnico-giuridico la nozione di "interessi legali" può comprendere non solo gli interessi disciplinati da una normativa generale, ma anche i cosiddetti
"interessi commerciali". Questi ultimi, infatti, derivano da una specifica disposizione normativa, il d.lgs. 231/2002 e, quindi, hanno anch'essi fonte legale, che li contrappone agli interessi convenzionali, i quali traggono fondamento dall'autonomia negoziale delle parti contraenti.
Nel caso in esame, è, quindi, opportuno chiarire che il saggio legale degli interessi da
10 applicare alla fattispecie è quello c.d. “commerciale” previsto dal d.lgs. 231/2002, con conseguente applicazione delle decorrenze ivi previste.
L'art. 4 co. 2 del succitato decreto legislativo statuisce, infatti, che gli interessi di mora
“decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
[…]”.
Ebbene, nel caso in questione il preavviso di parcella, ricevuto in data 27.04.2012 (per come dichiarato dall'arch. nell'All. 12 del fascicolo di parte del primo grado e Pt_1 per come riconosciuto dalla a pag. 5 dell'atto di citazione in Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1579/2012) costituisce a tutti gli effetti “una richiesta di pagamento di contenuto equivalente” alla fattura.
All'arch. , dunque, spettano gli interessi di mora sulla sorte capitale di € Pt_1
2.393,59, liquidata nella sentenza di primo grado, da calcolarsi al saggio commerciale previsto dal d.lgs. 231/2002, con le decorrenze stabilite dalla legge e sino alla data dell'avvenuto pagamento: ciò in quanto è pacifico che la sentenza di primo grado sia stata spontaneamente eseguita, sicché il pagamento della sorte capitale impedisce che su questa possano ulteriormente prodursi frutti.
Infine, la circostanza che la sentenza non contenga esplicita menzione della condanna al pagamento (anche) dell'Iva e dei contributi previdenziali sulla sorte capitale non giustifica la riforma della sentenza sul punto, trattandosi di accessori di fonte legale, dovuti, ove ne ricorrano i presupposti, anche in assenza di esplicita loro menzione (cfr.
Cass. Civ. 22074/2015; Cass. Civ. 5027/1990). Sotto tale profilo, peraltro, è irrilevante che l'appallata non abbia pagato gli importi per le voci in parola, atteso che non risulta che esse siano state espressamente richieste alla parte debitrice (a fronte della contestazione, mossa dall'appellata – che ha dedotto di non avere mai ricevuto la fattura contenente anche gli accessori in esame – l'appellante nulla ha dimostrato in
11 senso contrario), che ha eseguito il pagamento della sola sorte capitale.
In definitiva, in riforma parziale della sentenza di primo grado, sulla somma oggetto di condanna a carico della (€ 2.323,59) vanno riconosciuti gli Controparte_1
interessi moratori al saggio di cui al d. lgs.
9.10.2002 n. 231, maturati a decorrere dal
27.4.2012 e sino al (già avvenuto) pagamento della sorte capitale, oltre a contributi previdenziali e Iva, se e nella misura in cui siano dovuti per legge.
Per il resto, invece, la sentenza di primo grado va confermata.
L'accoglimento solo parziale dell'appello – peraltro, in relazione ad un profilo del tutto marginale, specie considerando la già avvenuta esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell'appellata – costituisce ragione per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1799/2018 del Tribunale di Cosenza del 14 Controparte_1
agosto 2018 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, sulla somma di € 2.323,59 oggetto di condanna in primo grado, anche degli interessi moratori al saggio di cui al d. lgs.
9.10.2002 n. 231, maturati a decorrere dal 27.4.2012 e sino al (già avvenuto) pagamento della sorte capitale, oltre ai contributi previdenziali e
Iva, se e nella misura in cui siano dovuti per legge;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste affermava specificamente che: “l'architetto ha controllato i calcoli statici necessari alla relazione Testimone_2 Pt_1 di collaudo statico in corso d'opera, ma non ha rifatto integralmente ex nuovo i calcoli. Preciso che sulla base della mia esperienza e della mia conoscenza il collaudatore non è tenuto a rifare ex novo i calcoli statici dell'opera da collaudare, ma ad effettuare un controllo minuzioso sui tassi di carico, di lavoro, sulle tensioni ammissibili per certificarne se tutto è nei limiti delle prescrizioni delle nuove norme tecniche in materia, adoperando i calcoli eseguiti dal progettista”.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 508 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 29 ottobre 2024, vertente
TRA
( , in persona del suo titolare Parte_1 P.IVA_1
Arch. ( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Alessio Luchetta e Valentina Florio, nello studio dei quali, in Cosenza (CS) Piazza Maurizio Quintieri n. 14, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 di procura rilasciate in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Nucaro, nel cui studio, in Cosenza (CS) via E. Capizzano n. 23, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro contrariis reiectis
1 così giudicare: - accogliere il presente gravame e, pertanto, in riforma della sentenza
n. 1799/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza, il 14.08.2018, non notificata, rigettare l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1579/2012 emesso dal Tribunale di Cosenza il
17.10.2012 e depositato in Cancelleria il 19.10.2012 per i motivi sopraesposti;
condannando controparte al pagamento dello stesso detratta la somma di € 2.323,59 per sorte capitale, € 130,19 per interessi legali già versate;
e condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede;
- condannare conseguentemente la al Controparte_1 rimborso delle spese sostenute dall'Arch. per la CTU pari ad € 520,59; - in Pt_1
subordine nella denegata ipotesi in cui non venga confermato il decreto sopra indicato condannare la al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 5.707,40 per come indicato nella prima ipotesi di parcella riportata dal CTU nella propria relazione comprensiva della voce revisione dei calcoli statici oltre IVA,
CNPAIA e interessi per come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, legali e di mora ai sensi del D. lgs 231/2002 detratta la somma (€ 2323,59 per sorte capitale ed
€ 130,19 per interessi legali) già versata;
- Ancora in via gradata condannare la al pagamento di IVA e CNPAIA sulla somma di € 2.323,59 Controparte_1
liquidata nella sentenza di primo grado;
- Condannare in ogni caso la
[...]
al pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. Controparte_1
231/2002 sull'importo della parcella che verrà liquidata dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
-Condanna della al pagamento del doppio Controparte_1
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, cap, IVA se dovuta come per legge, detratta la somma già versata in forza di quanto liquidato nella sentenza di primo grado ossia € 3.545,66 (comprensiva di accessori di legge), qualora lo scaglione di riferimento venga a variare;
o in caso contrario condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cap ed IVA se dovuta come per legge”. per la rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e difesa, per i motivi espressi, rigettare l'appello proposto da Arch. perché Parte_1
2 inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, con conferma della gravata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così adeguatamente sintetizzati nella impugnata sentenza non definitiva n. 975/2016 del Tribunale di Cosenza: “Con atto di citazione del 08.01.13 La Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1579/2012, emesso dal
[...]
Tribunale di Cosenza in data 17.10.2012, con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento in favore dell'Arch. della somma di € 6.272,14 Parte_1 oltre accessori e spese a titolo di compenso per l'attività svolta da quest'ultimo, nell'interesse dell'opponente, di collaudo statico in corso d'opera di edificio per attività artigianali, commerciali ed uffici in località Macchia di Menna nel Comune di
Zumpano. Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere nel giudizio monitorio e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.”.
Istruita la causa ed escussi i testimoni ammessi, il Giudice di primo grado emetteva la sentenza parziale (rectius, non definitiva) n. 975/2016, pubblicata in data 4.5.2016, con la quale così decideva: “disattende le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e dichiara il diritto dell'opposto a percepire il compenso per
l'incarico di collaudatore dell'edificio sito in località Macchia di Menna del Comune di Zumpano”.
Contestualmente al suddetto provvedimento, il Tribunale con ordinanza rimetteva la causa in istruttoria e nominava un c.t.u. al fine di quantificare il giusto compenso per l'attività svolta dall'Arch. tenendo conto della documentazione allegata Parte_1
e delle tariffe professionali vigenti al momento dell'espletamento della prestazione.
Il c.t.u. nominato, Ing. , all'esito dell'incarico, nella propria relazione Persona_1
elaborava due ipotesi di calcolo per determinare il compenso spettante al collaudatore opposto. La prima ipotesi includeva la voce relativa alla “revisione dei calcoli statici”, con conseguente quantificazione dell'onorario in euro 5.707,40; la seconda ipotesi, invece, non comprendendo tale voce retributiva, perveniva ad una minore quantificazione dell'onorario, pari ad euro 2.323,59. Inoltre, nella relazione peritale si
3 evidenziava che la determinazione del compenso era stata effettuata nel rispetto dei criteri oggettivi derivanti dalla normativa vigente e teneva conto della contestazione del rimborso spese a forfait (42,52%) nei limiti previsti dalla normativa.
Il c.t.u. specificava, altresì, che la revisione dei calcoli statici non costituisce un automatismo legato all'attività di collaudo statico;
essa, al contrario, richiede o un incarico specifico o una norma che la impone o la dichiarazione esplicita del collaudatore che tale revisione è stata eseguita. Pertanto, appurata l'assenza delle suddette condizioni, l'ing. concludeva ritenendo che il compenso più corretto Per_1
da applicare fosse quello prospettato nella seconda ipotesi.
Con sentenza n. 1799/2018 del 14 agosto 2018, depositata in data 14.8.2018, il
Tribunale di Cosenza revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la
[...] al pagamento della somma di euro 2.323,59 in favore dell'opposto, Controparte_1
Arch. , oltre agli interessi legali;
condannava l'opponente Pt_1 Parte_1
anche alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite e poneva definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido.
A supporto della decisione, il Tribunale riteneva di aderire alla seconda soluzione prospettata dal c.t.u. nella propria relazione, assumendo che la dichiarazione, contenuta nel certificato di collaudo, in cui l'arch. attestava di avere proceduto Pt_1 all'esame della documentazione inerente le strutture, tra cui i calcoli statici e accertava la conformità delle opere alle prescrizioni di progetto, non evidenziasse la effettiva esecuzione dei calcoli ma un semplice esame della documentazione relativa ai calcoli, senza che il contenuto della dichiarazione potesse ritenersi superato dal narrato del teste Anche considerando che “trattandosi di calcoli matematici, la revisione Tes_1 degli stessi non possa prescindere dalla effettuazione degli stessi” e “per poter ritenere che il abbia effettuato tali calcoli era necessaria, se non l'allegazione Pt_1
degli stessi, quanto meno una espressa dichiarazione dello stesso, anche in virtù della valenza certificativa della dichiarazione di collaudo”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l'Arch. , affidando il Parte_1
mezzo alle seguenti censure:
- Errata valutazione in merito al pagamento della voce “revisione calcoli statici” ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie: premessa l'assenza di una normativa che specifichi come deve essere eseguita la revisione in pariola, sicché
4 ogni professionista effettua i controlli reputati opportuni, lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la deposizione del teste Ing.
che aveva dichiarato che la revisione può avvenire anche adoperando i Tes_1
calcoli effettuati dal progettista e che esso appellante aveva, effettivamente, controllato i calcoli effettuati dal progettista;
il Tribunale non avrebbe considerato, inoltre, che non vi sono disposizioni che impongano al collaudatore di ottenere dal committente un incarico specifico né che prescrivano al professionista la redazione di un elaborato revisionale dei calcoli statici o obblighi di motivazione;
nella fattispecie, la dichiarazione contenuta nel verbale di collaudo, redatta da esso appellante, dava atto dell'effettuazione della revisione in argomento;
- omessa pronuncia relativamente alla voce percentuale di rimborso spese: esso appellante, nella parcella professionale, aveva richiesto una percentuale di rimborso spese pari al 60%, in conformità alla previsione di cui all'art. 5 D.M.
21.8.1958 ma nulla sul punto avrebbe statuito il Tribunale, nonostante la parcella posta a fondamento della domanda monitoria, comprensiva anche della voce in parola, fosse stata vistata dal Consiglio dell'Ordine professionale;
- omessa condanna della debitrice al pagamento di Iva e Cnpaia sull'importo della parcella liquidata, come previsto per legge, tant'è che la Controparte_1
avrebbe provveduto al pagamento esclusivamente della sorte capitale portata dalla sentenza;
- omessa pronuncia sugli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Concludeva, quindi, nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex adverso proposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito argomentava in ordine all'infondatezza del gravame di cui chiedeva la reiezione. Concludeva in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esaurente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c) esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste
(cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate - l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente lo stesso evidenziato un'errata valutazione del materiale istruttorio, argomentando puntualmente in ordine ai motivi di censura del provvedimento impugnato.
Nel merito, l'appello dev'essere parzialmente accolto.
6 In relazione al primo motivo di appello, concernente la mancata effettiva dimostrazione dell'esecuzione della revisione dei calcoli statici da parte dell'arch.
, si osserva quanto segue. Pt_1
Dalla lettura della relazione del Consulente d'ufficio, Ing. , emerge con Per_1 chiarezza che: “Non esiste automatismo tra collaudo e revisione dei calcoli statici
(elaborato a sè stante da allegare al certificato di collaudo e/o richiamato esplicitamente in esso) pertanto questi ultimi vanno riconosciuti qualora vi sia stato un incarico specifico da parte della Committenza e/o, come nel caso di alcune regioni, vi sia l'imposizione normativa che estende l'incarico del collaudo statico alla revisione dei calcoli statici e/o qualora il Collaudatore lo ritenga necessario, esplicitando nel certificato di collaudo la motivazione a base delle verifica che deve interessare tutte le strutture. Essi consistono nel rieseguire i calcoli statici depositati sulla base dei dati provenienti dei certificati di analisi prodotti sui materiali dal D.L. e delle indagini integrative quando richieste dal collaudatore. In merito alla richiesta dell'opposto di vedersi riconosciuto tale compenso, contestato da parte opponente, si deve evidenziare che nel certificato di collaudo in atti (allegato 3 fascicolo di parte opponente): · non sono evidenziate particolari anomalie o necessità tali da richiedere la revisione;
· non si fa menzione esplicita all'elaborato revisionale dei calcoli statici;
· non è prodotto in atti l'elaborato relativo ai calcoli revisionati. A pag. 4 del certificato di collaudo è riportata l'asseverazione del collaudatore che le strutture eseguite sono conformi al progetto, con la seguente dichiarazione: “il sottoscritto
Collaudatore, procedeva all'esame della documentazione inerente le strutture in oggetto ed illustrato in premessa, fra cui i calcoli esecutivi delle strutture eseguiti in conformità alla normativa tecnica per le costruzione in zona sismica di Prima categoria, di cui al D.M. 14/01/2008, ed accertava la conformità delle opere in CAV, in CAP ed in c.a. ai documenti di progetto e la loro rispondenza alle disposizioni di legge, riguardanti procedimenti di carico, entità dei sovraccarichi e tasso di lavori dei materiali impiegati” dichiarazione poi ribadita a pag. 5 del certificato di collaudo”(vedi pagg. 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio).
Ebbene, la revisione dei calcoli statici di collaudo è definita come un'attività tecnica che può essere eseguita nell'ambito del collaudo statico di un'opera. Essa non è sempre obbligatoria, e si configura come una verifica approfondita dei calcoli
7 strutturali già eseguiti dal progettista.
Tuttavia, pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che impongano al collaudatore di ottenere un incarico esplicito dal committente o di predisporre un elaborato di revisione dei calcoli statici, dagli atti deve comunque emergere lo svolgimento di un'attività in tal senso.
Nel caso in esame non v'è alcuna evidenza che un'attività di revisione sia stata effettivamente eseguita. Di essa non vi è alcuna menzione, nemmeno indiretta, nel certificato di collaudo, né risultano documenti allegati o riferimenti che possano attestare un intervento in tal senso.
Pertanto, la questione in oggetto, poiché di carattere prettamente tecnico, non può prescindere da risultanze documentali certe.
Non può, quindi, ipotizzarsi l'effettiva esecuzione di una revisione tecnica, come quella in esame, in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l'espletamento, o dedurre implicitamente da documenti già in atti un'attività che non sia espressamente lì descritta o dichiarata.
Inoltre, giova precisare che, sebbene la normativa consenta al collaudatore di intraprendere una revisione dei calcoli quando lo ritenga opportuno, tale decisione deve essere comunque giustificata dall'emergere di dubbi, anomalie o criticità documentate.
In mancanza di motivazione specifica resa evidente, l'esecuzione della revisione in argomento, oltre ad essere contraria alla logica operativa del professionista, sarebbe anche una condotta non conforme a buona fede, posto che essa aggraverebbe la posizione negoziale del committente, tenuto a corrispondere, per detta attività, un compenso aggiuntivo, benché essa sia presenti, già ex ante, non utile, del tutto superflua ed ultronea rispetto ai calcoli già eseguiti dal progettista e in rapporto ai quali non siano state riscontrate anomalie o perplessità.
Non può, quindi, ammettersi che il collaudatore, che abbia operato con la dovuta diligenza e professionalità, possa aver svolto un'attività di tale complessità senza darne esplicita comunicazione o senza dichiararne formalmente l'esecuzione e senza conservare traccia della prestazione svolta e delle ragioni oggettive circa la necessità di essa, pur in assenza di specifico incarico del committente.
Inoltre, dalle dichiarazioni dell'ing. teste di parte convenuta in primo grado, Tes_1
8 emerge palesemente un'assenza di revisione dei calcoli statici da parte dell'arch.
. Parte_1
Il predetto testimone, escusso all'udienza del 13.06.2014, in risposta al capitolo di prova numero 5, precisava che l'arch. aveva controllato i calcoli statici Pt_1 necessari alla redazione della relazione di collaudo statico in corso d'opera, ma non aveva rifatto integralmente ex novo i calcoli.
Aggiungeva, a tal riguardo, che sulla base della propria esperienza e della propria conoscenza, il collaudatore non è tenuto a rifare ex novo i calcoli statici dell'opera da collaudare, ma deve effettuare un controllo sui tassi di carico di lavoro, sulle tensioni ammissibili per certificare se tutte sono nei limiti delle prescrizioni delle norme tecniche in materia, adoperando i calcoli eseguiti dal progettista1.
Ebbene, premesso che il teste è chiamato a riferire in ordine a fatti e che la testimonianza assume rilievo probatorio limitatamente, appunto, alla narrazione di fatti, è evidente che quanto riferito dal teste in merito a ciò che il collaudatore sia tenuto o meno a fare non può assumere valore di prova, trattandosi di espressione di un giudizio, di un'opinione, sia pure fondata sulla personale esperienza del e Tes_1
non di dichiarazioni di scienza riferite a fatti direttamente percepiti.
L'unico fatto oggettivamente percepito dal teste e da questi riferito è che l'architetto non ha eseguito un rifacimento completo dei calcoli ma solo un suo controllo. Pt_1
Tanto corrisponde a quanto dichiarato dallo stesso appellante nell'attestazione contenuta nel certificato di collaudo, nella quale egli ha affermato di avere proceduto ad un (mero) controllo della documentazione, compresi i calcoli eseguiti dal progettista.
Sicchè, in mancanza di dimostrazione di un'attività che si sia aggiunta a quella del progettista e che si sia concretizzata in una effettiva – quantomeno parziale – revisione dei calcoli statici, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente valutato il materiale probatorio raccolto durante il procedimento di primo grado.
Ne consegue la conferma, in parte qua, della sentenza gravata.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla percentuale di rimborso spese. Nella parcella professionale, infatti, l'arch. avrebbe richiesto una Parte_1 percentuale di rimborso spese pari al 60% come consentirebbe l'art. 5 del D.M. 21 agosto 1958.
Anche tale motivo di appello dev'essere rigettato.
Invero, la somma liquidata dal Tribunale è comprensiva delle spese nella percentuale del 42,52%, così come determinata e quantificata dal c.t.u., in applicazione delle linee guida predisposte dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, che suggeriscono di adottare le aliquote forfettarie previste dalla tabella A allegata alla Circolare CP_3 del 29 marzo 1967, n. 56486: in ordine a tale quantificazione e all'uso degli indicati criteri l'appellante non articola censura alcuna.
Premesso, infatti, che è il professionista che richiede l'applicazione della percentuale massima del 60% a dovere motivare e giustificare la richiesta e che non sono state offerte sul punto specifiche e oggettive ragioni suscettibili di scrutinio, la sentenza impugnata merita conferma anche sotto il profilo in questa sede esaminato, anche considerando che il giudizio di equità espresso dall'ordine professionale di appartenenza non assume carattere vincolante per il giudice, specie se, come nella fattispecie, detto giudizio non risulti ancorato, neppure a livello deduttivo, a ragioni oggettive.
Con riferimento al motivo di appello riguardante l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sugli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali dal d. lgs.
231/2002, è opportuno precisare quanto segue.
La sentenza impugnata appare poco chiara nella parte in cui fa riferimento agli
“interessi legali” quale accessorio della condanna al pagamento della sorte capitale, a decorrere dalla domanda.
Infatti, su un piano tecnico-giuridico la nozione di "interessi legali" può comprendere non solo gli interessi disciplinati da una normativa generale, ma anche i cosiddetti
"interessi commerciali". Questi ultimi, infatti, derivano da una specifica disposizione normativa, il d.lgs. 231/2002 e, quindi, hanno anch'essi fonte legale, che li contrappone agli interessi convenzionali, i quali traggono fondamento dall'autonomia negoziale delle parti contraenti.
Nel caso in esame, è, quindi, opportuno chiarire che il saggio legale degli interessi da
10 applicare alla fattispecie è quello c.d. “commerciale” previsto dal d.lgs. 231/2002, con conseguente applicazione delle decorrenze ivi previste.
L'art. 4 co. 2 del succitato decreto legislativo statuisce, infatti, che gli interessi di mora
“decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
[…]”.
Ebbene, nel caso in questione il preavviso di parcella, ricevuto in data 27.04.2012 (per come dichiarato dall'arch. nell'All. 12 del fascicolo di parte del primo grado e Pt_1 per come riconosciuto dalla a pag. 5 dell'atto di citazione in Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1579/2012) costituisce a tutti gli effetti “una richiesta di pagamento di contenuto equivalente” alla fattura.
All'arch. , dunque, spettano gli interessi di mora sulla sorte capitale di € Pt_1
2.393,59, liquidata nella sentenza di primo grado, da calcolarsi al saggio commerciale previsto dal d.lgs. 231/2002, con le decorrenze stabilite dalla legge e sino alla data dell'avvenuto pagamento: ciò in quanto è pacifico che la sentenza di primo grado sia stata spontaneamente eseguita, sicché il pagamento della sorte capitale impedisce che su questa possano ulteriormente prodursi frutti.
Infine, la circostanza che la sentenza non contenga esplicita menzione della condanna al pagamento (anche) dell'Iva e dei contributi previdenziali sulla sorte capitale non giustifica la riforma della sentenza sul punto, trattandosi di accessori di fonte legale, dovuti, ove ne ricorrano i presupposti, anche in assenza di esplicita loro menzione (cfr.
Cass. Civ. 22074/2015; Cass. Civ. 5027/1990). Sotto tale profilo, peraltro, è irrilevante che l'appallata non abbia pagato gli importi per le voci in parola, atteso che non risulta che esse siano state espressamente richieste alla parte debitrice (a fronte della contestazione, mossa dall'appellata – che ha dedotto di non avere mai ricevuto la fattura contenente anche gli accessori in esame – l'appellante nulla ha dimostrato in
11 senso contrario), che ha eseguito il pagamento della sola sorte capitale.
In definitiva, in riforma parziale della sentenza di primo grado, sulla somma oggetto di condanna a carico della (€ 2.323,59) vanno riconosciuti gli Controparte_1
interessi moratori al saggio di cui al d. lgs.
9.10.2002 n. 231, maturati a decorrere dal
27.4.2012 e sino al (già avvenuto) pagamento della sorte capitale, oltre a contributi previdenziali e Iva, se e nella misura in cui siano dovuti per legge.
Per il resto, invece, la sentenza di primo grado va confermata.
L'accoglimento solo parziale dell'appello – peraltro, in relazione ad un profilo del tutto marginale, specie considerando la già avvenuta esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell'appellata – costituisce ragione per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1799/2018 del Tribunale di Cosenza del 14 Controparte_1
agosto 2018 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, sulla somma di € 2.323,59 oggetto di condanna in primo grado, anche degli interessi moratori al saggio di cui al d. lgs.
9.10.2002 n. 231, maturati a decorrere dal 27.4.2012 e sino al (già avvenuto) pagamento della sorte capitale, oltre ai contributi previdenziali e
Iva, se e nella misura in cui siano dovuti per legge;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste affermava specificamente che: “l'architetto ha controllato i calcoli statici necessari alla relazione Testimone_2 Pt_1 di collaudo statico in corso d'opera, ma non ha rifatto integralmente ex nuovo i calcoli. Preciso che sulla base della mia esperienza e della mia conoscenza il collaudatore non è tenuto a rifare ex novo i calcoli statici dell'opera da collaudare, ma ad effettuare un controllo minuzioso sui tassi di carico, di lavoro, sulle tensioni ammissibili per certificarne se tutto è nei limiti delle prescrizioni delle nuove norme tecniche in materia, adoperando i calcoli eseguiti dal progettista”.
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