CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 10.1.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1567/2023 promossa da: quale legale rappresentante pro tempore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Avv.ti e Pietro Martines Pt_1
Contro
:
Controparte_1
Avv.ti Giampaolo Dacci e Alessandra Liverini
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 10.10.2023 legale rappresentante di e Parte_1 Parte_2
propongono appello alla sentenza n. 569/2023 con cui il Tribunale di Forlì – ritenuta Parte_3 legittima la motivazione dell'ordinanza per rinvio al verbale di contestazione ed esclusa la natura penale dell'illecito – rigetta l'opposizione dai medesimi proposta all'ordinanza ingiunzione del
10.10.2022 n. 47/A/2022 prot. 23545 al pagamento di € 570,57, emessa dalla Controparte_1
a titolo di sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 188 bis («Sistema di tracciabilità dei rifiuti»), 193 («Trasporto dei rifiuti») e 2585 («Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari») d. lgs.
3.4.2006 n. 152 («Norme in materia ambientale», nel prosieguo TuA) accertato con verbale 24.8.2018 n. 129.
pagina 1 di 9 L'ordinanza contesta agli appellanti che in data 12.9.2017 ha eseguito, nel Parte_2 condominio “Corallo” in via Fratelli Basini n. 109/b a la raccolta e il trasporto a bordo del Pt_2
veicolo condotto da di rifiuti urbani non pericolosi (fanghi delle fosse settiche: codice Parte_3
EER 200304) compilandone il formulario con dati inesatti e incompleti e omettendo di consegnarne copia al committente.
Gli appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. trascura che la Circolare 18.6.2003 n. 3934 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiede al trasportatore solo la controfirma del formulario dei rifiuti, che deve essere compilato, datato e sottoscritto da chi li detiene («Vizio di motivazione e conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione (in relazione alle posizioni dell'autista dipendente ed altresì della cooperativa ex art. 18, co. 2 l. 689/1981), nonché della sentenza di primo grado»);
b. non applica l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che avrebbe reso l'interpretazione autentica dell'art. 2305
d. lgs.
3.4.2006 n. 152, includendo le fosse settiche nel sistema delle reti fognarie e, perciò, consentendo di identificare il produttore dei rifiuti nell'impresa di autospurgo, come indicato nel formulario («Insussistenza dell'inosservanza censurata anche alla stregua del valore interpretativo
c.d. autentico e costituzionalmente orientato dato all'art. 35 della legge 108/2021 in relazione all'ambito di applicazione previsto dall'art. 230, co. 5 d. lgs. 152/2006 e conseguente retroattività della disposizione»);
c. nega la natura penale dell'illecito e viola il principio di retroattività dell'abolitio criminis ex artt. 251
Cost. e 22 c.p. («Violazione del principio di retroattività favorevole avuto riguardo al carattere sostanzialmente penale della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, co. 5 d. lgs.
152/2006 e conseguente applicazione dell'art. 35 l. 108/2021 al caso di specie»);
d. trascura che l'autista, avendo eseguito l'istruzione ricevuta dal datore di lavoro, è esente da responsabilità, poiché la sua condotta è scriminata dall'adempimento del dovere ex art. 41 l.
24.11.1981 n. 689 («Mancata applicazione dell'art. 4 l. 689/1981 e conseguente irresponsabilità
<dell in merito alla compilazione del formulario di trasporto per quanto concerne>
l'identificazione del produttore del rifiuto»);
e. applica il cumulo materiale delle sanzioni, mentre l'art. 4 d. lgs.
3.9.2020 n. 116, modificando l'art. 2589 e 13 d. lgs.
3.4.2006 n. 152, ne ha stabilito un cumulo giuridico migliorativo del criterio posto dall'art. 8 l. 24.11.1989 n. 681 («Mancata applicazione dell'art. 8 l. 689/1981, nonché violazione e falsa applicazione del riformulato art. 258 d. lgs. 152/2006»);
f. considera legittima la determinazione della sanzione compiuta con un generico richiamo all'art. 258
d. lgs.
3.4.2006 n. 152 («Invalidità derivante da difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione,
pagina 2 di 9 nonché della sentenza, con particolare riferimento alla omessa indicazione dei criteri di calcolo della sanzione irrogata»).
La resiste all'appello eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 10.1.2025 la causa è discussa dalle parti e posta in decisione con lettura del dispositivo.
Ragioni della decisione
1.
Le vicende di causa precedono temporalmente l'introduzione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6 d.l. 14.12.2018 n. 135, convertito dalla l. 11.2.2019 n. 12).
Il trasporto di rifiuti è disciplinato dall'art. 193 TuA, che prescrive la compilazione e la tenuta di un formulario di identificazione (FiR) con i dati necessari ad assicurare la tracciabilità della natura e dei volumi dei rifiuti movimentati.
Diversamente dal certificato di analisi dei rifiuti, che risponde a finalità di pubblica certezza ed è formato da un professionista abilitato (art. 258 TuA), il formulario è una mera attestazione di un privato avente contenuto dichiarativo.
Art. 193 TuA (vigente ratione temporis). Trasporto dei rifiuti – 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. […] Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
4-13 […].
pagina 3 di 9 Dopo il trasporto in contestazione l'art. 193 TuA è stato interamente riformato dall'art. 119 d.lgs.
3.9.2020 n. 116. Il suo attuale comma 17 stabilisce che «nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza».
Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con un formulario incompleto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecento euro (art. 2585 TuA).
Art. 2585 TuA (vigente ratione temporis). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti
e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati».
Secondo l'art. 2305 TuA i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera.
Art. 2305 TuA (vigente ratione temporis). Rifiuti derivati da attività di manutenzione delle
infrastrutture. – 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […].
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, ha equiparato le fosse settiche alle reti fognarie.
Art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77: («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]».
pagina 4 di 9 2.
Applicata la su esposta disciplina, il secondo motivo d'appello va accolto, ritenendosi che già il testo dell'art. 2305 TuA vigenteratione temporis porti a individuare il produttore dei rifiuti delle fosse settiche nell'impresa che ne esegue lo spurgo e che comunque l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ne abbia cristallizzato questa interpretazione.
2.1.
Secondo il testo dell'art. 2305 TuA vigente ratione temporis i rifiuti della pulizia di reti fognarie «di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati» si considerano prodotti da chi la esegue. Rientrano, quindi, nel suo ambito applicativo non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie, ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da «condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane» (art. 741 lett. dd TuA).
Il «rifiuto» è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi» (art. 1831 lett. a TuA), mentre il «produttore di rifiuti» è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)
o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 1831 lett. a TuA).
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, di asserita interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche»), la Corte penale di Cassazione, in analogia con la successiva circolare del Ministro della Transizione Ecologica
14.5.2021, ha confermato che l'art. 33 d.lgs.
3.12.2010 n. 205, innovando il testo originario dell'art. 2305 TuA («Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva»), ha definitivamente sancito l'equiparazione del produttore del rifiuto (art. 1831 lett. f: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)») a chi esegue la «pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata», specificando che questa assimilazione non si fonda su una fictio iuris, me è una mera specificazione «pienamente aderente alla realtà»: chi spurga la rete fognaria pagina 5 di 9 produce liquami e fanghi estratti dal suo interno, rendendo mobili, palabili ed asportabili per il successivo trasporto un materiale sedimentato nella rete fognaria.
Sostiene, però, che la definizione normativa di rete fognaria (art. 741 lett. dd TuA: «sistema di condotte
per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane») pertenga solo ai convogliamenti fissi per il drenaggio di acque di scarico, senza includere i sistemi di raccolta di liquami, che sono rifiuti liquidi, non acque reflue;
nega, quindi, che i manufatti superficiali (pozzi neri, vasche imhoff e bagni mobili) possano essere considerati reti fognarie la cui manutenzione produce rifiuti (art. 2305 TuA), poiché i liquami ivi raccolti non hanno uno sfogo diretto nel sottosuolo né un collegamento diretto con la rete fognaria comunale, ma sono aspirati dai contenitori e traportati in autobotti ai fini dello smaltimento senza la pulitura delle vasche (CP III 19.6.2018 n. 52133).
Questa Corte ritiene che l'ampio tenore testuale del previgente art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati») si presti a ricomprendere le fossi settiche.
Il sistema di drenaggio urbano è costituito dall'insieme delle opere di raccolta e di immissione in collettori delle acque meteoriche e reflue (canalizzazioni, caditoie, pozzi e manufatti speciali, come impianti di sollevamento, scolmatori di portata, vasche, impianti di restituzione e trattamento): le acque reflue urbane, per essere smaltite, sono convogliate da un sistema stabile di collettamento che ne collega l'area di produzione ad un corpo ricettore e il corpo ricettore può essere superficiale o sotterraneo. A sua volta, il drenaggio può essere statico (vasche di raccolta) o dinamico (condotte).
Le fosse settiche e imhoff sono manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici, posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono, quindi, una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di autospurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi degrassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue. In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio.
Conseguentemente le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche.
Si rileva, infine, che la diversità della fonte dei rifiuti ne comporta la diversa classificazione (CER
20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne pagina 6 di 9 consente il prelievo: finché non sono estratti dalle fosse settiche, non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore, ma solo il titolare della sua fonte, ragion per cui ER s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e Cesena, ha sempre chiesto ai conferenti Pt_2 di indicare come produttore dei rifiuti l'impresa di autospurgo (doc. 2 ric.).
Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n. 25041; CP III
28.1.2003 n. 15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore, tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie (CP III
16.3.2015 n. 11029).
2.2.
L'art. 11 l. 24.11.1989 n. 689, la cui legittimità è stata reiteratamente affermata dalla Corte
Costituzionale (ord. 17.7.1995 n. 330, 24.4.2002 n. 140, 28.11.2002 n. 501; sent. 20.7.2016 n. 193,
11.5.2017 n. 109), formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 22-3 c.p. («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»); quindi, la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n. 27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF). CP_2
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108 («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]») costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA per diverse ragioni.
Come osservano gli appellanti richiamando la giurisprudenza costituzionale (Cost. 10.2.2023 n. 18), la legge di interpretazione autentica ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge;
si limita, quindi, ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C. Cost. 10.3.2022 n. 61; C:
Cost.
6.7.2020 n. 133) senza innovarlo e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C. Cost.
18.4.1991 n. 163 e 7.4.1988 n. 413) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti pagina 7 di 9 dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluribus C. Cost. 26.1.1994 n. 6; 3.12.1993 n.
424; 18.11.1993 n. 402).
In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluribus sent. 10.2.1993 n. 39;
13.11.1992 n. 440; 17.11.1992 nn. 454 e 455; 31.7.1990 n. 380) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico. La sua natura, quindi, si definisce in rapporto al loro contenuto e va affermata quando la successione temporale delle norme, non delle disposizioni, salda la prima alla seconda in un precetto unitario in cui coesistono (C. Cost.
3.12.1993 n. 344).
È inconferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C. Cost.
3.12.1994 n. 424;
23.11.1994 n. 397); non sono, perciò, ostative né la denominazione del d.l. 31.5.2021 n. 77
(«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») né la sua testuale finalità
«di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative» negli ambiti interessati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio 12.2.2021; d.l.
6.5.2021 n. 59), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 1003 TuA e dei bagni mobili («nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili»), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia («compresi le fosse settiche e manufatti analoghi»).
Nel caso di specie, l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ha modificato solo il quinto comma dell'art. 230 TuA chiarendo, secondo una valutazione sistematica dell'intera disciplina, che nella categoria di rifiuti da spurgo di reti fognarie debbano essere comprese le fosse settiche e i manufatti analoghi.
L'equiparazione delle fosse settiche alle reti fognarie ai fini dell'identificazione del produttore dei rifiuti (art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77) configura, per tutte le ragioni già esposte, un'attribuzione alle seconde di una delle sue potenziali accezioni semantiche, essendo i concetti tra loro in rapporto di genere a specie. Quindi, la loro equivalenza ai fini degli obblighi comunicativi connessi al trasporto dei rifiuti cristallizza il nucleo precettivo dell'art. 2305 TuA, consentendone l'applicazione ex tunc alla fattispecie in esame. Ne discende, in accoglimento della sanzione, la revoca dell'ordinanza ingiunzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
3.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore della controversia, le fasi pagina 8 di 9 processuali svolte e le prestazioni difensive rese, ma l'obiettiva controvertibilità e la novità delle questioni ne giustificano la parziale compensazione per la quota di un mezzo, con condanna al pagamento della residua quota in favore degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale legale Parte_1
rappresentante di e da alla sentenza emessa dal Controparte_3 Parte_3
Tribunale di Forlì n. 569/2023, in riforma della stessa:
- accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza ingiunzione;
- dichiara compensate le spese processuali del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della quota residua, Controparte_1 liquidandole per l'intero in € 70,00 ed € 91,50 per esborsi, € 500,00 ed € 600,00 per compensi oltre spese forfettarie (15% dei compensi) e accessori, se dovuti.
Bologna, 10.1.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 10.1.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1567/2023 promossa da: quale legale rappresentante pro tempore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Avv.ti e Pietro Martines Pt_1
Contro
:
Controparte_1
Avv.ti Giampaolo Dacci e Alessandra Liverini
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 10.10.2023 legale rappresentante di e Parte_1 Parte_2
propongono appello alla sentenza n. 569/2023 con cui il Tribunale di Forlì – ritenuta Parte_3 legittima la motivazione dell'ordinanza per rinvio al verbale di contestazione ed esclusa la natura penale dell'illecito – rigetta l'opposizione dai medesimi proposta all'ordinanza ingiunzione del
10.10.2022 n. 47/A/2022 prot. 23545 al pagamento di € 570,57, emessa dalla Controparte_1
a titolo di sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 188 bis («Sistema di tracciabilità dei rifiuti»), 193 («Trasporto dei rifiuti») e 2585 («Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari») d. lgs.
3.4.2006 n. 152 («Norme in materia ambientale», nel prosieguo TuA) accertato con verbale 24.8.2018 n. 129.
pagina 1 di 9 L'ordinanza contesta agli appellanti che in data 12.9.2017 ha eseguito, nel Parte_2 condominio “Corallo” in via Fratelli Basini n. 109/b a la raccolta e il trasporto a bordo del Pt_2
veicolo condotto da di rifiuti urbani non pericolosi (fanghi delle fosse settiche: codice Parte_3
EER 200304) compilandone il formulario con dati inesatti e incompleti e omettendo di consegnarne copia al committente.
Gli appellanti censurano la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. trascura che la Circolare 18.6.2003 n. 3934 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiede al trasportatore solo la controfirma del formulario dei rifiuti, che deve essere compilato, datato e sottoscritto da chi li detiene («Vizio di motivazione e conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione (in relazione alle posizioni dell'autista dipendente ed altresì della cooperativa ex art. 18, co. 2 l. 689/1981), nonché della sentenza di primo grado»);
b. non applica l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che avrebbe reso l'interpretazione autentica dell'art. 2305
d. lgs.
3.4.2006 n. 152, includendo le fosse settiche nel sistema delle reti fognarie e, perciò, consentendo di identificare il produttore dei rifiuti nell'impresa di autospurgo, come indicato nel formulario («Insussistenza dell'inosservanza censurata anche alla stregua del valore interpretativo
c.d. autentico e costituzionalmente orientato dato all'art. 35 della legge 108/2021 in relazione all'ambito di applicazione previsto dall'art. 230, co. 5 d. lgs. 152/2006 e conseguente retroattività della disposizione»);
c. nega la natura penale dell'illecito e viola il principio di retroattività dell'abolitio criminis ex artt. 251
Cost. e 22 c.p. («Violazione del principio di retroattività favorevole avuto riguardo al carattere sostanzialmente penale della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, co. 5 d. lgs.
152/2006 e conseguente applicazione dell'art. 35 l. 108/2021 al caso di specie»);
d. trascura che l'autista, avendo eseguito l'istruzione ricevuta dal datore di lavoro, è esente da responsabilità, poiché la sua condotta è scriminata dall'adempimento del dovere ex art. 41 l.
24.11.1981 n. 689 («Mancata applicazione dell'art. 4 l. 689/1981 e conseguente irresponsabilità
<dell in merito alla compilazione del formulario di trasporto per quanto concerne>
l'identificazione del produttore del rifiuto»);
e. applica il cumulo materiale delle sanzioni, mentre l'art. 4 d. lgs.
3.9.2020 n. 116, modificando l'art. 2589 e 13 d. lgs.
3.4.2006 n. 152, ne ha stabilito un cumulo giuridico migliorativo del criterio posto dall'art. 8 l. 24.11.1989 n. 681 («Mancata applicazione dell'art. 8 l. 689/1981, nonché violazione e falsa applicazione del riformulato art. 258 d. lgs. 152/2006»);
f. considera legittima la determinazione della sanzione compiuta con un generico richiamo all'art. 258
d. lgs.
3.4.2006 n. 152 («Invalidità derivante da difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione,
pagina 2 di 9 nonché della sentenza, con particolare riferimento alla omessa indicazione dei criteri di calcolo della sanzione irrogata»).
La resiste all'appello eccependone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 10.1.2025 la causa è discussa dalle parti e posta in decisione con lettura del dispositivo.
Ragioni della decisione
1.
Le vicende di causa precedono temporalmente l'introduzione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6 d.l. 14.12.2018 n. 135, convertito dalla l. 11.2.2019 n. 12).
Il trasporto di rifiuti è disciplinato dall'art. 193 TuA, che prescrive la compilazione e la tenuta di un formulario di identificazione (FiR) con i dati necessari ad assicurare la tracciabilità della natura e dei volumi dei rifiuti movimentati.
Diversamente dal certificato di analisi dei rifiuti, che risponde a finalità di pubblica certezza ed è formato da un professionista abilitato (art. 258 TuA), il formulario è una mera attestazione di un privato avente contenuto dichiarativo.
Art. 193 TuA (vigente ratione temporis). Trasporto dei rifiuti – 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. […] Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
4-13 […].
pagina 3 di 9 Dopo il trasporto in contestazione l'art. 193 TuA è stato interamente riformato dall'art. 119 d.lgs.
3.9.2020 n. 116. Il suo attuale comma 17 stabilisce che «nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza».
Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con un formulario incompleto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecento euro (art. 2585 TuA).
Art. 2585 TuA (vigente ratione temporis). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti
e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati».
Secondo l'art. 2305 TuA i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera.
Art. 2305 TuA (vigente ratione temporis). Rifiuti derivati da attività di manutenzione delle
infrastrutture. – 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […].
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, ha equiparato le fosse settiche alle reti fognarie.
Art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77: («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]».
pagina 4 di 9 2.
Applicata la su esposta disciplina, il secondo motivo d'appello va accolto, ritenendosi che già il testo dell'art. 2305 TuA vigenteratione temporis porti a individuare il produttore dei rifiuti delle fosse settiche nell'impresa che ne esegue lo spurgo e che comunque l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ne abbia cristallizzato questa interpretazione.
2.1.
Secondo il testo dell'art. 2305 TuA vigente ratione temporis i rifiuti della pulizia di reti fognarie «di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati» si considerano prodotti da chi la esegue. Rientrano, quindi, nel suo ambito applicativo non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie, ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da «condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane» (art. 741 lett. dd TuA).
Il «rifiuto» è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi» (art. 1831 lett. a TuA), mentre il «produttore di rifiuti» è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)
o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 1831 lett. a TuA).
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108, di asserita interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche»), la Corte penale di Cassazione, in analogia con la successiva circolare del Ministro della Transizione Ecologica
14.5.2021, ha confermato che l'art. 33 d.lgs.
3.12.2010 n. 205, innovando il testo originario dell'art. 2305 TuA («Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva»), ha definitivamente sancito l'equiparazione del produttore del rifiuto (art. 1831 lett. f: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)») a chi esegue la «pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata», specificando che questa assimilazione non si fonda su una fictio iuris, me è una mera specificazione «pienamente aderente alla realtà»: chi spurga la rete fognaria pagina 5 di 9 produce liquami e fanghi estratti dal suo interno, rendendo mobili, palabili ed asportabili per il successivo trasporto un materiale sedimentato nella rete fognaria.
Sostiene, però, che la definizione normativa di rete fognaria (art. 741 lett. dd TuA: «sistema di condotte
per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane») pertenga solo ai convogliamenti fissi per il drenaggio di acque di scarico, senza includere i sistemi di raccolta di liquami, che sono rifiuti liquidi, non acque reflue;
nega, quindi, che i manufatti superficiali (pozzi neri, vasche imhoff e bagni mobili) possano essere considerati reti fognarie la cui manutenzione produce rifiuti (art. 2305 TuA), poiché i liquami ivi raccolti non hanno uno sfogo diretto nel sottosuolo né un collegamento diretto con la rete fognaria comunale, ma sono aspirati dai contenitori e traportati in autobotti ai fini dello smaltimento senza la pulitura delle vasche (CP III 19.6.2018 n. 52133).
Questa Corte ritiene che l'ampio tenore testuale del previgente art. 2305 TuA («reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati») si presti a ricomprendere le fossi settiche.
Il sistema di drenaggio urbano è costituito dall'insieme delle opere di raccolta e di immissione in collettori delle acque meteoriche e reflue (canalizzazioni, caditoie, pozzi e manufatti speciali, come impianti di sollevamento, scolmatori di portata, vasche, impianti di restituzione e trattamento): le acque reflue urbane, per essere smaltite, sono convogliate da un sistema stabile di collettamento che ne collega l'area di produzione ad un corpo ricettore e il corpo ricettore può essere superficiale o sotterraneo. A sua volta, il drenaggio può essere statico (vasche di raccolta) o dinamico (condotte).
Le fosse settiche e imhoff sono manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici, posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono, quindi, una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di autospurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi degrassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue. In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio.
Conseguentemente le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche.
Si rileva, infine, che la diversità della fonte dei rifiuti ne comporta la diversa classificazione (CER
20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne pagina 6 di 9 consente il prelievo: finché non sono estratti dalle fosse settiche, non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore, ma solo il titolare della sua fonte, ragion per cui ER s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e Cesena, ha sempre chiesto ai conferenti Pt_2 di indicare come produttore dei rifiuti l'impresa di autospurgo (doc. 2 ric.).
Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n. 25041; CP III
28.1.2003 n. 15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore, tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie (CP III
16.3.2015 n. 11029).
2.2.
L'art. 11 l. 24.11.1989 n. 689, la cui legittimità è stata reiteratamente affermata dalla Corte
Costituzionale (ord. 17.7.1995 n. 330, 24.4.2002 n. 140, 28.11.2002 n. 501; sent. 20.7.2016 n. 193,
11.5.2017 n. 109), formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 22-3 c.p. («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»); quindi, la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n. 27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF). CP_2
L'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29.7.2021 n. 108 («e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva […]») costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 2305 TuA per diverse ragioni.
Come osservano gli appellanti richiamando la giurisprudenza costituzionale (Cost. 10.2.2023 n. 18), la legge di interpretazione autentica ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge;
si limita, quindi, ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C. Cost. 10.3.2022 n. 61; C:
Cost.
6.7.2020 n. 133) senza innovarlo e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C. Cost.
18.4.1991 n. 163 e 7.4.1988 n. 413) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti pagina 7 di 9 dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluribus C. Cost. 26.1.1994 n. 6; 3.12.1993 n.
424; 18.11.1993 n. 402).
In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluribus sent. 10.2.1993 n. 39;
13.11.1992 n. 440; 17.11.1992 nn. 454 e 455; 31.7.1990 n. 380) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico. La sua natura, quindi, si definisce in rapporto al loro contenuto e va affermata quando la successione temporale delle norme, non delle disposizioni, salda la prima alla seconda in un precetto unitario in cui coesistono (C. Cost.
3.12.1993 n. 344).
È inconferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C. Cost.
3.12.1994 n. 424;
23.11.1994 n. 397); non sono, perciò, ostative né la denominazione del d.l. 31.5.2021 n. 77
(«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») né la sua testuale finalità
«di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative» negli ambiti interessati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio 12.2.2021; d.l.
6.5.2021 n. 59), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 1003 TuA e dei bagni mobili («nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili»), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia («compresi le fosse settiche e manufatti analoghi»).
Nel caso di specie, l'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77 ha modificato solo il quinto comma dell'art. 230 TuA chiarendo, secondo una valutazione sistematica dell'intera disciplina, che nella categoria di rifiuti da spurgo di reti fognarie debbano essere comprese le fosse settiche e i manufatti analoghi.
L'equiparazione delle fosse settiche alle reti fognarie ai fini dell'identificazione del produttore dei rifiuti (art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77) configura, per tutte le ragioni già esposte, un'attribuzione alle seconde di una delle sue potenziali accezioni semantiche, essendo i concetti tra loro in rapporto di genere a specie. Quindi, la loro equivalenza ai fini degli obblighi comunicativi connessi al trasporto dei rifiuti cristallizza il nucleo precettivo dell'art. 2305 TuA, consentendone l'applicazione ex tunc alla fattispecie in esame. Ne discende, in accoglimento della sanzione, la revoca dell'ordinanza ingiunzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
3.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore della controversia, le fasi pagina 8 di 9 processuali svolte e le prestazioni difensive rese, ma l'obiettiva controvertibilità e la novità delle questioni ne giustificano la parziale compensazione per la quota di un mezzo, con condanna al pagamento della residua quota in favore degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale legale Parte_1
rappresentante di e da alla sentenza emessa dal Controparte_3 Parte_3
Tribunale di Forlì n. 569/2023, in riforma della stessa:
- accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza ingiunzione;
- dichiara compensate le spese processuali del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della quota residua, Controparte_1 liquidandole per l'intero in € 70,00 ed € 91,50 per esborsi, € 500,00 ed € 600,00 per compensi oltre spese forfettarie (15% dei compensi) e accessori, se dovuti.
Bologna, 10.1.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9