Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 17 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato a Gioia Tauro in Via degli Ulivi, n. 2 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Longo Eleonora (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fronticelli Baldelli Enrico (PEC:
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E.P. Murmura
[...] snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna. Email_3
Altro RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/01/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle somme portate dal preavviso di fermo n.
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19/12/2022 dal concessionario convenuto incaricato alla riscossione, a riscontro della propria istanza di accesso agli atti del 23/11/2022. A tal fine detta parte deduce, che ambo gli atti di pagamento summenzionati sarebbero originati dalla cartella n. 09420050042398952000, asseritamente notificata il 03/02/2006 per l'importo di € 11.329,86, assertivamente dovuti per contributi I.V.S., operai a tempo determinato, relativamente all'anno 2003, contestando la mancata notificazione di tutti gli atti di pagamento testé richiamati, nonché – in ogni caso – la prescrizione delle poste attive di cui agli atti precitati.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi motivi di sospensione della paventata esecuzione, con ogni conseguenza di legge;
b) sempre in via preliminare, ordinare ai resistenti di depositare in giudizio, almeno 5 giorni prima dell'udienza, l'estratto di ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione, comprese le relate di notifica dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate;
c) nel merito ed in via preliminare, accertare che non sono stati posti in essere atti interruttivi dichiarando all'uopo la prescrizione anche sopravvenuta di tutti i crediti vantati da
[...]
opposti con il presente ricorso ed indicati in narrativa, relativamente all'impugnazione di CP_1 competenza dell'Ill.mo Giudice adito;
d) sempre nel merito, dichiarare la nullità delle iscrizioni a ruolo dei carichi impugnati per i motivi sopra visti e per difetto di notifica degli atti sottesi con conseguente ordine di cancellazione del fermo disposto per la parte di competenza di Codesto Giudice;
e) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli Enti evocati, contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222
a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
2 3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. L'epilogo fattuale, anche condizionato dalla novità normativa, consiglia per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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