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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione specializzata in materia R.G.1219/2019
d'impresa, così composta:
Dott. IU NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TT EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1219/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11
giugno 2025
OGGETTO: d a
Diritto di autore (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Codice: 170021 Calogero Gibilaro
APPELLANTE
c o n t r o c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Gianluca CP_1 P.IVA_2
TT
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia – sezione specializzata
1 in materia d'impresa – pubblicata in data 13 agosto 2019, n. 2410.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Riformarsi integralmente la sentenza n. 2410/2019 del Tribunale di Brescia,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata in data 13 agosto
2019 e notificata il successivo 04 settembre 2019 per tutte le ragioni indicate
e per l'effetto: - respingere le domande formulate in primo grado da CP_1
[... nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e anche Parte_1
in virtù dell'estinzione del giudizio nei confronti del signor con ogni Per_1
conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare che il software Next non
costituisce plagio, nemmeno parziale, del software EA (“rectius”,
“EAwin”) commercializzato da e che pertanto la sua CP_1
realizzazione e commercializzazione era legittima;
- accertare e dichiarare
che non ha violato alcun divieto di acquisizione, divulgazione, Parte_1
e utilizzazione di informazioni segrete ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i. -
Rigettarsi l'appello incidentale avversario, perché infondato in fatto e in
diritto, anche alla luce degli esiti della seconda consulenza tecnica contabile
condotta in sede di appello. - Condannare altresì alla restituzione di CP_1
quanto esborsato dall'appellante in ottemperanza alla sentenza di primo
grado, pari ad € 49.711,45 (oltre interessi maturati e rivalutazione
monetaria), come da contabili di pagamento (doc. sub 3, allegate alle note
scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20.09.2023),
trattandosi peraltro di circostanza riconosciuta dalla stessa appellata (cfr.
pag. 8 comparsa di costituzione), oltre alla tassa di registro della sentenza.
2 Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale in primo grado -
Condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, CP_1
derivati alla società appellante dal suo comportamento e dall'azione
giudiziale subita, danni riconducibili alla clientela persa o a rischio, ai costi
sostenuti per il software Next, i cui sorgenti sono ormai violati a cagione
della causa in corso, nonché relativi ad ogni altra ragione di danno collegata
e conseguente, come per esempio, uno specifico danno all'immagine, alla
posizione sul mercato, alla considerazione presso la clientela scaturente da
iniziative (raccomandate) di controparte tese a farsi consegnare da soggetti
terzi copia di tutte le fatture di acquisto e di vendita, dei relativi servizi di
manutenzione, invitando altresì al ritiro dal commercio del software. Tale
danno andrà determinato in via equitativa nonché, con elenco non esaustivo,
ai sensi degli art. 1223 cod. civ., 1226 cod. civ., 2600 cod. civ., nessun'altra
norma esclusa. - accertare e dichiarare la proprietà del software
“EAwin” in capo al signor – nonostante l'estinzione del Per_1
processo limitatamente al rapporto processuale CP_1 CP_2
disposta con ordinanza del 09 giugno 2017 a seguito di rinuncia agli atti
reciproca sottoscritta unicamente da quest'ultimo e da - con ogni CP_1
necessaria e conseguente statuizione”.
Dell'appellata/appellante incidentale
“In via principale - rigettare l'appello proposto da In via di Parte_1
appello incidentale, in riforma parziale della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n.
2410/2019 del 13 agosto 2019 (G.I. dott. Davide Scaffidi – R.G. 637/2014):
3 - condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_1
non, derivanti a dal plagio del software EA e dalle CP_1
condotte di concorrenza sleale descritte in atti, da determinarsi in via
equitativa, secondo i criteri indicati dagli artt. 2600, 1223, 1226 e 1227 cod.
civ., nonché dall'art. 158, commi 2 e 3, l.d.a., nella misura di almeno Euro
100.000,00 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi;
In ogni caso - condannare al Parte_1
pagamento di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario nella
misura del 15%, accessori di legge IVA e CPA, per entrambi i gradi di
giudizio, ponendo definitivamente a carico di i costi di tutte le Parte_1
consulenze tecniche disposte in corso di causa, in entrambi i gradi di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2013, (di seguito anche solo “ ) ha ottenuto dal CP_1 CP_1
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, un provvedimento di descrizione, sequestro e inibitoria ex artt. 156, 161 e 163,
l. 633/1941 (“l.d.a.”) nei confronti di (di seguito anche solo Parte_1
“ ”) e di avente a oggetto, tra l'altro, i codici sorgenti Parte_1 CP_2
del software “Next” commercializzato da . A fondamento del Parte_1
proprio ricorso ha dedotto (i) di essere titolare del diritto di CP_1
sfruttamento del software di automazione radiofonica “EA”, nonché
della sua versione aggiornata per il sistema operativo Windows
“EAwin” e (ii) che il software “Next” costituisce un plagio di
“EAwin” realizzato da e da già proprio Parte_1 CP_2
4 dipendente incaricato dell'aggiornamento del programma “EA”.
2. Conseguita la tutela cautelare, ha convenuto davanti al CP_1
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, sia
, sia per ottenere la conferma della descrizione Parte_1 CP_2
ottenuta in via cautelare, l'accertamento della violazione del proprio diritto d'autore e della concorrenza sleale subita e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti.
3. Si sono costituiti in modo autonomo e Parte_1 CP_2
entrambi chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto d'autore sul programma per elaboratore “EAwin” in capo ad nonché la condanna CP_2
della controparte ex art. 96 c.p.c.
4. Il Tribunale ha istruito la causa disponendo una C.T.U. informatica volta ad accertare il plagio lamentato dall'attrice e una C.T.U. contabile per determinare il conseguente danno. Successivamente allo svolgimento della
C.T.U. contabile, e hanno dato atto di aver raggiunto CP_1 CP_2
un accordo transattivo con rinuncia agli atti, cui è seguita la declaratoria di estinzione del relativo rapporto processuale ex art. 306 c.p.c.
5. Con sentenza n. 2410/2019 pubblicata in data 13 agosto 2019, il
Tribunale ha parzialmente accolto le domande di (i) accertando la CP_1
violazione del diritto d'autore dell'attrice da parte della convenuta, (ii)
inibendo alla convenuta la commercializzazione del software “Next” con fissazione di una penale per ogni violazione, (iii) condannando la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura di € 19.224,80. Il
5 Tribunale ha rigettato le ulteriori domande dell'attrice relative al ritiro dal commercio, distruzione dell'opera e pubblicazione della sentenza, nonché
alla responsabilità ex art. 96 c.p.c. e rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da , dichiarando inammissibile l'ulteriore Parte_1
domanda riconvenzionale di accertamento introdotta dalla convenuta, con condanna alle spese di lite e di C.T.U.
5.1 In particolare, secondo il Tribunale:
− è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del CP_1
programma per elaboratore EAwin, rispetto al quale CP_2
ha prestato la propria attività solo in funzione di co-sviluppatore
[...]
nel passaggio dalla compatibilità con il sistema operativo DOS a quella con Windows;
− l'accertamento del plagio da parte di limitato alla CP_1
commercializzazione del software, deve ritenersi raggiunto sulla base del confronto tra i codici sorgenti di “EAwin” e “Next” effettuato nella C.T.U., che ha evidenziato numerosi elementi di identità;
− a tal proposito, non portano a conclusioni differenti (i) né l'impossibilità
di un confronto tra gli ambienti di sviluppo dei due software, (ii) né la consulenza di segno opposto eseguita dall'ausiliario del P.M. presso la procura di Bergamo nel procedimento penale R.G. n. 16245/2013, in quanto non eseguita nel contraddittorio, non supportata dal confronto tra i codici sorgenti e basata su allegazioni mai introdotte nel procedimento davanti al Tribunale di Brescia;
− dunque, la condotta di integra sia una violazione del diritto Parte_1
6 d'autore di ex art. 64-bis l.d.a., sia un atto di concorrenza sleale CP_1
ex art. 2598, n. 3 c.c., meritevole dunque di tutela inibitoria e risarcitoria;
− il risarcimento non può consistere nella retroversione degli utili di cui all'art. 125, co. 3, c.p.i. – non applicabile analogicamente alla violazione del diritto d'autore – ma deve seguire i criteri previsti dall'art. 158, co. 2, l.d.a.;
− pertanto, considerate le risultanze della C.T.U. contabile, il risarcimento del danno da lucro cessante a favore di deve essere CP_1
determinato equitativamente nel 25% dei ricavi conseguiti da Parte_1
grazie al programma “Next” nel periodo settembre 2012-dicembre 2013
(€ 76.899,20), quindi € 19.224,80 «oltre rivalutazione dalla data dell'evento (le cui conseguenze pregiudizievoli si sono consolidate fino al 30.10.2013, data in cui è stata emessa l'inibitoria cautelare) e interessi in misura legale sulla somma rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza»;
− di contro, deve essere escluso il risarcimento per lo sviamento di clientela, limitato a un solo cliente, nonché il risarcimento del danno all'immagine di in quanto genericamente allegato e non CP_1
provato, con rigetto, inoltre, della domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di;
Parte_1
− è poi da rigettare la contraria domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da contro mentre è inammissibile per difetto della Parte_1 CP_1
legittimazione e dell'interesse ad agire la domanda riconvenzionale 7 introdotta da per l'accertamento del diritto di esclusiva su Parte_1
“EAwin” in capo ad CP_2
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla base Parte_1
di sei motivi.
7. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
proponendo appello incidentale avverso la quantificazione del danno risarcibile.
8. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 il collegio ha disposto l'integrazione della C.T.U. contabile esperita nel giudizio di primo grado con riferimento al danno lamentato dall'appellata/appellante incidentale.
9. All'udienza dell'11 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello censura il metodo e, di Parte_1
conseguenza, le risultanze della C.T.U. informatica svolta in primo grado.
Nello specifico, la C.T.U. sarebbe inaffidabile per non aver ricostruito gli ambienti di sviluppo dei software oggetto di comparazione. Sarebbe poi errata la statuizione contenuta nella sentenza, secondo cui le parti e il C.T.U.,
constatata l'impossibilità di tale ricostruzione, hanno concordemente deciso di soprassedere (pagg. 6 e 7 della sentenza).
1.1 Il motivo non è fondato.
In primo luogo, il collegio osserva che la concorde decisione adottata dal
C.T.U. e dalle parti, tramite i rispettivi consulenti tecnici, risulta dal verbale
8 delle operazioni peritali svolte in data 8 gennaio 2016 (allegato 1 rel. C.T.U.
, ove si legge “[...] si è quindi proceduto alla definizione della Per_2
metodologia da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività tecniche utili ai
fini di rispondere ai quesiti posti dal Giudice. A tal proposito si conveniva di
attenersi, così come indicato nel quesito, unicamente al 'codice sorgente' e
più propriamente alla sua definizione tecnica”. Pertanto, l'affermazione del
Tribunale sul punto è corretta.
In secondo luogo, l'impossibilità di una affidabile ricostruzione degli ambienti di sviluppo ha impedito al C.T.U. di rispondere a tutti i quesiti posti dal Tribunale (cfr. rel. C.T.U. pag. 96), ma non di esaminare – sul Per_2
piano testuale dei codici sorgenti – la riproposizione in “Next” di parti di codice di “EAwin”, profilo dirimente ai fini dell'accertamento della violazione del diritto d'autore.
L'appellante non chiarisce per quale ragione il confronto tra i codici sorgenti sarebbe inidoneo all'accertamento del plagio, né quale apporto dirimente potrebbe provenire dalla ricostruzione degli ambienti di sviluppo.
Sul punto, pertanto, il collegio ritiene condivisibile la decisione del Tribunale
laddove ha aderito alla metodologia adottata dal C.T.U. e accettata dai consulenti di parte.
A ciò si aggiunga che la rilevanza preminente del confronto letterale tra i codici sorgenti emerge, sul piano normativo, dall'art. 10 dell'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (c.d.
Accordo TRIPs) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia
con l. 747/1994, a mente del quale “I programmi per elaboratore, in codice
9 sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna (1971)”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante critica la decisione del Tribunale di disattendere le risultanze della consulenza eseguita dall'ausiliario del P.M.
presso la procura di Bergamo nel procedimento penale R.G. n. 16245/2013,
nella quale era escluso il plagio tra “Next” ed “EAwin”.
La statuizione in esame (ivi, pag. 7) poggia su tre rationes: (i) l'assenza di contraddittorio nella consulenza svolta in sede di indagini penali;
(ii) la mancanza, in sede penale, di un confronto tra i codici sorgenti e (iii) la valorizzazione nella consulenza disposta dalla procura di fatti mai allegati nel procedimento civile davanti al Tribunale di Brescia.
Il motivo di appello si confronta esclusivamente con la seconda ratio
decidendi, lasciando intatte le altre due. Per tale ragione, il motivo è
inammissibile, considerato che “nel rapporto tra pronuncia di primo grado
e giudizio di appello la mancata impugnazione di una tra più rationes
decidendi sviluppate nella prima sentenza consolida la ratio non gravata,
che resta idonea a stabilizzare la decisione di merito ed a rendere
inammissibile l'appello” (così, ex multis, Cass. n. 31802/2024).
Resta comunque fermo che la consulenza svolta in altro procedimento ha natura di prova atipica liberamente apprezzabile da parte del giudice, che nel caso di specie ha motivato in modo articolato le ragioni per cui ha ritenuto di non porre gli esiti di tale consulenza a fondamento del proprio convincimento. Si tratta di una valutazione condivisibile, posto che – come
10 si evidenzierà in seguito – due consulenze svolte nel contraddittorio tra le parti sono giunte a conclusioni opposte.
3. Il terzo motivo di appello contesta l'accertamento del plagio effettuato dal Tribunale partendo dal confronto tra i codici sorgenti eseguito dal C.T.U.
Dalla C.T.U. informatica eseguita in primo grado emerge che “porzioni di
codice, anche se alle volte non sono presenti nella stessa sequenza, risultano
essere pressoché identiche non solo nella forma e nella sintassi […] ma
soprattutto nella logica utilizzata per scrivere il codice delle varie
componenti del programma” (pag. 96 rel. C.T.U. . La sentenza Per_2
appellata, peraltro, riporta a titolo esemplificativo alcuni refusi ricorrenti sia nel codice sorgente di “EAwin”, sia in quello di “Next”, come i refusi
“telelefono” o “condirare”, nonché la circostanza della presenza nel codice sorgente di “Next” di riferimenti sia a “EA”, sia a “ (cfr. pagg. CP_1
8-61 rel. C.T.U. . Per_2
Secondo l'appellante principale tali profili di identità nel codice sono irrilevanti, riguardando parti di codice prive di valore funzionale, mentre resta diverso il motore dei due programmi, rappresentato dall'utilizzo di diverse “librerie”.
3.1 Anche tale motivo di appello deve essere disatteso.
Come osservato dal Tribunale, la presenza nel codice sorgente di “Next” dei medesimi refusi contenuti nel codice di “EAwin” e, addirittura, delle parole “EA” ed “ smentisce l'originalità dello sviluppo del CP_1
software commercializzato da . Parte_1
Ma la C.T.U. informatica ha evidenziato, più in generale, anche la
11 coincidenza di “porzioni di codice”.
La conclusione raggiunta dal Tribunale trova conforto nelle risultanze della
C.T.U. informatica disposta dal Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia d'impresa, nel procedimento R.G. n. 14611/2016 tra e i CP_1
distributori di “Next”, con la chiamata in causa di e di Parte_1 CP_2
prodotta tempestivamente dall'appellata con la propria costituzione
[...]
in appello (v. doc. 48 fasc. . Secondo il consolidato orientamento CP_1
della Suprema Corte “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di
qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le
stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse,
al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma
anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una
perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi
civili” (così, Cass. nn. 10599/2014; 28855/2008 e 8585/1999). La consulenza esperita dal Tribunale di Bologna è, tanto più idonea a essere valorizzata in questa sede, essendosi formata – diversamente da quella disposta dal P.M. –
in un contraddittorio che ha incluso le parti del presente giudizio.
La C.T.U. bolognese, tramite un esame analitico dei codici sorgenti, ha confermato la presenza, pure accertata dal consulente nominato dal Tribunale
di Brescia, di numerosi elementi comuni o identici tra i software in comparazione – tra cui files con percentuali ben superiori al 50% di codice identico (v. pag. 21 e, in particolare, il prospetto a pag. 24, rel. C.T.U. Trib.
Bologna, doc. 48 fasc. . CP_1
Più in generale, la C.T.U. in esame ha rilevato “la sopravvivenza di porzioni
12 – più o meno grandi di codice sorgente – che è stato riutilizzato in Next,
sebbene emerga un lavoro di evoluzione del prodotto Next finalizzato al
miglioramento ed evoluzione del prodotto, tra i quali anche l'impiego di
alcune librerie (cioè pezzi di software) diverse per la gestione dell'audio” (v.
pag. 41 rel. C.T.U. Trib. Bologna, doc. 48 fasc. . CP_1
La C.T.U. nel procedimento davanti al Tribunale di Bologna contribuisce anche a smentire la tesi dell'appellante per cui l'utilizzo di librerie diverse tra
“Next” ed “EAwin” fornirebbe al primo un “motore” diverso da quello del secondo. Infatti, le librerie non sono determinanti al fine di differenziare il nucleo dei due software (v. pag. 20 rel. C.T.U. Trib. Bologna, doc. 48 fasc.
. CP_1
In questo senso, la C.T.U. trova riscontro in via fattuale con quanto emerge dalla corrispondenza commerciale di acquisita in sede cautelare, in Parte_1
particolare dalla e-mail del 15 novembre 2012 indirizzata da CP_2
al legale rappresentante di , (cfr. doc. 38, pag. 36, Parte_1 Testimone_1
fasc. . In tale messaggio si duole del lavorio CP_1 Parte_2
necessario a cercare di riformulare (“smontare e rimontare”) il codice di Next
per cercare di differenziarlo da EAwin senza però alterarne il funzionamento, augurandosi di poter aggiungere nuovi elementi al software
di partenza: “Cosa ci sia rimasto del software di partenza ho difficoltà a
valutarlo anche io che l'ho fatto, considera che per togliere le librerie
MMtools ho dovuto mettere mano a tutti (Nessuno escluso) i form ed ai codici
annessi. [...] Adesso vorrei solo portare aventi il progetto apportando delle
migliorie, sono stanco di riscrivere procedure che funzionano, sforzandomi
13 di scriverle diversamente da come ho fatto qualche anno fa”.
Risulta, pertanto, evidente che il non sarebbe giunto autonomamente Per_1
alla realizzazione di “Next” senza partire dal programma “EAwin” e sviluppando gli elementi acquisiti presso CP_1
L'appellante non ha offerto elementi idonei a far discostare questo collegio dalle conclusioni del Tribunale di Brescia, ora suffragate anche da un'altra
C.T.U. – adeguatamente motivate e immuni da vizi logici – che converge nel risultato: “Next” ripropone il nucleo essenziale di “EAwin”, ancorché
con l'apporto di miglioramenti.
Ne consegue la conferma della sentenza appellata, laddove ha accertato la violazione dell'art. 64-bis l.d.a. da parte di . Parte_1
4 Con il quarto, articolato, motivo l'appellante principale censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui accerta la violazione dell'art. 64-bis,
l.d.a. e dell'art. 2598, n. 3 c.c. individuandola nella distribuzione del programma “Next” (v. paragrafi 6 e 7 della sentenza appellata).
L'appellante sostiene che la sentenza appellata delineerebbe la responsabilità
di solo in relazione a una condotta tenuta da e della Parte_1 CP_2
quale l'appellante sarebbe stata inconsapevole. Si duole del fatto che il
Tribunale ha affermato la propria responsabilità per il plagio realizzato attraverso il contributo di malgrado l'estinzione del rapporto CP_2
processuale tra quest'ultimo ed Sostiene che la rinuncia di a CP_1 CP_1
un accertamento definitivo della condotta di divulgazione illecita di CP_2
comporterebbe anche l'impossibilità di accertare la distribuzione
[...]
illecita del software da parte sua.
14 4.1 Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo profilo, il collegio osserva che la sentenza impugnata ha individuato con precisione la violazione dell'art. 64-bis l.d.a. nella distribuzione del prodotto operata da . Inoltre, dalla sentenza Parte_1
appellata è chiaramente desumibile la condotta di concorrenza sleale attribuita a : l'appropriazione ingiustificata, quindi in violazione Parte_1
della correttezza professionale, di un programma altrui, costituente concorrenza sleale parassitaria (pag. 8 della sentenza).
Il Tribunale ha anche precisato che tale appropriazione è avvenuta attraverso il contributo di CP_2
Quanto all'affermata inconsapevolezza del plagio da parte di , è Parte_1
sufficiente ricordare che, a fronte di un accertato atto di concorrenza sleale,
la colpa è presunta ex art. 2600 c.c., mentre la protezione offerta dall'art. 64-
bis l.d.a. si accontenta della violazione del dovere di diligenza qualificata, di cui all'art. 1176 c.c. (v. Cass. n. 2039/2018). Ciò premesso, la consapevolezza di dell'illecito concorrenziale realizzato è Parte_1
documentalmente provata dalla corrispondenza del 15 novembre 2012
indirizzata da al legale rappresentante di , CP_2 Parte_1 [...]
(cfr. doc. 38, pag. 36, fasc. , già citata nel paragrafo 3.1, Tes_1 CP_1
che precede.
4.2 Passando al secondo profilo, la tesi dell'appellante è inconferente.
Infatti, la rinuncia agli atti di verso comporta CP_1 CP_2
unicamente la rinuncia a un accertamento idoneo al giudicato nei confronti di costui, ma non certo all'accertamento del fatto storico del plagio e della
15 susseguente autonoma condotta di distribuzione operata da . Tale Parte_1
condotta distributiva – incontestata tra le parti – ha concorso con quella di nel violare i diritti esclusivi dell'appellata ex art. 64-bis l.d.a.. CP_2
Proprio in materia di violazione del diritto d'autore, sia pure con riferimento a opere figurative, la Cassazione ha ritenuto fonte di responsabilità la condotta del distributore delle opere frutto di plagio in quanto avvenuta in violazione del dovere fondamentale di diligenza qualificata, di cui all'art. 1176 c.c. (v. Cass. n. 2039/2018).
Quindi, anche il quarto motivo d'appello non può essere accolto.
5 Il quinto motivo di appello e l'unico motivo di appello incidentale devono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi rivolti contro la quantificazione del danno risarcibile operata dal Tribunale.
5.1 L'appellante principale censura (i) l'affermazione di un nesso causale tra la distribuzione di “Next” e la diminuzione dei ricavi per le vendite di
“EAwin” in capo a nonché (ii) la quantificazione dei ricavi CP_1
ottenuti da grazie a “Next”, che sarebbero inferiori rispetto alla Parte_1
ricostruzione contenuta nella C.T.U. contabile recepita nella sentenza.
5.2 Al contrario, l'appellante incidentale stigmatizza (i) lo scomputo dai ricavi prodotti da “Next” dei corrispettivi per la cessione di hardware
compatibile con tale software (€ 32.894,00) e di voci di costo per € 18.213,00,
(ii) la quantificazione dell'importo del risarcimento al 25% dei ricavi prodotti da “Next” sulla base di un denegato «carattere relativamente modesto dei volumi di affari», (iii) nonché il mancato riconoscimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale sofferto da CP_1
16 5.3 Quanto al nesso causale tra l'illecito e il danno, il Tribunale ha richiamato la C.T.U. contabile, dando rilievo alla correlazione tra il calo dei ricavi provenienti da “EAwin” in capo a (-20% nel 2012 e - CP_1
50% nel 2013) e l'incremento dei ricavi prodotti da “Next” a favore di
. Parte_1
L'appellante attribuisce il calo dei ricavi di a una dismissione del CP_1
progetto “EAwin”. Tale tesi, tuttavia non trova riscontro nell'andamento dei ricavi che ha tratto da EAwin, che si CP_1
presenta stabile nel periodo 2004-2012, a parte una marcata flessione nel periodo della crisi finanziaria 2008-2010 (cfr. C.T.U. contabile, pagg. 14-15).
È poi irrilevante la circostanza che i ricavi di non abbiano avuto un CP_1
aumento nel 2014, ossia successivamente all'inibitoria a carico di , Parte_1
ben potendosi verosimilmente ritenere che gli effetti dell'illecito concorrenziale si siano protratti anche in tale anno.
Risulta quindi incensurabile la statuizione del Tribunale in punto di nesso causale.
5.4 La lesione del diritto di sfruttamento economico esclusivo del programma per elaboratore accordata ai sensi degli artt. 1, co. 2 e 64-bis,
l.d.a. deve essere ristorata secondo la regola stabilita dall'art. 158, co. 2,
l.d.a.. A mente di tale disposizione: “Il risarcimento dovuto al danneggiato
è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del
codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo
2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili
realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in
17 via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero
dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto
al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
A tale riguardo, la Cassazione (per tutte, v. Cass. 21833/2021) ha chiarito:
− “La norma prevede il duplice criterio della c.d. retroversione degli utili conseguiti e del c.d. prezzo del consenso, sempre nella cornice di una
liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. La legge non esprime
un precetto rigido di preferenza per i due criteri suggeriti;
sebbene
l'espressione utilizzata («quanto meno») lasci, in verità, intendere che
quello del c.d. prezzo del consenso costituisce l'indicativa liquidazione
di una soglia solo minima della liquidazione”;
− la ratio della retroversione degli utili è “che il profitto conseguito dal danneggiante è un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento
dell'opera sottratte all'autore e del cui depauperamento questi deve
essere ristorato. Pertanto, nella liquidazione del danno ex art. 158 l.
aut., il lucro cessante va valutato - come espressamente previsto dalla
norma - ai sensi dell'art. 2056, comma 2, c.c., anche tenuto conto degli
utili illegittimamente realizzati: il c.d. criterio della retroversione degli
utili costituisce, quindi, uno dei parametri che il giudice del merito
utilizza nella liquidazione del danno, che rimane equitativa”;
− “Nel contempo, la norma esprime la necessità di calcolare i soli profitti che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito […] È il
principio dei "fattori di moderazione" dei profitti restituibili calcolati
secondo il criterio della retroversione degli utili, riguardato in funzione 18 risarcitoria ai sensi dell'art. 158 l. aut., il quale richiede di
"disaggregare" i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, al fine di
separare, al loro interno, sia i costi sostenuti, sia la frazione di utile
derivante da fattori estranei”;
− in conclusione, “il principio della retroversione degli utili è un mero strumento per pervenire alla determinazione equitativa del danno, non
per attribuire in modo acritico e matematico tutti i proventi riscossi”.
Pertanto, la liquidazione del danno richiede, in sequenza, (i) la determinazione dei ricavi risultanti dal plagio, (ii) la sottrazione dei costi correlati ai ricavi e (iii) l'espunzione di quella parte di utile che sia riconducibile a fattori estranei (p.es. un apporto personale dell'autore del plagio).
5.5 Ciò premesso, il collegio rileva che il Tribunale ha correttamente individuato l'art. 158, l.d.a. come norma applicabile, ma ne ha fatto un'applicazione errata nel determinare il danno risarcibile applicando una decurtazione del 75% all'utile netto fondata sul «carattere relativamente modesto dei volumi di affare». Si tratta, in effetti di un parametro che avrebbe meritato ingresso nella valutazione equitativa del danno solo all'esito della valutazione dei costi e degli altri fattori esterni (c.d. “fattori di moderazione”).
Sul punto, dunque, è fondato il motivo di appello incidentale, nei limiti di seguito esposti.
5.6 Va innanzitutto evidenziata la irrilevanza portata del passaggio di clientela da a ai fini della determinazione dell'entità del CP_1 Parte_1
19 pregiudizio, posto che non si discute in causa dello sviamento della clientela,
ma, come esposto, della violazione del diritto d'autore e della concorrenza sleale parassitaria.
La quantificazione dei ricavi che ha tratto da “Next” e dei costi Parte_1
correlati è stata oggetto di un'integrazione della C.T.U. contabile nel presente grado di appello attraverso il conferimento dell'incarico al medesimo C.T.U.
già nominato dal Tribunale.
In particolare, il C.T.U. ha ricostruito i ricavi attribuibili al software “Next”
in € 62.773,20, di cui € 51.710,00 per la commercializzazione ed € 11.063,20
per l'assistenza post-vendita, a fronte di un fatturato inerente a tale software
di € 114.973,60 (cfr. rel. integrativa C.T.U. contabile, pag. 24).
Tale quantificazione, al netto dei corrispettivi per rivendita di hardware, di
software diversi e spese amministrative è analiticamente esposta e conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati e questo vale a giustificare le differenze nei ricavi oggetto di doglianza da parte di
CP_1
In particolare, quanto all'esclusione dei ricavi ottenuti da tramite la Parte_1
cessione di hardware, il collegio condivide l'impostazione adottata dal
C.T.U.. Infatti, la tesi di – che vorrebbe includere tale voce tra i ricavi CP_1
ai fini risarcitori – trascura il costo di acquisto di tale hardware da parte di
, costo che rende il margine di profitto per la rivendita comunque Parte_1
non rilevante (cfr. rel. integrativa C.T.U. contabile, pag. 20). L'appellante incidentale non ha fornito al collegio elementi per discostarsi motivatamente da tale valutazione.
20 5.7 Alla individuazione dei ricavi, secondo i principi richiamati, deve seguire l'espunzione dei costi, ove provati. Sotto tale profilo, dunque, non sono condivisibili le doglianze dell'appellante incidentale, che vorrebbe considerare i ricavi al lordo dei costi, in violazione dell'art. 158, l.d.a.
Il C.T.U. ha quantificato tali costi in € 9.806,50, con un utile netto di €
52.996,70.
Anche sotto tale profilo il collegio condivide il metodo adottato dal C.T.U.,
il quale ha limitato il computo dei costi a quanto documentato da , Parte_1
non valorizzando fatture recanti diciture generiche o non registrate, cioè le fatture nn. 3 e 4 del 2013 (cfr. rel. integrativa C.T.U. contabile, pag. 26). In
effetti, rispetto alle voci di costo non riconosciute nella C.T.U., non Parte_1
ha soddisfatto il proprio onere probatorio.
5.8 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dall'utile netto andrebbe sottratto “quanto non sia attribuibile tanto al valore
dell'opera plagiata in sé, quanto, invece, alla autonoma capacità dei soggetti
responsabili del plagio di condurla al successo, la quale non è un frutto
dell'illecito” (v., nuovamente, Cass. 21833/2021).
Tuttavia, in relazione a tale aspetto, l'appellante principale non ha addotto alcun elemento fattuale utile ai fini della liquidazione del danno. Per il resto,
gli elementi che differenziano “Next” da “EAwin” sono già stati valorizzati nello scomputo delle fatture emesse da nei CP_2
confronti di per la propria attività, costituenti proprio il costo della Parte_1
parziale differenziazione tra i due software.
5.9 L'ulteriore profilo dell'appello incidentale, volto al riconoscimento a
21 favore di di un danno reputazionale stimabile in € 20.000,00, è CP_1
infondato. Il Tribunale ha rigettato tale domanda definendo «generiche e sfornite di prova le allegazioni in punto di danno all'immagine e reputazione professionale». L'appellante non ha contrastato la valutazione in termini di genericità delle proprie allegazioni sul punto.
Pertanto, il collegio non può che confermare tale statuizione, posto che l'appello incidentale non si confronta con essa e non offre elementi per ritenere che per converso le allegazioni del primo grado fossero specifiche e provate.
5.10 In conclusione, il quinto motivo di appello principale relativo alla quantificazione del danno va rigettato e in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, il collegio determina il danno risarcibile a favore di in complessivi € 52.996,70, CP_1
ferme le statuizioni del Tribunale su rivalutazione e interessi, non oggetto di censure.
6 Con il sesto motivo l'appellante principale lamenta il rigetto (i) della propria domanda risarcitoria nei confronti di per l'azione giudiziale CP_1
di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. e (ii) della domanda riconvenzionale volta all'accertamento della titolarità di del diritto d'autore su CP_2
“EAwin”.
6.1 Sotto il primo profilo, il motivo è assorbito dalla conferma della sentenza appellata, posto che la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza.
6.2 Sotto il secondo profilo, va evidenziato che il Tribunale si è comunque
22 pronunciato sulla titolarità di EAwin (pagg. 5 e 6 della sentenza),
attribuendola a ai sensi dell'art. 12-bis, l.d.a.. In base a tale CP_1
disposizione, “[s]alvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.
Nel caso di specie è pacifico che ha svolto attività nel CP_2
progetto EAwin mentre era dipendente di e partecipando CP_1
all'aggiornamento della versione DOS di EA, già esistente al momento della sua assunzione presso l'appellata. Tali circostanze sono ulteriormente confermate nella già citata e-mail del 15 novembre 2012
indirizzata da al legale rappresentante di , CP_2 Parte_1 [...]
(cfr. doc. 38, pag. 36, fasc. . Tes_1 CP_1
Esse confermano l'applicazione dell'art. 12-bis, l.d.a. e non sono smentite dagli interventi sul programma EAwin realizzati dal Bonelli fuori dall'orario di servizio, trattandosi di circostanza ben compatibile con una organizzazione autonoma del tempo della prestazione lavorativa.
In conclusione, anche sotto questo aspetto, il collegio ritiene incensurabile la sentenza appellata.
7. Confermata la statuizione di condanna di al pagamento delle Parte_1
spese, al parziale accoglimento dell'appello incidentale consegue la riforma della sentenza appellata anche sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite in favore di (v. Cass. n. 854/2025), da rideterminare come in CP_1
dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di
23 cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. per lo scaglione di riferimento da €
52.001 a € 260.000, in base al valore della condanna.
Le spese del presente giudizio di appello seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei medesimi criteri e parametri.
Le spese per l'integrazione della C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante principale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – sezione specializzata in materia d'impresa,
definitivamente pronunciando, così provvede, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia – sezione specializzata in materia d'impresa – pubblicata in data 13 agosto 2019, n. 2410:
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta che il danno subito da ammonta CP_1
alla complessiva somma di € 52.996,70 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 33.771,90, al netto di quanto già
[...]
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione e interessi, come determinati nella sentenza appellata;
condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_1
24 entrambi i gradi di giudizio, che riliquida per il primo grado in € 2.552 per la
“fase di studio”, € 1.628 per la “fase introduttiva”, € 5.670 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 4.253 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, dedotto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, e per il secondo grado in € 2.977
per la “fase di studio”, € 1.911 per la “fase introduttiva”, € 4.326 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pone definitivamente e per intero a carico di le spese di Parte_1
integrazione della C.T.U.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TT EL IU NO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Matteo Magistrato
ordinario in tirocinio
25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione specializzata in materia R.G.1219/2019
d'impresa, così composta:
Dott. IU NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TT EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1219/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11
giugno 2025
OGGETTO: d a
Diritto di autore (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Codice: 170021 Calogero Gibilaro
APPELLANTE
c o n t r o c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Gianluca CP_1 P.IVA_2
TT
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia – sezione specializzata
1 in materia d'impresa – pubblicata in data 13 agosto 2019, n. 2410.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Riformarsi integralmente la sentenza n. 2410/2019 del Tribunale di Brescia,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata in data 13 agosto
2019 e notificata il successivo 04 settembre 2019 per tutte le ragioni indicate
e per l'effetto: - respingere le domande formulate in primo grado da CP_1
[... nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e anche Parte_1
in virtù dell'estinzione del giudizio nei confronti del signor con ogni Per_1
conseguente statuizione;
- accertare e dichiarare che il software Next non
costituisce plagio, nemmeno parziale, del software EA (“rectius”,
“EAwin”) commercializzato da e che pertanto la sua CP_1
realizzazione e commercializzazione era legittima;
- accertare e dichiarare
che non ha violato alcun divieto di acquisizione, divulgazione, Parte_1
e utilizzazione di informazioni segrete ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i. -
Rigettarsi l'appello incidentale avversario, perché infondato in fatto e in
diritto, anche alla luce degli esiti della seconda consulenza tecnica contabile
condotta in sede di appello. - Condannare altresì alla restituzione di CP_1
quanto esborsato dall'appellante in ottemperanza alla sentenza di primo
grado, pari ad € 49.711,45 (oltre interessi maturati e rivalutazione
monetaria), come da contabili di pagamento (doc. sub 3, allegate alle note
scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20.09.2023),
trattandosi peraltro di circostanza riconosciuta dalla stessa appellata (cfr.
pag. 8 comparsa di costituzione), oltre alla tassa di registro della sentenza.
2 Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale in primo grado -
Condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, CP_1
derivati alla società appellante dal suo comportamento e dall'azione
giudiziale subita, danni riconducibili alla clientela persa o a rischio, ai costi
sostenuti per il software Next, i cui sorgenti sono ormai violati a cagione
della causa in corso, nonché relativi ad ogni altra ragione di danno collegata
e conseguente, come per esempio, uno specifico danno all'immagine, alla
posizione sul mercato, alla considerazione presso la clientela scaturente da
iniziative (raccomandate) di controparte tese a farsi consegnare da soggetti
terzi copia di tutte le fatture di acquisto e di vendita, dei relativi servizi di
manutenzione, invitando altresì al ritiro dal commercio del software. Tale
danno andrà determinato in via equitativa nonché, con elenco non esaustivo,
ai sensi degli art. 1223 cod. civ., 1226 cod. civ., 2600 cod. civ., nessun'altra
norma esclusa. - accertare e dichiarare la proprietà del software
“EAwin” in capo al signor – nonostante l'estinzione del Per_1
processo limitatamente al rapporto processuale CP_1 CP_2
disposta con ordinanza del 09 giugno 2017 a seguito di rinuncia agli atti
reciproca sottoscritta unicamente da quest'ultimo e da - con ogni CP_1
necessaria e conseguente statuizione”.
Dell'appellata/appellante incidentale
“In via principale - rigettare l'appello proposto da In via di Parte_1
appello incidentale, in riforma parziale della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n.
2410/2019 del 13 agosto 2019 (G.I. dott. Davide Scaffidi – R.G. 637/2014):
3 - condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_1
non, derivanti a dal plagio del software EA e dalle CP_1
condotte di concorrenza sleale descritte in atti, da determinarsi in via
equitativa, secondo i criteri indicati dagli artt. 2600, 1223, 1226 e 1227 cod.
civ., nonché dall'art. 158, commi 2 e 3, l.d.a., nella misura di almeno Euro
100.000,00 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi;
In ogni caso - condannare al Parte_1
pagamento di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario nella
misura del 15%, accessori di legge IVA e CPA, per entrambi i gradi di
giudizio, ponendo definitivamente a carico di i costi di tutte le Parte_1
consulenze tecniche disposte in corso di causa, in entrambi i gradi di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2013, (di seguito anche solo “ ) ha ottenuto dal CP_1 CP_1
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, un provvedimento di descrizione, sequestro e inibitoria ex artt. 156, 161 e 163,
l. 633/1941 (“l.d.a.”) nei confronti di (di seguito anche solo Parte_1
“ ”) e di avente a oggetto, tra l'altro, i codici sorgenti Parte_1 CP_2
del software “Next” commercializzato da . A fondamento del Parte_1
proprio ricorso ha dedotto (i) di essere titolare del diritto di CP_1
sfruttamento del software di automazione radiofonica “EA”, nonché
della sua versione aggiornata per il sistema operativo Windows
“EAwin” e (ii) che il software “Next” costituisce un plagio di
“EAwin” realizzato da e da già proprio Parte_1 CP_2
4 dipendente incaricato dell'aggiornamento del programma “EA”.
2. Conseguita la tutela cautelare, ha convenuto davanti al CP_1
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, sia
, sia per ottenere la conferma della descrizione Parte_1 CP_2
ottenuta in via cautelare, l'accertamento della violazione del proprio diritto d'autore e della concorrenza sleale subita e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti.
3. Si sono costituiti in modo autonomo e Parte_1 CP_2
entrambi chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto d'autore sul programma per elaboratore “EAwin” in capo ad nonché la condanna CP_2
della controparte ex art. 96 c.p.c.
4. Il Tribunale ha istruito la causa disponendo una C.T.U. informatica volta ad accertare il plagio lamentato dall'attrice e una C.T.U. contabile per determinare il conseguente danno. Successivamente allo svolgimento della
C.T.U. contabile, e hanno dato atto di aver raggiunto CP_1 CP_2
un accordo transattivo con rinuncia agli atti, cui è seguita la declaratoria di estinzione del relativo rapporto processuale ex art. 306 c.p.c.
5. Con sentenza n. 2410/2019 pubblicata in data 13 agosto 2019, il
Tribunale ha parzialmente accolto le domande di (i) accertando la CP_1
violazione del diritto d'autore dell'attrice da parte della convenuta, (ii)
inibendo alla convenuta la commercializzazione del software “Next” con fissazione di una penale per ogni violazione, (iii) condannando la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura di € 19.224,80. Il
5 Tribunale ha rigettato le ulteriori domande dell'attrice relative al ritiro dal commercio, distruzione dell'opera e pubblicazione della sentenza, nonché
alla responsabilità ex art. 96 c.p.c. e rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da , dichiarando inammissibile l'ulteriore Parte_1
domanda riconvenzionale di accertamento introdotta dalla convenuta, con condanna alle spese di lite e di C.T.U.
5.1 In particolare, secondo il Tribunale:
− è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del CP_1
programma per elaboratore EAwin, rispetto al quale CP_2
ha prestato la propria attività solo in funzione di co-sviluppatore
[...]
nel passaggio dalla compatibilità con il sistema operativo DOS a quella con Windows;
− l'accertamento del plagio da parte di limitato alla CP_1
commercializzazione del software, deve ritenersi raggiunto sulla base del confronto tra i codici sorgenti di “EAwin” e “Next” effettuato nella C.T.U., che ha evidenziato numerosi elementi di identità;
− a tal proposito, non portano a conclusioni differenti (i) né l'impossibilità
di un confronto tra gli ambienti di sviluppo dei due software, (ii) né la consulenza di segno opposto eseguita dall'ausiliario del P.M. presso la procura di Bergamo nel procedimento penale R.G. n. 16245/2013, in quanto non eseguita nel contraddittorio, non supportata dal confronto tra i codici sorgenti e basata su allegazioni mai introdotte nel procedimento davanti al Tribunale di Brescia;
− dunque, la condotta di integra sia una violazione del diritto Parte_1
6 d'autore di ex art. 64-bis l.d.a., sia un atto di concorrenza sleale CP_1
ex art. 2598, n. 3 c.c., meritevole dunque di tutela inibitoria e risarcitoria;
− il risarcimento non può consistere nella retroversione degli utili di cui all'art. 125, co. 3, c.p.i. – non applicabile analogicamente alla violazione del diritto d'autore – ma deve seguire i criteri previsti dall'art. 158, co. 2, l.d.a.;
− pertanto, considerate le risultanze della C.T.U. contabile, il risarcimento del danno da lucro cessante a favore di deve essere CP_1
determinato equitativamente nel 25% dei ricavi conseguiti da Parte_1
grazie al programma “Next” nel periodo settembre 2012-dicembre 2013
(€ 76.899,20), quindi € 19.224,80 «oltre rivalutazione dalla data dell'evento (le cui conseguenze pregiudizievoli si sono consolidate fino al 30.10.2013, data in cui è stata emessa l'inibitoria cautelare) e interessi in misura legale sulla somma rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza»;
− di contro, deve essere escluso il risarcimento per lo sviamento di clientela, limitato a un solo cliente, nonché il risarcimento del danno all'immagine di in quanto genericamente allegato e non CP_1
provato, con rigetto, inoltre, della domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di;
Parte_1
− è poi da rigettare la contraria domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da contro mentre è inammissibile per difetto della Parte_1 CP_1
legittimazione e dell'interesse ad agire la domanda riconvenzionale 7 introdotta da per l'accertamento del diritto di esclusiva su Parte_1
“EAwin” in capo ad CP_2
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla base Parte_1
di sei motivi.
7. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
proponendo appello incidentale avverso la quantificazione del danno risarcibile.
8. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 il collegio ha disposto l'integrazione della C.T.U. contabile esperita nel giudizio di primo grado con riferimento al danno lamentato dall'appellata/appellante incidentale.
9. All'udienza dell'11 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello censura il metodo e, di Parte_1
conseguenza, le risultanze della C.T.U. informatica svolta in primo grado.
Nello specifico, la C.T.U. sarebbe inaffidabile per non aver ricostruito gli ambienti di sviluppo dei software oggetto di comparazione. Sarebbe poi errata la statuizione contenuta nella sentenza, secondo cui le parti e il C.T.U.,
constatata l'impossibilità di tale ricostruzione, hanno concordemente deciso di soprassedere (pagg. 6 e 7 della sentenza).
1.1 Il motivo non è fondato.
In primo luogo, il collegio osserva che la concorde decisione adottata dal
C.T.U. e dalle parti, tramite i rispettivi consulenti tecnici, risulta dal verbale
8 delle operazioni peritali svolte in data 8 gennaio 2016 (allegato 1 rel. C.T.U.
, ove si legge “[...] si è quindi proceduto alla definizione della Per_2
metodologia da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività tecniche utili ai
fini di rispondere ai quesiti posti dal Giudice. A tal proposito si conveniva di
attenersi, così come indicato nel quesito, unicamente al 'codice sorgente' e
più propriamente alla sua definizione tecnica”. Pertanto, l'affermazione del
Tribunale sul punto è corretta.
In secondo luogo, l'impossibilità di una affidabile ricostruzione degli ambienti di sviluppo ha impedito al C.T.U. di rispondere a tutti i quesiti posti dal Tribunale (cfr. rel. C.T.U. pag. 96), ma non di esaminare – sul Per_2
piano testuale dei codici sorgenti – la riproposizione in “Next” di parti di codice di “EAwin”, profilo dirimente ai fini dell'accertamento della violazione del diritto d'autore.
L'appellante non chiarisce per quale ragione il confronto tra i codici sorgenti sarebbe inidoneo all'accertamento del plagio, né quale apporto dirimente potrebbe provenire dalla ricostruzione degli ambienti di sviluppo.
Sul punto, pertanto, il collegio ritiene condivisibile la decisione del Tribunale
laddove ha aderito alla metodologia adottata dal C.T.U. e accettata dai consulenti di parte.
A ciò si aggiunga che la rilevanza preminente del confronto letterale tra i codici sorgenti emerge, sul piano normativo, dall'art. 10 dell'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (c.d.
Accordo TRIPs) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia
con l. 747/1994, a mente del quale “I programmi per elaboratore, in codice
9 sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna (1971)”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante critica la decisione del Tribunale di disattendere le risultanze della consulenza eseguita dall'ausiliario del P.M.
presso la procura di Bergamo nel procedimento penale R.G. n. 16245/2013,
nella quale era escluso il plagio tra “Next” ed “EAwin”.
La statuizione in esame (ivi, pag. 7) poggia su tre rationes: (i) l'assenza di contraddittorio nella consulenza svolta in sede di indagini penali;
(ii) la mancanza, in sede penale, di un confronto tra i codici sorgenti e (iii) la valorizzazione nella consulenza disposta dalla procura di fatti mai allegati nel procedimento civile davanti al Tribunale di Brescia.
Il motivo di appello si confronta esclusivamente con la seconda ratio
decidendi, lasciando intatte le altre due. Per tale ragione, il motivo è
inammissibile, considerato che “nel rapporto tra pronuncia di primo grado
e giudizio di appello la mancata impugnazione di una tra più rationes
decidendi sviluppate nella prima sentenza consolida la ratio non gravata,
che resta idonea a stabilizzare la decisione di merito ed a rendere
inammissibile l'appello” (così, ex multis, Cass. n. 31802/2024).
Resta comunque fermo che la consulenza svolta in altro procedimento ha natura di prova atipica liberamente apprezzabile da parte del giudice, che nel caso di specie ha motivato in modo articolato le ragioni per cui ha ritenuto di non porre gli esiti di tale consulenza a fondamento del proprio convincimento. Si tratta di una valutazione condivisibile, posto che – come
10 si evidenzierà in seguito – due consulenze svolte nel contraddittorio tra le parti sono giunte a conclusioni opposte.
3. Il terzo motivo di appello contesta l'accertamento del plagio effettuato dal Tribunale partendo dal confronto tra i codici sorgenti eseguito dal C.T.U.
Dalla C.T.U. informatica eseguita in primo grado emerge che “porzioni di
codice, anche se alle volte non sono presenti nella stessa sequenza, risultano
essere pressoché identiche non solo nella forma e nella sintassi […] ma
soprattutto nella logica utilizzata per scrivere il codice delle varie
componenti del programma” (pag. 96 rel. C.T.U. . La sentenza Per_2
appellata, peraltro, riporta a titolo esemplificativo alcuni refusi ricorrenti sia nel codice sorgente di “EAwin”, sia in quello di “Next”, come i refusi
“telelefono” o “condirare”, nonché la circostanza della presenza nel codice sorgente di “Next” di riferimenti sia a “EA”, sia a “ (cfr. pagg. CP_1
8-61 rel. C.T.U. . Per_2
Secondo l'appellante principale tali profili di identità nel codice sono irrilevanti, riguardando parti di codice prive di valore funzionale, mentre resta diverso il motore dei due programmi, rappresentato dall'utilizzo di diverse “librerie”.
3.1 Anche tale motivo di appello deve essere disatteso.
Come osservato dal Tribunale, la presenza nel codice sorgente di “Next” dei medesimi refusi contenuti nel codice di “EAwin” e, addirittura, delle parole “EA” ed “ smentisce l'originalità dello sviluppo del CP_1
software commercializzato da . Parte_1
Ma la C.T.U. informatica ha evidenziato, più in generale, anche la
11 coincidenza di “porzioni di codice”.
La conclusione raggiunta dal Tribunale trova conforto nelle risultanze della
C.T.U. informatica disposta dal Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia d'impresa, nel procedimento R.G. n. 14611/2016 tra e i CP_1
distributori di “Next”, con la chiamata in causa di e di Parte_1 CP_2
prodotta tempestivamente dall'appellata con la propria costituzione
[...]
in appello (v. doc. 48 fasc. . Secondo il consolidato orientamento CP_1
della Suprema Corte “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di
qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le
stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse,
al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma
anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una
perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi
civili” (così, Cass. nn. 10599/2014; 28855/2008 e 8585/1999). La consulenza esperita dal Tribunale di Bologna è, tanto più idonea a essere valorizzata in questa sede, essendosi formata – diversamente da quella disposta dal P.M. –
in un contraddittorio che ha incluso le parti del presente giudizio.
La C.T.U. bolognese, tramite un esame analitico dei codici sorgenti, ha confermato la presenza, pure accertata dal consulente nominato dal Tribunale
di Brescia, di numerosi elementi comuni o identici tra i software in comparazione – tra cui files con percentuali ben superiori al 50% di codice identico (v. pag. 21 e, in particolare, il prospetto a pag. 24, rel. C.T.U. Trib.
Bologna, doc. 48 fasc. . CP_1
Più in generale, la C.T.U. in esame ha rilevato “la sopravvivenza di porzioni
12 – più o meno grandi di codice sorgente – che è stato riutilizzato in Next,
sebbene emerga un lavoro di evoluzione del prodotto Next finalizzato al
miglioramento ed evoluzione del prodotto, tra i quali anche l'impiego di
alcune librerie (cioè pezzi di software) diverse per la gestione dell'audio” (v.
pag. 41 rel. C.T.U. Trib. Bologna, doc. 48 fasc. . CP_1
La C.T.U. nel procedimento davanti al Tribunale di Bologna contribuisce anche a smentire la tesi dell'appellante per cui l'utilizzo di librerie diverse tra
“Next” ed “EAwin” fornirebbe al primo un “motore” diverso da quello del secondo. Infatti, le librerie non sono determinanti al fine di differenziare il nucleo dei due software (v. pag. 20 rel. C.T.U. Trib. Bologna, doc. 48 fasc.
. CP_1
In questo senso, la C.T.U. trova riscontro in via fattuale con quanto emerge dalla corrispondenza commerciale di acquisita in sede cautelare, in Parte_1
particolare dalla e-mail del 15 novembre 2012 indirizzata da CP_2
al legale rappresentante di , (cfr. doc. 38, pag. 36, Parte_1 Testimone_1
fasc. . In tale messaggio si duole del lavorio CP_1 Parte_2
necessario a cercare di riformulare (“smontare e rimontare”) il codice di Next
per cercare di differenziarlo da EAwin senza però alterarne il funzionamento, augurandosi di poter aggiungere nuovi elementi al software
di partenza: “Cosa ci sia rimasto del software di partenza ho difficoltà a
valutarlo anche io che l'ho fatto, considera che per togliere le librerie
MMtools ho dovuto mettere mano a tutti (Nessuno escluso) i form ed ai codici
annessi. [...] Adesso vorrei solo portare aventi il progetto apportando delle
migliorie, sono stanco di riscrivere procedure che funzionano, sforzandomi
13 di scriverle diversamente da come ho fatto qualche anno fa”.
Risulta, pertanto, evidente che il non sarebbe giunto autonomamente Per_1
alla realizzazione di “Next” senza partire dal programma “EAwin” e sviluppando gli elementi acquisiti presso CP_1
L'appellante non ha offerto elementi idonei a far discostare questo collegio dalle conclusioni del Tribunale di Brescia, ora suffragate anche da un'altra
C.T.U. – adeguatamente motivate e immuni da vizi logici – che converge nel risultato: “Next” ripropone il nucleo essenziale di “EAwin”, ancorché
con l'apporto di miglioramenti.
Ne consegue la conferma della sentenza appellata, laddove ha accertato la violazione dell'art. 64-bis l.d.a. da parte di . Parte_1
4 Con il quarto, articolato, motivo l'appellante principale censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui accerta la violazione dell'art. 64-bis,
l.d.a. e dell'art. 2598, n. 3 c.c. individuandola nella distribuzione del programma “Next” (v. paragrafi 6 e 7 della sentenza appellata).
L'appellante sostiene che la sentenza appellata delineerebbe la responsabilità
di solo in relazione a una condotta tenuta da e della Parte_1 CP_2
quale l'appellante sarebbe stata inconsapevole. Si duole del fatto che il
Tribunale ha affermato la propria responsabilità per il plagio realizzato attraverso il contributo di malgrado l'estinzione del rapporto CP_2
processuale tra quest'ultimo ed Sostiene che la rinuncia di a CP_1 CP_1
un accertamento definitivo della condotta di divulgazione illecita di CP_2
comporterebbe anche l'impossibilità di accertare la distribuzione
[...]
illecita del software da parte sua.
14 4.1 Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo profilo, il collegio osserva che la sentenza impugnata ha individuato con precisione la violazione dell'art. 64-bis l.d.a. nella distribuzione del prodotto operata da . Inoltre, dalla sentenza Parte_1
appellata è chiaramente desumibile la condotta di concorrenza sleale attribuita a : l'appropriazione ingiustificata, quindi in violazione Parte_1
della correttezza professionale, di un programma altrui, costituente concorrenza sleale parassitaria (pag. 8 della sentenza).
Il Tribunale ha anche precisato che tale appropriazione è avvenuta attraverso il contributo di CP_2
Quanto all'affermata inconsapevolezza del plagio da parte di , è Parte_1
sufficiente ricordare che, a fronte di un accertato atto di concorrenza sleale,
la colpa è presunta ex art. 2600 c.c., mentre la protezione offerta dall'art. 64-
bis l.d.a. si accontenta della violazione del dovere di diligenza qualificata, di cui all'art. 1176 c.c. (v. Cass. n. 2039/2018). Ciò premesso, la consapevolezza di dell'illecito concorrenziale realizzato è Parte_1
documentalmente provata dalla corrispondenza del 15 novembre 2012
indirizzata da al legale rappresentante di , CP_2 Parte_1 [...]
(cfr. doc. 38, pag. 36, fasc. , già citata nel paragrafo 3.1, Tes_1 CP_1
che precede.
4.2 Passando al secondo profilo, la tesi dell'appellante è inconferente.
Infatti, la rinuncia agli atti di verso comporta CP_1 CP_2
unicamente la rinuncia a un accertamento idoneo al giudicato nei confronti di costui, ma non certo all'accertamento del fatto storico del plagio e della
15 susseguente autonoma condotta di distribuzione operata da . Tale Parte_1
condotta distributiva – incontestata tra le parti – ha concorso con quella di nel violare i diritti esclusivi dell'appellata ex art. 64-bis l.d.a.. CP_2
Proprio in materia di violazione del diritto d'autore, sia pure con riferimento a opere figurative, la Cassazione ha ritenuto fonte di responsabilità la condotta del distributore delle opere frutto di plagio in quanto avvenuta in violazione del dovere fondamentale di diligenza qualificata, di cui all'art. 1176 c.c. (v. Cass. n. 2039/2018).
Quindi, anche il quarto motivo d'appello non può essere accolto.
5 Il quinto motivo di appello e l'unico motivo di appello incidentale devono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi rivolti contro la quantificazione del danno risarcibile operata dal Tribunale.
5.1 L'appellante principale censura (i) l'affermazione di un nesso causale tra la distribuzione di “Next” e la diminuzione dei ricavi per le vendite di
“EAwin” in capo a nonché (ii) la quantificazione dei ricavi CP_1
ottenuti da grazie a “Next”, che sarebbero inferiori rispetto alla Parte_1
ricostruzione contenuta nella C.T.U. contabile recepita nella sentenza.
5.2 Al contrario, l'appellante incidentale stigmatizza (i) lo scomputo dai ricavi prodotti da “Next” dei corrispettivi per la cessione di hardware
compatibile con tale software (€ 32.894,00) e di voci di costo per € 18.213,00,
(ii) la quantificazione dell'importo del risarcimento al 25% dei ricavi prodotti da “Next” sulla base di un denegato «carattere relativamente modesto dei volumi di affari», (iii) nonché il mancato riconoscimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale sofferto da CP_1
16 5.3 Quanto al nesso causale tra l'illecito e il danno, il Tribunale ha richiamato la C.T.U. contabile, dando rilievo alla correlazione tra il calo dei ricavi provenienti da “EAwin” in capo a (-20% nel 2012 e - CP_1
50% nel 2013) e l'incremento dei ricavi prodotti da “Next” a favore di
. Parte_1
L'appellante attribuisce il calo dei ricavi di a una dismissione del CP_1
progetto “EAwin”. Tale tesi, tuttavia non trova riscontro nell'andamento dei ricavi che ha tratto da EAwin, che si CP_1
presenta stabile nel periodo 2004-2012, a parte una marcata flessione nel periodo della crisi finanziaria 2008-2010 (cfr. C.T.U. contabile, pagg. 14-15).
È poi irrilevante la circostanza che i ricavi di non abbiano avuto un CP_1
aumento nel 2014, ossia successivamente all'inibitoria a carico di , Parte_1
ben potendosi verosimilmente ritenere che gli effetti dell'illecito concorrenziale si siano protratti anche in tale anno.
Risulta quindi incensurabile la statuizione del Tribunale in punto di nesso causale.
5.4 La lesione del diritto di sfruttamento economico esclusivo del programma per elaboratore accordata ai sensi degli artt. 1, co. 2 e 64-bis,
l.d.a. deve essere ristorata secondo la regola stabilita dall'art. 158, co. 2,
l.d.a.. A mente di tale disposizione: “Il risarcimento dovuto al danneggiato
è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del
codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo
2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili
realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in
17 via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero
dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto
al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
A tale riguardo, la Cassazione (per tutte, v. Cass. 21833/2021) ha chiarito:
− “La norma prevede il duplice criterio della c.d. retroversione degli utili conseguiti e del c.d. prezzo del consenso, sempre nella cornice di una
liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. La legge non esprime
un precetto rigido di preferenza per i due criteri suggeriti;
sebbene
l'espressione utilizzata («quanto meno») lasci, in verità, intendere che
quello del c.d. prezzo del consenso costituisce l'indicativa liquidazione
di una soglia solo minima della liquidazione”;
− la ratio della retroversione degli utili è “che il profitto conseguito dal danneggiante è un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento
dell'opera sottratte all'autore e del cui depauperamento questi deve
essere ristorato. Pertanto, nella liquidazione del danno ex art. 158 l.
aut., il lucro cessante va valutato - come espressamente previsto dalla
norma - ai sensi dell'art. 2056, comma 2, c.c., anche tenuto conto degli
utili illegittimamente realizzati: il c.d. criterio della retroversione degli
utili costituisce, quindi, uno dei parametri che il giudice del merito
utilizza nella liquidazione del danno, che rimane equitativa”;
− “Nel contempo, la norma esprime la necessità di calcolare i soli profitti che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito […] È il
principio dei "fattori di moderazione" dei profitti restituibili calcolati
secondo il criterio della retroversione degli utili, riguardato in funzione 18 risarcitoria ai sensi dell'art. 158 l. aut., il quale richiede di
"disaggregare" i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, al fine di
separare, al loro interno, sia i costi sostenuti, sia la frazione di utile
derivante da fattori estranei”;
− in conclusione, “il principio della retroversione degli utili è un mero strumento per pervenire alla determinazione equitativa del danno, non
per attribuire in modo acritico e matematico tutti i proventi riscossi”.
Pertanto, la liquidazione del danno richiede, in sequenza, (i) la determinazione dei ricavi risultanti dal plagio, (ii) la sottrazione dei costi correlati ai ricavi e (iii) l'espunzione di quella parte di utile che sia riconducibile a fattori estranei (p.es. un apporto personale dell'autore del plagio).
5.5 Ciò premesso, il collegio rileva che il Tribunale ha correttamente individuato l'art. 158, l.d.a. come norma applicabile, ma ne ha fatto un'applicazione errata nel determinare il danno risarcibile applicando una decurtazione del 75% all'utile netto fondata sul «carattere relativamente modesto dei volumi di affare». Si tratta, in effetti di un parametro che avrebbe meritato ingresso nella valutazione equitativa del danno solo all'esito della valutazione dei costi e degli altri fattori esterni (c.d. “fattori di moderazione”).
Sul punto, dunque, è fondato il motivo di appello incidentale, nei limiti di seguito esposti.
5.6 Va innanzitutto evidenziata la irrilevanza portata del passaggio di clientela da a ai fini della determinazione dell'entità del CP_1 Parte_1
19 pregiudizio, posto che non si discute in causa dello sviamento della clientela,
ma, come esposto, della violazione del diritto d'autore e della concorrenza sleale parassitaria.
La quantificazione dei ricavi che ha tratto da “Next” e dei costi Parte_1
correlati è stata oggetto di un'integrazione della C.T.U. contabile nel presente grado di appello attraverso il conferimento dell'incarico al medesimo C.T.U.
già nominato dal Tribunale.
In particolare, il C.T.U. ha ricostruito i ricavi attribuibili al software “Next”
in € 62.773,20, di cui € 51.710,00 per la commercializzazione ed € 11.063,20
per l'assistenza post-vendita, a fronte di un fatturato inerente a tale software
di € 114.973,60 (cfr. rel. integrativa C.T.U. contabile, pag. 24).
Tale quantificazione, al netto dei corrispettivi per rivendita di hardware, di
software diversi e spese amministrative è analiticamente esposta e conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati e questo vale a giustificare le differenze nei ricavi oggetto di doglianza da parte di
CP_1
In particolare, quanto all'esclusione dei ricavi ottenuti da tramite la Parte_1
cessione di hardware, il collegio condivide l'impostazione adottata dal
C.T.U.. Infatti, la tesi di – che vorrebbe includere tale voce tra i ricavi CP_1
ai fini risarcitori – trascura il costo di acquisto di tale hardware da parte di
, costo che rende il margine di profitto per la rivendita comunque Parte_1
non rilevante (cfr. rel. integrativa C.T.U. contabile, pag. 20). L'appellante incidentale non ha fornito al collegio elementi per discostarsi motivatamente da tale valutazione.
20 5.7 Alla individuazione dei ricavi, secondo i principi richiamati, deve seguire l'espunzione dei costi, ove provati. Sotto tale profilo, dunque, non sono condivisibili le doglianze dell'appellante incidentale, che vorrebbe considerare i ricavi al lordo dei costi, in violazione dell'art. 158, l.d.a.
Il C.T.U. ha quantificato tali costi in € 9.806,50, con un utile netto di €
52.996,70.
Anche sotto tale profilo il collegio condivide il metodo adottato dal C.T.U.,
il quale ha limitato il computo dei costi a quanto documentato da , Parte_1
non valorizzando fatture recanti diciture generiche o non registrate, cioè le fatture nn. 3 e 4 del 2013 (cfr. rel. integrativa C.T.U. contabile, pag. 26). In
effetti, rispetto alle voci di costo non riconosciute nella C.T.U., non Parte_1
ha soddisfatto il proprio onere probatorio.
5.8 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dall'utile netto andrebbe sottratto “quanto non sia attribuibile tanto al valore
dell'opera plagiata in sé, quanto, invece, alla autonoma capacità dei soggetti
responsabili del plagio di condurla al successo, la quale non è un frutto
dell'illecito” (v., nuovamente, Cass. 21833/2021).
Tuttavia, in relazione a tale aspetto, l'appellante principale non ha addotto alcun elemento fattuale utile ai fini della liquidazione del danno. Per il resto,
gli elementi che differenziano “Next” da “EAwin” sono già stati valorizzati nello scomputo delle fatture emesse da nei CP_2
confronti di per la propria attività, costituenti proprio il costo della Parte_1
parziale differenziazione tra i due software.
5.9 L'ulteriore profilo dell'appello incidentale, volto al riconoscimento a
21 favore di di un danno reputazionale stimabile in € 20.000,00, è CP_1
infondato. Il Tribunale ha rigettato tale domanda definendo «generiche e sfornite di prova le allegazioni in punto di danno all'immagine e reputazione professionale». L'appellante non ha contrastato la valutazione in termini di genericità delle proprie allegazioni sul punto.
Pertanto, il collegio non può che confermare tale statuizione, posto che l'appello incidentale non si confronta con essa e non offre elementi per ritenere che per converso le allegazioni del primo grado fossero specifiche e provate.
5.10 In conclusione, il quinto motivo di appello principale relativo alla quantificazione del danno va rigettato e in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, il collegio determina il danno risarcibile a favore di in complessivi € 52.996,70, CP_1
ferme le statuizioni del Tribunale su rivalutazione e interessi, non oggetto di censure.
6 Con il sesto motivo l'appellante principale lamenta il rigetto (i) della propria domanda risarcitoria nei confronti di per l'azione giudiziale CP_1
di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. e (ii) della domanda riconvenzionale volta all'accertamento della titolarità di del diritto d'autore su CP_2
“EAwin”.
6.1 Sotto il primo profilo, il motivo è assorbito dalla conferma della sentenza appellata, posto che la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza.
6.2 Sotto il secondo profilo, va evidenziato che il Tribunale si è comunque
22 pronunciato sulla titolarità di EAwin (pagg. 5 e 6 della sentenza),
attribuendola a ai sensi dell'art. 12-bis, l.d.a.. In base a tale CP_1
disposizione, “[s]alvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.
Nel caso di specie è pacifico che ha svolto attività nel CP_2
progetto EAwin mentre era dipendente di e partecipando CP_1
all'aggiornamento della versione DOS di EA, già esistente al momento della sua assunzione presso l'appellata. Tali circostanze sono ulteriormente confermate nella già citata e-mail del 15 novembre 2012
indirizzata da al legale rappresentante di , CP_2 Parte_1 [...]
(cfr. doc. 38, pag. 36, fasc. . Tes_1 CP_1
Esse confermano l'applicazione dell'art. 12-bis, l.d.a. e non sono smentite dagli interventi sul programma EAwin realizzati dal Bonelli fuori dall'orario di servizio, trattandosi di circostanza ben compatibile con una organizzazione autonoma del tempo della prestazione lavorativa.
In conclusione, anche sotto questo aspetto, il collegio ritiene incensurabile la sentenza appellata.
7. Confermata la statuizione di condanna di al pagamento delle Parte_1
spese, al parziale accoglimento dell'appello incidentale consegue la riforma della sentenza appellata anche sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite in favore di (v. Cass. n. 854/2025), da rideterminare come in CP_1
dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di
23 cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. per lo scaglione di riferimento da €
52.001 a € 260.000, in base al valore della condanna.
Le spese del presente giudizio di appello seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei medesimi criteri e parametri.
Le spese per l'integrazione della C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante principale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – sezione specializzata in materia d'impresa,
definitivamente pronunciando, così provvede, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia – sezione specializzata in materia d'impresa – pubblicata in data 13 agosto 2019, n. 2410:
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta che il danno subito da ammonta CP_1
alla complessiva somma di € 52.996,70 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 33.771,90, al netto di quanto già
[...]
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione e interessi, come determinati nella sentenza appellata;
condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_1
24 entrambi i gradi di giudizio, che riliquida per il primo grado in € 2.552 per la
“fase di studio”, € 1.628 per la “fase introduttiva”, € 5.670 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 4.253 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, dedotto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, e per il secondo grado in € 2.977
per la “fase di studio”, € 1.911 per la “fase introduttiva”, € 4.326 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pone definitivamente e per intero a carico di le spese di Parte_1
integrazione della C.T.U.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TT EL IU NO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Matteo Magistrato
ordinario in tirocinio
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