Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2585.
(Oggetto del brevetto).
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
(Oggetto del brevetto).
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Commentari • 13
- 1. Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industrialihttps://www.filodiritto.com/ · 235.59985
[…] In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 CC, della scoperta o dell'applicazione rivelata (Sez. 5, 25174/2005). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 11965Provvedimento: […] - Giova rammentare che non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità ex art. 2585 c.c., della scoperta o della applicazione rivelata (Cass. 23.6.00, Mistroni;Leggi di più...
- necessità ai fini della configurabilità del reato·
- esclusione·
- sussistenza dei presupposti per la brevettabilità della scoperta o della applicazione rivelata·
- rivelazione di segreti scientifici o industriali·
- delitti contro la libertà individuale·
- reati contro la persona