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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1953 pronunciata il 06/06/2023
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 833/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca, Parte_1
APPELLANTE
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Francesco Bianco,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 27/01/2022 Parte_1 deduceva di avere svolto, dall'01.03.2001 sino alla data dell'introduzione del presente giudizio, attività di operaio edile, idraulico e posatore di tubature;
di avere presentato, in data 14.2.2020, alla competente sede dell' , domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“spondilodiscopatia del tratto lombare con ernie discali e radicolopatia degli arti inferiori”, da cui risultava affetto, chiedendo il riconoscimento della eziologia professionale della stessa e del suo carattere invalidante nella misura del 20%; aggiungeva che in data 19.8.2020 l' gli aveva CP_1 comunicato il rigetto dell'istanza per avere escluso la sussistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo cui era esposto. Tale parere negativo era stato confermato anche in sede di opposizione amministrativa. Pertanto, con il ricorso in sede giudiziale, chiedeva il riconoscimento della suindicata malattia come avente eziologia professionale ed invalidante nella misura del 20%, con condanna dell' al pagamento di tutti i relativi benefici economici. CP_1
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo che la malattia lamentata non aveva CP_1
natura professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'adito Tribunale disponeva CTU da cui risultava che la patologia denunciata era costituita da una comune spondiloartrosi con iniziale osteofitosi e comuni protrusioni discali/bulgings; e tanto sulla scorta di una TAC eseguita in data 11.12.2019 e costituente l'unica documentazione clinico/strumentale presente agli atti di causa. Conseguentemente il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, dichiarando le spese di lite irripetibili e ponendo quelle di consulenza a carico dell' . CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello sostenendo che il Giudice di I grado non avesse Pt_1 adeguatamente valutato la correlazione tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, evincibile, invece, dalla documentazione medica versata in atti e dalle deduzioni medico-scientifiche esistenti in materia. Deduceva, anche, la violazione della tabella allegata al DPR n.1124/1965, considerato che il legislatore ha collocato la tecnopatia denunciata nella lista 1 delle “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”; stante, allora, la “presunzione legale d'origine” della patologia denunciata e ritenendo di avere provato a mezzo testi l'esposizione ad un rischio eziologicamente riconducibile all'attività svolta, concludeva reiterando le domande formulate in primo grado e, dunque, chiedendo il riconoscimento della patologia da cui è affetto ad eziologia professionale invalidante nella misura del 20%, o in quella minore o maggiore riconosciuta in causa,
e il pagamento delle spese del doppio grado con distrazione.
Costituitosi nel presente grado di giudizio, l' chiedeva il rigetto del gravame ritenendo corrette CP_1
le conclusioni del CTU di I grado e, per conseguenza, il tenore della pronuncia appellata.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1 pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato la documentazione versata in atti, ritenuta, invece, dall'appellante idonea a dimostrare la correlazione tra l'attività professionale svolta e la dedotta patologia. A tanto aggiungeva il richiamo alla circostanza che detta infermità risultasse tabellata come malattia di origine lavorativa. Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza del 25/10/2024, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia al fine di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 04/04/2025, risulta che il Consulente incaricato ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico- anamnestica del evidenziando che egli è affetto da “spondilodiscopatia lombare con Pt_1 radicolopatia degli arti inferiori”. Dopo avere descritto le occupazioni proprie dei settori in cui è stata posta in essere l'attività lavorativa, il Consulente ha affermato di ritenere molto verosimile che la patologia riscontrata sia stata causata dalla “lunga attività lavorativa di termoidraulico svolta dal con movimentazione manuale di carichi in ridotti tempi di recupero ed in presenza di Pt_1 frequenti posture incongrue”.
Orbene, atteso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla tipologia di attività svolta negli anni dall'appellante, per cui devono ritenersi provate le mansioni espletate, va, sulla scorta dell'accertamento medico eseguito nel presente grado di giudizio, riconosciuta l'origine professionale della patologia da cui lo stesso è affetto come conseguenza, quanto meno in termini di concausa, del rischio riveniente dalla movimentazione di carichi imposta dall'attività lavorativa.
Riconosciuta, dunque, la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta, il Consulente d'Ufficio ha fatto applicazione delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000, adottate in esecuzione dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, per attribuire alla patologia stessa esiti permanenti di invalidità pari al 10% ai sensi della Voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino al 12%) di dette tabelle. Ha precisato il perito che l'indicata percentuale di menomazione rappresenta il grado attuale della riduzione permanente di capacità lavorativa;
ma, in considerazione della evolutività della patologia spondilopatica lombare nonché dell'età del al momento della presentazione della domanda amministrativa (14/02/2020), Pt_1
costituente un fattore favorevole alla funzionalità rachidea lombare, egli ritiene che il danno biologico da riconoscersi a decorrere dall'indicata data della istanza amministrativa fino al dicembre dello stesso anno (2020) fosse pari al 5%. La percentuale di danno biologico da attribuirsi va, poi, aumentata di un punto percentuale ogni anno divenendo per l'anno 2021 pari al 6%, per l'anno 2022 pari al 7%, per l'anno 2023 pari al 8%, per l'anno 2024 pari al 9%, raggiungendo l'individuata percentuale del 10% a partire dal gennaio 2025.
Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti in ordine all'elaborato del CTU, per cui vanno ritenute confermate le valutazioni ivi contenute e sopra illustrate.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il Medico incaricato, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'istruttoria processuale.
All'appellante, dunque, in applicazione dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 38/2000, va riconosciuto ed erogato, nelle riportate percentuali, comprese tra il 6% ed il 10%, e dunque inferiori al 16%,
l'indennizzo in capitale secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzo danno biologico” a tale provvedimento normativo allegata.
L'appello va, pertanto, ritenuto fondato e meritevole di accoglimento nei limiti desumibili dall'esito della perizia espletata nel presente grado di giudizio, ed in tal senso va riformata la sentenza oggetto di gravame.
Le spese per i due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/11/2023 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1953 del 06/06/2023 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale da malattia professionale rapportato a danno biologico del 6% per l'anno
2021, del 7% per l'anno 2022, dell'8% per l'anno 2023, del 9% per l'anno 2024 e del 10% da gennaio
2025. Condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione CP_1
monetaria o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado CP_1 ed in € 2.904,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giancosimo Zecca.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1953 pronunciata il 06/06/2023
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 833/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca, Parte_1
APPELLANTE
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Francesco Bianco,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 27/01/2022 Parte_1 deduceva di avere svolto, dall'01.03.2001 sino alla data dell'introduzione del presente giudizio, attività di operaio edile, idraulico e posatore di tubature;
di avere presentato, in data 14.2.2020, alla competente sede dell' , domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“spondilodiscopatia del tratto lombare con ernie discali e radicolopatia degli arti inferiori”, da cui risultava affetto, chiedendo il riconoscimento della eziologia professionale della stessa e del suo carattere invalidante nella misura del 20%; aggiungeva che in data 19.8.2020 l' gli aveva CP_1 comunicato il rigetto dell'istanza per avere escluso la sussistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo cui era esposto. Tale parere negativo era stato confermato anche in sede di opposizione amministrativa. Pertanto, con il ricorso in sede giudiziale, chiedeva il riconoscimento della suindicata malattia come avente eziologia professionale ed invalidante nella misura del 20%, con condanna dell' al pagamento di tutti i relativi benefici economici. CP_1
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo che la malattia lamentata non aveva CP_1
natura professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'adito Tribunale disponeva CTU da cui risultava che la patologia denunciata era costituita da una comune spondiloartrosi con iniziale osteofitosi e comuni protrusioni discali/bulgings; e tanto sulla scorta di una TAC eseguita in data 11.12.2019 e costituente l'unica documentazione clinico/strumentale presente agli atti di causa. Conseguentemente il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, dichiarando le spese di lite irripetibili e ponendo quelle di consulenza a carico dell' . CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello sostenendo che il Giudice di I grado non avesse Pt_1 adeguatamente valutato la correlazione tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, evincibile, invece, dalla documentazione medica versata in atti e dalle deduzioni medico-scientifiche esistenti in materia. Deduceva, anche, la violazione della tabella allegata al DPR n.1124/1965, considerato che il legislatore ha collocato la tecnopatia denunciata nella lista 1 delle “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”; stante, allora, la “presunzione legale d'origine” della patologia denunciata e ritenendo di avere provato a mezzo testi l'esposizione ad un rischio eziologicamente riconducibile all'attività svolta, concludeva reiterando le domande formulate in primo grado e, dunque, chiedendo il riconoscimento della patologia da cui è affetto ad eziologia professionale invalidante nella misura del 20%, o in quella minore o maggiore riconosciuta in causa,
e il pagamento delle spese del doppio grado con distrazione.
Costituitosi nel presente grado di giudizio, l' chiedeva il rigetto del gravame ritenendo corrette CP_1
le conclusioni del CTU di I grado e, per conseguenza, il tenore della pronuncia appellata.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1 pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato la documentazione versata in atti, ritenuta, invece, dall'appellante idonea a dimostrare la correlazione tra l'attività professionale svolta e la dedotta patologia. A tanto aggiungeva il richiamo alla circostanza che detta infermità risultasse tabellata come malattia di origine lavorativa. Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza del 25/10/2024, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia al fine di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 04/04/2025, risulta che il Consulente incaricato ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico- anamnestica del evidenziando che egli è affetto da “spondilodiscopatia lombare con Pt_1 radicolopatia degli arti inferiori”. Dopo avere descritto le occupazioni proprie dei settori in cui è stata posta in essere l'attività lavorativa, il Consulente ha affermato di ritenere molto verosimile che la patologia riscontrata sia stata causata dalla “lunga attività lavorativa di termoidraulico svolta dal con movimentazione manuale di carichi in ridotti tempi di recupero ed in presenza di Pt_1 frequenti posture incongrue”.
Orbene, atteso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla tipologia di attività svolta negli anni dall'appellante, per cui devono ritenersi provate le mansioni espletate, va, sulla scorta dell'accertamento medico eseguito nel presente grado di giudizio, riconosciuta l'origine professionale della patologia da cui lo stesso è affetto come conseguenza, quanto meno in termini di concausa, del rischio riveniente dalla movimentazione di carichi imposta dall'attività lavorativa.
Riconosciuta, dunque, la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta, il Consulente d'Ufficio ha fatto applicazione delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000, adottate in esecuzione dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, per attribuire alla patologia stessa esiti permanenti di invalidità pari al 10% ai sensi della Voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino al 12%) di dette tabelle. Ha precisato il perito che l'indicata percentuale di menomazione rappresenta il grado attuale della riduzione permanente di capacità lavorativa;
ma, in considerazione della evolutività della patologia spondilopatica lombare nonché dell'età del al momento della presentazione della domanda amministrativa (14/02/2020), Pt_1
costituente un fattore favorevole alla funzionalità rachidea lombare, egli ritiene che il danno biologico da riconoscersi a decorrere dall'indicata data della istanza amministrativa fino al dicembre dello stesso anno (2020) fosse pari al 5%. La percentuale di danno biologico da attribuirsi va, poi, aumentata di un punto percentuale ogni anno divenendo per l'anno 2021 pari al 6%, per l'anno 2022 pari al 7%, per l'anno 2023 pari al 8%, per l'anno 2024 pari al 9%, raggiungendo l'individuata percentuale del 10% a partire dal gennaio 2025.
Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti in ordine all'elaborato del CTU, per cui vanno ritenute confermate le valutazioni ivi contenute e sopra illustrate.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il Medico incaricato, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'istruttoria processuale.
All'appellante, dunque, in applicazione dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 38/2000, va riconosciuto ed erogato, nelle riportate percentuali, comprese tra il 6% ed il 10%, e dunque inferiori al 16%,
l'indennizzo in capitale secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzo danno biologico” a tale provvedimento normativo allegata.
L'appello va, pertanto, ritenuto fondato e meritevole di accoglimento nei limiti desumibili dall'esito della perizia espletata nel presente grado di giudizio, ed in tal senso va riformata la sentenza oggetto di gravame.
Le spese per i due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/11/2023 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1953 del 06/06/2023 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale da malattia professionale rapportato a danno biologico del 6% per l'anno
2021, del 7% per l'anno 2022, dell'8% per l'anno 2023, del 9% per l'anno 2024 e del 10% da gennaio
2025. Condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione CP_1
monetaria o interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado CP_1 ed in € 2.904,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giancosimo Zecca.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi