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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2488/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2488/2022 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IA MA RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
AN UN RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2025 le parti ha rassegnato conclusioni congiunte come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in data 16/04/1996 in Pagani (SA) giusto atto di matrimonio CP_1 trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Pagani al n. 5, P. Serie a, anno 1996, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio parte resistente rilevava la improcedibilità della domanda in ragione del mancato decorso del termine di legge dalla separazione;
nel merito, in via subordinata chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore. Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e l'assunzione delle prove richieste, all'udienza del 6.11.2025 le parti raggiungevano un accordo, conciliando la questione sulla base delle seguenti condizioni contenute nelle conclusioni congiunte rassegnate in udienza:
1. dichiarare lo scioglimento di matrimonio e assegnare la casa familiare sita in
2. corrisponderà a entro il 15 di ogni mese la somma di euro Parte_1 CP_1
150,00 a titolo di assegno divorzile, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. la Sig.ra verserà al la metà dell'importo dovuto per le utenze CP_1 Parte_1 idriche dell'abitazione relative al periodo dal 2022 fino al momento della voltura della utenza
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto di quanto concordato tra le parti, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 4 co. 16 legge 898/1970.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/04/1996 in Pagani (SA) tra e (atto n. 5, P. Serie a, anno 1996); Parte_1 CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 06.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2488/2022 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IA MA RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
AN UN RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2025 le parti ha rassegnato conclusioni congiunte come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in data 16/04/1996 in Pagani (SA) giusto atto di matrimonio CP_1 trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Pagani al n. 5, P. Serie a, anno 1996, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio parte resistente rilevava la improcedibilità della domanda in ragione del mancato decorso del termine di legge dalla separazione;
nel merito, in via subordinata chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore. Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e l'assunzione delle prove richieste, all'udienza del 6.11.2025 le parti raggiungevano un accordo, conciliando la questione sulla base delle seguenti condizioni contenute nelle conclusioni congiunte rassegnate in udienza:
1. dichiarare lo scioglimento di matrimonio e assegnare la casa familiare sita in
2. corrisponderà a entro il 15 di ogni mese la somma di euro Parte_1 CP_1
150,00 a titolo di assegno divorzile, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. la Sig.ra verserà al la metà dell'importo dovuto per le utenze CP_1 Parte_1 idriche dell'abitazione relative al periodo dal 2022 fino al momento della voltura della utenza
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto di quanto concordato tra le parti, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 4 co. 16 legge 898/1970.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/04/1996 in Pagani (SA) tra e (atto n. 5, P. Serie a, anno 1996); Parte_1 CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 06.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco