Articolo 2585 del Codice civile
Articolo 2435 terArticolo 2463
Versione
19 aprile 1942
Art. 2585.

(Oggetto del brevetto).

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente