Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4451 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Alessandro Abbondandolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Alessandro Abbondandolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (Na) il 15.09.1983 e che dalla loro unione erano nati tre figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 25.02.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separatamente;
2. L'immobile riferito al precedente domicilio e residenza coniugale in comproprietà indivisa di detti coniugi separandi, appartamento sito in Via Antica Giardini Gb Futura - Scala: b2 -
Interno:
6 - Piano: 2 del Comune Giugliano In Campania (Na), sarà assegnato quale casa coniugale alla sig.ra che pertanto permane nella disponibilità e Parte_1 godimento di quest'ultimo;
3. Entrambi i coniugi sono stabilmente occupati con contratto a tempo indeterminato e pienamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni determinazione sul mantenimento eccezion fatta per un contributo spese di euro 200,00 che il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra quale compartecipazione delle spese per i nipoti Pt_1
2 stabilmente ospitati nella casa coniugale;
4. Per ciò che attiene invece le spese delle utenze (gas, luce acqua e telefono) dell'abitazione coniugale, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie riferite al predetto immobile cederanno a totale ed esclusivo carico del sig. che conserverà la relativa Parte_2 intestazione;
5. Non vi sono veicoli iscritti in Pubblici registri, né altri immobili in proprietà comune né rapporti di debito in obbligazione solidale, con la precisazione, stante l'attuale regime di comunione dei beni, che i contratti di CC intestati a ciascun coniuge con le rispettive giacenze rimarranno concordemente in proprietà piena ed esclusiva del singolo intestatario correntista per espressa e comune volontà delle parti in deroga alla presunzione di legge derivata dal predetto regime di comunione che è ovviamente da intendersi cessato;
6. I coniugi, infine, fin d'ora si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale
e/o all'estero la nuova residenza e di richiedere ogni documento valido per l'espatrio senza il consenso dell'altro.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e , (c.f.: ) ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.315, Parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1983) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 8.4.25
Il giudice est. dott.ssa Cristiana Satta
3 Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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