Art. 1.
I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 , e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1 gennaio 1979, alle "portatrici" della Carnia e delle zone limitrofe, nate entro l'anno 1905 compreso, che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.
Rimangono validi i benefici gia' precedentemente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione.
I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 , e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1 gennaio 1979, alle "portatrici" della Carnia e delle zone limitrofe, nate entro l'anno 1905 compreso, che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.
Rimangono validi i benefici gia' precedentemente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione.