Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N 225/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 gennaio 2023 con il n. 225/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria DI ROCCO, presso la quale elegge domicilio, come da procura speciale allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Fax: 0574.444872 Pec: vvocati.prato Email_1
Opponente
Contro
P. VA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI, , ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti allegata;
Fax 01875361297 Pec: Email_2
Pec: Email_3
Opposta All'udienza del 18 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente: “… Piaccia al Tribunale di Prato, valutate le argomentazioni e deduzioni avanzate dalla presente difesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto: in via preliminare poiché la non ha depositato ritualmente nei termini il Controparte_1 verbale di mediazion e pertanto la domanda avversa è divenuta improcedibile (Cass. civ., sez. III, ordinanza n.159 del 08.01.2021); in tesi per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta;
ed in ipotesi poiché i crediti vantati nella presente procedura esecutiva da parte della (c.f. Controparte_1
) sono illegittimi per l'evidente rilievo f legge P.IVA_1 che ne consegue e con riserva di richiedere in separato giudizio alla Compass BA SpA ed in denegata ipotesi alla medesima la restituzione di tutte Controparte_1 le somme e competenze pagate e non dovute in relazione al contratto di finanziamento. In denegata ipotesi si chiede disporsi CTU tecnico-contabile al fine di: verificare il superamento del tasso soglia usura in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, come risultante dagli estratti conto (trattandosi in tal caso di usura originaria); operare un nuovo ricalcolo degli interessi anatocistici applicati Con vittoria di spese legali e distrazione delle stesse in favore dello scrivente procuratore, come già indicato nell'atto introduttivo. …”
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1143/2022, emesso il 4 novembre 2023, notificato il 16 dicembre2022, con il quale il Tribunale di
Prato le aveva ingiunto di pagare alla la somma Controparte_1 di € 25.359,32, oltre interessi e spese di procedura, per un finanziamento concesso originariamente da parte di COMPASS BA Spa, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel saldo debitorio scaturito, per € 31.512,00, di cui € 1512,00 per premi assicurativi e € 30.000,00 per finanziamento concesso per spese familiari, derivante dal contratto di n.
19210095, concluso con COMPASS Spa, e successivamente ceduti;
- - che, tuttavia, gli indicatori numerici dei contratti non corrispondevano a quelli richiamati nei vari atti di cessione, così che la controparte non aveva fornito adeguata dimostrazione di essere effettiva titolare dei crediti, in qualità di cessionaria;
- che le condizioni finanziarie del credito erano comunque illegittime, in quanto a fronte di un importo richiesto di € 30.000,00 , la COMPASS indicava un costo complessivo di € 45.734,38, con interessi di natura usuraia.
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale eccepiva l'omessa attivazione della procedura di mediazione
[...] prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo 28/2010 e sm nonché la nullità dell'atto di opposizione per difetto dei requisiti di cui agli artt 163 e 164 cpc, in ragione dell'assoluta indeterminatezza e genericità dei fatti costitutivi.
Nel merito, deduceva:
- la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine alle riscontrate difformità delle identificazioni numeriche dei contratti, essendo state inserite nuove numerazioni ai rapporti in occasione delle cessioni;
2 - che erano stati prodotti i documenti attestanti le cessioni e, ad abundantiam, l'identificazione del credito era desumibile dall'elenco dei crediti delle cessioni intervenute;
- che, avendo espressamente convenuto le parti che in caso di inadempimento sarebbero maturati gli interessi di mora, con la risoluzione del contratto di mutuo, l'ammontare computato sulle rate non pagate era da ritenersi corretto e non contrario alla delibera CICR 9.2.2000 in materia di anatocismo;
- che non vi era stato alcun superamento del c.d. tasso soglia per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, all'epoca del contratto pari al 16,42 %. e così per quanto concerne gli interessi di mora, da verificare in base al tasso soglia mora dell'epoca di conclusione del contratto;
- che tutte le voci dei costi erano state concordate mentre le spese per la copertura assicurativa non avrebbero dovuto essere ricomprese ai fini del calcolo del TEG.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 25 maggio 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecutività, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura di mediazione. Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 18 luglio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA' DEL CREDITO
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 25 maggio 2023, con istanza depositata il 31 maggio 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Inoltre, dopo avere depositato verbale inerente ad altra procedura, il 21 febbraio 2024 l'opposta ha offerto dimostrazione della chiusura della procedura, con esito negativo, avvenuta il 31 luglio 2023.
3 Sempre in via pregiudiziale, risulta non fondata e meritevole di accoglimento anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
“l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto,
Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798;
Cass., 28 febbraio 2020, n 5617).
In assenza di tale completa informazione, come di recente precisato dalla
Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Relativamente al contratto, ha allegato di avere Controparte_1 stipulato con COMPASS BANCA, in nome e per conto di , un Parte_2 accordo quadro di cessione sottoscritto il 25 febbraio 2022 , avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di COMPASS
BANCA S.p.A. che non si desumono dall'avviso pubblicato.
Alla luce dei principi esposti, poiché l'avviso pubblicato non appare presentare, quanto all'oggetto della cessione, caratteristiche di certezza e determinatezza deve ravvisarsi la necessità:
4 a) della produzione integrale, compresa di allegati, del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto;
b). alternativamente, la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Quanto alla prima possibilità, il contratto di cessione di crediti prodotto in sede monitoria risulta incompleto , in quanto ai fini della identificazione dei crediti , stabiliti i criteri per la loro identificazione nell'ambito di quelli appartenenti alla originaria società, viene richiamato un elenco di crediti di cui agli ALLEGATI (Allegato B1.A e Allegato B1.B), che tuttavia non risultano prodotti A fronte delle contestazioni dell'opponente, quindi, il documento prodotto non può essere considerato sufficiente per giustificare il trasferimento della posizione di credito. Infatti, nonostante l'acquisizione anche del progetto di cessione del 10 febbraio antecedente alla vera e propria cessione, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione.
Le incongruenze nel contenuto del contratto porta a qualificare il dato presuntivo come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass. 27.5.2019, n 14357; Cass.,
3.5.2011, n 9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
In tale ottica, in definitiva, il contratto di cessione non appare sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contiene solo un generico riferimento ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente. trasferito in blocco, ma senza ulteriori specificazioni, in quanto richiama degli elenchi allegati ma non prodotti in giudizio.
5 L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti al ricorso ed indicato come “lista Crediti
Ceduti”, di seguito riprodotto, in cui è riportato un numero identificativo affiancato dal nominativo della e dall' importo in ipotesi dovuti, Parte_1 privo di elementi che consenta di riferirlo al contenuto del contratto di cessione.
Si tratta di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare i medesimi con gli allegati “elenco dei crediti” richiamati dal contratto di cessione.
In assenza dei dati contrattuali completi, rileva tuttavia la lettera raccomandata del 20 maggio 2022, proveniente dal gruppo cessionario ( ), CP_1 ma anche dalla stessa COMPASS BANCA, indiscussa titolare del rapporto originario e del conseguente credito e che agisce anche in rappresentanza di
Parte_2
La lettera datata del 20 maggio 2022, infatti, contiene riferimento al numero di contratto ( 20064728166914), sia l'importo del credito ceduto ( € 24.378.11, per capitale, interessi corrispettivi, accessori ed interessi di mora maturati alla data di cessione). Si tratta, in definitiva, di lettere che. se anche la Parte_1 ha contestato di avere effettivamente ricevuto, non ne contesta la provenienza, così che può concludersi che è stata la stessa titolare del credito, parte del contratto originario, a comunicare l'intervenuta cessione di qualche giorno precedente.
Tale dato, sul piano probatorio, appare di decisiva pregnanza in quanto rappresenta un documento indiscutibilmente riferibile alla società creditrice cedente e posteriore rispetto alla cessione, tale che può consentire di ritenere superato l'onere posto a carico della cessionaria del trasferimento del credito, in ipotesi di contestazione da parte dell'odierna debitrice, atteso che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva
6 e attuale titolarità del credito, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.
2. ENTITA' DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI BENIZIELLI DONATELLA. PROFILI DI NULLITA' SOLLEVATI DALL'OPPONENTE
Definite le questioni inerenti la legittimazione passiva della società opposta i rilievi sollevati dalla impongono approfondimento istruttorio al Parte_1 fine di verificare i profili di invalidità del contenuto delle clausole negoziali del contratto di finanziamento in esame, sia in relazione ai costi di assicurazione, che alla determinazione degli interessi corrispettivi e moratori applicati.
L'oggetto delle verifiche inerisce al contenuto delle clausole del contratto di finanziamento sottoscritto in data 4 giugno 2018, originariamente con
COMPASS SpA, per l'importo di € 30.000,00, da rimborsare mediante 84 rate con cadenza mensile, di importo pari ad € 543,03 . Il TAN viene indicato in contratto in 10.90 % % , il TAEG nelL'11.91 %
L''importo di ciascuna rata comprende una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento c.d. “ alla francese”, maggiorata delle spese di incasso e gestione pratica indicata specificamente in contratto quali “ costi del credito”. Tra tali costi il tasso di interesse corrispettivo, le spese di istruttoria e di imposte, nonché le spese di incasso e gestione pratica e di invio di comunicazioni e bollettini, ed altro, comprese le spese di copertura assicurativa.
Nel caso di ritardi nei pagamenti le parti hanno concordato l'addebito di spese per solleciti e interventi di recupero, spese di notifica e altro “per un costo complessivo di € 45734,38 , comprensivo dei servizi accessori e tasso di interessi mensili moratori pari ad 1 % calcolati sulla quota capitale dell'intero reddito residuo divenuto immediatamente esigibile”. In ordine a tale rapporto,
[...] ha allegato di avere maturato il credito di € 22.890,23. a titolo CP_1 di quota capitale oltre € 2.469,09 a titolo interessi di mora al 31 agosto 2022, per un totale di € 25.359,32 mentre le doglianze dell'opponente, sono incentrate sull'entità degli interessi pretesi e del costo complessivo del finanziamento, sia con riferimento ad ipotetici sconfinamenti rispetto ai c.d. tassi soglia applicabili in base alla legge 108/1996 e s.m, sia per quanto riguarda
7 gli interessi moratori, poiché è contestata la ricezione della raccomandata sopra indicata e la sussistenza di una valida costituzione in mora.
Ora, ad una prima delibazione, il tasso di interessi previsto in contratto non appare superiore al limite cd soglia all'epoca vigente per analoghe operazioni
( D.M. 28.3.2018, entrato in vigore per il periodo dal I aprile al 30 giugno 2018, rilevazione I ottobre -31 dicembre 2018 9,84 % tasso soglia 16,425 %, per crediti personali).
Nondimeno la verifica deve essere effettuata non sulla base delle indicazioni formali del contratto, bensì tenendo conto del costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB).
Il D.M. 8 luglio 1992, ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto: "1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
8 d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito.".
Ai fini della determinazione del TEG e del TAEG , inoltre, deve essere fatto richiamo anche alle circolari emanate dalla BA d'IT ( luglio 2016) e già vigenti alla data di conclusione del contratto, procedendo a confrontare il TEG, determinato in funzione dei costi ed oneri desumibili e collegabili al singolo contratto di Finanziamento, con il tasso soglia di riferimento, desunto dalle rilevazioni periodiche della BA d'IT e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze in base alle quali , “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra
9 quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al
Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria. Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
- il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali;
spese custodia pegno;
nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di adempimento di un obbligo.
In linea generale, anche per le spese di assicurazione, se le istruzioni della
BA d'IT emanate nel 2001 e nel 2006 prevedevano l'inclusione a tal fine delle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito” , la stessa BA
d'IT ha poi proceduto nel corso del 2009 , con esplicito riferimento al calcolo del TEG, ad una revisione generale delle medesime precisando – al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo - che restano incluse nel conto di
10 usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”. Nella prospettiva adottata, gli aspetti segnalati sono astrattamente suscettibili di connotare in termini di abusività le clausole del contratto che, essendo inquadrabili nello schema delle nullità c.d. di protezione del consumatore, che deve trovare spazio anche in linea con i principi espressi nella pronuncia delle
S.U. Cassazione del 6.4.2023, n 9479 ( v. anche Cass., 20.6.2024, n 17055).
Conseguentemente le verifiche imposte dovranno essere svolte ineludibilmente attraverso apposita CTU a carattere percipiente che tenga conto - all'interno del perimetro dei rilievi sollevati dall'opponente- della correttezza della determinazione dei costi e degli interessi, anche in rapporto alle scadenze delle singole rate ed ai riflessi sui costi complessivi di tale modalità di calcolo.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, e limitatamente alle verifiche precisate, appare quindi necessario completare la fase istruttoria, riservando alla sentenza definitiva anche la pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2023, da avverso il decreto ingiuntivo n 1143/2022, emesso il 4 Parte_1 novembre 2023, notificato il 16 dicembre2022, a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t,, ogn Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le eccezioni sollevate in ordine alla improcedibilità della domanda ed alla titolarità del credito e legittimazione sostanziale della società opposta;
b) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di verificare l'effettivo TEG e la conformità dei costi e interessi complessivamente determinati al corretto sviluppo delle clausole negoziali ed alla disciplina applicativa della legge 108/1996 e s.m, secondo quanto specificato in parte motiva;
c) riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Così deciso in data 17 febbraio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
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