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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1361 / 2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice Onorario dott.ssa Cinzia Cattoretti, letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da (nato a Parte_1
Palagonia – CT - il 24.04.1951 codice fiscale ); C.F._1 vista la relazione di CTU sulla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente;
rilevato che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di comunicazione del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa.
CONDANNA
l (codice fiscal – p. iv ) al pagamento delle spese processuali che CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 liquida in € 956,00 per compenso professionale, oltre 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
DICHIARA
Irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cpc in atti;
PONE
Per le medesime ragioni, definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi all'accertamento CP_1 peritale, liquidati come da separato decreto.
Caltagirone lì, 29/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Cinzia Cattoretti
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice Onorario dott.ssa Cinzia Cattoretti, letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da (nato a Parte_1
Palagonia – CT - il 24.04.1951 codice fiscale ); C.F._1 vista la relazione di CTU sulla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente;
rilevato che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di comunicazione del decreto di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c., nessuna delle parti ne ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa.
CONDANNA
l (codice fiscal – p. iv ) al pagamento delle spese processuali che CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 liquida in € 956,00 per compenso professionale, oltre 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
DICHIARA
Irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cpc in atti;
PONE
Per le medesime ragioni, definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi all'accertamento CP_1 peritale, liquidati come da separato decreto.
Caltagirone lì, 29/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Cinzia Cattoretti