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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1629 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 30.10.2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PIETRO FOTI, 1 - REGGIO CALABRIA, presso lo studio dell'avv. PANUCCIO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO, N° 5 - REGGIO CP_2
CALABRIA, presso lo studio dell'Avv. Maria Daniela GRILLO e rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLI FRANCESCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonchè
C.F. , e per essa Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_4 [...]
elettivamente domiciliata in Palmi, alla via Francesco Cilea, N° 53, presso lo CP_5
pagina 1 di 17 studio dell'avv. Francesco Napoli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENIENTE
OGGETTO: Ripetizione d'indebito e risarcimento danni in materia bancaria.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 30.04.2020, deduceva di avere Parte_1 intrattenuto con la un rapporto di conto corrente sin dal 1984 finchè con le CP_6 raccomandate del 28 gennaio e dell'1.02.2019 la banca non gli aveva comunicato la revoca di tutti i contratti di c/c con affidamento in scopertura, cui erano seguite la notifica di un'ingiunzione di pagamento della somma di € 56.311,16 e la successiva opposizione, ancora pendente.
L'attore aveva utilizzato il conto corrente per la gestione economica della propria ditta individuale ed era stato costretto ad accettare le condizioni economiche imposte per non pregiudicare la sua attività di impresa.
Le voci illegittime applicategli (interessi usurari ed anatocistici, cms, valute fittizie, costi e remunerazioni varie) gli avevano fatto maturare un credito di € 255.276,46.
Il contratto di c/c ed il correlato contratto di affidamento non erano stati stipulati in forma scritta e questo ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB.
Deduceva poi di avere subito ingenti danni e di avere diritto ad ottenere dalla banca un rendiconto al fine di poter valutare la correttezza delle imputazioni di pagamento e delle somme conteggiate dalla banca.
Rilevava che la banca aveva agito violando l'obbligo di informazione e la dovuta diligenza.
In ultimo, deduceva di avere subito danni psichici ed esistenziali, quantificati in € 100.000,00, a causa della revoca degli affidamenti, che aveva provocato un'improvvisa emergenza economica, nonché un danno alla sua immagine professionale, quantificato in € 50.000,00, derivante dall'ingiunzione di pagamento intimatagli dalla banca e dalla conseguente azione esecutiva dalla stessa intrapresa.
pagina 2 di 17 In definitiva, chiedeva che il Tribunale ordinasse alla banca di rendere il conto di tutti i rapporti bancari da lui intrattenuti e che fossero dichiarati non dovuti tutti gli interessi, le commissioni e gli accessori applicati, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale, cms, spese ed accessori, oltre interessi e svalutazione monetaria (da riconoscersi a titolo di danno) ed oltre al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'1.09.2020, si costituiva in giudizio la CP_7
chiedendo il rigetto delle avverse domande.
[...]
In particolare, eccepiva l'inammissibilità delle pretese restitutorie avanzate dall'attore, stante l'incompatibilità della condictio indebiti con le rimesse operate sul conto corrente, salva l'ipotesi in cui le stesse non fossero state dirette a coprire la provvista bensì a sanare il saldo negativo.
Eccepiva poi la prescrizione del diritto azionato dall'attore con riferimento alle rimesse solutorie anteriori al decennio precedente l'instaurazione del giudizio.
Quanto alla carenza della forma scritta, deduceva che era stata stipulata dalle parti una valida pattuizione.
Deduceva poi di non essere tenuta a fornire alcun rendiconto, posto che aveva già assolto a tale incombente inviando al correntista periodicamente gli e/c, le cui annotazioni non erano mai state contestate.
Erano infondate anche le doglianze afferenti l'anatocismo e la cms, che era stata regolarmente pattuita.
In merito all'usura rilevava che il ctp nella consulenza di parte era incorso in evidenti errori giuridici, che rendevano i suoi conteggi del tutto inattendibili.
Negava, infine, di avere applicato il gioco delle valute e rilevava che le voci addebitate erano state tutte pattuite.
Con ordinanza del 10.02.2021 la banca veniva onerata al rideposito del documento sub all. 2 in originale e con successiva ordinanza del 07.04.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6
c.p.c..
pagina 3 di 17 In data 23.08.2021 interveniva in giudizio la società Controparte_3 deducendo che la Banca MPS PA si era scissa in (“Società
[...] CP_3
Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (cd. Compendio
Scisso), in cui rientrava anche il credito vantato nei confronti del dalla Parte_1 CP_7 mentre erano escluse le pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio , da chiunque fatte valere ed originate da fatti occorsi o da Per_1 comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla scissione. CP_8
Precisava, quindi, di non godere di legittimazione passiva rispetto a domande restitutorie e risarcitorie, che rimanevano di competenza di CP_7
Con ordinanza del 03.11.2021 veniva ammessa la ctu contabile chiesta da parte attrice, che veniva poi depositata in data 03.06.2022.
La causa veniva, infine, trattenuta in decisone all'udienza del 15.02.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 18.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per un'integrazione peritale, essendo la consulenza inficiata dall'omessa valutazione da parte del ctu di alcuni dei documenti prodotti in giudizio, il che aveva falsato i conteggi effettuati.
La nuova relazione veniva depositata in data 27.12.2023.
La causa veniva poi rimessa nuovamente in decisione all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna della banca convenuta all'emissione di un rendiconto inerente tutti i rapporti da lui intrattenuti con la stessa nonché la restituzione di una serie di somme a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. ed il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dalla banca, dipesa - a suo dire - dalla revoca di tutti gli affidamenti in essere.
Ciò premesso, occorre anzitutto partire dalla domanda con cui l'attore chiede che la banca convenuta fornisca un rendiconto dettagliato di tutti i rapporti bancari da lui intrattenuti.
pagina 4 di 17 Ebbene, si tratta di una domanda oltremodo generica nonché tesa ad onerare la banca di un adempimento non dovuto. Il cliente, infatti, può ricostruire la propria posizione molto agevolmente sulla base della documentazione bancaria in suo possesso o di cui può chiedere l'esibizione alla banca.
Questa prima domanda deve, dunque, essere senz'altro rigettata.
Quanto, invece, alla domanda principale di restituzione di indebito, si osserva che l'attore lamenta che la banca, con cui ha intrattenuto - a decorrere dal 1984 - il rapporto di c/c n.
18504, avrebbe applicato una serie di addebiti illegittimi in assenza, peraltro, di un contratto scritto.
Ebbene, in proposito, si osserva che il contratto è pienamente valido ed efficace nonostante non sia stato redatto in forma scritta, posto che nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 e poi del d.lgs. 385/1993 (TUB), che hanno imposto la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti bancari (cfr. Cass. sez. I n. 17090/2008), questi potevano essere validamente conclusi anche per facta concludentia (cfr. Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995).
Appurata, dunque, la validità del vincolo contrattuale, occorre adesso esaminare le singole doglianze mosse dall'attore.
In primo luogo, certamente quantomeno fino alla prima pattuizione scritta dei tassi di interesse debitori e creditori, i tassi applicati dalla banca devono essere sostituiti dai tassi legali via via vigenti, dovendo trovare applicazione l'art. 1284 c. 3 c.c., che stabilisce che gli interessi ultralegali devono essere determinati per iscritto (cfr. Cass., Sez. I, n. 4490/2002).
Si precisa sul punto che, vista la data di stipula del contratto (ante legge n. 154/1992, poi abrogata e sostituita dal d.lgs. 385/1993), non possono trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dapprima dall'art. 4 della legge n. 154/1992 e poi dall'art. 117 TUB, stante l'irretroattività delle disposizioni ivi contenute (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34740 del 2019), sicchè anche per il periodo successivo al 09.07.1992 deve trovare applicazione il saggio di interesse legale.
Ciò vale ovviamente finchè le parti non abbiano pattuito di volta in volta espressamente i tassi di interesse da applicare, in quanto da quei momenti in poi devono trovare applicazione i tassi pagina 5 di 17 convenzionali (vedasi gli all.ti da 1 a 4 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. della convenuta: accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 23.11.2007; contratti di affidamento del 06.04.2004, del 12.04.2011 e del 17.02.2015, con esclusione degli altri documenti prodotti da parte attrice, in quanto non sottoscritti dal cliente: contratti di affidamento del 24.03.2003, del 29.10.2008 e documenti di sintesi del 31.03.2004, del
30.06.2004, del 31.12.2006, del 31.12.2008, del 03.02.2009 e del 09.10.2004; proposta di modifica unilaterale del contratto del 19.01.2012).
Infatti, al ctu nominato per il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti è stato demandato proprio il compito di sostituire i tassi di interesse applicati in concreto con quelli legali e poi con quelli convenzionali di volta in volta pattuiti.
Va poi osservato che tutti i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti non risultano usurari, anche come successivamente variati, per come ha accertato il ctu nominato.
In proposito occorre rilevare che si è proceduto alla verifica dell'eventuale usura originaria con riferimento a tutti i contratti prodotti in giudizio ed in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, in quanto in quel caso si verifica parimenti usura originaria.
Si rammenta che la norma di riferimento è l'art. 1815 co. 2 c.c., che sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato, laddove per usura si intende ai sensi dell'art. 644 c.p. la dazione o la promessa sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o di altri vantaggi usurari: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La legge cui fa riferimento l'art. 644 c.p. è la legge n. 108/1996, che all'art. 2 comma 1 demanda la rilevazione dei tassi medi su cui calcolare il tasso soglia (TEGM aumentato del
50%) a decreti del Ministero del Tesoro, da adottarsi trimestralmente.
Ai fini del calcolo del TEG non può tenersi conto della cms fino al 31.12.2009, in quanto fino a quel momento era esclusa da detto calcolo nelle istruzioni della Banca d'Italia; per il periodo successivo invece è entrata a far parte del calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 16303/2018, che hanno chiarito che la CMS non rientra nel calcolo del Teg, soggiacendo ad un'autonoma verifica da pagina 6 di 17 effettuarsi secondo la cd. “cms soglia”: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”).
Inoltre, si ha usura originaria tanto se il superamento del tasso soglia avviene al momento dell'iniziale pattuizione quanto se interviene in corso di rapporto in concomitanza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (cfr. Cass. ord. n. 18227/2024: “Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per
l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi
(si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta,
pagina 7 di 17 giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”).
È, invece, da escludersi la rilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta, ossia del temporaneo superamento del tasso soglia temporalmente vigente, in quanto alla luce della nota sentenza n.
24675/2017 resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione l'usura sopravvenuta non ha alcun rilievo e non comporta la sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2 c.c.: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Questo Giudice ritiene, infatti, che il soprarichiamato principio di diritto possa trovare applicazione anche alla materia dei contratti di conto corrente avendo portata generale, in quanto muove dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso e dunque può trovare applicazione anche in relazione alla vicenda che ne occupa
(cfr. del medesimo orientamento: Tribunale di Roma, sentenza del 06/02/2018 n. 2731;
Tribunale di Monza, sentenza del 13/06/2018, n. 1678).
Il ctu, quindi, attenendosi scrupolosamente ai quesiti postigli ed applicando la formula di calcolo riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia via via vigenti, ha accertato che mai la banca abbia applicato interessi usurari né al momento delle pattuizioni né al momento dell'esercizio dello ius variandi.
Ancora si osserva che, in assenza del contratto scritto, ovviamente sono stati illegittimamente applicati sia la cms sia l'anatocismo sia le valute fittizie.
Risultano, invece, dovute sia la civ sia la commissione sull'accordato dal momento della loro pattuizione per iscritto nonché le valute come applicate in conformità alle condizioni contrattuali di volta in volta pattuite.
pagina 8 di 17 In merito all'anatocismo deve precisarsi che lo stesso è stato applicato illegittimamente per tutto il corso del rapporto, considerato che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla
LI , facendo sottoscrivere al correntista la clausola anatocistica per il periodo CP_9 successivo all'emanazione della delibera: solo il contratto del 17.02.2015, sottoscritto dal correntista (a differenza della gran parte degli altri documenti prodotti) contiene la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma senza la pari periodicità rispetto alla capitalizzazione degli interessi creditori, sicchè la clausola risulta invalida
Si rammenta, infatti, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante
2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo tout court illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000; ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la Banca convenuta si è adeguata alla delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
pagina 9 di 17 La giurisprudenza di merito maggioritaria, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del
18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del
30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016; Trib.
Torino, 10 maggio 2022, n. 2012).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020 (cui è conforme la pronuncia n. 29420/2020): “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”, sebbene vi siano pronunce anche di segno contrario.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca sarà da considerarsi illegittimo.
Quanto alla cms si osserva che essa risulta pattuita in tutti i documenti contrattuali prodotti in giudizio nella sola misura percentuale, omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pattuito ex art. 1346 c.c..
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per pagina 10 di 17 difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
Per le ragioni esposte, le clausole di pattuizione della cms vanno ritenute tutte invalide per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto del correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo.
Da ultimo, si osserva che le valute fittizie risultano legittime solo a decorrere dalla prima pattuizione contrattuale che le ha disciplinate ed in conformità alle pattuizioni via via succedutesi nel tempo.
Esaminate ed accolte le doglianze afferenti l'illegittimità di taluni addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa, chiuso in data 31.12.2018, occorre adesso procedere al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti.
In primis si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dalla convenuta per non avere il correntista pagato il saldo finale a debito del conto.
Si evidenzia, infatti, che l'omesso pagamento del saldo finale del conto da parte del correntista al momento della chiusura del rapporto non preclude l'azione di ripetizione, il cui unico presupposto è la chiusura del conto, in quanto è in quel momento che si cristallizzano i rapporti dare-avere tra le parti, nel senso che la somma residua costituisce l'importo esigibile da quel momento in poi da parte della banca nei confronti del correntista, per il quale ultimo inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente pagate nel corso del rapporto, che a quel punto divengono per lui pagina 11 di 17 esigibili essendo cessato il rapporto. L'eventuale omesso pagamento del saldo potrà al più rilevare al fine di determinare l'an ed il quantum della somma da rifondere al correntista.
Ciò posto, occorre evidenziare che il ricalcolo deve operarsi a decorrere dal primo e/c disponibile, ossia dall'1.08.1984, sino all'ultimo del 31.12.2018 (sono presenti i seguenti e/c: dal 01.08.1984 al 29.12.1986; dal 11.12.1987 al 30.06.1989; dal 01.08.1989 al 31.03.1993; dal
07.05.1993 al 29.09.1993; dal 01.10.1993 al 27.06.2006; dal 03.07.2006 al 31.03.2008; dal
01.07.2008 al 31.12.2009; dal 01.04.2010 al 30.06.2010; dal 01.10.2010 al 28.06.2013; dal
02.01.2014 al 30.06.2015; dal 01.10.2015 al 31.12.2015; dal 01.04.2016 al 31.12.2018), a nulla rilevando che la serie di e/c prodotti non sia completa, nel senso che mancano taluni brevi periodi.
Infatti, la mancanza di alcuni estratti conto non preclude la possibilità di effettuare un calcolo che tenga conto anche degli addebiti illegittimi comprovati dagli e/c prodotti antecedenti rispetto a quello da cui si registra continuità (01.04.2016), in quanto la parte attrice ha assolto al proprio onere della prova con riferimento agli addebiti ed all'assenza della relativa causa debendi, sebbene limitatamente agli e/c prodotti.
In sostanza, l'assenza di alcuni e/c impedisce soltanto di riconoscere al correntista gli eventuali addebiti illegittimi operati dalla banca in quello specifico periodo e di effettuare un calcolo continuativo (non si possono, infatti, effettuare operazioni di raccordo tra e/c tra cui non si registri continuità, rappresentando tale tipo di operazione una fictio inammissibile che aggirerebbe l'onere della prova gravante su parte attrice), ma non inficia la prova in sé dei singoli addebiti, ricavabile dagli e/c tempo per tempo inviati dalla banca.
Ne deriva che il saldo dare-avere deve calcolarsi scomputando dal saldo contabile del primo trimestre da cui si registra continuità le poste illegittimamente addebitate nel periodo precedente.
Tale impostazione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 37800 del 2022).
pagina 12 di 17 Infine, si precisa che al ctu è stato demandato il compito di effettuare due distinti ricalcoli alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, di cui il primo fondato sul saldo banca ed il secondo fondato sul saldo rettificato.
In proposito occorre effettuare una breve digressione sull'istituto della prescrizione.
Anzitutto si precisa che il diritto azionato nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il dies a quo, nel caso in cui il credito derivi da rapporti bancari di conto corrente, deve ravvisarsi nella data di chiusura del conto, momento nel quale si definiscono in via conclusiva i rapporti di dare-avere tra le parti
(Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Tale risalente orientamento è stato successivamente in parte superato dalla pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato due distinti dies a quo, scindendo i versamenti effettuati dal cliente sul proprio conto nelle due sottocategorie di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie, specificando che per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto del pagamento (cfr. Cass.
S.U. n. 24418/2010).
La Suprema Corte ha poi precisato nella medesima pronuncia e ribadito in pronunce successive (cfr. Cass. Ord. 2308/2017) che si intendono solutorie le rimesse effettuate su conto scoperto cui non acceda alcuna apertura di credito ovvero le rimesse destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso.
Orbene, stante la chiusura del conto in data 31.12.2018, certamente alla data di notifica dell'atto di citazione (30.04.2020) non era decorso il termine decennale di prescrizione per le rimesse ripristinatorie.
Quanto, invece, alle rimesse solutorie, si osserva che esse non sono prescritte se si collocano nel periodo successivo al 30.04.2010 (ossia nei dieci anni antecedenti la presentazione della pagina 13 di 17 domanda giudiziale), mentre per il periodo precedente saranno prescritte le sole rimesse che si collocano oltre i limiti dell'affidamento concesso.
In proposito, si osserva che l'individuazione delle rimesse solutorie deve avvenire, a parere di questo Giudice, non sulla base del saldo epurato dalle poste illegittime (cd. saldo rettificato), bensì sulla base del cd. saldo banca.
Infatti, pur non ignorandosi le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno invece ritenuto che la verifica delle poste prescritte debba effettuarsi sul saldo ricalcolato, tuttavia questo Giudice ritiene più corretto individuare le rimesse prescritte prima di effettuare il ricalcolo in cui vengono espunte le poste illegittime. Infatti, altrimenti si sovvertirebbe la regola che si pone alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie dai singoli pagamenti), e ciò a garanzia della certezza del diritto, principio fondante l'istituto della prescrizione.
In questo senso si sono espressi anche di recente diversi Giudici di merito (cfr. Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 205/2017; Corte d'Appello di Venezia 13 ottobre 2020, n.
2680; Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318; Corte appello Venezia, sez. I,
07/06/2021, n. 1662; Tribunale Torino, sez. I, 28/01/2021, n. 408; Tribunale di Napoli, sentenza n. 9810/2023; Tribunale di Torino, sez. I, 20 febbraio 2024; Tribunale di Padova,
Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 65), che hanno sottoposto a revisione critica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
In particolare, la Corte d'Appello di Venezia nella pronuncia n. 1662/2021 ha condivisibilmente osservato che: “assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla Banca nel tempo e che avevano generato l'indebito; inoltre, viene ad essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione che dovrebbe portare all'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in quel determinato periodo da chi era nella convinzione di provvedere ad un pagamento extra fido;
infine, l'effetto estintivo della prescrizione finisce per essere vanificato dal venir
pagina 14 di 17 meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano.” (nello stesso senso vedasi più di recente la sentenza n. 1372/2023 del
27/06/2023).
In sostanza, la natura di una rimessa non può essere valutata ex post ma deve essere valutata ex ante, avendo riguardo al momento temporale in cui è stata effettuata: se in quel momento essa era funzionale a coprire uno scoperto di conto vuol dire che era finalizzata evidentemente ad un pagamento, a nulla rilevando che la stessa fosse frutto di pregressi addebiti illegittimi;
altrimenti opinando l'azione di ripetizione connessa ad un'azione di nullità mutuerebbe sempre da quest'ultima l'imprescrittibilità, così derogando alla regola codicistica che invece prevede un preciso termine prescrizionale.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, devono ritenersi prescritte tutte le rimesse che si pongono oltre i limiti del fido concesso, avvenute prima del 30.04.2020, di talchè alla data del 31.12.2018 il saldo a credito del correntista è pari ad € 30.197,22, che corrisponde alla somma che la banca deve restituire al cliente a titolo di indebito, maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (senza la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta)
Va invece rigettata la domanda risarcitoria sia con riferimento ad un asserito, generico ed indimostrato danno psichico sia con riferimento all'asserito danno all'immagine derivato dall'ingiunzione di pagamento proposta dalla banca per il recupero del saldo a debito e dalla successiva azione esecutiva.
Entrambi i pregiudizi sono stati, infatti, dedotti genericamente nell'atto di citazione (e non meglio precisati nella prima memoria istruttoria), sono stati quantificati in misura sproporzionata (€ 100.000,00 il primo e € 50.000,00 il secondo) senza l'indicazione di alcun criterio di calcolo e non sono stati minimamente provati.
Le spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti derivante dall'accoglimento di una sola delle domande proposte, devono essere compensate ex art. 92 c.
2 c.p.c. per metà e pertanto la deve essere condannata a rifondere in favore di parte CP_7 attrice la somma di € 3.808,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%,
pagina 15 di 17 calcolati secondo i medi tariffari ex DM 55/2014 tenuto conto del decisum nonché l'ulteriore somma di € 272,50 per spese vive, importi questi già al netto dell'operata compensazione e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Panuccio.
Le spese vanno, invece, compensate tra parte attrice e l'interveniente, considerato che quest'ultima si è limitata ad aderire alle difese della convenuta, specificando di non godere di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie e risarcitorie di parte attrice, non facenti parte del compendio scisso.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della considerati i relativi esiti. CP_7
Infine, visto che la non ha ingiustificatamente partecipato alla procedura di CP_7 mediazione obbligatoria, per come si evince dal verbale negativo del 30.07.2020 (prodotto da parte attrice il 31.07.2020), ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs.
28/2010 (nella formulazione ratione temporis vigente) - norma questa che prevede l'applicazione di una sanzione per il contegno extraprocessuale della parte, prescindendo del tutto dall'esito della causa e dall'eventuale soccombenza della parte che abbia disertato la mediazione – perché parte convenuta sia condannata al versamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna a CP_7
rifondere all'attore la somma di € 30.197,22, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Rigetta la domanda risarcitoria e la domanda di emissione di un rendiconto;
3. Compensa per metà le spese di lite tra l'attore e la convenuta e condanna quest'ultima a rifondere in favore di parte attrice la somma di € 3.808,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, nonché l'ulteriore somma di € 272,50 per spese vive, importi questi già al netto dell'operata compensazione e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Panuccio;
pagina 16 di 17 4. Compensa interamente le spese di lite tra l'attore e l'interveniente;
5. Pone definitivamente le spese di ctu a carico di CP_7
6. Condanna la banca convenuta a rifondere in favore dell'Erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per il recupero della somma dovuta dalla convenuta in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria il 31.03.2025. il Giudice
Dott.ssa Elena Luppino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1629 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 30.10.2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PIETRO FOTI, 1 - REGGIO CALABRIA, presso lo studio dell'avv. PANUCCIO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO, N° 5 - REGGIO CP_2
CALABRIA, presso lo studio dell'Avv. Maria Daniela GRILLO e rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLI FRANCESCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonchè
C.F. , e per essa Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_4 [...]
elettivamente domiciliata in Palmi, alla via Francesco Cilea, N° 53, presso lo CP_5
pagina 1 di 17 studio dell'avv. Francesco Napoli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENIENTE
OGGETTO: Ripetizione d'indebito e risarcimento danni in materia bancaria.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 30.04.2020, deduceva di avere Parte_1 intrattenuto con la un rapporto di conto corrente sin dal 1984 finchè con le CP_6 raccomandate del 28 gennaio e dell'1.02.2019 la banca non gli aveva comunicato la revoca di tutti i contratti di c/c con affidamento in scopertura, cui erano seguite la notifica di un'ingiunzione di pagamento della somma di € 56.311,16 e la successiva opposizione, ancora pendente.
L'attore aveva utilizzato il conto corrente per la gestione economica della propria ditta individuale ed era stato costretto ad accettare le condizioni economiche imposte per non pregiudicare la sua attività di impresa.
Le voci illegittime applicategli (interessi usurari ed anatocistici, cms, valute fittizie, costi e remunerazioni varie) gli avevano fatto maturare un credito di € 255.276,46.
Il contratto di c/c ed il correlato contratto di affidamento non erano stati stipulati in forma scritta e questo ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB.
Deduceva poi di avere subito ingenti danni e di avere diritto ad ottenere dalla banca un rendiconto al fine di poter valutare la correttezza delle imputazioni di pagamento e delle somme conteggiate dalla banca.
Rilevava che la banca aveva agito violando l'obbligo di informazione e la dovuta diligenza.
In ultimo, deduceva di avere subito danni psichici ed esistenziali, quantificati in € 100.000,00, a causa della revoca degli affidamenti, che aveva provocato un'improvvisa emergenza economica, nonché un danno alla sua immagine professionale, quantificato in € 50.000,00, derivante dall'ingiunzione di pagamento intimatagli dalla banca e dalla conseguente azione esecutiva dalla stessa intrapresa.
pagina 2 di 17 In definitiva, chiedeva che il Tribunale ordinasse alla banca di rendere il conto di tutti i rapporti bancari da lui intrattenuti e che fossero dichiarati non dovuti tutti gli interessi, le commissioni e gli accessori applicati, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale, cms, spese ed accessori, oltre interessi e svalutazione monetaria (da riconoscersi a titolo di danno) ed oltre al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'1.09.2020, si costituiva in giudizio la CP_7
chiedendo il rigetto delle avverse domande.
[...]
In particolare, eccepiva l'inammissibilità delle pretese restitutorie avanzate dall'attore, stante l'incompatibilità della condictio indebiti con le rimesse operate sul conto corrente, salva l'ipotesi in cui le stesse non fossero state dirette a coprire la provvista bensì a sanare il saldo negativo.
Eccepiva poi la prescrizione del diritto azionato dall'attore con riferimento alle rimesse solutorie anteriori al decennio precedente l'instaurazione del giudizio.
Quanto alla carenza della forma scritta, deduceva che era stata stipulata dalle parti una valida pattuizione.
Deduceva poi di non essere tenuta a fornire alcun rendiconto, posto che aveva già assolto a tale incombente inviando al correntista periodicamente gli e/c, le cui annotazioni non erano mai state contestate.
Erano infondate anche le doglianze afferenti l'anatocismo e la cms, che era stata regolarmente pattuita.
In merito all'usura rilevava che il ctp nella consulenza di parte era incorso in evidenti errori giuridici, che rendevano i suoi conteggi del tutto inattendibili.
Negava, infine, di avere applicato il gioco delle valute e rilevava che le voci addebitate erano state tutte pattuite.
Con ordinanza del 10.02.2021 la banca veniva onerata al rideposito del documento sub all. 2 in originale e con successiva ordinanza del 07.04.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6
c.p.c..
pagina 3 di 17 In data 23.08.2021 interveniva in giudizio la società Controparte_3 deducendo che la Banca MPS PA si era scissa in (“Società
[...] CP_3
Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (cd. Compendio
Scisso), in cui rientrava anche il credito vantato nei confronti del dalla Parte_1 CP_7 mentre erano escluse le pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio , da chiunque fatte valere ed originate da fatti occorsi o da Per_1 comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla scissione. CP_8
Precisava, quindi, di non godere di legittimazione passiva rispetto a domande restitutorie e risarcitorie, che rimanevano di competenza di CP_7
Con ordinanza del 03.11.2021 veniva ammessa la ctu contabile chiesta da parte attrice, che veniva poi depositata in data 03.06.2022.
La causa veniva, infine, trattenuta in decisone all'udienza del 15.02.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 18.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per un'integrazione peritale, essendo la consulenza inficiata dall'omessa valutazione da parte del ctu di alcuni dei documenti prodotti in giudizio, il che aveva falsato i conteggi effettuati.
La nuova relazione veniva depositata in data 27.12.2023.
La causa veniva poi rimessa nuovamente in decisione all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna della banca convenuta all'emissione di un rendiconto inerente tutti i rapporti da lui intrattenuti con la stessa nonché la restituzione di una serie di somme a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. ed il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dalla banca, dipesa - a suo dire - dalla revoca di tutti gli affidamenti in essere.
Ciò premesso, occorre anzitutto partire dalla domanda con cui l'attore chiede che la banca convenuta fornisca un rendiconto dettagliato di tutti i rapporti bancari da lui intrattenuti.
pagina 4 di 17 Ebbene, si tratta di una domanda oltremodo generica nonché tesa ad onerare la banca di un adempimento non dovuto. Il cliente, infatti, può ricostruire la propria posizione molto agevolmente sulla base della documentazione bancaria in suo possesso o di cui può chiedere l'esibizione alla banca.
Questa prima domanda deve, dunque, essere senz'altro rigettata.
Quanto, invece, alla domanda principale di restituzione di indebito, si osserva che l'attore lamenta che la banca, con cui ha intrattenuto - a decorrere dal 1984 - il rapporto di c/c n.
18504, avrebbe applicato una serie di addebiti illegittimi in assenza, peraltro, di un contratto scritto.
Ebbene, in proposito, si osserva che il contratto è pienamente valido ed efficace nonostante non sia stato redatto in forma scritta, posto che nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 e poi del d.lgs. 385/1993 (TUB), che hanno imposto la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti bancari (cfr. Cass. sez. I n. 17090/2008), questi potevano essere validamente conclusi anche per facta concludentia (cfr. Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995).
Appurata, dunque, la validità del vincolo contrattuale, occorre adesso esaminare le singole doglianze mosse dall'attore.
In primo luogo, certamente quantomeno fino alla prima pattuizione scritta dei tassi di interesse debitori e creditori, i tassi applicati dalla banca devono essere sostituiti dai tassi legali via via vigenti, dovendo trovare applicazione l'art. 1284 c. 3 c.c., che stabilisce che gli interessi ultralegali devono essere determinati per iscritto (cfr. Cass., Sez. I, n. 4490/2002).
Si precisa sul punto che, vista la data di stipula del contratto (ante legge n. 154/1992, poi abrogata e sostituita dal d.lgs. 385/1993), non possono trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dapprima dall'art. 4 della legge n. 154/1992 e poi dall'art. 117 TUB, stante l'irretroattività delle disposizioni ivi contenute (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34740 del 2019), sicchè anche per il periodo successivo al 09.07.1992 deve trovare applicazione il saggio di interesse legale.
Ciò vale ovviamente finchè le parti non abbiano pattuito di volta in volta espressamente i tassi di interesse da applicare, in quanto da quei momenti in poi devono trovare applicazione i tassi pagina 5 di 17 convenzionali (vedasi gli all.ti da 1 a 4 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. della convenuta: accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 23.11.2007; contratti di affidamento del 06.04.2004, del 12.04.2011 e del 17.02.2015, con esclusione degli altri documenti prodotti da parte attrice, in quanto non sottoscritti dal cliente: contratti di affidamento del 24.03.2003, del 29.10.2008 e documenti di sintesi del 31.03.2004, del
30.06.2004, del 31.12.2006, del 31.12.2008, del 03.02.2009 e del 09.10.2004; proposta di modifica unilaterale del contratto del 19.01.2012).
Infatti, al ctu nominato per il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti è stato demandato proprio il compito di sostituire i tassi di interesse applicati in concreto con quelli legali e poi con quelli convenzionali di volta in volta pattuiti.
Va poi osservato che tutti i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti non risultano usurari, anche come successivamente variati, per come ha accertato il ctu nominato.
In proposito occorre rilevare che si è proceduto alla verifica dell'eventuale usura originaria con riferimento a tutti i contratti prodotti in giudizio ed in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, in quanto in quel caso si verifica parimenti usura originaria.
Si rammenta che la norma di riferimento è l'art. 1815 co. 2 c.c., che sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato, laddove per usura si intende ai sensi dell'art. 644 c.p. la dazione o la promessa sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o di altri vantaggi usurari: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La legge cui fa riferimento l'art. 644 c.p. è la legge n. 108/1996, che all'art. 2 comma 1 demanda la rilevazione dei tassi medi su cui calcolare il tasso soglia (TEGM aumentato del
50%) a decreti del Ministero del Tesoro, da adottarsi trimestralmente.
Ai fini del calcolo del TEG non può tenersi conto della cms fino al 31.12.2009, in quanto fino a quel momento era esclusa da detto calcolo nelle istruzioni della Banca d'Italia; per il periodo successivo invece è entrata a far parte del calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 16303/2018, che hanno chiarito che la CMS non rientra nel calcolo del Teg, soggiacendo ad un'autonoma verifica da pagina 6 di 17 effettuarsi secondo la cd. “cms soglia”: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”).
Inoltre, si ha usura originaria tanto se il superamento del tasso soglia avviene al momento dell'iniziale pattuizione quanto se interviene in corso di rapporto in concomitanza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (cfr. Cass. ord. n. 18227/2024: “Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per
l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi
(si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta,
pagina 7 di 17 giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”).
È, invece, da escludersi la rilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta, ossia del temporaneo superamento del tasso soglia temporalmente vigente, in quanto alla luce della nota sentenza n.
24675/2017 resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione l'usura sopravvenuta non ha alcun rilievo e non comporta la sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2 c.c.: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Questo Giudice ritiene, infatti, che il soprarichiamato principio di diritto possa trovare applicazione anche alla materia dei contratti di conto corrente avendo portata generale, in quanto muove dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso e dunque può trovare applicazione anche in relazione alla vicenda che ne occupa
(cfr. del medesimo orientamento: Tribunale di Roma, sentenza del 06/02/2018 n. 2731;
Tribunale di Monza, sentenza del 13/06/2018, n. 1678).
Il ctu, quindi, attenendosi scrupolosamente ai quesiti postigli ed applicando la formula di calcolo riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia via via vigenti, ha accertato che mai la banca abbia applicato interessi usurari né al momento delle pattuizioni né al momento dell'esercizio dello ius variandi.
Ancora si osserva che, in assenza del contratto scritto, ovviamente sono stati illegittimamente applicati sia la cms sia l'anatocismo sia le valute fittizie.
Risultano, invece, dovute sia la civ sia la commissione sull'accordato dal momento della loro pattuizione per iscritto nonché le valute come applicate in conformità alle condizioni contrattuali di volta in volta pattuite.
pagina 8 di 17 In merito all'anatocismo deve precisarsi che lo stesso è stato applicato illegittimamente per tutto il corso del rapporto, considerato che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla
LI , facendo sottoscrivere al correntista la clausola anatocistica per il periodo CP_9 successivo all'emanazione della delibera: solo il contratto del 17.02.2015, sottoscritto dal correntista (a differenza della gran parte degli altri documenti prodotti) contiene la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma senza la pari periodicità rispetto alla capitalizzazione degli interessi creditori, sicchè la clausola risulta invalida
Si rammenta, infatti, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante
2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo tout court illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000; ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la Banca convenuta si è adeguata alla delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
pagina 9 di 17 La giurisprudenza di merito maggioritaria, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del
18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del
30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016; Trib.
Torino, 10 maggio 2022, n. 2012).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020 (cui è conforme la pronuncia n. 29420/2020): “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”, sebbene vi siano pronunce anche di segno contrario.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca sarà da considerarsi illegittimo.
Quanto alla cms si osserva che essa risulta pattuita in tutti i documenti contrattuali prodotti in giudizio nella sola misura percentuale, omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pattuito ex art. 1346 c.c..
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per pagina 10 di 17 difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
Per le ragioni esposte, le clausole di pattuizione della cms vanno ritenute tutte invalide per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto del correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo.
Da ultimo, si osserva che le valute fittizie risultano legittime solo a decorrere dalla prima pattuizione contrattuale che le ha disciplinate ed in conformità alle pattuizioni via via succedutesi nel tempo.
Esaminate ed accolte le doglianze afferenti l'illegittimità di taluni addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa, chiuso in data 31.12.2018, occorre adesso procedere al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti.
In primis si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dalla convenuta per non avere il correntista pagato il saldo finale a debito del conto.
Si evidenzia, infatti, che l'omesso pagamento del saldo finale del conto da parte del correntista al momento della chiusura del rapporto non preclude l'azione di ripetizione, il cui unico presupposto è la chiusura del conto, in quanto è in quel momento che si cristallizzano i rapporti dare-avere tra le parti, nel senso che la somma residua costituisce l'importo esigibile da quel momento in poi da parte della banca nei confronti del correntista, per il quale ultimo inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente pagate nel corso del rapporto, che a quel punto divengono per lui pagina 11 di 17 esigibili essendo cessato il rapporto. L'eventuale omesso pagamento del saldo potrà al più rilevare al fine di determinare l'an ed il quantum della somma da rifondere al correntista.
Ciò posto, occorre evidenziare che il ricalcolo deve operarsi a decorrere dal primo e/c disponibile, ossia dall'1.08.1984, sino all'ultimo del 31.12.2018 (sono presenti i seguenti e/c: dal 01.08.1984 al 29.12.1986; dal 11.12.1987 al 30.06.1989; dal 01.08.1989 al 31.03.1993; dal
07.05.1993 al 29.09.1993; dal 01.10.1993 al 27.06.2006; dal 03.07.2006 al 31.03.2008; dal
01.07.2008 al 31.12.2009; dal 01.04.2010 al 30.06.2010; dal 01.10.2010 al 28.06.2013; dal
02.01.2014 al 30.06.2015; dal 01.10.2015 al 31.12.2015; dal 01.04.2016 al 31.12.2018), a nulla rilevando che la serie di e/c prodotti non sia completa, nel senso che mancano taluni brevi periodi.
Infatti, la mancanza di alcuni estratti conto non preclude la possibilità di effettuare un calcolo che tenga conto anche degli addebiti illegittimi comprovati dagli e/c prodotti antecedenti rispetto a quello da cui si registra continuità (01.04.2016), in quanto la parte attrice ha assolto al proprio onere della prova con riferimento agli addebiti ed all'assenza della relativa causa debendi, sebbene limitatamente agli e/c prodotti.
In sostanza, l'assenza di alcuni e/c impedisce soltanto di riconoscere al correntista gli eventuali addebiti illegittimi operati dalla banca in quello specifico periodo e di effettuare un calcolo continuativo (non si possono, infatti, effettuare operazioni di raccordo tra e/c tra cui non si registri continuità, rappresentando tale tipo di operazione una fictio inammissibile che aggirerebbe l'onere della prova gravante su parte attrice), ma non inficia la prova in sé dei singoli addebiti, ricavabile dagli e/c tempo per tempo inviati dalla banca.
Ne deriva che il saldo dare-avere deve calcolarsi scomputando dal saldo contabile del primo trimestre da cui si registra continuità le poste illegittimamente addebitate nel periodo precedente.
Tale impostazione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 37800 del 2022).
pagina 12 di 17 Infine, si precisa che al ctu è stato demandato il compito di effettuare due distinti ricalcoli alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, di cui il primo fondato sul saldo banca ed il secondo fondato sul saldo rettificato.
In proposito occorre effettuare una breve digressione sull'istituto della prescrizione.
Anzitutto si precisa che il diritto azionato nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il dies a quo, nel caso in cui il credito derivi da rapporti bancari di conto corrente, deve ravvisarsi nella data di chiusura del conto, momento nel quale si definiscono in via conclusiva i rapporti di dare-avere tra le parti
(Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
Tale risalente orientamento è stato successivamente in parte superato dalla pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che ha individuato due distinti dies a quo, scindendo i versamenti effettuati dal cliente sul proprio conto nelle due sottocategorie di rimesse ripristinatorie e di rimesse solutorie, specificando che per le prime il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così in sostanza anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto del pagamento (cfr. Cass.
S.U. n. 24418/2010).
La Suprema Corte ha poi precisato nella medesima pronuncia e ribadito in pronunce successive (cfr. Cass. Ord. 2308/2017) che si intendono solutorie le rimesse effettuate su conto scoperto cui non acceda alcuna apertura di credito ovvero le rimesse destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso.
Orbene, stante la chiusura del conto in data 31.12.2018, certamente alla data di notifica dell'atto di citazione (30.04.2020) non era decorso il termine decennale di prescrizione per le rimesse ripristinatorie.
Quanto, invece, alle rimesse solutorie, si osserva che esse non sono prescritte se si collocano nel periodo successivo al 30.04.2010 (ossia nei dieci anni antecedenti la presentazione della pagina 13 di 17 domanda giudiziale), mentre per il periodo precedente saranno prescritte le sole rimesse che si collocano oltre i limiti dell'affidamento concesso.
In proposito, si osserva che l'individuazione delle rimesse solutorie deve avvenire, a parere di questo Giudice, non sulla base del saldo epurato dalle poste illegittime (cd. saldo rettificato), bensì sulla base del cd. saldo banca.
Infatti, pur non ignorandosi le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno invece ritenuto che la verifica delle poste prescritte debba effettuarsi sul saldo ricalcolato, tuttavia questo Giudice ritiene più corretto individuare le rimesse prescritte prima di effettuare il ricalcolo in cui vengono espunte le poste illegittime. Infatti, altrimenti si sovvertirebbe la regola che si pone alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie dai singoli pagamenti), e ciò a garanzia della certezza del diritto, principio fondante l'istituto della prescrizione.
In questo senso si sono espressi anche di recente diversi Giudici di merito (cfr. Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 205/2017; Corte d'Appello di Venezia 13 ottobre 2020, n.
2680; Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318; Corte appello Venezia, sez. I,
07/06/2021, n. 1662; Tribunale Torino, sez. I, 28/01/2021, n. 408; Tribunale di Napoli, sentenza n. 9810/2023; Tribunale di Torino, sez. I, 20 febbraio 2024; Tribunale di Padova,
Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 65), che hanno sottoposto a revisione critica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
In particolare, la Corte d'Appello di Venezia nella pronuncia n. 1662/2021 ha condivisibilmente osservato che: “assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla Banca nel tempo e che avevano generato l'indebito; inoltre, viene ad essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione che dovrebbe portare all'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in quel determinato periodo da chi era nella convinzione di provvedere ad un pagamento extra fido;
infine, l'effetto estintivo della prescrizione finisce per essere vanificato dal venir
pagina 14 di 17 meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano.” (nello stesso senso vedasi più di recente la sentenza n. 1372/2023 del
27/06/2023).
In sostanza, la natura di una rimessa non può essere valutata ex post ma deve essere valutata ex ante, avendo riguardo al momento temporale in cui è stata effettuata: se in quel momento essa era funzionale a coprire uno scoperto di conto vuol dire che era finalizzata evidentemente ad un pagamento, a nulla rilevando che la stessa fosse frutto di pregressi addebiti illegittimi;
altrimenti opinando l'azione di ripetizione connessa ad un'azione di nullità mutuerebbe sempre da quest'ultima l'imprescrittibilità, così derogando alla regola codicistica che invece prevede un preciso termine prescrizionale.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, devono ritenersi prescritte tutte le rimesse che si pongono oltre i limiti del fido concesso, avvenute prima del 30.04.2020, di talchè alla data del 31.12.2018 il saldo a credito del correntista è pari ad € 30.197,22, che corrisponde alla somma che la banca deve restituire al cliente a titolo di indebito, maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (senza la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta)
Va invece rigettata la domanda risarcitoria sia con riferimento ad un asserito, generico ed indimostrato danno psichico sia con riferimento all'asserito danno all'immagine derivato dall'ingiunzione di pagamento proposta dalla banca per il recupero del saldo a debito e dalla successiva azione esecutiva.
Entrambi i pregiudizi sono stati, infatti, dedotti genericamente nell'atto di citazione (e non meglio precisati nella prima memoria istruttoria), sono stati quantificati in misura sproporzionata (€ 100.000,00 il primo e € 50.000,00 il secondo) senza l'indicazione di alcun criterio di calcolo e non sono stati minimamente provati.
Le spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti derivante dall'accoglimento di una sola delle domande proposte, devono essere compensate ex art. 92 c.
2 c.p.c. per metà e pertanto la deve essere condannata a rifondere in favore di parte CP_7 attrice la somma di € 3.808,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%,
pagina 15 di 17 calcolati secondo i medi tariffari ex DM 55/2014 tenuto conto del decisum nonché l'ulteriore somma di € 272,50 per spese vive, importi questi già al netto dell'operata compensazione e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Panuccio.
Le spese vanno, invece, compensate tra parte attrice e l'interveniente, considerato che quest'ultima si è limitata ad aderire alle difese della convenuta, specificando di non godere di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie e risarcitorie di parte attrice, non facenti parte del compendio scisso.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della considerati i relativi esiti. CP_7
Infine, visto che la non ha ingiustificatamente partecipato alla procedura di CP_7 mediazione obbligatoria, per come si evince dal verbale negativo del 30.07.2020 (prodotto da parte attrice il 31.07.2020), ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs.
28/2010 (nella formulazione ratione temporis vigente) - norma questa che prevede l'applicazione di una sanzione per il contegno extraprocessuale della parte, prescindendo del tutto dall'esito della causa e dall'eventuale soccombenza della parte che abbia disertato la mediazione – perché parte convenuta sia condannata al versamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna a CP_7
rifondere all'attore la somma di € 30.197,22, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Rigetta la domanda risarcitoria e la domanda di emissione di un rendiconto;
3. Compensa per metà le spese di lite tra l'attore e la convenuta e condanna quest'ultima a rifondere in favore di parte attrice la somma di € 3.808,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, nonché l'ulteriore somma di € 272,50 per spese vive, importi questi già al netto dell'operata compensazione e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Panuccio;
pagina 16 di 17 4. Compensa interamente le spese di lite tra l'attore e l'interveniente;
5. Pone definitivamente le spese di ctu a carico di CP_7
6. Condanna la banca convenuta a rifondere in favore dell'Erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per il recupero della somma dovuta dalla convenuta in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria il 31.03.2025. il Giudice
Dott.ssa Elena Luppino
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