Articolo 741 del Codice di procedura civile
Articolo 596Articolo 696 bis
Versione
21 aprile 1942
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Versione
3 luglio 1986
Art. 741.
(Efficacia dei provvedimenti).

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. , nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali".
Entrata in vigore il 3 luglio 1986
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