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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19589/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SALVO DAVIDE che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VERDOLIVA Controparte_1 ANNALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del
12/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 SUSA il 01/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/01/2007 e il 21/04/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/12/2022. Con ricorso depositato il 09/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti si obblighino al reciproco rispetto e a collaborare fattivamente nel comune interesse e in quello preminente dei figli;
DISPONE che il figlio , minore d'età, sia affidato in via condivisa a entrambi Persona_3 i genitori, con collocazione prevalente presso la madre anche in caso di futuro trasferimento della medesima;
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo di volta in volta fra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative con onere di documentare l'accordo per iscritto (con ciò intendendosi anche messaggistica sms e/o whatsapp e/o email), terrà con sé entrambi i figli, in caso di disaccordo, nei seguenti termini e modi, dando atto che i ricorrenti condividono il seguente regime intorno al quale prestano reciproco consenso anche avuto riguardo agli impegni anche extrascolastici dei figli e le attività da questi compiute come indicate nei piani genitoriali prodotti:
a. a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 9 al lunedì mattina al rientro a scuola;
b. nelle settimane in cui i figli resteranno con la madre nel fine settimana, questi staranno col padre il venerdì dall'uscita da scuola al sabato mattina ore 9 quando avrà cura di riconsegnarli alla madre;
c. i giorni lunedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola al rientro il giorno successivo;
d. quando il padre avrà con sé i figli, questi avrà cura di accompagnarli e prelevarli sia a/da scuola che alle/dalle attività sportive e/o extrascolastiche;
e. durante le vacanze scolastiche pasquali e in caso di ponti, le parti convengono che il regime delle visite paterne resti invariato, fermo restando che i figli trascorreranno sempre la cena della vigilia con la mamma e il pranzo del giorno di Natale col papà; la notte di San Silvestro ad anni alterni;
nel caso in cui i figli partecipino a feste di fine anno con amici coetanei senza i genitori, se acconsentito dai medesimi, costi e oneri relativi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
durante le vacanze natalizie (generalmente due settimane 23.12-6.1 compresi di ciascun anno) i figli staranno con ciascun genitore per una settimana consecutiva ad anni alterni (2024 la prima settimana con la madre);
f. durante le vacanze estive le parti convengono che durante il bimestre luglio/agosto di ciascun anno il regime ordinario di cui sopra sarà sospeso. In particolare, i figli staranno col padre per due settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
parimenti la madre si impegna a far sapere al padre, entro la stessa data di ciascun anno, quando si recherà in vacanza coi figli nel bimestre luglio/agosto di ciascun anno;
g. durante le permanenze dei figli presso ciascun genitore quest'ultimo sosterrà integralmente il mantenimento ordinario (vitto, alloggio, vestiario, medicinali da banco, ecc…) dei medesimi.
DÀ ATTO dell'accordo fra i ricorrenti nonché che il medesimo non contrasta, bensì asseconda, il preminente interesse dei figli,
DISPONE che il signor versi alla signora entro e non oltre il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ciascun mese, con decorrenza dal maggio 2024 compreso sicché con efficacia retroattiva a tale data, la somma mensile di € 500,00# (€ 250,00# per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, compresa che ha compiuta la maggiore età il 7.1.2025 ma non è indipendente Per_1 economicamente) rivalutato annualmente in base agli indici Istat avuto riguardo al mese di maggio di ciascun anno (primo aggiornamento maggio 2025), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN (comprese quelle relative allo Psicologo concordemente incaricato in favore di , Per_2 con impegno reciproco a concorrere anche in quello eventualmente richiesto da parte di e Per_1 delle spese straordinarie per ciascun figlio, facendo entrambi espresso e specifico riferimento al Protocollo vigente nel Foro torinese 15.3.2016 che, allegato al ricorso debitamente sottoscritto e accettato dai ricorrenti che lo richiamano espressamente e specificamente, con parziale deroga concordata intorno a spese per trasporto pubblico che saranno perciò sempre considerate straordinarie non comprese nel concorso al mantenimento e perciò pertoccheranno a ciascun genitore nella misura del 50%, fermo restando che in ossequio al Protocollo entrambi dovranno concertare e sempre documentare la spesa straordinaria eventualmente anticipata per intero, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente fra loro, nonché nei confronti dei figli, ad acconsentire sempre a che questi partecipino a gite e trasferte organizzate dalle scuole, obbligandosi a concorrere in pari misura ai relativi costi e oneri;
DA' ATTO che i costi per vestiario per ricevimenti (es. matrimoni, feste, ecc.) siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che ciascun genitore acconsente sin d'ora, per il caso in cui i figli intenderanno proseguire con gli studi universitari, anche fuori sede, al trasferimento del figlio, con impegno reciproco a concordare preventivamente le scelte a ciò finalizzate e obbligandosi a concorrere ciascuno nella misura del 50% dei costi di trasferimento, dimora e universitarie: in tal caso la misura del concorso al mantenimento sopra convenuta resterà invariata e ciascun genitore provvederà a rendere disponibile al figlio la somma sopra convenuta, come aggiornata in base ISTAT a tale data, tanto dal padre che dalla madre;
DA' ATTO che i figli potranno praticare ciascuno un'attività sportiva e/o comunque extrascolastica non pericolosa l'anno, con obbligo di ciascun genitore di concorrere nei relativi costi nella misura del 50% ciascuno;
ulteriori attività dei figli andranno sempre concordate fra i genitori e in tal caso entrambi concorreranno in pari misura nei relativi costi e oneri. Nel caso in cui i figli manifestassero il desiderio di frequentare ulteriori attività sportive e/o ricreative, i genitori si impegnano, compatibilmente alle rispettive possibilità, ad assecondare i desiderata dei figli, in tal caso concorrendo in misura paritaria ai relativi costi;
DISPONE che le spese straordinarie anticipate da un genitore, solo se previamente documentate all'altro con qualunque mezzo (e-mail, sms, whatsapp), saranno rimborsate nella misura del 50% contestualmente al pagamento del concorso: se ad anticiparle sarà la madre, il padre ne rimborserà il 50% unitamente al versamento del concorso al mantenimento, mentre se ad anticiparle sarà il padre, questi ne tratterrà il 50% versando il concorso mensile alla madre. I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese per il conseguimento della patente di guida di ciascun figlio;
DÀ ATTO che, ove occorra, che i ricorrenti si rilasciano espresso consenso al rilascio del passaporto nonché acconsentono espressamente al rilascio di quello intestato ai figli, autorizzando in ogni caso, ove occorra, l'espatrio dei figli per ragioni di studio ovvero per periodi di vacanza con l'altro genitore;
DÀ ATTO che, salve le condizioni economiche relativamente ai figli e quanto sopra convenuto, i signori e dichiarano espressamente di aver definito Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia questione economica fra le stesse già pendente, rinunziando espressamente e irrevocabilmente a pretendere alcunché dall'altro a qualsivoglia differente titolo e/o causale;
DÀ ATTO della rinunzia alla solidarietà professionale di entrambi i difensori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19589/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SALVO DAVIDE che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VERDOLIVA Controparte_1 ANNALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c. del
12/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 SUSA il 01/04/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/01/2007 e il 21/04/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/12/2022. Con ricorso depositato il 09/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti si obblighino al reciproco rispetto e a collaborare fattivamente nel comune interesse e in quello preminente dei figli;
DISPONE che il figlio , minore d'età, sia affidato in via condivisa a entrambi Persona_3 i genitori, con collocazione prevalente presso la madre anche in caso di futuro trasferimento della medesima;
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo di volta in volta fra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative con onere di documentare l'accordo per iscritto (con ciò intendendosi anche messaggistica sms e/o whatsapp e/o email), terrà con sé entrambi i figli, in caso di disaccordo, nei seguenti termini e modi, dando atto che i ricorrenti condividono il seguente regime intorno al quale prestano reciproco consenso anche avuto riguardo agli impegni anche extrascolastici dei figli e le attività da questi compiute come indicate nei piani genitoriali prodotti:
a. a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 9 al lunedì mattina al rientro a scuola;
b. nelle settimane in cui i figli resteranno con la madre nel fine settimana, questi staranno col padre il venerdì dall'uscita da scuola al sabato mattina ore 9 quando avrà cura di riconsegnarli alla madre;
c. i giorni lunedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola al rientro il giorno successivo;
d. quando il padre avrà con sé i figli, questi avrà cura di accompagnarli e prelevarli sia a/da scuola che alle/dalle attività sportive e/o extrascolastiche;
e. durante le vacanze scolastiche pasquali e in caso di ponti, le parti convengono che il regime delle visite paterne resti invariato, fermo restando che i figli trascorreranno sempre la cena della vigilia con la mamma e il pranzo del giorno di Natale col papà; la notte di San Silvestro ad anni alterni;
nel caso in cui i figli partecipino a feste di fine anno con amici coetanei senza i genitori, se acconsentito dai medesimi, costi e oneri relativi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
durante le vacanze natalizie (generalmente due settimane 23.12-6.1 compresi di ciascun anno) i figli staranno con ciascun genitore per una settimana consecutiva ad anni alterni (2024 la prima settimana con la madre);
f. durante le vacanze estive le parti convengono che durante il bimestre luglio/agosto di ciascun anno il regime ordinario di cui sopra sarà sospeso. In particolare, i figli staranno col padre per due settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
parimenti la madre si impegna a far sapere al padre, entro la stessa data di ciascun anno, quando si recherà in vacanza coi figli nel bimestre luglio/agosto di ciascun anno;
g. durante le permanenze dei figli presso ciascun genitore quest'ultimo sosterrà integralmente il mantenimento ordinario (vitto, alloggio, vestiario, medicinali da banco, ecc…) dei medesimi.
DÀ ATTO dell'accordo fra i ricorrenti nonché che il medesimo non contrasta, bensì asseconda, il preminente interesse dei figli,
DISPONE che il signor versi alla signora entro e non oltre il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ciascun mese, con decorrenza dal maggio 2024 compreso sicché con efficacia retroattiva a tale data, la somma mensile di € 500,00# (€ 250,00# per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, compresa che ha compiuta la maggiore età il 7.1.2025 ma non è indipendente Per_1 economicamente) rivalutato annualmente in base agli indici Istat avuto riguardo al mese di maggio di ciascun anno (primo aggiornamento maggio 2025), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN (comprese quelle relative allo Psicologo concordemente incaricato in favore di , Per_2 con impegno reciproco a concorrere anche in quello eventualmente richiesto da parte di e Per_1 delle spese straordinarie per ciascun figlio, facendo entrambi espresso e specifico riferimento al Protocollo vigente nel Foro torinese 15.3.2016 che, allegato al ricorso debitamente sottoscritto e accettato dai ricorrenti che lo richiamano espressamente e specificamente, con parziale deroga concordata intorno a spese per trasporto pubblico che saranno perciò sempre considerate straordinarie non comprese nel concorso al mantenimento e perciò pertoccheranno a ciascun genitore nella misura del 50%, fermo restando che in ossequio al Protocollo entrambi dovranno concertare e sempre documentare la spesa straordinaria eventualmente anticipata per intero, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente fra loro, nonché nei confronti dei figli, ad acconsentire sempre a che questi partecipino a gite e trasferte organizzate dalle scuole, obbligandosi a concorrere in pari misura ai relativi costi e oneri;
DA' ATTO che i costi per vestiario per ricevimenti (es. matrimoni, feste, ecc.) siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che ciascun genitore acconsente sin d'ora, per il caso in cui i figli intenderanno proseguire con gli studi universitari, anche fuori sede, al trasferimento del figlio, con impegno reciproco a concordare preventivamente le scelte a ciò finalizzate e obbligandosi a concorrere ciascuno nella misura del 50% dei costi di trasferimento, dimora e universitarie: in tal caso la misura del concorso al mantenimento sopra convenuta resterà invariata e ciascun genitore provvederà a rendere disponibile al figlio la somma sopra convenuta, come aggiornata in base ISTAT a tale data, tanto dal padre che dalla madre;
DA' ATTO che i figli potranno praticare ciascuno un'attività sportiva e/o comunque extrascolastica non pericolosa l'anno, con obbligo di ciascun genitore di concorrere nei relativi costi nella misura del 50% ciascuno;
ulteriori attività dei figli andranno sempre concordate fra i genitori e in tal caso entrambi concorreranno in pari misura nei relativi costi e oneri. Nel caso in cui i figli manifestassero il desiderio di frequentare ulteriori attività sportive e/o ricreative, i genitori si impegnano, compatibilmente alle rispettive possibilità, ad assecondare i desiderata dei figli, in tal caso concorrendo in misura paritaria ai relativi costi;
DISPONE che le spese straordinarie anticipate da un genitore, solo se previamente documentate all'altro con qualunque mezzo (e-mail, sms, whatsapp), saranno rimborsate nella misura del 50% contestualmente al pagamento del concorso: se ad anticiparle sarà la madre, il padre ne rimborserà il 50% unitamente al versamento del concorso al mantenimento, mentre se ad anticiparle sarà il padre, questi ne tratterrà il 50% versando il concorso mensile alla madre. I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese per il conseguimento della patente di guida di ciascun figlio;
DÀ ATTO che, ove occorra, che i ricorrenti si rilasciano espresso consenso al rilascio del passaporto nonché acconsentono espressamente al rilascio di quello intestato ai figli, autorizzando in ogni caso, ove occorra, l'espatrio dei figli per ragioni di studio ovvero per periodi di vacanza con l'altro genitore;
DÀ ATTO che, salve le condizioni economiche relativamente ai figli e quanto sopra convenuto, i signori e dichiarano espressamente di aver definito Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia questione economica fra le stesse già pendente, rinunziando espressamente e irrevocabilmente a pretendere alcunché dall'altro a qualsivoglia differente titolo e/o causale;
DÀ ATTO della rinunzia alla solidarietà professionale di entrambi i difensori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.