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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 111/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3595/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 27-3- 2025 e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Rizzoglio, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via N. Bixio, n. 14
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tonelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini, n. 21
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE L'odierna esponente, sin da ora, reitera la richiesta volta alla chiamata in causa del terzo (P.I. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Dante Alighieri 65 – Seregno (MB), e P.IVA_1 della subappaltarice, datrice di lavoro del (P.I. , con sede legale in CP_1 Controparte_4 P.IVA_2 Roma (RM) alla Via Giorgio Scalia 10/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la fissazione di nuova udienza e la concessione dei termini per la notifica del presente atto ai fini dell'integrazione del contraddittorio in merito alla domanda di manleva formulata nei loro confronti nei propri atti difensivi del primo e del corrente grado di giudizio IN VIA PRINCIPALE: In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3595/2024 pubbl. il 31.07.2024 del Tribunale di Milano ed in accoglimento del presente appello, rigettare con ogni miglior formula le domande proposte dal signor nel giudizio di CP_1
[1] primo grado nonché obbligare lo stesso alla restituzione di tutto quanto medio tempore pagato da in Parte_1 esecuzione della sentenza di primae curae, oltre interessi e rivalutazione. IN VIA SUBORDINATA ED EVENTUALE Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'allora ricorrente, previa la chiamata in causa di e di nonché accertato l'effettivo ammontare delle eventuali Controparte_3 Controparte_4 differenze retributive, anche ponendo in compensazione/assorbimento le maggiori somme corrisposte dal datore di lavoro a diverso titolo, senza inversione dell'onere probatorio, accertare il periodo durante il quale il ricorrente ha prestato la propria Parte_ attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto intercorso tra e e conseguentemente: CP_3 a) Accertato e dichiarato che ha espressamente inteso manlevare la committente da Controparte_3 Parte_1 qualsiasi pretesa e/o istanza dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto d'appalto e da ogni pretesa e/o richiesta economica, ivi incluse quelle per differenze retributive, e che la clausola di manleva obbliga anche la consorziata, condannare
e la datrice di lavoro, a manlevare e tenere indenne da qualsiasi richiesta e/o Controparte_3 Parte_1 pagamento nei confronti del ricorrente;
Parte_ b) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità solidale di , disporre la Parte_ compensazione fra gli addebiti posti a carico di ed i pagamenti da questa dovuti a;
Controparte_3 c) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda del ricorrente e riconosciuta una responsabilità solidale di
[..
accertare e dichiarare il diritto della stessa di ripetere dai condebitori e Parte_1 Controparte_3 _4
, anche a norma degli artt. 1298 e 1299 c.c., tutte le somme pagate al lavoratore e, di conseguenza, condannare _4
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere a Controparte_3 Controparte_4 tutto quanto corrisposto al ricorrente in forza del presente giudizio;
Parte_1 d) Per l'effetto, disporre la compensazione fra gli eventuali addebiti / somme posti a carico di ed i pagamenti Parte_1 da questa dovuti a in forza del contratto di appalto sottoscritto;
Controparte_3 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER : CP_1
“Nel merito: in via principale:
1) respingersi il gravame proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
2) confermarsi, quindi, eventualmente anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Milano, Giudice Dott. Atanasio, n. 3595/2024 del 31.07.2024, non notificata. In via subordinata:
3) in accoglimento delle domande proposte con il ricorso ex art. 414 c.p.c., da intendersi qui integralmente riproposte, condannarsi, comunque, ed in via tra loro solidale, a corrispondere al sig. le Controparte_2 Parte_1 CP_1 somme di cui al predetto ricorso o la minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario, tenuto conto anche dell'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, che prevede un aumento dei compensi in ragione delle controparti oltre la prima”.
PER P_
“in via principale
-in caso di accoglimento dell'appello principale proposto da limitare anche la responsabilità solidale di Parte_1
ai minori importi accertati come dovuti da quest'ultima al lavoratore;
P_ in via incidentale
−respingere la domanda di condanna al pagamento da parte di delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di P_ monte ore contrattuale, ferie, ROL, permessi ed ex festività e, conseguentemente,
−riformare la sentenza impugnata escludendo la solidarietà di per le somme rivendicate dal lavoratore a titolo di P_ monte ore contrattuale, ferie, ROL, permessi ed ex festività, Parte_
−per l'effetto di quanto sopra ridurre il quantum dovuto da ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in solido con alla P_ minor somma ottenuta tenuto conto della decurtazione degli importi per i titoli sopra indicati;
in ogni caso
-con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3595/2024 il Tribunale di Milano (Dott. Atanasio) ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di ed CP_1 Parte_1 P_
condannando le due società in solido tra loro a pagare al ricorrente: la
[...] somma di € 1.541,02 a titolo di retribuzione mancata per la perdita delle ore di lavoro per l'orario di lavoro inferiore ed ingiustificato;
la somma di € 1.539,67 a titolo di incidenza degli scatti di anzianità su tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività; la somma di € 1.972,18 a titolo di incidenza del
[2] lavoro straordinario su tredicesima e quattordicesima mensilità e di € 374,28 a titolo di incidenza del lavoro straordinario sul tfr;
la somma di euro 1.017,45 a titolo di incidenza del lavoro notturno nonché della 13ma e 14ma sulle ferie;
oltre interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, il Giudice ha condannato a tenere indenne Parte_1 P_ da quanto da questa corrisposto in conseguenza della presente sentenza di condanna e ha condannato le società in solido tra loro a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.600. In particolare, chiedeva di condannare al CP_1 Controparte_2 pagamento delle differenze retributive per essere stato sottoposto ad orario
“ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, nonché al pagamento delle differenze relative alle somme a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività, in quanto calcolate senza tenere conto degli “scatti di anzianità”. Altresì, chiedeva la rideterminazione dell'ammontare del TFR, della tredicesima e della quattordicesima in ragione delle somme corrisposte a titolo di straordinario. Infine, chiedeva il pagamento delle differenze relative ai periodi di godimento delle ferie, poiché la retribuzione sarebbe stata calcolata senza tenere conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima. Si costituiva in giudizio chiedendo al Giudice di essere Controparte_2 autorizzata alla chiamata in giudizio di nei cui confronti Parte_1 chiedeva di esercitare l'azione di garanzia o di manleva. Il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo. Il Giudice ha ritenuto il ricorso fondato per le ragioni che seguono. Il ricorrente era stato dipendente della 29 Servizi srl con orario di lavoro di 39 ore settimanali a far data dal 1° Febbraio 2020 e con inquadramento nel quinto livello CCNL logistica trasporto merci e spedizione, con mansioni di magazziniere. Il ricorrente, già dipendente della società cooperativa Coopital a far data dall'ottobre 2010, era stato assegnato all'appalto di presso un Parte_2 magazzino . P_
Era poi passato l'appalto della società 29 Servizi S.r.l. e quindi, a maggio 2022, presso la nuova società subentrante nell'appalto, vale a dire AGI SRL. Il Giudice ha ritenuto pacifici in causa il rapporto di committenza tra e (appaltatore per servizi di scarico/carico merce, P_ Parte_1 etc) e tra questa e LM IC (società consortile) e infine tra questa e 29 Servizi in liquidazione. Il datore aveva indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore. Graverebbe sul datore l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente.
[3] Inoltre, il Tribunale ha osservato che il datore ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di 13.ma e 14.ma, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti di anzianità” che fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL. Inoltre, la 13.ma e la 14.ma sarebbero state calcolate senza tenere conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario. Quanto al TFR, la maggiorazione per lo straordinario era stata corrisposta in via tutt'altro che occasionale. Di conseguenza, essa doveva essere ricompresa nella base per il calcolo del TFR (ex art. 2120 c.c.). La stessa conclusione è stata ritenuta valida per le maggiorazioni del lavoro straordinario ai fini del calcolo delle maggiorazioni 13.ma e 14.ma, in quanto lo straordinario rientrerebbe nella nozione di cui all'art. 61 CCNL. Infine, il Tribunale ha accertato che il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di 13.ma e 14.ma. Dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza, soprattutto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale le voci oggetto del presente giudizio finora menzionate rientrerebbero nella nozione di retribuzione, il primo giudice ha ritenuto che anche le differenze per mancata prestazione lavorativa integrale e le differenze per il calcolo delle ferie abbiano natura retributiva. Ha dunque condannato a pagare le relative somme in via solidale P_ con la committente condannando altresì la seconda a tenere Parte_1 indenne la prima.
Con ricorso del 31.1.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: Con riferimento alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa di CP_3
da parte di .
[...] _4 Parte_1
A) Con riferimento alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa di e da parte di CP_3 _4 Parte_1
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Giudice, da un lato, posto alla base della decisione l'esistenza del rapporto di appalto tra e (in sentenza citato “LM IC” per Parte_1 CP_3 errore materiale) e, dall'altro, non averne autorizzata la chiamata in causa nonostante avesse proposto in primo grado azione di regresso e Parte_1 manleva. Peraltro, di tale circostanza il Giudice non ne avrebbe neppure dato atto in sentenza. Erroneamente, dunque, il Giudice avrebbe estromesso dal giudizio la società appaltante di , ossia nonché la sua consorziata datrice di Parte_1 CP_3 lavoro 29Servizi. Invero, l'appellante avrebbe documentalmente provato l'esistenza di un contratto di appalto di servizi con la società avente CP_3 ad oggetto l'esecuzione di operazioni di scarico e correlate presso i siti di Limito
[4] di Pioltello e Liscate (doc. 3). Inoltre, avrebbe provato come le Parte_1 operazioni da compiersi presso i depositi, affidate al per Controparte_5 espressa previsione contrattuale, potevano essere svolte tramite le consorziate di e senza vincolo di esclusiva, con assegnazione dei lavoratori CP_3 presso diversi appalti, anche a rotazione come nel caso di specie (doc. 4). Nel contratto di appalto stipulato con erano contenute specifiche CP_3 prescrizioni in materia di responsabilità per la retribuzione e contribuzione in favore dei lavoratori, nonché una specifica clausola di manleva da parte dell'appaltatrice e delle sue associate/consorziate/subappaltatrici a CP_3 favore di rispetto a ogni richiesta e addebito derivanti dal rapporto di Parte_1 lavoro dell'appellato lavoratore CP_1
In base al dettato dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 il committente - coobbligato ex lege - che ha pagato il debito, avrebbe azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, debitore principale, per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato secondo le regole generali. L'appellante chiede dunque di essere autorizzata a chiamare in causa la società appaltatrice e la sua subappaltatrice 29Servizi in ragione dell'azione CP_3 di regresso e manleva a favore di . Parte_1
B) Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente sulle istanze formulate in via istruttoria e sui conteggi depositati da controparte Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte del lavoratore per il solo fatto di aver prodotto le buste paga. Invero, non risulterebbe prova nel ricorso introduttivo né dell'an, né del quantum del credito allegato dal lavoratore. Peraltro, le eventuali mancanze probatorie sarebbero imputabili a _4 quale datore di lavoro formale, che non è stata convenuta in giudizio. L'appellante rileva di avere già in primo grado contestato, anche nel quantum, le buste paga prodotte dal lavoratore, sostenendo che le stesse possono costituire fonte di prova solo nei confronti della datrice di lavoro _4
Neppure sarebbe stata fornita la prova che gli straordinari fossero stati effettivamente svolti dal lavoratore che in giudizio ne aveva chiesto il pagamento. C) Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'allora ricorrente rispetto alla responsabilità solidale di Parte_1
Con il terzo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui Parte_1 il Giudice ha ritenuto provata l'assegnazione del lavoratore ricorrente all'appalto . Il relativo onere graverebbe interamente sul lavoratore. Parte_1
In atti non vi sarebbe alcuna dimostrazione da parte del lavoratore di essere stato continuativamente collocato presso l'appalto nel periodo in cui Parte_1 egli era dipendente di così come non vi sarebbe stata alcuna _4 conferma delle circostanze da parte di . P_
[5] D) Con riferimento al quantum determinato in sentenza a carico della committente solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 in favore del lavoratore Con la quarta censura, l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo del quantum stabilito a carico della committente solidale in favore del lavoratore. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto debitamente conto che l'importo complessivo -pari ad € 6.070,32- richiesto dal lavoratore avrebbe natura in parte risarcitoria, mentre l'eventuale responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 dovrebbe essere circoscritta agli emolumenti di natura strettamente retributiva. Non si potrebbe quindi tenere conto delle indennità di natura obbligatoria, come ferie, festività, diarie, ecc., né di domande aventi natura risarcitoria, dovendosi l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 interpretare in maniera rigorosa nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti. E) Della mancata ammissione dei mezzi di prova istruttori richiesti da
Parte_1
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto dei mezzi di prova richiesti in primo grado rilevando come la sola valutazione delle buste paga e dei conteggi forniti dal lavoratore porterebbe a una ricostruzione lacunosa dei fatti di causa.
reitera dunque le sue istanze istruttorie relative alla prova Parte_1 testimoniale.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 17.3.2025, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Il lavoratore sottolinea in particolar modo che, nel caso di specie, non sussisterebbe in capo al Giudice alcun obbligo di autorizzare le richieste di chiamata del terzo, rientrando tale decisione nella sfera della sua discrezionalità, trattandosi di ipotesi al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. rileva, inoltre, la genericità delle contestazioni di , contestando, CP_1 Parte_1 nello specifico, l'asserita inattendibilità delle buste paga dedotta dall'appellante, rilevando come in tal caso si configurerebbe l'infedele registrazione punita dall'art. 39, co. 7, D.L. 112/2008. Inoltre, anche a non volere attribuire alle buste paga, per quanto concerne
, valore confessorio, le stesse rappresenterebbero comunque fonte di Parte_1 prova di quale sia stata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dei tempi di svolgimento della stessa e di dove la stessa sia stata prestata- nei confronti di tutte le parti, dunque sia di che di . Controparte_2 Parte_1
Per quanto riguarda la contestazione dei conteggi, il lavoratore ne sottolinea la genericità. Il lavoratore rileva altresì come sia emersa chiaramente per tabulas l'assegnazione all'appalto presso . Parte_1 P_
[6] L'appellato nega, inoltre, che le somme siano state richieste in primo grado a titolo risarcitorio, ponendosi tale causa petendi in subordine rispetto a quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive. Infine, rileva la correttezza dei calcoli così come anche determinati nella sentenza di primo grado.
Con atto del 18.3.2025 si è costituita in giudizio rilevando Controparte_2 come sia passato in giudicato il capo di sentenza relativo all'accoglimento della domanda di manleva svolta da nei confronti di , la quale nel
P_ Parte_1 proprio atto di appello ha svolto domande esclusivamente nei confronti del lavoratore appellato. Nel caso di accoglimento dell'appello principale, chiede che la
P_ propria responsabilità solidale sia proporzionalmente limitata ai minori importi eventualmente accertati nel presente grado. Nel proprio atto propone, altresì, appello incidentale per i seguenti
P_ motivi: CARENZA DI PROVA DELLA COSTANTE ADIBIZIONE ALL'APPALTO Con la prima censura, aderisce al terzo motivo di appello di
P_
, rilevando la carenza di prova di costante ed esclusiva adibizione Parte_1 all'appalto del CP_1
RESPONSABILITÀ SOLIDALE: MONTE ORE CONTRATTUALE, INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE, PERMESSI, RIDUZIONE ORARIO NON GODUTI ED EX FESTIVITÀ Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione del regime di P_ solidarietà previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003. Innanzitutto, sottolinea che l'art. 29 cit. non sarebbe applicabile P_ perché il lavoratore avrebbe avanzato una richiesta di pagamento di una somma per una prestazione lavorativa che non ha reso e, conseguentemente, una pretesa che nulla avrebbe a che vedere con la matrice retributiva del rapporto. Perciò, se l'oggetto della domanda è la rivendicazione del diritto a veder retribuite le ore di lavoro contrattuali per ciascun mese indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorato, il titolo da azionarsi in giudizio sarebbe quello risarcitorio e non quello propriamente retributivo. La stessa indennità sostitutiva delle ferie avrebbe natura mista. Tale finalità risarcitoria/compensativa basterebbe ad escludere la responsabilità del committente, considerato che la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 debba essere interpretata restrittivamente e rigorosamente, in modo da escludere qualsiasi emolumento che non abbia carattere strettamente retributivo. Il Tribunale avrebbe dunque errato, atteso che, viceversa, ha adottato un'interpretazione estensiva di “trattamenti retributivi”, ricomprendendovi tutte
[7] le somme che in qualche modo abbiano “natura (anche) retributiva”, senza tuttavia motivare una simile distanza dall'orientamento di legittimità. Per tale motivo il giudice di prime cure ha ritenuto operante il regime di solidarietà anche con riguardo ad altre voci che avrebbero dovuto, viceversa, essere escluse, quali ex festività, ROL e permessi.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli appelli sono infondati. L'appellante principale censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per non aver il Tribunale autorizzato la chiamata in causa di e in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente CP_3 _4 ritenuto assolto l'onere della prova da parte del lavoratore per il solo fatto di aver prodotto le buste paga, considerando dimostrata l'assegnazione del lavoratore ricorrente all'appalto ; in terzo luogo, per aver il Giudice riconosciuto il Parte_1 credito vantato dal lavoratore nella misura dallo stesso indicata senza espungere le voci aventi natura risarcitoria. Anche ha censurato la sentenza in P_ punto di mancata prova dell'esclusiva assegnazione all'appalto e di natura non retributiva (ma risarcitoria) di alcune voci rivendicate dal lavoratore.
Per quanto attiene alla richiesta preliminare di chiamata in causa delle società appaltatrici, si rileva che il Tribunale, nell'ordinanza pronunciata in corso di causa, dopo avere correttamente sottolineato che non si verte, nel caso di specie, in una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha ritenuto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, di escluderla. Ed infatti, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 25/2017 l'art. 29, comma 2, legge Biagi prevede ora che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». Non è più previsto, quindi, il litisconsorzio necessario né il beneficio della preventiva escussione. Né vi è più la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di derogare al regime di solidarietà previsto dalla norma.
[8] Il lavoratore (o l'Ente previdenziale) può ora agire anche solo nei confronti del committente, pur essendo quest'ultimo soggetto estraneo al rapporto di lavoro su cui il credito si fonda, e potrà aggredire il patrimonio del committente senza dover prima provare a soddisfarsi su quello del proprio datore di lavoro. Per quanto concerne i rimedi offerti al committente che abbia dovuto, in qualità di responsabile solidale, effettuare il pagamento al lavoratore, la norma ribadisce il diritto del committente di agire in regresso verso l'appaltatore o subappaltatore, per recuperare quanto pagato al lavoratore dal debitore sostanziale della obbligazione retributiva. A questa azione spesso si affianca la azionabilità di altri rimedi previsti nel contratto di appalto, come la manleva con cui l'appaltatore garantisce (anche tramite apposita fideiussione) il committente da ogni pretesa dovesse essere. Ciò premesso, si deve ritenere – in adesione alla giurisprudenza consolidata in materia – che l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c., ove non si verta (come nella specie) in ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Sez. U, 23/02/2010, n. 4309; Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362). Il provvedimento del giudice che autorizzi, o rifiuti di autorizzare, la chiamata in causa di un terzo ex art. 269 c.p.c. non ha quindi natura decisoria, sicchè non può formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione ed è insuscettibile di passare in cosa giudicata (vedi, ex plurimis, Cass. 26 agosto 2019, n. n. 21706).
Col secondo motivo, si duole dell'accoglimento, da parte del primo Parte_1
Giudice, delle domande proposte dal ricorrente, in quanto, a suo avviso, le stesse sarebbero rimaste sfornite di prova da parte del lavoratore, sia nell'an che nel quantum, non potendosi attribuire alcuna valenza probatoria alle buste paga emesse da in quanto le buste paga Controparte_4 costituirebbero fonte di prova esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non nei confronti della convenuta solidale. La censura è infondata. Il Collegio ritiene che, anche a non voler attribuire alle buste paga, per quanto concerne , valore confessorio, tuttavia, le stesse rappresentano Parte_1 indubitabilmente fonte di prova – in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ai tempi di svolgimento della stessa e al luogo in cui la stessa sia stata prestata - nei confronti di tutte le parti, sia di che di Controparte_2
. Parte_1
In ogni caso, come giustamente sostenuto dalla difesa del lavoratore, va ricordato che il LUL e, quindi, le buste paga erano nella piena disponibilità sia di che di (art. 10 e 10 bis contratto appalto Italtrans/Elle Parte_1 P_
e art.10 contratto appalto ). CP_3 Controparte_6
[9] A maggior ragione ove si consideri che , così come , nel Parte_1 P_ presente giudizio, è chiamata a rispondere degli importi dovuti al sig. ex CP_1 art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dunque in luogo/vece del (diretto) datore di lavoro, relativamente all'appalto in essere con , nel magazzino P_
di – . P_ Parte_2 Controparte_7
Peraltro, non ha allegato, nè in primo grado nè in appello, alcuna Parte_1 circostanza specifica che potesse suffragare l'asserita inattendibilità delle buste paga prodotte, limitandosi a sostenere, in modo generico, che le stesse non costituirebbero prova alcuna nè in ordine all'an, nè in ordine al quantum delle domande proposte dal lavoratore. Anche la contestazione dei conteggi depositati dal lavoratore risulta del tutto generica in quanto formulata senza neppure opporre ai conteggi ex adverso predisposti un'ipotesi alternativa, deducendo, ad es., i motivi dell'eventuale esclusione di alcune voci o la loro diversa quantificazione.
Ugualmente infondati appaiono i rilievi delle società appellanti in merito al dedotto mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere probatorio rispetto alla responsabilità solidale di e di , con particolare Parte_1 P_ riferimento alla prova dell'assegnazione del sig. in via esclusiva e CP_1 quotidiana, all'appalto. Tali assunti non meritano accoglimento, ove si prenda in considerazione, come fatto dal Tribunale, la documentazione versata agli atti del giudizio. In primo luogo, la stessa , nei propri atti, conferma la sussistenza di Parte_1 un contratto d'appalto con (cfr. contratto appalto Controparte_2 P_
– doc.1 fasc. primo grado ), riguardante “l'insediamento Parte_1 P_ della Committente sito in , ove l'Appaltatore opererà in Parte_2 completa autonomia gestionale”. Inoltre, agli atti (cfr. doc.2 fasc. primo grado ), è stata prodotta la P_ comunicazione con cui , con riferimento all'appalto citato, ha P_ autorizzato a subappaltare il servizio alla società Parte_1 Controparte_4
(datore di lavoro del ricorrente), nonché la successiva comunicazione (cfr. doc.3 fasc. primo grado ) con cui ha avvertito la committente P_ Parte_1 che “l'attuale sub-appaltatore che opera presso il centro Controparte_2 distribuzione di nel reparto frutta verdura, ossia cesserà Pt_2 Controparte_4
…”. Dai documenti prodotti dal lavoratore risulta, poi, che ha Controparte_4 assunto il ricorrente con lettera in data 30.01.2020 (cfr. doc. 2 fasc. primo grado ricorrente) nella quale è specificata la sede operativa di lavoro presso il magazzino di “Pioltello” di “ ”, reparto e Verdura, indicato con P_ CP_7 la sigla “F/V”. Tale documentazione attesta, quindi, che il ricorrente, fin dalla sua assunzione, è stato assegnato, in forza a presso tale reparto (“cantiere”), Controparte_4 svolgendo le stesse mansioni, da circa 23 anni, essendo stato assunto per la
[10] prima volta da una delle società che via via si sono succedute nei vari appalti nel magazzino . P_
Come già anticipato, anche dalle buste paga prodotte (cfr. docc.
5-7 fasc. primo grado) risulta chiaramente come il sig. fosse addetto all'appalto con CP_1
. P_
Nè, del resto, le parti appellanti indicano un'altra Azienda che fosse presente nel medesimo reparto accanto alla Controparte_4
In conclusione, deve ritenersi che – in assenza di elementi probatori contrastanti - il contratto di lavoro e le buste paga richiamate e prodotte dal lavoratore costituiscono piena prova rispetto a quanto negli stessi allegato, con particolare riferimento all'assegnazione esclusiva e quotidiana del lavoratore all'appalto per cui è causa. Sul punto si deve osservare che il sig. -come tutti gli altri dipendenti-, CP_1 all'entrata ed all'uscita dal magazzino, provvedeva ad una ”doppia” timbratura presso appositi macchinari, sia pure per asseriti fini di sicurezza, utilizzando un badge rilasciatogli da ed un altro di o (formalmente) P_ Parte_1 delle cooperative via via subappaltanti di (anche se la timbratrice era Parte_1 sempre la stessa), per cui, anche tramite questa via, le società appellanti avrebbero potuto verificare la presenza del ricorrente presso l'appalto per cui è causa nonchè la sua adibizione in via esclusiva per tutto il periodo di lavoro. In ogni caso, a fronte di tutti i dati oggettivi suindicati, si ritiene che le contestazioni delle società appellanti siano del tutto generiche, atteso che – avendo entrambe la possibilità di verificare tale circostanza (non potendo non conoscere – anzi, dovendo conoscere – i nominativi degli addetti al cantiere) – avrebbero dovuto specificare i periodi durante i quali il dipendente non avrebbe lavorato nell'appalto.
Le società appellanti contestano il quantum liquidato dal primo Giudice, sostenendo che le somme chieste abbiano in parte natura risarcitoria, con particolare riferimento alle pretese conseguenti all'illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo e alle indennità sostitutive delle ferie. Tali censure sono infondate. Come già esposto in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, a fronte di un rapporto di lavoro full-time, ha ricevuto, nei mesi specificatamente indicati nella tabella alle pagg.
6-8 del ricorso, una retribuzione ordinaria inferiore a quella mensilizzata contrattualmente dovuta. La retribuzione, infatti, veniva corrisposta moltiplicando la quota oraria spettante per il livello di inquadramento per le ore ordinarie di lavoro indicate in busta paga in misura inferiore a quella stabilita nel contratto di assunzione e nel CCNL applicato. La questione è stata affrontata più volte da questa Corte la quale ha sempre ritenuto che tali pretese abbiano natura retributiva e, quindi, rientrino nelle
[11] voci coperte dalla responsabilità solidale del committente/subappaltatore (vedi, ex multis, C.d.A Milano, n. 868/2019, rel Casella, e n. 1589/2019, rel Dossi). Il Collegio, pur consapevole della presa di posizione della ON (con la sentenza n. 06/11/2019, n. 28517) ritiene di seguire i propri condivisibili precedenti, considerato che l'orientamento della S.C. appare ancora isolato e ad oggi non consolidato. Nei menzionati precedenti di questa Corte si è affermato che “La domanda avanzata dai lavoratori appellanti (pagamento della retribuzione per il tempo pieno, inteso come l'orario minimo contrattualmente previsto) si fonda su un fatto costitutivo da individuarsi nella sussistenza di rapporti di lavoro full time. Il fatto costitutivo è stato dedotto da parte ricorrente e non è stato contestato dalla committente. Ne consegue, quindi, che, a fronte della definitiva acquisizione al processo del fatto costitutivo (risultante per tabulas dai contratti di lavoro individuali), spettasse alla datrice di lavoro dedurre e provare la sussistenza di fatti impeditivi e/o estintivi, quali, ad es., il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro, l'esistenza di un accordo tra le parti per la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti, etc. La società non ha dedotto alcun fatto impeditivo e/o estintivo, limitandosi ad affermare che i ricorrenti erano stati pagati per le ore di lavoro effettivamente prestate. Ad avviso di questa Corte, accertata la sussistenza del fatto costitutivo e in mancanza di deduzione e/o prova di fatti impeditivi/estintivi, sussiste in capo agli appellanti il diritto di ricevere le retribuzioni spettanti per il tempo pieno in forza dei contratti vigenti tra le parti, non essendo in alcun modo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario inferiore che non trova giustificazione nel contratto di lavoro individuale” (C.d.A. n. 868/2019 cit.).
“L'azione esperita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal CCNL in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il Collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato – rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un'impossibilità
[12] sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.). (…). Sotto ulteriore profilo si osserva che il CCNL Logistica applicato (…) consente la decurtazione della retribuzione per le ore non lavorate a specifiche condizioni dettagliatamente indicate, nessuna delle quali è stata dedotta, né provata, nel caso di specie. In particolare l'art. 21 CCNL (“Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi”) stabilisce che “in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta al retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta alcuna retribuzione” (C.d.A., n. 1589/2019, cit). Nella specie, né né hanno tuttavia dimostrato che la Parte_1 P_ datrice di lavoro abbia operato tempestivi avvisi ai propri dipendenti in relazione alle ore di lavoro non retribuite in quanto perdute. Ciò che, in definitiva, si vuole in questa sede ribadire è che il lavoratore reclama l'adempimento dell'obbligo retributivo che – in assenza di prova contraria – si estende al quantum dovuto contrattualmente per la prestazione a tempo pieno. E' evidente, infatti, che non avendo mai rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa, la retribuzione spettante al lavoratore deve corrispondere a quella convenuta in contratto e parametrata al full time. Conseguentemente, il diritto del lavoratore alla retribuzione mensilizzata per il lavoro ordinario contrattualmente stabilito (ovvero per le ore di lavoro indicate nel contratto individuale e nel CCNL) ha natura retributiva e non risarcitoria.
Poichè nella garanzia solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva, ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, i quali hanno natura risarcitoria (Cass., 02/11/2021, n. 31109). Nella specie, il lavoratore ha chiesto ha chiesto il ricalcolo di 13°, 14° mensilità, nonché di permessi, rol ed ex festività per scatti di anzianità e ricalcolo della 13°, della 14° mensilità festività per scatti di anzianità e straordinario, dal momento che ha corrisposto la 13°, la 14° e quanto dovuto a titolo _4 di permessi, rol ed ex festività mensilmente considerandoli quale frazione mensile dell'importo, integrale, dovuto, ponendo a base del proprio calcolo la retribuzione base, priva della quota dovuta a titolo di scatti di anzianità,
[13] contrariamente al dettato previsto dal combinato disposto degli artt. 18, 61 e 73 Ccnl applicato. Il lavoratore deduceva che, nonostante lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, il calcolo della 13° e della 14° era sempre stato effettuato utilizzando quale base di calcolo la retribuzione corrisposta per le ore di lavoro ordinarie. Con riferimento a tali voci, deve ritenersi indubitabile la loro natura retributiva, trattandosi di ricalcolo di importi aventi tutti come base la retribuzione globale mensile corrisposta al lavoratore. Sulle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, ricalcolo tredicesima e quattordicesima, al ricalcolo dei predetti istituti per il lavoro straordinario reso, consegue, anche, in assenza di precise contestazioni fondate su contrarie disposizioni del Ccnl applicato, la rideterminazione del T.F.R. dovuto nella misura ulteriore (importo dovuto / 13,5) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Infine, il lavoratore ha lamentato di aver ricevuto, durante il godimento delle ferie, una retribuzione inferiore rispetto quella dovuta ed erogata nei periodi di non sospensione feriale. In particolare, il lavoratore, essendo adibito, regolarmente e costantemente, al turno notturno, percepiva la relativa maggiorazione per turno notturno pari al 25% della retribuzione oraria (€ 2,46) per ogni ora di lavoro notturno prestata, per un importo complessivo di circa € 300,00 al mese. Durante i periodi di godimento delle ferie il predetto importo non veniva riconosciuto, con una sostanziale decurtazione dello stipendio spettante al dipendente. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale … ha precisato che con l'espressione 'ferie annuali retribuite' contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
… [in quanto] una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie” (Cass., 11/07/2023, n. 19663). La ON, quindi, ha affermato, che “di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali … comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie…” (Cass. 19663/2023, cit.). In applicazione di quanto sopra, la Corte ha, pertanto, riconosciuto che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore dipendente di una compagnia aerea nel
[14] periodo feriale si debba tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa. E ciò “proprio in applicazione della nozione c.d. 'Europea' di retribuzione … tale da garantire al lavoratore …condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa …” risultando chiara la “…la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse” (Cass. 19663/2023, cit). Nella specie, quindi, la pretesa azionata dal lavoratore è fondata sia nell'an che nel quantum (non essendo stati i conteggi specificamente contestati). Anche quest'ultimi importi hanno natura retributiva, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto (genericamente) dalle società appellanti, il lavoratore non ha chiesto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie, bensì, in considerazione delle ferie già retribuite, il diritto a tenere conto, nel computo della retribuzione relativa, della sua adibizione al lavoro notturno e delle maggiorazioni dovute sulla somma da corrispondersi a titolo di 13° e di 14° ed i correlati riflessi sul TFR.
Per tutti questi motivi, gli appelli devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 3595/2024 il Tribunale di Milano;
condanna entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, al pagamento in via tra loro solidale, delle spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[15]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3595/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 27-3- 2025 e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Rizzoglio, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via N. Bixio, n. 14
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tonelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini, n. 21
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE L'odierna esponente, sin da ora, reitera la richiesta volta alla chiamata in causa del terzo (P.I. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Dante Alighieri 65 – Seregno (MB), e P.IVA_1 della subappaltarice, datrice di lavoro del (P.I. , con sede legale in CP_1 Controparte_4 P.IVA_2 Roma (RM) alla Via Giorgio Scalia 10/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la fissazione di nuova udienza e la concessione dei termini per la notifica del presente atto ai fini dell'integrazione del contraddittorio in merito alla domanda di manleva formulata nei loro confronti nei propri atti difensivi del primo e del corrente grado di giudizio IN VIA PRINCIPALE: In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3595/2024 pubbl. il 31.07.2024 del Tribunale di Milano ed in accoglimento del presente appello, rigettare con ogni miglior formula le domande proposte dal signor nel giudizio di CP_1
[1] primo grado nonché obbligare lo stesso alla restituzione di tutto quanto medio tempore pagato da in Parte_1 esecuzione della sentenza di primae curae, oltre interessi e rivalutazione. IN VIA SUBORDINATA ED EVENTUALE Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'allora ricorrente, previa la chiamata in causa di e di nonché accertato l'effettivo ammontare delle eventuali Controparte_3 Controparte_4 differenze retributive, anche ponendo in compensazione/assorbimento le maggiori somme corrisposte dal datore di lavoro a diverso titolo, senza inversione dell'onere probatorio, accertare il periodo durante il quale il ricorrente ha prestato la propria Parte_ attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto intercorso tra e e conseguentemente: CP_3 a) Accertato e dichiarato che ha espressamente inteso manlevare la committente da Controparte_3 Parte_1 qualsiasi pretesa e/o istanza dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto d'appalto e da ogni pretesa e/o richiesta economica, ivi incluse quelle per differenze retributive, e che la clausola di manleva obbliga anche la consorziata, condannare
e la datrice di lavoro, a manlevare e tenere indenne da qualsiasi richiesta e/o Controparte_3 Parte_1 pagamento nei confronti del ricorrente;
Parte_ b) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità solidale di , disporre la Parte_ compensazione fra gli addebiti posti a carico di ed i pagamenti da questa dovuti a;
Controparte_3 c) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda del ricorrente e riconosciuta una responsabilità solidale di
[..
accertare e dichiarare il diritto della stessa di ripetere dai condebitori e Parte_1 Controparte_3 _4
, anche a norma degli artt. 1298 e 1299 c.c., tutte le somme pagate al lavoratore e, di conseguenza, condannare _4
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere a Controparte_3 Controparte_4 tutto quanto corrisposto al ricorrente in forza del presente giudizio;
Parte_1 d) Per l'effetto, disporre la compensazione fra gli eventuali addebiti / somme posti a carico di ed i pagamenti Parte_1 da questa dovuti a in forza del contratto di appalto sottoscritto;
Controparte_3 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER : CP_1
“Nel merito: in via principale:
1) respingersi il gravame proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
2) confermarsi, quindi, eventualmente anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Milano, Giudice Dott. Atanasio, n. 3595/2024 del 31.07.2024, non notificata. In via subordinata:
3) in accoglimento delle domande proposte con il ricorso ex art. 414 c.p.c., da intendersi qui integralmente riproposte, condannarsi, comunque, ed in via tra loro solidale, a corrispondere al sig. le Controparte_2 Parte_1 CP_1 somme di cui al predetto ricorso o la minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario, tenuto conto anche dell'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, che prevede un aumento dei compensi in ragione delle controparti oltre la prima”.
PER P_
“in via principale
-in caso di accoglimento dell'appello principale proposto da limitare anche la responsabilità solidale di Parte_1
ai minori importi accertati come dovuti da quest'ultima al lavoratore;
P_ in via incidentale
−respingere la domanda di condanna al pagamento da parte di delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di P_ monte ore contrattuale, ferie, ROL, permessi ed ex festività e, conseguentemente,
−riformare la sentenza impugnata escludendo la solidarietà di per le somme rivendicate dal lavoratore a titolo di P_ monte ore contrattuale, ferie, ROL, permessi ed ex festività, Parte_
−per l'effetto di quanto sopra ridurre il quantum dovuto da ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in solido con alla P_ minor somma ottenuta tenuto conto della decurtazione degli importi per i titoli sopra indicati;
in ogni caso
-con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3595/2024 il Tribunale di Milano (Dott. Atanasio) ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di ed CP_1 Parte_1 P_
condannando le due società in solido tra loro a pagare al ricorrente: la
[...] somma di € 1.541,02 a titolo di retribuzione mancata per la perdita delle ore di lavoro per l'orario di lavoro inferiore ed ingiustificato;
la somma di € 1.539,67 a titolo di incidenza degli scatti di anzianità su tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività; la somma di € 1.972,18 a titolo di incidenza del
[2] lavoro straordinario su tredicesima e quattordicesima mensilità e di € 374,28 a titolo di incidenza del lavoro straordinario sul tfr;
la somma di euro 1.017,45 a titolo di incidenza del lavoro notturno nonché della 13ma e 14ma sulle ferie;
oltre interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, il Giudice ha condannato a tenere indenne Parte_1 P_ da quanto da questa corrisposto in conseguenza della presente sentenza di condanna e ha condannato le società in solido tra loro a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.600. In particolare, chiedeva di condannare al CP_1 Controparte_2 pagamento delle differenze retributive per essere stato sottoposto ad orario
“ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, nonché al pagamento delle differenze relative alle somme a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività, in quanto calcolate senza tenere conto degli “scatti di anzianità”. Altresì, chiedeva la rideterminazione dell'ammontare del TFR, della tredicesima e della quattordicesima in ragione delle somme corrisposte a titolo di straordinario. Infine, chiedeva il pagamento delle differenze relative ai periodi di godimento delle ferie, poiché la retribuzione sarebbe stata calcolata senza tenere conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima. Si costituiva in giudizio chiedendo al Giudice di essere Controparte_2 autorizzata alla chiamata in giudizio di nei cui confronti Parte_1 chiedeva di esercitare l'azione di garanzia o di manleva. Il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo. Il Giudice ha ritenuto il ricorso fondato per le ragioni che seguono. Il ricorrente era stato dipendente della 29 Servizi srl con orario di lavoro di 39 ore settimanali a far data dal 1° Febbraio 2020 e con inquadramento nel quinto livello CCNL logistica trasporto merci e spedizione, con mansioni di magazziniere. Il ricorrente, già dipendente della società cooperativa Coopital a far data dall'ottobre 2010, era stato assegnato all'appalto di presso un Parte_2 magazzino . P_
Era poi passato l'appalto della società 29 Servizi S.r.l. e quindi, a maggio 2022, presso la nuova società subentrante nell'appalto, vale a dire AGI SRL. Il Giudice ha ritenuto pacifici in causa il rapporto di committenza tra e (appaltatore per servizi di scarico/carico merce, P_ Parte_1 etc) e tra questa e LM IC (società consortile) e infine tra questa e 29 Servizi in liquidazione. Il datore aveva indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore. Graverebbe sul datore l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente.
[3] Inoltre, il Tribunale ha osservato che il datore ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di 13.ma e 14.ma, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti di anzianità” che fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL. Inoltre, la 13.ma e la 14.ma sarebbero state calcolate senza tenere conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario. Quanto al TFR, la maggiorazione per lo straordinario era stata corrisposta in via tutt'altro che occasionale. Di conseguenza, essa doveva essere ricompresa nella base per il calcolo del TFR (ex art. 2120 c.c.). La stessa conclusione è stata ritenuta valida per le maggiorazioni del lavoro straordinario ai fini del calcolo delle maggiorazioni 13.ma e 14.ma, in quanto lo straordinario rientrerebbe nella nozione di cui all'art. 61 CCNL. Infine, il Tribunale ha accertato che il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di 13.ma e 14.ma. Dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza, soprattutto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale le voci oggetto del presente giudizio finora menzionate rientrerebbero nella nozione di retribuzione, il primo giudice ha ritenuto che anche le differenze per mancata prestazione lavorativa integrale e le differenze per il calcolo delle ferie abbiano natura retributiva. Ha dunque condannato a pagare le relative somme in via solidale P_ con la committente condannando altresì la seconda a tenere Parte_1 indenne la prima.
Con ricorso del 31.1.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: Con riferimento alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa di CP_3
da parte di .
[...] _4 Parte_1
A) Con riferimento alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa di e da parte di CP_3 _4 Parte_1
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Giudice, da un lato, posto alla base della decisione l'esistenza del rapporto di appalto tra e (in sentenza citato “LM IC” per Parte_1 CP_3 errore materiale) e, dall'altro, non averne autorizzata la chiamata in causa nonostante avesse proposto in primo grado azione di regresso e Parte_1 manleva. Peraltro, di tale circostanza il Giudice non ne avrebbe neppure dato atto in sentenza. Erroneamente, dunque, il Giudice avrebbe estromesso dal giudizio la società appaltante di , ossia nonché la sua consorziata datrice di Parte_1 CP_3 lavoro 29Servizi. Invero, l'appellante avrebbe documentalmente provato l'esistenza di un contratto di appalto di servizi con la società avente CP_3 ad oggetto l'esecuzione di operazioni di scarico e correlate presso i siti di Limito
[4] di Pioltello e Liscate (doc. 3). Inoltre, avrebbe provato come le Parte_1 operazioni da compiersi presso i depositi, affidate al per Controparte_5 espressa previsione contrattuale, potevano essere svolte tramite le consorziate di e senza vincolo di esclusiva, con assegnazione dei lavoratori CP_3 presso diversi appalti, anche a rotazione come nel caso di specie (doc. 4). Nel contratto di appalto stipulato con erano contenute specifiche CP_3 prescrizioni in materia di responsabilità per la retribuzione e contribuzione in favore dei lavoratori, nonché una specifica clausola di manleva da parte dell'appaltatrice e delle sue associate/consorziate/subappaltatrici a CP_3 favore di rispetto a ogni richiesta e addebito derivanti dal rapporto di Parte_1 lavoro dell'appellato lavoratore CP_1
In base al dettato dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 il committente - coobbligato ex lege - che ha pagato il debito, avrebbe azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, debitore principale, per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato secondo le regole generali. L'appellante chiede dunque di essere autorizzata a chiamare in causa la società appaltatrice e la sua subappaltatrice 29Servizi in ragione dell'azione CP_3 di regresso e manleva a favore di . Parte_1
B) Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente sulle istanze formulate in via istruttoria e sui conteggi depositati da controparte Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte del lavoratore per il solo fatto di aver prodotto le buste paga. Invero, non risulterebbe prova nel ricorso introduttivo né dell'an, né del quantum del credito allegato dal lavoratore. Peraltro, le eventuali mancanze probatorie sarebbero imputabili a _4 quale datore di lavoro formale, che non è stata convenuta in giudizio. L'appellante rileva di avere già in primo grado contestato, anche nel quantum, le buste paga prodotte dal lavoratore, sostenendo che le stesse possono costituire fonte di prova solo nei confronti della datrice di lavoro _4
Neppure sarebbe stata fornita la prova che gli straordinari fossero stati effettivamente svolti dal lavoratore che in giudizio ne aveva chiesto il pagamento. C) Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'allora ricorrente rispetto alla responsabilità solidale di Parte_1
Con il terzo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui Parte_1 il Giudice ha ritenuto provata l'assegnazione del lavoratore ricorrente all'appalto . Il relativo onere graverebbe interamente sul lavoratore. Parte_1
In atti non vi sarebbe alcuna dimostrazione da parte del lavoratore di essere stato continuativamente collocato presso l'appalto nel periodo in cui Parte_1 egli era dipendente di così come non vi sarebbe stata alcuna _4 conferma delle circostanze da parte di . P_
[5] D) Con riferimento al quantum determinato in sentenza a carico della committente solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 in favore del lavoratore Con la quarta censura, l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo del quantum stabilito a carico della committente solidale in favore del lavoratore. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto debitamente conto che l'importo complessivo -pari ad € 6.070,32- richiesto dal lavoratore avrebbe natura in parte risarcitoria, mentre l'eventuale responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 dovrebbe essere circoscritta agli emolumenti di natura strettamente retributiva. Non si potrebbe quindi tenere conto delle indennità di natura obbligatoria, come ferie, festività, diarie, ecc., né di domande aventi natura risarcitoria, dovendosi l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 interpretare in maniera rigorosa nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti. E) Della mancata ammissione dei mezzi di prova istruttori richiesti da
Parte_1
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto dei mezzi di prova richiesti in primo grado rilevando come la sola valutazione delle buste paga e dei conteggi forniti dal lavoratore porterebbe a una ricostruzione lacunosa dei fatti di causa.
reitera dunque le sue istanze istruttorie relative alla prova Parte_1 testimoniale.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 17.3.2025, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Il lavoratore sottolinea in particolar modo che, nel caso di specie, non sussisterebbe in capo al Giudice alcun obbligo di autorizzare le richieste di chiamata del terzo, rientrando tale decisione nella sfera della sua discrezionalità, trattandosi di ipotesi al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. rileva, inoltre, la genericità delle contestazioni di , contestando, CP_1 Parte_1 nello specifico, l'asserita inattendibilità delle buste paga dedotta dall'appellante, rilevando come in tal caso si configurerebbe l'infedele registrazione punita dall'art. 39, co. 7, D.L. 112/2008. Inoltre, anche a non volere attribuire alle buste paga, per quanto concerne
, valore confessorio, le stesse rappresenterebbero comunque fonte di Parte_1 prova di quale sia stata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dei tempi di svolgimento della stessa e di dove la stessa sia stata prestata- nei confronti di tutte le parti, dunque sia di che di . Controparte_2 Parte_1
Per quanto riguarda la contestazione dei conteggi, il lavoratore ne sottolinea la genericità. Il lavoratore rileva altresì come sia emersa chiaramente per tabulas l'assegnazione all'appalto presso . Parte_1 P_
[6] L'appellato nega, inoltre, che le somme siano state richieste in primo grado a titolo risarcitorio, ponendosi tale causa petendi in subordine rispetto a quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive. Infine, rileva la correttezza dei calcoli così come anche determinati nella sentenza di primo grado.
Con atto del 18.3.2025 si è costituita in giudizio rilevando Controparte_2 come sia passato in giudicato il capo di sentenza relativo all'accoglimento della domanda di manleva svolta da nei confronti di , la quale nel
P_ Parte_1 proprio atto di appello ha svolto domande esclusivamente nei confronti del lavoratore appellato. Nel caso di accoglimento dell'appello principale, chiede che la
P_ propria responsabilità solidale sia proporzionalmente limitata ai minori importi eventualmente accertati nel presente grado. Nel proprio atto propone, altresì, appello incidentale per i seguenti
P_ motivi: CARENZA DI PROVA DELLA COSTANTE ADIBIZIONE ALL'APPALTO Con la prima censura, aderisce al terzo motivo di appello di
P_
, rilevando la carenza di prova di costante ed esclusiva adibizione Parte_1 all'appalto del CP_1
RESPONSABILITÀ SOLIDALE: MONTE ORE CONTRATTUALE, INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE, PERMESSI, RIDUZIONE ORARIO NON GODUTI ED EX FESTIVITÀ Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione del regime di P_ solidarietà previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003. Innanzitutto, sottolinea che l'art. 29 cit. non sarebbe applicabile P_ perché il lavoratore avrebbe avanzato una richiesta di pagamento di una somma per una prestazione lavorativa che non ha reso e, conseguentemente, una pretesa che nulla avrebbe a che vedere con la matrice retributiva del rapporto. Perciò, se l'oggetto della domanda è la rivendicazione del diritto a veder retribuite le ore di lavoro contrattuali per ciascun mese indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorato, il titolo da azionarsi in giudizio sarebbe quello risarcitorio e non quello propriamente retributivo. La stessa indennità sostitutiva delle ferie avrebbe natura mista. Tale finalità risarcitoria/compensativa basterebbe ad escludere la responsabilità del committente, considerato che la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 debba essere interpretata restrittivamente e rigorosamente, in modo da escludere qualsiasi emolumento che non abbia carattere strettamente retributivo. Il Tribunale avrebbe dunque errato, atteso che, viceversa, ha adottato un'interpretazione estensiva di “trattamenti retributivi”, ricomprendendovi tutte
[7] le somme che in qualche modo abbiano “natura (anche) retributiva”, senza tuttavia motivare una simile distanza dall'orientamento di legittimità. Per tale motivo il giudice di prime cure ha ritenuto operante il regime di solidarietà anche con riguardo ad altre voci che avrebbero dovuto, viceversa, essere escluse, quali ex festività, ROL e permessi.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli appelli sono infondati. L'appellante principale censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per non aver il Tribunale autorizzato la chiamata in causa di e in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente CP_3 _4 ritenuto assolto l'onere della prova da parte del lavoratore per il solo fatto di aver prodotto le buste paga, considerando dimostrata l'assegnazione del lavoratore ricorrente all'appalto ; in terzo luogo, per aver il Giudice riconosciuto il Parte_1 credito vantato dal lavoratore nella misura dallo stesso indicata senza espungere le voci aventi natura risarcitoria. Anche ha censurato la sentenza in P_ punto di mancata prova dell'esclusiva assegnazione all'appalto e di natura non retributiva (ma risarcitoria) di alcune voci rivendicate dal lavoratore.
Per quanto attiene alla richiesta preliminare di chiamata in causa delle società appaltatrici, si rileva che il Tribunale, nell'ordinanza pronunciata in corso di causa, dopo avere correttamente sottolineato che non si verte, nel caso di specie, in una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha ritenuto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, di escluderla. Ed infatti, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 25/2017 l'art. 29, comma 2, legge Biagi prevede ora che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». Non è più previsto, quindi, il litisconsorzio necessario né il beneficio della preventiva escussione. Né vi è più la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di derogare al regime di solidarietà previsto dalla norma.
[8] Il lavoratore (o l'Ente previdenziale) può ora agire anche solo nei confronti del committente, pur essendo quest'ultimo soggetto estraneo al rapporto di lavoro su cui il credito si fonda, e potrà aggredire il patrimonio del committente senza dover prima provare a soddisfarsi su quello del proprio datore di lavoro. Per quanto concerne i rimedi offerti al committente che abbia dovuto, in qualità di responsabile solidale, effettuare il pagamento al lavoratore, la norma ribadisce il diritto del committente di agire in regresso verso l'appaltatore o subappaltatore, per recuperare quanto pagato al lavoratore dal debitore sostanziale della obbligazione retributiva. A questa azione spesso si affianca la azionabilità di altri rimedi previsti nel contratto di appalto, come la manleva con cui l'appaltatore garantisce (anche tramite apposita fideiussione) il committente da ogni pretesa dovesse essere. Ciò premesso, si deve ritenere – in adesione alla giurisprudenza consolidata in materia – che l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c., ove non si verta (come nella specie) in ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Sez. U, 23/02/2010, n. 4309; Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362). Il provvedimento del giudice che autorizzi, o rifiuti di autorizzare, la chiamata in causa di un terzo ex art. 269 c.p.c. non ha quindi natura decisoria, sicchè non può formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione ed è insuscettibile di passare in cosa giudicata (vedi, ex plurimis, Cass. 26 agosto 2019, n. n. 21706).
Col secondo motivo, si duole dell'accoglimento, da parte del primo Parte_1
Giudice, delle domande proposte dal ricorrente, in quanto, a suo avviso, le stesse sarebbero rimaste sfornite di prova da parte del lavoratore, sia nell'an che nel quantum, non potendosi attribuire alcuna valenza probatoria alle buste paga emesse da in quanto le buste paga Controparte_4 costituirebbero fonte di prova esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non nei confronti della convenuta solidale. La censura è infondata. Il Collegio ritiene che, anche a non voler attribuire alle buste paga, per quanto concerne , valore confessorio, tuttavia, le stesse rappresentano Parte_1 indubitabilmente fonte di prova – in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ai tempi di svolgimento della stessa e al luogo in cui la stessa sia stata prestata - nei confronti di tutte le parti, sia di che di Controparte_2
. Parte_1
In ogni caso, come giustamente sostenuto dalla difesa del lavoratore, va ricordato che il LUL e, quindi, le buste paga erano nella piena disponibilità sia di che di (art. 10 e 10 bis contratto appalto Italtrans/Elle Parte_1 P_
e art.10 contratto appalto ). CP_3 Controparte_6
[9] A maggior ragione ove si consideri che , così come , nel Parte_1 P_ presente giudizio, è chiamata a rispondere degli importi dovuti al sig. ex CP_1 art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dunque in luogo/vece del (diretto) datore di lavoro, relativamente all'appalto in essere con , nel magazzino P_
di – . P_ Parte_2 Controparte_7
Peraltro, non ha allegato, nè in primo grado nè in appello, alcuna Parte_1 circostanza specifica che potesse suffragare l'asserita inattendibilità delle buste paga prodotte, limitandosi a sostenere, in modo generico, che le stesse non costituirebbero prova alcuna nè in ordine all'an, nè in ordine al quantum delle domande proposte dal lavoratore. Anche la contestazione dei conteggi depositati dal lavoratore risulta del tutto generica in quanto formulata senza neppure opporre ai conteggi ex adverso predisposti un'ipotesi alternativa, deducendo, ad es., i motivi dell'eventuale esclusione di alcune voci o la loro diversa quantificazione.
Ugualmente infondati appaiono i rilievi delle società appellanti in merito al dedotto mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere probatorio rispetto alla responsabilità solidale di e di , con particolare Parte_1 P_ riferimento alla prova dell'assegnazione del sig. in via esclusiva e CP_1 quotidiana, all'appalto. Tali assunti non meritano accoglimento, ove si prenda in considerazione, come fatto dal Tribunale, la documentazione versata agli atti del giudizio. In primo luogo, la stessa , nei propri atti, conferma la sussistenza di Parte_1 un contratto d'appalto con (cfr. contratto appalto Controparte_2 P_
– doc.1 fasc. primo grado ), riguardante “l'insediamento Parte_1 P_ della Committente sito in , ove l'Appaltatore opererà in Parte_2 completa autonomia gestionale”. Inoltre, agli atti (cfr. doc.2 fasc. primo grado ), è stata prodotta la P_ comunicazione con cui , con riferimento all'appalto citato, ha P_ autorizzato a subappaltare il servizio alla società Parte_1 Controparte_4
(datore di lavoro del ricorrente), nonché la successiva comunicazione (cfr. doc.3 fasc. primo grado ) con cui ha avvertito la committente P_ Parte_1 che “l'attuale sub-appaltatore che opera presso il centro Controparte_2 distribuzione di nel reparto frutta verdura, ossia cesserà Pt_2 Controparte_4
…”. Dai documenti prodotti dal lavoratore risulta, poi, che ha Controparte_4 assunto il ricorrente con lettera in data 30.01.2020 (cfr. doc. 2 fasc. primo grado ricorrente) nella quale è specificata la sede operativa di lavoro presso il magazzino di “Pioltello” di “ ”, reparto e Verdura, indicato con P_ CP_7 la sigla “F/V”. Tale documentazione attesta, quindi, che il ricorrente, fin dalla sua assunzione, è stato assegnato, in forza a presso tale reparto (“cantiere”), Controparte_4 svolgendo le stesse mansioni, da circa 23 anni, essendo stato assunto per la
[10] prima volta da una delle società che via via si sono succedute nei vari appalti nel magazzino . P_
Come già anticipato, anche dalle buste paga prodotte (cfr. docc.
5-7 fasc. primo grado) risulta chiaramente come il sig. fosse addetto all'appalto con CP_1
. P_
Nè, del resto, le parti appellanti indicano un'altra Azienda che fosse presente nel medesimo reparto accanto alla Controparte_4
In conclusione, deve ritenersi che – in assenza di elementi probatori contrastanti - il contratto di lavoro e le buste paga richiamate e prodotte dal lavoratore costituiscono piena prova rispetto a quanto negli stessi allegato, con particolare riferimento all'assegnazione esclusiva e quotidiana del lavoratore all'appalto per cui è causa. Sul punto si deve osservare che il sig. -come tutti gli altri dipendenti-, CP_1 all'entrata ed all'uscita dal magazzino, provvedeva ad una ”doppia” timbratura presso appositi macchinari, sia pure per asseriti fini di sicurezza, utilizzando un badge rilasciatogli da ed un altro di o (formalmente) P_ Parte_1 delle cooperative via via subappaltanti di (anche se la timbratrice era Parte_1 sempre la stessa), per cui, anche tramite questa via, le società appellanti avrebbero potuto verificare la presenza del ricorrente presso l'appalto per cui è causa nonchè la sua adibizione in via esclusiva per tutto il periodo di lavoro. In ogni caso, a fronte di tutti i dati oggettivi suindicati, si ritiene che le contestazioni delle società appellanti siano del tutto generiche, atteso che – avendo entrambe la possibilità di verificare tale circostanza (non potendo non conoscere – anzi, dovendo conoscere – i nominativi degli addetti al cantiere) – avrebbero dovuto specificare i periodi durante i quali il dipendente non avrebbe lavorato nell'appalto.
Le società appellanti contestano il quantum liquidato dal primo Giudice, sostenendo che le somme chieste abbiano in parte natura risarcitoria, con particolare riferimento alle pretese conseguenti all'illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo e alle indennità sostitutive delle ferie. Tali censure sono infondate. Come già esposto in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, a fronte di un rapporto di lavoro full-time, ha ricevuto, nei mesi specificatamente indicati nella tabella alle pagg.
6-8 del ricorso, una retribuzione ordinaria inferiore a quella mensilizzata contrattualmente dovuta. La retribuzione, infatti, veniva corrisposta moltiplicando la quota oraria spettante per il livello di inquadramento per le ore ordinarie di lavoro indicate in busta paga in misura inferiore a quella stabilita nel contratto di assunzione e nel CCNL applicato. La questione è stata affrontata più volte da questa Corte la quale ha sempre ritenuto che tali pretese abbiano natura retributiva e, quindi, rientrino nelle
[11] voci coperte dalla responsabilità solidale del committente/subappaltatore (vedi, ex multis, C.d.A Milano, n. 868/2019, rel Casella, e n. 1589/2019, rel Dossi). Il Collegio, pur consapevole della presa di posizione della ON (con la sentenza n. 06/11/2019, n. 28517) ritiene di seguire i propri condivisibili precedenti, considerato che l'orientamento della S.C. appare ancora isolato e ad oggi non consolidato. Nei menzionati precedenti di questa Corte si è affermato che “La domanda avanzata dai lavoratori appellanti (pagamento della retribuzione per il tempo pieno, inteso come l'orario minimo contrattualmente previsto) si fonda su un fatto costitutivo da individuarsi nella sussistenza di rapporti di lavoro full time. Il fatto costitutivo è stato dedotto da parte ricorrente e non è stato contestato dalla committente. Ne consegue, quindi, che, a fronte della definitiva acquisizione al processo del fatto costitutivo (risultante per tabulas dai contratti di lavoro individuali), spettasse alla datrice di lavoro dedurre e provare la sussistenza di fatti impeditivi e/o estintivi, quali, ad es., il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro, l'esistenza di un accordo tra le parti per la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti, etc. La società non ha dedotto alcun fatto impeditivo e/o estintivo, limitandosi ad affermare che i ricorrenti erano stati pagati per le ore di lavoro effettivamente prestate. Ad avviso di questa Corte, accertata la sussistenza del fatto costitutivo e in mancanza di deduzione e/o prova di fatti impeditivi/estintivi, sussiste in capo agli appellanti il diritto di ricevere le retribuzioni spettanti per il tempo pieno in forza dei contratti vigenti tra le parti, non essendo in alcun modo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario inferiore che non trova giustificazione nel contratto di lavoro individuale” (C.d.A. n. 868/2019 cit.).
“L'azione esperita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal CCNL in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il Collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato – rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un'impossibilità
[12] sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.). (…). Sotto ulteriore profilo si osserva che il CCNL Logistica applicato (…) consente la decurtazione della retribuzione per le ore non lavorate a specifiche condizioni dettagliatamente indicate, nessuna delle quali è stata dedotta, né provata, nel caso di specie. In particolare l'art. 21 CCNL (“Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi”) stabilisce che “in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta al retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta alcuna retribuzione” (C.d.A., n. 1589/2019, cit). Nella specie, né né hanno tuttavia dimostrato che la Parte_1 P_ datrice di lavoro abbia operato tempestivi avvisi ai propri dipendenti in relazione alle ore di lavoro non retribuite in quanto perdute. Ciò che, in definitiva, si vuole in questa sede ribadire è che il lavoratore reclama l'adempimento dell'obbligo retributivo che – in assenza di prova contraria – si estende al quantum dovuto contrattualmente per la prestazione a tempo pieno. E' evidente, infatti, che non avendo mai rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa, la retribuzione spettante al lavoratore deve corrispondere a quella convenuta in contratto e parametrata al full time. Conseguentemente, il diritto del lavoratore alla retribuzione mensilizzata per il lavoro ordinario contrattualmente stabilito (ovvero per le ore di lavoro indicate nel contratto individuale e nel CCNL) ha natura retributiva e non risarcitoria.
Poichè nella garanzia solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva, ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, i quali hanno natura risarcitoria (Cass., 02/11/2021, n. 31109). Nella specie, il lavoratore ha chiesto ha chiesto il ricalcolo di 13°, 14° mensilità, nonché di permessi, rol ed ex festività per scatti di anzianità e ricalcolo della 13°, della 14° mensilità festività per scatti di anzianità e straordinario, dal momento che ha corrisposto la 13°, la 14° e quanto dovuto a titolo _4 di permessi, rol ed ex festività mensilmente considerandoli quale frazione mensile dell'importo, integrale, dovuto, ponendo a base del proprio calcolo la retribuzione base, priva della quota dovuta a titolo di scatti di anzianità,
[13] contrariamente al dettato previsto dal combinato disposto degli artt. 18, 61 e 73 Ccnl applicato. Il lavoratore deduceva che, nonostante lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, il calcolo della 13° e della 14° era sempre stato effettuato utilizzando quale base di calcolo la retribuzione corrisposta per le ore di lavoro ordinarie. Con riferimento a tali voci, deve ritenersi indubitabile la loro natura retributiva, trattandosi di ricalcolo di importi aventi tutti come base la retribuzione globale mensile corrisposta al lavoratore. Sulle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, ricalcolo tredicesima e quattordicesima, al ricalcolo dei predetti istituti per il lavoro straordinario reso, consegue, anche, in assenza di precise contestazioni fondate su contrarie disposizioni del Ccnl applicato, la rideterminazione del T.F.R. dovuto nella misura ulteriore (importo dovuto / 13,5) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Infine, il lavoratore ha lamentato di aver ricevuto, durante il godimento delle ferie, una retribuzione inferiore rispetto quella dovuta ed erogata nei periodi di non sospensione feriale. In particolare, il lavoratore, essendo adibito, regolarmente e costantemente, al turno notturno, percepiva la relativa maggiorazione per turno notturno pari al 25% della retribuzione oraria (€ 2,46) per ogni ora di lavoro notturno prestata, per un importo complessivo di circa € 300,00 al mese. Durante i periodi di godimento delle ferie il predetto importo non veniva riconosciuto, con una sostanziale decurtazione dello stipendio spettante al dipendente. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale … ha precisato che con l'espressione 'ferie annuali retribuite' contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
… [in quanto] una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie” (Cass., 11/07/2023, n. 19663). La ON, quindi, ha affermato, che “di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali … comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie…” (Cass. 19663/2023, cit.). In applicazione di quanto sopra, la Corte ha, pertanto, riconosciuto che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore dipendente di una compagnia aerea nel
[14] periodo feriale si debba tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa. E ciò “proprio in applicazione della nozione c.d. 'Europea' di retribuzione … tale da garantire al lavoratore …condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa …” risultando chiara la “…la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse” (Cass. 19663/2023, cit). Nella specie, quindi, la pretesa azionata dal lavoratore è fondata sia nell'an che nel quantum (non essendo stati i conteggi specificamente contestati). Anche quest'ultimi importi hanno natura retributiva, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto (genericamente) dalle società appellanti, il lavoratore non ha chiesto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie, bensì, in considerazione delle ferie già retribuite, il diritto a tenere conto, nel computo della retribuzione relativa, della sua adibizione al lavoro notturno e delle maggiorazioni dovute sulla somma da corrispondersi a titolo di 13° e di 14° ed i correlati riflessi sul TFR.
Per tutti questi motivi, gli appelli devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 3595/2024 il Tribunale di Milano;
condanna entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, al pagamento in via tra loro solidale, delle spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[15]