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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 8740/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Improta Emanuele e avv. Mauriello Parte_1
Salvatore
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave, all'esito del quale il C.T.U. nominato non riconosceva le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (indennità di accompagnamento e handicap grave).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 06.07.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 11.6.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 17.5.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente deduce genericamente che il CTU nominato in sede di ATP, dott.
, avrebbe sottovalutato il quadro patologico lamentato, non avrebbe effettuato i test IADL, Per_1
MMSE e ADL, né consultato uno specialista in geriatria- neurologia.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente sia affetto da: “vasculopatia cerebrale cronica con esiti di ischemia cerebrale, diabete mellito tipo 2, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale ed impianto pacemaker, esiti TURP.” ed ha ritenuto che il complesso
2 menomativo del ricorrente rientra nelle difficoltà gravi, corrispondenti ad una percentuale del 100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma che non realizzi i presupposti per la concessione di suddetta indennità.
Ha precisava infatti, a tal riguardo, il ctu che trattasi di un individuo in cui non si evidenziano particolari disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene senza necessità di appoggi o sostegno di terzi, senza evidenti difficoltà o rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo. Ha evidenziato altresì il ctu che i problemi attinenti la sfera cognitiva sono anch'essi modici e non esercitano particolari ripercussioni sull'autonomia, così come la cardiopatia.
Ancora, ha proseguito il ctu affermando che durante la visita medica il sig. , Parte_1
discretamente orientato nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non evidenziava un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
di vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non rilevava pertanto la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Sicchè non si giustifica la consulenza di specialista in materia.
Per tali ragioni ha riconosciuto al ricorrente una invalidità di grado grave, ma non il possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Quanto all'handicap grave il CTU ha rilevato che il complesso morboso presentato dal ricorrente è caratterizzato da patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, ma che non sussistano gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità, confermando, in tal modo, il giudizio precedentemente reso dalla commissione , precisando quindi che trattasi di un complesso menomativo caratterizzato da CP_1
moderate ripercussioni funzionali per le quali ha ritenuto non necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo.
Alla luce di tutte queste riflessioni, il ctu ha ritenuto il sig. persona con handicap ai Parte_1
sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, ma non ha ritenuto sussistenti i presupposti per inquadrarlo come persona handicappata con connotazione di gravità ex legge 104/92 art. 3 comma
3.
3 Le risultanze della perizia ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15033/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese.
Aversa, lì 20.03.2025. Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 8740/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Improta Emanuele e avv. Mauriello Parte_1
Salvatore
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave, all'esito del quale il C.T.U. nominato non riconosceva le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (indennità di accompagnamento e handicap grave).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 06.07.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 11.6.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 17.5.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente deduce genericamente che il CTU nominato in sede di ATP, dott.
, avrebbe sottovalutato il quadro patologico lamentato, non avrebbe effettuato i test IADL, Per_1
MMSE e ADL, né consultato uno specialista in geriatria- neurologia.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente sia affetto da: “vasculopatia cerebrale cronica con esiti di ischemia cerebrale, diabete mellito tipo 2, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale ed impianto pacemaker, esiti TURP.” ed ha ritenuto che il complesso
2 menomativo del ricorrente rientra nelle difficoltà gravi, corrispondenti ad una percentuale del 100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma che non realizzi i presupposti per la concessione di suddetta indennità.
Ha precisava infatti, a tal riguardo, il ctu che trattasi di un individuo in cui non si evidenziano particolari disagi negli spostamenti e nei cambi posturali, con deambulazione che avviene senza necessità di appoggi o sostegno di terzi, senza evidenti difficoltà o rischio caduta, con lieve rallentamento ma in modo sostanzialmente autonomo. Ha evidenziato altresì il ctu che i problemi attinenti la sfera cognitiva sono anch'essi modici e non esercitano particolari ripercussioni sull'autonomia, così come la cardiopatia.
Ancora, ha proseguito il ctu affermando che durante la visita medica il sig. , Parte_1
discretamente orientato nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma;
non evidenziava un complesso menomativo di gravità tale da compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, la possibilità di uscire di casa da solo;
di vestirsi e/o attendere alla propria igiene da solo;
non rilevava pertanto la necessità di aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare né tanto meno di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Sicchè non si giustifica la consulenza di specialista in materia.
Per tali ragioni ha riconosciuto al ricorrente una invalidità di grado grave, ma non il possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Quanto all'handicap grave il CTU ha rilevato che il complesso morboso presentato dal ricorrente è caratterizzato da patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, ma che non sussistano gli estremi per la concessione di persona handicappata con connotazione di gravità, confermando, in tal modo, il giudizio precedentemente reso dalla commissione , precisando quindi che trattasi di un complesso menomativo caratterizzato da CP_1
moderate ripercussioni funzionali per le quali ha ritenuto non necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo.
Alla luce di tutte queste riflessioni, il ctu ha ritenuto il sig. persona con handicap ai Parte_1
sensi del comma 1 art. 3 della legge 104/92, ma non ha ritenuto sussistenti i presupposti per inquadrarlo come persona handicappata con connotazione di gravità ex legge 104/92 art. 3 comma
3.
3 Le risultanze della perizia ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15033/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) nulla per le spese.
Aversa, lì 20.03.2025. Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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