Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 1915/2023 R.G.
TRA
AR
in proprio e quale mandataria dell' con la ARte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Cecinato Controparte_1
-attrice-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Oria Controparte_2
-convenuto
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
AR La , anche quale mandataria dell' da essa costituita con la ARte_1
, conveniva in giudizio il chiedendo la Controparte_1 Controparte_2
risoluzione del contratto di appalto con quest'ultimo concluso a seguito di aggiudicazione della gestione dell'attività scio assistenziale per disabili da svolgersi presso il centro Belvedere di proprietà
Comunale.Chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità di dare inizio all'attività che gli era stata affidata per effetto dell'inadempimento del convenuto che non aveva inteso adeguare la struttura con le opere necessarie ad ottenere l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale.Si costituiva in giudizio il chiedendo accertarsi la risoluzione consensuale del contratto di Controparte_2
appalto, in subordine la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in ulteriore subordine ridurre la
1
Belvedere, ubicata in immobile Comunale, per l'esercizio dell'attività socio assistenziale a favore di soggetti con disabilità, disciplinata dall'art. 57 legge Regionale n. 4/2007.E' provato, sulla scorta della documentazione allegata all'atto di citazione, che solo in data 1/4/2019 il Comune, che ne aveva l'onere quale proprietario della struttura, ottenne l'iscrizione della Casa Belvedere nel registro Regione Puglia dei soggetti autorizzati ad esercitare attività socio assistenziale per disabili.Occorreva, ancora, l'accreditamento presso la Regione Puglia per consentire alla struttura l'esercizio dell'attività socio assistenziale in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.Nelle more, è intervenuto il nuovo Regolamento Regionale n.
5 del 25/1/2019, in vigore dal 9/2/2019, con cui venivano fissati nuovi standards qualitativi che le strutture dovevano avere per l'esercizio di tale attività..Il convenuto, non intendendo adeguare la struttura CP_2
di sua proprietà a tali nuovi standards, decise unilateralmente la riconversione di Casa Belvedere in struttura socio sanitaria di natura residenziale per disabili non gravi, presentando la relativa domanda.Seguiva delibera n. 149 del 12/8/2020 con cui la Regione Puglia autorizzava tale riconversione condizionandola all'esecuzione di modifiche strutturali e di sistemazione dell'immobile Casa Belvedere.Con
AR missive del 4/11 e del 12/2/2020 l' ollecitava il a compiere quanto di propria competenza e la CP_2
Regione Puglia con nota dell'11/3/2021 dava incarico alla di verificare lo stato della CP_3
struttura.Con note del 24/12021, del 22/3/2022 e del 3/6/2022 vari uffici comunali compivano verifiche con determinazione dei costi occorrenti per l'accreditamento in riconversione della struttura ma non
Con davano seguito alle richieste di integrazione documentale inviate dalla con nota dell'1/2/2022
attraverso cui detto ente significava che decorso il termine assegnato, il procedimento di verifica si sarebbe concluso con esito negativo.Dall'escursus documentale innanzi richiamato emerge che l'attività demandata
AR alla gestione dell' rappresentata dall'attrice non potè mai iniziare per mancanza di accreditamento e di stipula della convenzione sanitaria, necessari per poter accogliere ospiti che avrebbero beneficiato del pagamento di una quota della retta a carico del servizio sanitario nazionale, provocata da carenze dell'immobile Comunale individuato nel contratto di appalto come sede dell'attività socio assistenziale ritenuto dall'autorità sanitaria inidoneo all'uso per il quale era stato chiesto l'accreditamento.Carenze cui il avrebbe dovuto porre rimedio compiendo i necessari interventi di adeguamento richiesti dalla CP_2
2 normativa regionale.Sempre per il rifiuto del di compiere le necessarie opere di adeguamento, fu CP_2
resa impossibile anche la conversione del centro Belvedere in residenza assistenziale di natura residenziale per disabili non gravi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Regolamento Regionale n. 5/2019, in quanto il Comune
di , dopo aver compiuto una lunga e farraginosa stima dei costi occorrenti, decise di non CP_2
intervenire.L'inerzia del , che contrattualmente aveva l'obbligo di mettere a Controparte_2
disposizione dell'aggiudicataria una struttura idonea (rif. clausola n. 10 del contratto) ad ottenere l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale, come si desume dal fatto che la retta riconosciuta a
Con favore del gestore era determinata considerando la quota a carico del degente e la quota a carico dell costituisce inadempimento grave del committente tale da giustificare (art. 1455 c.c.) la risoluzione del contratto poiché ha impedito, in modo totale, l'esecuzione del contratto determinando un grave e significativo squilibrio del sinallagma negoziale.E', infatti, evidente che senza il contributo del servizio sanitario nazionale sarebbe stata scarsa, se non del tutto azzerata, la domanda del servizio da parte dei pazienti che avrebbero avuto tutto l'interesse a farsi ospitare e curare presso strutture convenzionate concorrenti in quanto queste ultime avrebbero assicurato un notevole sgravio dell'onere economico della retta, per una parte posta a carico del servizio sanitario nazionale.La normativa sopravvenuta, riguardante le nuove caratteristiche degli immobili da adibire all'attività assegnata all'ATI attore, non incide sul contratto per cui è causa in termini di impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico del CP_2
come da quest'ultimo ritenuto con apposita domanda di risoluzione fondata su tale ragione.L'impossibilità
giuridica sopravvenuta della prestazione ricorre, infatti, solo quando la prestazione dedotta in contratto venga a porsi in contrasto con norme imperative sopravvenute rispetto alla stipula del contratto.Nella
specie, le norme Regionali sopravvenute non rendevano affatto impossibile l'attività dedotta in contratto in regime di accreditamento ma richiedevano mere opere di adeguamento della struttura che il CP_2
aveva l'obbligo di porre in essere essendosi impegnato, per contratto, a porre a disposizione dell'ATI una struttura idonea all'uso.L'impossibilità di dare esecuzione al contratto non discende, dunque, dalla sopravvenienza di nuove norme ma da mero inadempimento del convenuto all'obbligo di porre a
AR disposizione dell' una struttura idonea all'esercizio dell'attività in modo da poter offrire agli ospiti la propria prestazione socio sanitaria con assunzione di una quota della retta a carico del servizio sanitario nazionale e, quindi, con la concreta possibilità di poter competere in condizioni di parità di offerta con le altre strutture opèeranti nel medesimo settore.Va anche rilevato che ove la impossibilità sopravvenuta
3 maturi per evento sopravvenuto allorquando una delle parti sia in colpevole ritardo nell'esecuzione della propria prestazione tale impossibilità deve rimanere a carico della parte in mora, ex art. 1221 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 4554/1989).Nella specie, la nuova disciplina regolamentare regionale è intervenuta nel
2019, cioè a due anni di distanza dalla stipula del contratto che obbligava il ad ottenere CP_2
l'accreditamento.Pertanto, la nuova normativa regionale è intervenuta quando il era già in CP_2
colpevole ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni ed accreditamenti necessari per consentire all'ATI
l'avvio dell'attività atteso che solo in data 1/4/2019 aveva ottenuto l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti autorizzati all'attività socio assistenziale a favore di disabili.Di conseguenza, anche una impossibilità sopravvenuta determinata da norme sopravvenute rimarrebbe a carico del CP_2
convenuto, in quanto già inadempiente, non consentendo la risoluzione del contratto per impossibilità
sopravvenuta ma solo per grave inadempimento del .Inoltre, non vi è alcuna Controparte_2
prova della risoluzione consensuale del contratto per cui è causa, non risultando che la parte attrice abbia mai aderito al proposito del Comune di risolvere il contratto.L' inadempimento del convenuto ha CP_2
AR prodotto, a carico dell' rappresentata dall'attrice, una serie di danni.I pregiudizi da danno emergente attengono alle spese sostenute per la conclusione del contratto e per l'aggiudicazione (euro 14.707,58), alle spese per attrezzature informatiche (euro 299,99), limitatamente a quella persa per furto essendo le altre riutilizzabili per altre finalità, ai costi per materiale diretto alla manutenzione (euro 1474,55), limitatamente alle minuterie non riutilizzabili in altro modo, per tipografia (euro 359,90), in quanto relativa a targhe e segni distintivi del centro Belvedere, per inaugurazione (euro 170,00), essendo attività finalizzata alla promozione del centro, per pulizia (euro 2625,00), per personale (euro 39.063,49), risultando dalle dichiarazioni dei testi e , l'effettiva esecuzione delle relative prestazioni, per Tes_1 Testimone_2
falegnameria (euro 854,00), in quanto costi occorsi per arredi e suppellettili di proprietà Comunale, per
Co trasferte (euro 417,20), in quanto risulta documentata una lunga interlocuzione con la Regione e la nel tentativo di pervenire all'apertura del centro, per telefono ed Internet (euro 1189,00), mezzi necessari per garantire le attività amministrative successive all'aggiudicazione dell'appalto, e per interessi passivi relativi
AR ad operazioni di mutuo e cessione di crediti necessari per garantire all' i mezzi necessari per la gestione del centro in assenza di introiti da pazienti.Il totale dei costi sostenuti è pari ad euro 73.059,45,
secondo la condivisibile stima del CTU formulata sulla scorta della documentazione contabile prodotta dall'attrice.Detta stima è da ritenersi immune da vizi di ordine logico o giuridico in virtù delle esaurienti
4 risposte fornite dal perito di ufficio alle osservazioni delle parti.Al danno emergente, per i costi inutilmente sostenuti a seguito della conclusione di un contratto divenuto ineseguibile per l'inadempimento del convenuto, occorre aggiungere il danno da mancato guadagno stimato dal CTU in euro 113.150,00 sulla scorta di adeguata valutazione del margine di utile che verosimilmente l'attrice avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto, calcolato prendendo a base di calcolo il corrispettivo di appalto e la relativa durata.Il danno emergente ed il lucro cessante ammontano, quindi, a complessivi euro
186.209,45.Su detta somma è dovuta rivalutazione monetaria secondo indici istat di svalutazione per le famiglie di operai ed impiegati dalla data dei singoli esborsi, per danno emergente, e dalla data di deposito della perizia di ufficio, per mancato guadagno, fino a quella di pubblicazione della presente decisione,
trattandosi di debito di valore.E dovuto anche il ristoro dell'ulteriore danno da ritardo nel pagamento del risarcimento, impeditivo dei normali impieghi fruttiferi del denaro in investimenti non speculativi,
liquidabile sotto forma di interessi al tasso legale da computarsi sulla somma innanzi liquidata ed anno per anno rivalutata per il periodo innanzi precisato e con decorrenza dalla stessa data della rivalutazione e fino al saldo.Infatti, anche nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale il danno da ritardo va computato dall'insorgere del danno e non dalla costituzione in mora del debitore (in tal senso Cass. civ. n.
37798/2022).Vanno, invece, disattese le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli attori.Il danno c.d.
curriculare non è in re ipsa ma richiede una prova concreta e rigorosa del fatto che la mancata esecuzione del contratto con la P.A. abbia impedito l'acquisizione di ulteriori commesse di importo pari o superiore a quella del contratto ineseguito, provocando una diminuzione della capacità competitiva e reddituale (in tal senso Cass. civ. n. 2638/2025).Analogamente il danno alla reputazione commerciale non è in re ipsa ma richiede la prova di un'offesa grave ed un danno non futile alla considerazione che gli altri consociati hanno di quel determinato soggetto.Nulla di tutto ciò è stato adeguatamente provato dalla parte attrice, sicchè
nulla può liquidarsi per i danni appena scrutinati.In definitiva, il convenuto va condannato a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 186.209,45 con rivalutazione ed interessi, come innanzi precisati..Alla soccombenza del convenuto segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice liquidate e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa
5 assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) risolve il contratto stipulato tra le parti in lite in data 6/11/2017 per grave inadempimento del
[...]
che condanna a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 186.209,45 con Controparte_2
maggiorazione di rivalutazione ISTAT ed interessi legali con le modalità in motivazione specificate;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice Controparte_2
liquidate in euro 1686,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre spese di CTU, come liquidate in corso di causa, IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dell' Avv.
Fabrizio Cecinato dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 6/5/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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