Articolo 1831 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1825Articolo 1801
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1831. Quadro degli interventi 1. Il ((Ministero)) della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. 2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il ((Ministero)) dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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