CA
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 393/2022 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Mirca Spedicato Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Erika Sicuro
[...]
APPELLATA
Oggetto: giudizio di appello. Società agricola. Accertamento negativo della soggezione all'obbligazione prevista dall'art.23 RD n.2523 del 1923.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Parte_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
1. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Civile n.52 – n. 1140/2021, emessa in data 09/08/2021, e pubblicata in data 28/08/2021 e non notificata, nel giudizio civile iscritto al N.RG 3592/17 accogliere le
pagina 1 di 11 conclusioni tutte avanzate in prime cure rigettando per l'effetto le istanze e le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti;
2. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre che di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.” Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere siccome infondato l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza impugnata. Con ogni altro Parte_2 più utile provvedimento del caso e di legge. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 7.11.2016, la conveniva in Parte_1 giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi ) avanti il Tribunale di Lecce, chiedendo di accertare e dichiarare la sua non CP_2 assoggettabilità, in quanto impresa agricola, all'obbligo contributivo previsto dall'art. 23, co. 4 R.D. n.
2523/1923 e successive modifiche. In particolare, fondava la propria pretesa sull'assunto che Pt_1 la medesima, essendo iscritta alla CCIAA di Lecce in qualità di impresa agricola - avente per oggetto sociale l'attività di coltivazione, produzione e relativa commercializzazione su territorio nazionale e all'estero dei prodotti ortofrutticoli alla stato naturale, nonché l'attività di coltivazione, produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli e la relativa vendita - non dovesse ritenersi soggetto passivo dell'imposta in questione, prevista ex lege a carico delle sole industrie conserviere.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_2 di Lecce in favore del Tribunale di Parma;
nel merito, chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19 aprile 2017, il Tribunale di Lecce dichiarava la propria incompetenza a favore del
Tribunale di Parma.
Con atto di citazione del 18.7.2017, la riassumeva il giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Parma, reiterando le medesime domande e allegazioni difensive.
Nel giudizio iscritto al n. r.g. 3592/2017, si costituiva , chiedendo di respingere la domanda CP_2 attorea in quanto infondata perché rientrava a pieno titolo nella sfera di applicazione del contributo dovuto alla l'attività di sottoposizione dei prodotti agroalimentari ad un qualsiasi Controparte_1 processo di conservazione (essicazione, salamoia, surgelazione, ecc.), a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che la poneva in essere.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Parma, istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 1140/2021, rigettava la domanda proposta dalla , condannandola altresì al pagamento delle spese Parte_1 processuali, argomentando tale statuizione sull'assunto in base al quale, ai fini del pagamento del contributo in questione, assume rilevanza non tanto il settore di appartenenza, bensì l'attività effettivamente svolta “per cui, qualora, pur appartenendo al settore agricolo, risulti che l'attività si svolga sottoponendo i prodotti agroalimentari a processi di trasformazione e conservazione, tale attività rientra a pieno titolo nelle 'conserve alimentari' con conseguente assoggettabilità al pagamento del contributo obbligatorio in favore della Stazione Sperimentale”. A sostegno di tale opzione interpretativa, che accoglieva la tesi della convenuta, il giudice di prime cure richiamava la sentenza della Commissione Tributaria di Parma n.294 del 2017, la sentenza n.779 del 5.3.2020 della
Commissione Tributaria Regionale di Bologna e la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite che, nella sentenza n.5666 del 20.5.1991, avrebbe sottolineato come soggetti al potere impositivo della fossero gli alimenti conservati, Controparte_1 ossia le “conserve alimentari”, senza alcun riferimento alla natura giuridica dell'impresa, che pertanto non rileverebbe ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo.
In quest'ottica, affermava che “si può ritenere che il termine industria contenuto nella norma di riferimento di cui all'art.23 R.D. 2325/1923 sia da interpretare in senso lato per indicare l'attività umana diretta alla produzione di beni e servizi anche nelle forme più semplici e senza distinzione tra piccola, media o grande azienda (sentenza n.181/2021 resa dalla Commissione Tributaria Principale di
Parma)”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la ha resistito l'appellata. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 29.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3.L'appellante ha eccepito l'illogicità e contraddittorietà dei motivi della decisione, la violazione di legge ex art. 2135 c.c., l'erronea ricostruzione dei fatti ed il loro travisamento e, infine, l'erronea interpretazione e applicazione delle norme di diritto ex art. 23 RD 2523/1923. Più in particolare, a parere dell'appellante, 1) il giudice di prime cure, errando nella ricostruzione dei fatti, non ha correttamente valorizzato che la natura di impresa agricola della era desumibile già Parte_1 dalla lettura dell'oggetto sociale indicato nella visura camerale, oltre che dall'attività dalla stessa effettivamente svolta, consistente esclusivamente nella coltivazione e raccolta di ortaggi e nella trasformazione degli stessi in semilavorati, destinati ad essere trasformati in prodotti finiti e conservati dalle grandi industrie;
l'attività di era, infatti, limitata a tutte quelle operazioni relative alla Pt_1 raccolta del prodotto dal proprio terreno e alle necessarie manipolazioni (consistente nella selezione dei pagina 3 di 11 prodotti agricoli in fusti o lattoni), occorrenti affinché il prodotto stesso potesse essere ceduto e trasportato alle industrie, ove subiva quelle manipolazioni volte alla trasformazione in prodotto finito e alla conservazione finalizzata alla vendita al consumo;
2) in ragione di tale erronea ricostruzione, il
Giudice di prime cure – con una motivazione illogica e contraddittoria - ha, quindi, affermato che, per quanto la società agricola appartenesse al settore agricolo, la sua attività si svolgeva Pt_1 sottoponendo i prodotti (definiti erroneamente agroalimentari e non agricoli) a processi di trasformazione e conservazione, riconducibili alle attività di “conserva alimentare”, assoggettabile al pagamento del contributo industriale a favore della previsto dall'art.23 RD Controparte_1
2523/1923; in tal modo, ha equivocato il concetto di produzione agricola con quello di conservazione dei prodotti agroalimentari ritenendo assoggettabile all'obbligo contributivo anche le attività di conservazione, essicazione, salamoia, ecc. (necessarie affinché tali materie prime deperibili possano giungere alle industrie conserviere per la trasformazione, conservazione e vendita), indipendentemente dal soggetto che attuava tali fasi di lavorazione, considerando il prodotto agricolo e quello agroalimentare equivalente o assimilabile laddove i prodotti agroalimentari, per divenire tali, necessitavano di processi di trasformazione fisica e manipolazioni meccaniche, fisiche, chimiche o biochimiche destinate a modificare l'aspetto, lo stato fisico, la consistenza, la struttura, la composizione chimico-nutritiva, le proprietà organolettiche, attività tipiche dell'industria agroalimentare e non dell'impresa 3) conseguentemente, il giudice di prime cure è incorso in una Parte_1 violazione di legge laddove non ha applicato alla società appellante la disciplina di cui agli artt. 2135
c.c. e 32 Tuir e non l'ha esclusa dall'onere di pagamento del contributo industriale ex art. 23 RD
2523/1923 in favore di . L'appellante ha altresì rilevato che, nell'ambito del Codice civile, CP_2
l'attività industriale è quella che utilizza, di regola, beni preesistenti che acquista sul mercato e trasforma in nuovi beni, per poi destinarli alla vendita. Invece, l'attività conserviera svolta da Pt_1 non esorbiterebbe dal concetto di attività accessoria e connessa all'agricoltura, ricompresa
[...] nell'ambito applicativo della nozione di cui all'art. 2135 c.c. e non sarebbe, pertanto, qualificabile come attività industriale.
Alla luce di tali allegazioni difensive, ha chiesto la riforma integrale e/o l'annullamento della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda dalla stessa proposta.
4. L'appellata si è costituita nel presente giudizio eccependo che, sulla base della normativa di riferimento del settore, individuata nel R.D. n. 2523/1923, nel d.lgs. 540/1999 di riordino delle Stazioni
Sperimentali, nel D.L. n. 78/2010 (poi conv. in l. 122/2010), con il quale le Stazioni Sperimentali venivano accorpate alle Camere di Commercio, nonché nel Decreto del Ministero dello Sviluppo pagina 4 di 11 Economico del 1 aprile 2011, si evinceva con chiarezza che tutte le imprese che operavano nel settore delle conserve alimentari, di qualunque natura esse fossero, erano obbligate al pagamento del contributo in favore di . Pertanto, non rileverebbe in alcun modo la natura giuridica CP_2 dell'impresa, ma unicamente il fatto che essa svolgesse o meno un'attività finalizzata alla conservazione degli alimenti. Ha altresì rilevato come l'attività di produzione conserviera ben potesse svolgersi anche in aggiunta ad altra, come nel caso dell'odierna appellante che coltivava ortaggi e poi li trasformava, senza che con ciò venisse meno l'onere contributivo e senza che si realizzasse alcuna incongruenza o irragionevolezza, poiché l'ammontare della contribuzione dovuta a era CP_2 parametrata solo alla capacità produttiva dell'attività conserviera, calcolata come percentuale sulle retribuzioni dovute ai soli dipendenti a ciò preposti, con esclusione dei dipendenti che si occupavano di altre attività. Ha chiesto, pertanto, di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
5. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 23 del R.D. 2523/1923, al mantenimento delle Stazioni Sperimentali “debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti”.
Come è noto, l'art. 12 delle preleggi, applicabile anche alla materia tributaria, prevede che
“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Nel caso di specie, la lettera della disposizione di cui all'art. 23 del R.D. 2523/1923 individua chiaramente nelle “imprese che esercitano le industrie” il soggetto passivo dell'obbligo contributivo in questione.
Tale norma non contempla, però, una autonoma definizione della nozione di “industria”, che pertanto deve essere ricavata dalle disposizioni del codice civile e dalla giurisprudenza formatasi sul punto.
Il Codice civile, pur non contenendo una espressa definizione di “industria”, all'art. 2195 n. 1, qualifica come impresa commerciale quella che esercita l' attività “industriale diretta alla produzione di beni o di servizi”, in contrapposizione all'ambito di operatività della nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c..
In giurisprudenza, è considerata attività industriale quella diretta, in modo professionale e prevalente, alla produzione di beni e servizi, intendendosi per produzione di beni la trasformazione o manipolazione della materia o dei singoli beni che sia tale da far perdere all'una o agli altri le originarie pagina 5 di 11 caratteristiche merceologiche, trasformandoli in composti o in beni diversi (Cass.85/237) o quella che crei un risultato economico nuovo (Cass.09/17117) anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima o della produzione di servizi preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario (Cass.11/6383; Cass.08/17974).
La nozione di impresa agricola è invece definita dall'art.2135 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art.1 D.Lgs.18 maggio 2001 n.228 e confermata dal D.Lgs.n.99 del 2004.
Essa comprende ogni allevamento di piante e animali che potrebbero essere allevati su fondo rustico o in acqua, purchè esista l'intervento dell'imprenditore per curare l'esito di quanto consenta di ottenere la forza del ciclo biologico e richiede, inoltre, che l'attività umana sia finalizzata a favorire quanto le caratteristiche biologiche di piante e animali consentono di ottenere e non sia di tipo meramente estrattivo.
In questo senso, l'attività agricola non è circoscritta da alcun limite di importanza economica o di complessità tecnica, dovendosi respingere la tesi di coloro che ravvisano un'impresa commerciale nell'attività agricola svolta in modo economicamente importante.
La Corte di Cassazione, in proposito, ha chiarito che “la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente”. Ne consegue che l'accertamento della qualità
d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma (Cass. 10/24995).
Nell'ottica di favorire il più possibile l'innovazione imprenditoriale, di privilegiare il lavoro e i capitali, in conformità alle nuove tecniche produttive e ai principi comunitari e sovranazionali in materia, anche per le attività connesse di cui all'art.2135 comma 2 c.c., la nuova formulazione della norma ha ribadito che le stesse rientrano a pieno titolo nella nozione di impresa agricola ai sensi del comma 1 e mantenuto sostanzialmente il requisito soggettivo della connessione, consistente nel fatto che le attività connesse, per essere tali, devono riferirsi ad un soggetto che eserciti anche attività agricola in via principale, abbandonando invece il previgente criterio oggettivo della normalità, ancorato a ciò che pagina 6 di 11 abitualmente pratica la maggior parte degli agricoltori in una specifica area geografica e in un determinato periodo storico.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, la nuova norma ricomprende tra le attività connesse la “manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli”, in relazione alla quale il criterio della normalità è stato sostituito con quello della prevalenza dell'impiego di prodotti agricoli o degli strumenti dell'attività agricola nel processo di trasformazione e commercializzazione.
Tali attività possono perciò qualificarsi “connesse” quando sussiste un vincolo tra esercizio dell'agricoltura a titolo principale ed esercizio dell'attività manipolativa connessa ad opera dello stesso soggetto, occorrendo altresì che il valore di quanto prodotto, conservato, trasformato e venduto sia costituito da beni “ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”.
L'impresa agricola (come le attività connesse) si connota dunque per la cura e lo sviluppo del ciclo biologico o di una parte necessaria di esso e, proprio in ragione di tale peculiarità, lo statuto e la disciplina dell'impresa agricola sono necessariamente diversi da quelli dell'imprenditore commerciale/industriale.
I ritmi e le regole produttive concernenti l'attività agricola, i tempi diversi di produzione, i caratteri specifici dei rischi che caratterizzano la produzione (rischio biologico e rischio del mercato dei prodotti agricoli) – che si discostano nettamente da quelli del settore secondario – esigono un trattamento normativo differenziato sotto il profilo fiscale, previdenziale, contributivo.
Tali peculiarità e la conseguente necessità di una disciplina diversa tra il settore dell'industria e l'impresa agricola si colgono non solo nelle disposizioni del codice civile, come modificate nel 2001 e nel 2004, ma anche nella legislazione speciale, pure successiva al R.D. 2523/1923.
A titolo esemplificativo la legge 15 giugno 1984 n.240, disciplinando le norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ha stabilito che tali soggetti vanno inquadrati nel settore industria e commercio ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari “quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Ai sensi dell'art.2 qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, tali soggetti sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura, fatta salva la disposizione derogatoria di cui all'art. 3 che sancisce l'applicazione delle disposizioni del settore “industria” anche alle imprese di cui pagina 7 di 11 all'art.2 limitatamente alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nello stesso senso e alla luce di tale dato normativo, anche la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 5824 dell'8.3.2013, ha chiarito che la riduzione dell'obbligo contributivo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, prevista dall'art.3 primo comma del D.M. 20 ottobre 1998 per le aziende agricole di cui al titolo II DPR
30.6.1965 n.1124 è destinata esclusivamente a favore delle aziende per le quali si applicano le disposizioni del settore dell'agricoltura ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non alle imprese cooperative agricole di cui all'art.2 della L. n. 240 del 1984, inquadrate nel settore industria a tali fini e dunque soggette alle disposizioni di tali imprese industriali sia agli effetti della contribuzione sia delle prestazioni.
Il chiaro tenore letterale dell'art.23 R.D.2523/1923, la ratio della norma e la valutazione sistematica di tale disposizione alla luce dei principi generali e delle specifiche disposizioni codicistiche e della legislazione speciale che prevedono un differente regime normativo per il settore industria e per quello agricolo in ragione delle peculiarità dell'impresa agricola inducono la Corte a ritenere che il riferimento all'impresa che esercita l'“industria” quale soggetto passivo dell'obbligo contributivo abbia un significato specifico autonomo e distinto, identificandosi esclusivamente con l'impresa commerciale che ai sensi dell'art.2195 c.c. esercita l'attività industriale di produzione di beni e servizi in contrapposizione con quella agricola di cui all'art.2135 c.c. e non “con qualsiasi attività umana diretta alla produzione di beni e servizi anche nelle forme più semplici e senza distinzione tra piccola, media e grande azienda”, come invece sostenuto dal giudice di prime cure e dalla convenuta appellata.
Tale ultima tesi contrasta infatti non solo con il tenore letterale della norma di cui all'art.23 citata, ma anche con i principi dell'ordinamento giuridico attuale, che – anche a seguito delle modifiche legislative all'art.2135 c.c. – ha confermato la dicotomia tra impresa agricola e industriale/commerciale in ragione della specifica differente natura delle due attività, prevedendo un sistema contributivo, previdenziale e assicurativo diverso per i due settori ed intendendo premiare l'imprenditorialità nello sfruttamento delle risorse agricole coltivate dalla stessa azienda.
Né tale opzione interpretativa, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risulta avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.5666 del
20.5.1991, che si è occupata di una questione assai differente concernente la soggezione all'obbligo contributivo di cui all'art.23 non solo delle imprese che esercitano le industrie conserviere ma anche di quelle che esercitano le industrie di surgelazione degli alimenti, concludendo che “la legge individua chiaramente i produttori di alimenti surgelati come soggetti al potere impositivo della Stazione pagina 8 di 11 proprio perché gli alimenti surgelati sono da Parte_3 ricomprendere, agli effetti della legge attributiva del detto potere, nella categoria degli alimenti conservati, cioè delle conserve alimentari”.
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Parma oggetto di appello, ad una più attenta disamina della decisione della Corte di Cassazione, emerge come la stessa non abbia affrontato la questione della natura giuridica dell'impresa, posto che la fattispecie ivi esaminata aveva ad oggetto l'accertamento della debenza del contributo da parte di un'impresa produttrice di alimenti surgelati, la cui natura industriale era indubbia, di tal che la Suprema Corte nulla ha statuito sul punto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed in assenza di una diversa esplicita previsione normativa, la tesi prospettata dall'appellata - secondo cui, ciò che rileva ai fini dell'assoggettabilità all'obbligo contributivo non è tanto la natura giuridica dell'impresa, bensì l'attività svolta in concreto - risulta priva di consistenza, sfociando in un'arbitraria dilatazione della nozione di “industria”, in violazione della normativa civilistica che regola l'attività di impresa e del principio di certezza del diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie è incontestata e risulta per tabulas la natura agricola della
[...]
Parte_1
E' altresì pacifico e documentale che l'appellante svolga non solo l'attività di coltivazione del fondo ma anche la “produzione e relativa commercializzazione su territorio nazionale e all'estero dei prodotti ortofrutticoli allo stato naturale e/o trasformati e conservati” nonché “l'attività di coltivazione, produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli e la relativa vendita”.
Il dato è desumibile sia dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale (doc.3 fasc. primo grado) sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa società appellante nell'atto di citazione e nei propri atti difensivi sia infine dal sito internet richiamato dal giudice di primo grado (doc.2 fasc.primo grado), ove si legge quanto segue “La trasformazione : A seconda del tipo di coltura, il prodotto subisce una serie di lavorazioni atte a trasformarlo in semi lavorato, prima di essere conservato: calibrazione, blenciatura, trasformazione sono gli steps del ciclo produttivo per ogni tipo di prodotto. Pur parlando di grossi volumi : 600.000 carciofini finiti al giorno, 4 bilici di peperone fresco sfaldato al giorno ecc.... la totalità del prodotto subisce, coadiuvata dall'aiuto meccanico, una importante manualità .... la maggior parte dei prodotti risulta blenciato (passaggio in acqua a 70° per pochi minuti) e non cotto, ....
l'acidificazione con spezie naturali è il passaggio che anticipa la conservazione e la pastorizzazione del prodotto e ne garantisce la durata nel tempo... Fusti, scatole in latta, vaschette, vasetti in vetro a distanza di poche ore dalla produzione vengono ulteriormente controllati prima della spedizione;
curve pagina 9 di 11 di pastorizzazione, controllo telematico della chiusura e della quantità di aria presente all'interno dei contenitori, analisi sui prodotti finiti (listeria, salmonella ecc.) sono tutti documenti che mette Pt_1
a disposizione del cliente. L certifica la trasformazione e la Controparte_3 conservazione dei prodotti a mezzo certificazione ISO 9001:2000 , rilasciata da CSQA”.
La suddetta operazione di manipolazione dei prodotti agricoli svolta dall'appellante è tuttavia riconducibile e non esorbitante dal concetto di “attività connessa” che, ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c., rientra nell'impresa agricola, trattandosi di “trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli” e sussistendo il requisito soggettivo della connessione, ossia del vincolo tra esercizio dell'agricoltura a titolo principale ed esercizio dell'attività manipolativa connessa ad opera dello stesso soggetto.
E' infatti indubbio che la svolga sia l'attività agricola principale sia Parte_1 quella di trasformazione e conservazione.
Non è mai stato specificamente contestato dall'appellata che il valore di quanto prodotto, conservato, trasformato e venduto sia costituito da beni “ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” della stessa società appellante, desumibile peraltro dalla documentazione sopra richiamata e dalle specifiche allegazioni difensive attoree.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e della natura agricola dell'attività di manipolazione esercitata da in quanto “connessa” ai sensi dell'art.2135 comma 3 c.c., è priva di rilievo la dimensione Parte_1 dell'impresa, la sua importanza economica e la complessità tecnica della stessa e non può valere ad inquadrare la predetta società nell'impresa industriale/commerciale.
Conseguentemente, la Corte ritiene che la società appellante non sia soggetta all'obbligo contributivo di cui all'art.23 RD 2523 del 1923, al quale sono tenute solo le imprese che esercitano le industrie, laddove ha natura agricola, come pure le attività di conservazione alimentare dalla stessa Parte_1 svolte.
La sentenza del giudice di prime cure che ha ritenuto “di propendere per la tesi sostenuta dalla convenuta, in quanto, ai fini del pagamento del contributo assume rilevanza non tanto il settore di appartenenza, bensì l'attività effettivamente svolta” deve essere dunque riformata nel senso sopra indicato, con conseguente accoglimento dell'appello e della domanda attorea di accertamento negativo.
6. Il profilo di novità che connota la presente controversia e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche nell'ambito del contenzioso tributario, consentono di compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello promosso dalla Parte_1
e, in conseguente riforma della sentenza di primo grado impugnata, accerta e dichiara che la
[...] non è soggetta all'obbligo di pagamento del contributo previsto Parte_1 dall'art.23 R.D. 2523/1923 in favore della Controparte_1
[...]
Dichiara compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 393/2022 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Mirca Spedicato Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Erika Sicuro
[...]
APPELLATA
Oggetto: giudizio di appello. Società agricola. Accertamento negativo della soggezione all'obbligazione prevista dall'art.23 RD n.2523 del 1923.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Parte_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
1. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Civile n.52 – n. 1140/2021, emessa in data 09/08/2021, e pubblicata in data 28/08/2021 e non notificata, nel giudizio civile iscritto al N.RG 3592/17 accogliere le
pagina 1 di 11 conclusioni tutte avanzate in prime cure rigettando per l'effetto le istanze e le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti;
2. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre che di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.” Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere siccome infondato l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza impugnata. Con ogni altro Parte_2 più utile provvedimento del caso e di legge. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 7.11.2016, la conveniva in Parte_1 giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi ) avanti il Tribunale di Lecce, chiedendo di accertare e dichiarare la sua non CP_2 assoggettabilità, in quanto impresa agricola, all'obbligo contributivo previsto dall'art. 23, co. 4 R.D. n.
2523/1923 e successive modifiche. In particolare, fondava la propria pretesa sull'assunto che Pt_1 la medesima, essendo iscritta alla CCIAA di Lecce in qualità di impresa agricola - avente per oggetto sociale l'attività di coltivazione, produzione e relativa commercializzazione su territorio nazionale e all'estero dei prodotti ortofrutticoli alla stato naturale, nonché l'attività di coltivazione, produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli e la relativa vendita - non dovesse ritenersi soggetto passivo dell'imposta in questione, prevista ex lege a carico delle sole industrie conserviere.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_2 di Lecce in favore del Tribunale di Parma;
nel merito, chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19 aprile 2017, il Tribunale di Lecce dichiarava la propria incompetenza a favore del
Tribunale di Parma.
Con atto di citazione del 18.7.2017, la riassumeva il giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Parma, reiterando le medesime domande e allegazioni difensive.
Nel giudizio iscritto al n. r.g. 3592/2017, si costituiva , chiedendo di respingere la domanda CP_2 attorea in quanto infondata perché rientrava a pieno titolo nella sfera di applicazione del contributo dovuto alla l'attività di sottoposizione dei prodotti agroalimentari ad un qualsiasi Controparte_1 processo di conservazione (essicazione, salamoia, surgelazione, ecc.), a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che la poneva in essere.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Parma, istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 1140/2021, rigettava la domanda proposta dalla , condannandola altresì al pagamento delle spese Parte_1 processuali, argomentando tale statuizione sull'assunto in base al quale, ai fini del pagamento del contributo in questione, assume rilevanza non tanto il settore di appartenenza, bensì l'attività effettivamente svolta “per cui, qualora, pur appartenendo al settore agricolo, risulti che l'attività si svolga sottoponendo i prodotti agroalimentari a processi di trasformazione e conservazione, tale attività rientra a pieno titolo nelle 'conserve alimentari' con conseguente assoggettabilità al pagamento del contributo obbligatorio in favore della Stazione Sperimentale”. A sostegno di tale opzione interpretativa, che accoglieva la tesi della convenuta, il giudice di prime cure richiamava la sentenza della Commissione Tributaria di Parma n.294 del 2017, la sentenza n.779 del 5.3.2020 della
Commissione Tributaria Regionale di Bologna e la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite che, nella sentenza n.5666 del 20.5.1991, avrebbe sottolineato come soggetti al potere impositivo della fossero gli alimenti conservati, Controparte_1 ossia le “conserve alimentari”, senza alcun riferimento alla natura giuridica dell'impresa, che pertanto non rileverebbe ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo.
In quest'ottica, affermava che “si può ritenere che il termine industria contenuto nella norma di riferimento di cui all'art.23 R.D. 2325/1923 sia da interpretare in senso lato per indicare l'attività umana diretta alla produzione di beni e servizi anche nelle forme più semplici e senza distinzione tra piccola, media o grande azienda (sentenza n.181/2021 resa dalla Commissione Tributaria Principale di
Parma)”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la ha resistito l'appellata. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 29.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3.L'appellante ha eccepito l'illogicità e contraddittorietà dei motivi della decisione, la violazione di legge ex art. 2135 c.c., l'erronea ricostruzione dei fatti ed il loro travisamento e, infine, l'erronea interpretazione e applicazione delle norme di diritto ex art. 23 RD 2523/1923. Più in particolare, a parere dell'appellante, 1) il giudice di prime cure, errando nella ricostruzione dei fatti, non ha correttamente valorizzato che la natura di impresa agricola della era desumibile già Parte_1 dalla lettura dell'oggetto sociale indicato nella visura camerale, oltre che dall'attività dalla stessa effettivamente svolta, consistente esclusivamente nella coltivazione e raccolta di ortaggi e nella trasformazione degli stessi in semilavorati, destinati ad essere trasformati in prodotti finiti e conservati dalle grandi industrie;
l'attività di era, infatti, limitata a tutte quelle operazioni relative alla Pt_1 raccolta del prodotto dal proprio terreno e alle necessarie manipolazioni (consistente nella selezione dei pagina 3 di 11 prodotti agricoli in fusti o lattoni), occorrenti affinché il prodotto stesso potesse essere ceduto e trasportato alle industrie, ove subiva quelle manipolazioni volte alla trasformazione in prodotto finito e alla conservazione finalizzata alla vendita al consumo;
2) in ragione di tale erronea ricostruzione, il
Giudice di prime cure – con una motivazione illogica e contraddittoria - ha, quindi, affermato che, per quanto la società agricola appartenesse al settore agricolo, la sua attività si svolgeva Pt_1 sottoponendo i prodotti (definiti erroneamente agroalimentari e non agricoli) a processi di trasformazione e conservazione, riconducibili alle attività di “conserva alimentare”, assoggettabile al pagamento del contributo industriale a favore della previsto dall'art.23 RD Controparte_1
2523/1923; in tal modo, ha equivocato il concetto di produzione agricola con quello di conservazione dei prodotti agroalimentari ritenendo assoggettabile all'obbligo contributivo anche le attività di conservazione, essicazione, salamoia, ecc. (necessarie affinché tali materie prime deperibili possano giungere alle industrie conserviere per la trasformazione, conservazione e vendita), indipendentemente dal soggetto che attuava tali fasi di lavorazione, considerando il prodotto agricolo e quello agroalimentare equivalente o assimilabile laddove i prodotti agroalimentari, per divenire tali, necessitavano di processi di trasformazione fisica e manipolazioni meccaniche, fisiche, chimiche o biochimiche destinate a modificare l'aspetto, lo stato fisico, la consistenza, la struttura, la composizione chimico-nutritiva, le proprietà organolettiche, attività tipiche dell'industria agroalimentare e non dell'impresa 3) conseguentemente, il giudice di prime cure è incorso in una Parte_1 violazione di legge laddove non ha applicato alla società appellante la disciplina di cui agli artt. 2135
c.c. e 32 Tuir e non l'ha esclusa dall'onere di pagamento del contributo industriale ex art. 23 RD
2523/1923 in favore di . L'appellante ha altresì rilevato che, nell'ambito del Codice civile, CP_2
l'attività industriale è quella che utilizza, di regola, beni preesistenti che acquista sul mercato e trasforma in nuovi beni, per poi destinarli alla vendita. Invece, l'attività conserviera svolta da Pt_1 non esorbiterebbe dal concetto di attività accessoria e connessa all'agricoltura, ricompresa
[...] nell'ambito applicativo della nozione di cui all'art. 2135 c.c. e non sarebbe, pertanto, qualificabile come attività industriale.
Alla luce di tali allegazioni difensive, ha chiesto la riforma integrale e/o l'annullamento della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda dalla stessa proposta.
4. L'appellata si è costituita nel presente giudizio eccependo che, sulla base della normativa di riferimento del settore, individuata nel R.D. n. 2523/1923, nel d.lgs. 540/1999 di riordino delle Stazioni
Sperimentali, nel D.L. n. 78/2010 (poi conv. in l. 122/2010), con il quale le Stazioni Sperimentali venivano accorpate alle Camere di Commercio, nonché nel Decreto del Ministero dello Sviluppo pagina 4 di 11 Economico del 1 aprile 2011, si evinceva con chiarezza che tutte le imprese che operavano nel settore delle conserve alimentari, di qualunque natura esse fossero, erano obbligate al pagamento del contributo in favore di . Pertanto, non rileverebbe in alcun modo la natura giuridica CP_2 dell'impresa, ma unicamente il fatto che essa svolgesse o meno un'attività finalizzata alla conservazione degli alimenti. Ha altresì rilevato come l'attività di produzione conserviera ben potesse svolgersi anche in aggiunta ad altra, come nel caso dell'odierna appellante che coltivava ortaggi e poi li trasformava, senza che con ciò venisse meno l'onere contributivo e senza che si realizzasse alcuna incongruenza o irragionevolezza, poiché l'ammontare della contribuzione dovuta a era CP_2 parametrata solo alla capacità produttiva dell'attività conserviera, calcolata come percentuale sulle retribuzioni dovute ai soli dipendenti a ciò preposti, con esclusione dei dipendenti che si occupavano di altre attività. Ha chiesto, pertanto, di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
5. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 23 del R.D. 2523/1923, al mantenimento delle Stazioni Sperimentali “debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti”.
Come è noto, l'art. 12 delle preleggi, applicabile anche alla materia tributaria, prevede che
“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Nel caso di specie, la lettera della disposizione di cui all'art. 23 del R.D. 2523/1923 individua chiaramente nelle “imprese che esercitano le industrie” il soggetto passivo dell'obbligo contributivo in questione.
Tale norma non contempla, però, una autonoma definizione della nozione di “industria”, che pertanto deve essere ricavata dalle disposizioni del codice civile e dalla giurisprudenza formatasi sul punto.
Il Codice civile, pur non contenendo una espressa definizione di “industria”, all'art. 2195 n. 1, qualifica come impresa commerciale quella che esercita l' attività “industriale diretta alla produzione di beni o di servizi”, in contrapposizione all'ambito di operatività della nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c..
In giurisprudenza, è considerata attività industriale quella diretta, in modo professionale e prevalente, alla produzione di beni e servizi, intendendosi per produzione di beni la trasformazione o manipolazione della materia o dei singoli beni che sia tale da far perdere all'una o agli altri le originarie pagina 5 di 11 caratteristiche merceologiche, trasformandoli in composti o in beni diversi (Cass.85/237) o quella che crei un risultato economico nuovo (Cass.09/17117) anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima o della produzione di servizi preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario (Cass.11/6383; Cass.08/17974).
La nozione di impresa agricola è invece definita dall'art.2135 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art.1 D.Lgs.18 maggio 2001 n.228 e confermata dal D.Lgs.n.99 del 2004.
Essa comprende ogni allevamento di piante e animali che potrebbero essere allevati su fondo rustico o in acqua, purchè esista l'intervento dell'imprenditore per curare l'esito di quanto consenta di ottenere la forza del ciclo biologico e richiede, inoltre, che l'attività umana sia finalizzata a favorire quanto le caratteristiche biologiche di piante e animali consentono di ottenere e non sia di tipo meramente estrattivo.
In questo senso, l'attività agricola non è circoscritta da alcun limite di importanza economica o di complessità tecnica, dovendosi respingere la tesi di coloro che ravvisano un'impresa commerciale nell'attività agricola svolta in modo economicamente importante.
La Corte di Cassazione, in proposito, ha chiarito che “la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente”. Ne consegue che l'accertamento della qualità
d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma (Cass. 10/24995).
Nell'ottica di favorire il più possibile l'innovazione imprenditoriale, di privilegiare il lavoro e i capitali, in conformità alle nuove tecniche produttive e ai principi comunitari e sovranazionali in materia, anche per le attività connesse di cui all'art.2135 comma 2 c.c., la nuova formulazione della norma ha ribadito che le stesse rientrano a pieno titolo nella nozione di impresa agricola ai sensi del comma 1 e mantenuto sostanzialmente il requisito soggettivo della connessione, consistente nel fatto che le attività connesse, per essere tali, devono riferirsi ad un soggetto che eserciti anche attività agricola in via principale, abbandonando invece il previgente criterio oggettivo della normalità, ancorato a ciò che pagina 6 di 11 abitualmente pratica la maggior parte degli agricoltori in una specifica area geografica e in un determinato periodo storico.
In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, la nuova norma ricomprende tra le attività connesse la “manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli”, in relazione alla quale il criterio della normalità è stato sostituito con quello della prevalenza dell'impiego di prodotti agricoli o degli strumenti dell'attività agricola nel processo di trasformazione e commercializzazione.
Tali attività possono perciò qualificarsi “connesse” quando sussiste un vincolo tra esercizio dell'agricoltura a titolo principale ed esercizio dell'attività manipolativa connessa ad opera dello stesso soggetto, occorrendo altresì che il valore di quanto prodotto, conservato, trasformato e venduto sia costituito da beni “ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”.
L'impresa agricola (come le attività connesse) si connota dunque per la cura e lo sviluppo del ciclo biologico o di una parte necessaria di esso e, proprio in ragione di tale peculiarità, lo statuto e la disciplina dell'impresa agricola sono necessariamente diversi da quelli dell'imprenditore commerciale/industriale.
I ritmi e le regole produttive concernenti l'attività agricola, i tempi diversi di produzione, i caratteri specifici dei rischi che caratterizzano la produzione (rischio biologico e rischio del mercato dei prodotti agricoli) – che si discostano nettamente da quelli del settore secondario – esigono un trattamento normativo differenziato sotto il profilo fiscale, previdenziale, contributivo.
Tali peculiarità e la conseguente necessità di una disciplina diversa tra il settore dell'industria e l'impresa agricola si colgono non solo nelle disposizioni del codice civile, come modificate nel 2001 e nel 2004, ma anche nella legislazione speciale, pure successiva al R.D. 2523/1923.
A titolo esemplificativo la legge 15 giugno 1984 n.240, disciplinando le norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ha stabilito che tali soggetti vanno inquadrati nel settore industria e commercio ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari “quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Ai sensi dell'art.2 qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, tali soggetti sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura, fatta salva la disposizione derogatoria di cui all'art. 3 che sancisce l'applicazione delle disposizioni del settore “industria” anche alle imprese di cui pagina 7 di 11 all'art.2 limitatamente alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nello stesso senso e alla luce di tale dato normativo, anche la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 5824 dell'8.3.2013, ha chiarito che la riduzione dell'obbligo contributivo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, prevista dall'art.3 primo comma del D.M. 20 ottobre 1998 per le aziende agricole di cui al titolo II DPR
30.6.1965 n.1124 è destinata esclusivamente a favore delle aziende per le quali si applicano le disposizioni del settore dell'agricoltura ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non alle imprese cooperative agricole di cui all'art.2 della L. n. 240 del 1984, inquadrate nel settore industria a tali fini e dunque soggette alle disposizioni di tali imprese industriali sia agli effetti della contribuzione sia delle prestazioni.
Il chiaro tenore letterale dell'art.23 R.D.2523/1923, la ratio della norma e la valutazione sistematica di tale disposizione alla luce dei principi generali e delle specifiche disposizioni codicistiche e della legislazione speciale che prevedono un differente regime normativo per il settore industria e per quello agricolo in ragione delle peculiarità dell'impresa agricola inducono la Corte a ritenere che il riferimento all'impresa che esercita l'“industria” quale soggetto passivo dell'obbligo contributivo abbia un significato specifico autonomo e distinto, identificandosi esclusivamente con l'impresa commerciale che ai sensi dell'art.2195 c.c. esercita l'attività industriale di produzione di beni e servizi in contrapposizione con quella agricola di cui all'art.2135 c.c. e non “con qualsiasi attività umana diretta alla produzione di beni e servizi anche nelle forme più semplici e senza distinzione tra piccola, media e grande azienda”, come invece sostenuto dal giudice di prime cure e dalla convenuta appellata.
Tale ultima tesi contrasta infatti non solo con il tenore letterale della norma di cui all'art.23 citata, ma anche con i principi dell'ordinamento giuridico attuale, che – anche a seguito delle modifiche legislative all'art.2135 c.c. – ha confermato la dicotomia tra impresa agricola e industriale/commerciale in ragione della specifica differente natura delle due attività, prevedendo un sistema contributivo, previdenziale e assicurativo diverso per i due settori ed intendendo premiare l'imprenditorialità nello sfruttamento delle risorse agricole coltivate dalla stessa azienda.
Né tale opzione interpretativa, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risulta avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.5666 del
20.5.1991, che si è occupata di una questione assai differente concernente la soggezione all'obbligo contributivo di cui all'art.23 non solo delle imprese che esercitano le industrie conserviere ma anche di quelle che esercitano le industrie di surgelazione degli alimenti, concludendo che “la legge individua chiaramente i produttori di alimenti surgelati come soggetti al potere impositivo della Stazione pagina 8 di 11 proprio perché gli alimenti surgelati sono da Parte_3 ricomprendere, agli effetti della legge attributiva del detto potere, nella categoria degli alimenti conservati, cioè delle conserve alimentari”.
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Parma oggetto di appello, ad una più attenta disamina della decisione della Corte di Cassazione, emerge come la stessa non abbia affrontato la questione della natura giuridica dell'impresa, posto che la fattispecie ivi esaminata aveva ad oggetto l'accertamento della debenza del contributo da parte di un'impresa produttrice di alimenti surgelati, la cui natura industriale era indubbia, di tal che la Suprema Corte nulla ha statuito sul punto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed in assenza di una diversa esplicita previsione normativa, la tesi prospettata dall'appellata - secondo cui, ciò che rileva ai fini dell'assoggettabilità all'obbligo contributivo non è tanto la natura giuridica dell'impresa, bensì l'attività svolta in concreto - risulta priva di consistenza, sfociando in un'arbitraria dilatazione della nozione di “industria”, in violazione della normativa civilistica che regola l'attività di impresa e del principio di certezza del diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie è incontestata e risulta per tabulas la natura agricola della
[...]
Parte_1
E' altresì pacifico e documentale che l'appellante svolga non solo l'attività di coltivazione del fondo ma anche la “produzione e relativa commercializzazione su territorio nazionale e all'estero dei prodotti ortofrutticoli allo stato naturale e/o trasformati e conservati” nonché “l'attività di coltivazione, produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli e la relativa vendita”.
Il dato è desumibile sia dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale (doc.3 fasc. primo grado) sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa società appellante nell'atto di citazione e nei propri atti difensivi sia infine dal sito internet richiamato dal giudice di primo grado (doc.2 fasc.primo grado), ove si legge quanto segue “La trasformazione : A seconda del tipo di coltura, il prodotto subisce una serie di lavorazioni atte a trasformarlo in semi lavorato, prima di essere conservato: calibrazione, blenciatura, trasformazione sono gli steps del ciclo produttivo per ogni tipo di prodotto. Pur parlando di grossi volumi : 600.000 carciofini finiti al giorno, 4 bilici di peperone fresco sfaldato al giorno ecc.... la totalità del prodotto subisce, coadiuvata dall'aiuto meccanico, una importante manualità .... la maggior parte dei prodotti risulta blenciato (passaggio in acqua a 70° per pochi minuti) e non cotto, ....
l'acidificazione con spezie naturali è il passaggio che anticipa la conservazione e la pastorizzazione del prodotto e ne garantisce la durata nel tempo... Fusti, scatole in latta, vaschette, vasetti in vetro a distanza di poche ore dalla produzione vengono ulteriormente controllati prima della spedizione;
curve pagina 9 di 11 di pastorizzazione, controllo telematico della chiusura e della quantità di aria presente all'interno dei contenitori, analisi sui prodotti finiti (listeria, salmonella ecc.) sono tutti documenti che mette Pt_1
a disposizione del cliente. L certifica la trasformazione e la Controparte_3 conservazione dei prodotti a mezzo certificazione ISO 9001:2000 , rilasciata da CSQA”.
La suddetta operazione di manipolazione dei prodotti agricoli svolta dall'appellante è tuttavia riconducibile e non esorbitante dal concetto di “attività connessa” che, ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c., rientra nell'impresa agricola, trattandosi di “trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli” e sussistendo il requisito soggettivo della connessione, ossia del vincolo tra esercizio dell'agricoltura a titolo principale ed esercizio dell'attività manipolativa connessa ad opera dello stesso soggetto.
E' infatti indubbio che la svolga sia l'attività agricola principale sia Parte_1 quella di trasformazione e conservazione.
Non è mai stato specificamente contestato dall'appellata che il valore di quanto prodotto, conservato, trasformato e venduto sia costituito da beni “ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” della stessa società appellante, desumibile peraltro dalla documentazione sopra richiamata e dalle specifiche allegazioni difensive attoree.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e della natura agricola dell'attività di manipolazione esercitata da in quanto “connessa” ai sensi dell'art.2135 comma 3 c.c., è priva di rilievo la dimensione Parte_1 dell'impresa, la sua importanza economica e la complessità tecnica della stessa e non può valere ad inquadrare la predetta società nell'impresa industriale/commerciale.
Conseguentemente, la Corte ritiene che la società appellante non sia soggetta all'obbligo contributivo di cui all'art.23 RD 2523 del 1923, al quale sono tenute solo le imprese che esercitano le industrie, laddove ha natura agricola, come pure le attività di conservazione alimentare dalla stessa Parte_1 svolte.
La sentenza del giudice di prime cure che ha ritenuto “di propendere per la tesi sostenuta dalla convenuta, in quanto, ai fini del pagamento del contributo assume rilevanza non tanto il settore di appartenenza, bensì l'attività effettivamente svolta” deve essere dunque riformata nel senso sopra indicato, con conseguente accoglimento dell'appello e della domanda attorea di accertamento negativo.
6. Il profilo di novità che connota la presente controversia e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche nell'ambito del contenzioso tributario, consentono di compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello promosso dalla Parte_1
e, in conseguente riforma della sentenza di primo grado impugnata, accerta e dichiara che la
[...] non è soggetta all'obbligo di pagamento del contributo previsto Parte_1 dall'art.23 R.D. 2523/1923 in favore della Controparte_1
[...]
Dichiara compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 11 di 11