Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dott.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1787/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3789/2022 del 24.10.2022, avente ad oggetto somministrazione e pendente
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dall'avv.
Vincenzo Adinolfi (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Caserta, alla via Roma n. 11 (p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente giudizio e giusta e determina dirigenziale di conferimento incarico, dagli avv.ti Francesco Russo (c.f. ) e C.F._2
Cinzia Coppa (c.f. ), elettivamente domiciliata presso la propria sede legale C.F._3 in Napoli, alla via Domenico Morelli n. 75 (p.e.c.: e Email_2
; Email_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta (IACP), cui l' convenuta era CP_1 subentrata.
In particolare, la società deduceva di aver stipulato con l'IACP un regolare contratto di somministrazione, provvedendo alla fornitura di gas, nei volumi riportati nelle fatture emesse, presso diversi punti di riconsegna specificamente elencati, tutti a servizio di immobili gestiti dall'Ente.
A fronte di tali forniture, regolarmente somministrate, l'IACP aveva pagato solo parzialmente il controvalore dovuto, risultando debitore, al momento dell'introduzione del giudizio, del richiesto importo di euro 421.725,41, come contabilizzato nelle fatture rimaste inevase. Part Pertanto, la agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento della indicata somma, maggiorata degli interessi legali al tasso e alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/2002, proponendo, in subordine, domanda di pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver l'IACP usufruito gratuitamente del gas prelevato dalla rete e regolarmente somministrato dall'istante.
Si costituiva in giudizio l costituita con delibera della Controparte_1
Giunta della Regione Campania n. 226 del 18.5.2016 e succeduta ope legis all'IACP, che, pur non contestando la sussistenza della somministrazione, eccepiva l'infondatezza della domanda per l'omessa esibizione in giudizio dei contratti di fornitura posti a base della richiesta di pagamento, vertendosi nell'ambito di una vicenda negoziale che, coinvolgendo una pubblica amministrazione, richiedeva la stipulazione nella forma scritta ad substantiam.
Ulteriormente, l'Ente convenuto chiedeva chiarimenti in ordine alla corrispondenza tra le fatture e i punti di riconsegna elencati dalla fornitrice, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle fatture n. M116021326 e n. 1100534449, datate rispettivamente 10.3.2011 e
14.2.2011, per l'intervenuto decorso del termine biennale di cui alla legge n. 205/2017.
Incardinato il contraddittorio, la causa era istruita documentalmente e, infine, decisa con la sentenza in questa sede appellata, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dei rilievi formulati dall'ente convenuto, rigettava la domanda per l'omessa esibizione del contratto scritto originariamente stipulato tra la fornitrice e l'IACP.
In particolare, applicando il criterio della “ragione più liquida”, il primo giudice rilevava come, venendo in rilievo un rapporto con un ente pubblico, l'assenza di contestazioni circa l'avvenuta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 2 di 12 esecuzione della prestazione per cui era richiesto il pagamento non potesse costituire un elemento idoneo, per se, a postulare la fondatezza della domanda creditoria.
A tal proposito, il Tribunale richiamava i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali, ai sensi di legge, era richiesta la necessaria adozione della forma della scritta, da valutarsi con riferimento non alla mera deliberazione dell'organo che avesse autorizzato la stipula, ma con riguardo all'atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, idoneo a manifestare all'esterno la volontà dell'ente.
Nel caso di specie, tale atto non risultava prodotto in giudizio, conseguendone una carenza di prova in merito a un elemento essenziale del rapporto contrattuale dedotto in causa.
Inoltre, richiamato il dettato normativo dell'art. 19 del T.U.E.L., il primo giudice rilevava l'ulteriore difetto probatorio relativo all'assenza dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria, costituenti anch'essi un requisito essenziale per la validità dei contratti di somministrazione stipulati dagli enti locali.
Alla luce di tali carenze documentali, il Tribunale dava quindi atto dell'insussistenza dei presupposti richiesti per la valida costituzione del rapporto contrattuale, o, quantomeno, per la relativa prova, escludendo, di conseguenza, che l'ente convenuto potesse ritenersi vincolato alla controprestazione richiesta dalla fornitrice.
Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dalla società attrice, il Tribunale, richiamati i presupposti di tale azione, osservava come il disposto rigetto della domanda per l'omessa produzione del contratto scritto impedisse di ritenere sodisfatto il requisito della sussidiarietà, disponendo l'attrice di un'azione alternativa per la tutela della propria posizione giuridica, e ciò, sebbene tale azione si fosse rivelata infruttuosa.
Pertanto, la domanda di pagamento era rigettata anche sotto tale profilo.
Con citazione del 12.4.2023 proponeva dunque il presente appello la società Parte_1 censurando, in via principale, la ritenuta applicabilità delle norme e dei principi richiamati dal primo giudice in tema di validità dei contratti stipulati da enti pubblici.
Difatti, ad avviso dell'appellante, la natura di ente pubblico economico della convenuta CP_1 avrebbe dovuto indurre il Tribunale a collocare la vicenda contrattuale in esame nella cornice del diritto privato, con esclusione di ogni normativa di carattere vincolistico e speciale posta a tutela delle pubbliche amministrazioni.
In via gradata, l'appellante reiterava la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento già proposta in prime cure, censurando la sentenza impugnata laddove il primo giudice, pur affermando in premessa la nullità del contratto azionato, aveva contraddittoriamente escluso la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 3 di 12 sussistenza del requisito della sussidiarietà imposto dall'art. 2041 c.c., a tal riguardo ritenendo che l'attrice disponesse, per la medesima pretesa, di una tutela di tipo contrattuale.
Chiedeva, pertanto, di riformarsi la sentenza di primo grado e di disporsi l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure.
Con comparsa del 22.9.2023 si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., stante la mancanza di specificità dei motivi articolati.
Nel merito, l'appellata resisteva alle avverse deduzioni concernenti l'inapplicabilità della normativa evocata dal primo giudice, reiterando, in ogni caso, le eccezioni già formulate dinanzi al Tribunale, con particolare riguardo all'avvenuta prescrizione del credito contabilizzato nelle fatture dei mesi di febbraio e marzo del 2011.
Così incardinato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 26.9.2023 la Corte rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In esito, all'udienza dell'11.2.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. articolata dalla rispondendo l'articolazione dell'atto di gravame, contrariamente CP_1 all'assunto della appellata, al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali specificamente richiamati, imporrebbero una diversa decisione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 4 di 12 Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Le doglianze dell'appellante, come articolate nel primo motivo di gravame, attengono, in essenza, alla natura giuridica dell'originaria convenuta trattandosi di questione CP_1 preordinata alla censurata applicabilità delle norme in materia di requisiti formali dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
In particolare, la società fornitrice evidenzia come l' in quanto azienda speciale subentrata CP_1 all'IACP, sia inquadrabile, come altri soggetti analoghi, nella categoria degli enti pubblici economici, strettamente operanti nel perimetro delle regole del diritto di privato.
Da tanto, discenderebbe la non applicabilità delle norme del T.U.E.L. richiamate dal primo giudice, operando, rispetto al contratto dedotto in causa, il generale principio privatistico della libertà delle forme.
Il motivo è fondato.
In proposito, è opportuna una preliminare ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha accompagnato la trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), enti pubblici strumentali dello Stato operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nelle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica, quale è l'odierna appellata.
Gli IACP, istituiti nella prima metà del secolo scorso, svolgevano inizialmente un servizio pubblico di protezione sociale, che garantiva il soddisfacimento del primario bisogno di un'abitazione.
La legge del 22 ottobre 1971, n. 865, che ha trasferito il patrimonio edilizio pubblico agli IACP, ha espresso un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica, intesa come servizio sociale rivolto a soddisfare un'esigenza fondamentale di tutti i cittadini.
Sono quindi intervenuti il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che hanno dato un assetto regionalistico alla distribuzione delle funzioni amministrative dell'edilizia residenziale pubblica.
In particolare, l'art. 93 del d.P.R. n. 616 del 1977 stabiliva che “sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale, nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento”, prevedendo, altresì, il trasferimento delle funzioni statali relative agli IACP.
Con il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo
Stato e le Regioni e il riordino delle varie funzioni pubbliche, confluito nella riforma del Titolo V
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 5 di 12 della Costituzione, la materia dell'edilizia pubblica è stata infine attribuita alla competenza regionale, con un'articolazione su tre diversi livelli normativi.
Per quanto qui rileva, il terzo livello, di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli
IACP o degli altri enti che sono ad essi subentrati in virtù della legislazione regionale.
Seguendo la linea della ripartizione della potestà legislativa tracciata dall'art. 117, le Regioni, al fine di rendere maggiormente efficiente e agile il servizio, hanno poi trasformato gli IACP in
“Aziende”, organizzandole secondo schemi privatistici.
In riferimento al caso di specie, con il regolamento regionale del 28 giugno 2016, n. 4, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera a), della legge regionale del 18 gennaio 2016, n. 1, la
Regione Campania istituiva l' definita quale “ente Controparte_1 pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nel rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti vigenti, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania” (art. 1, comma 2).
Tra gli scopi dell' elencati all'art. 1, comma 5, del regolamento, rientrano la risposta al CP_1 fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e di particolari categorie sociali, mediante l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi, l'ampliamento dell' offerta di abitazioni in locazione permanente o a termine, a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, e la promozione di interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
A tali scopi l' provvede con l'eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, nel rispetto CP_1 della normativa vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale, la realizzazione, l'acquisto o il recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, nonché la partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali e alla riqualificazione urbana.
Così riassunto il quadro normativo che ha prodotto la trasformazione dell'IACP nell'attuale occorre ulteriormente premettere, sul piano della relativa interpretazione della questione CP_1 attualmente controversa, che la necessità della forma scritta per i contratti sottoscritti dagli enti pubblici è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 6 di 12 contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (tra le più recenti, Cass. n. 1549/2018, Cass. n. 17016/2018).
Da tale principio si è fatta discendere l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, anche se protrattisi per anni o se riconducibili all'esecuzione della prestazione (Cass. n. 12316/2015, Cass. n. 22994/2015).
Cionondimeno, si è altresì affermato che le norme sulla contabilità generale dello Stato e degli enti locali non sono applicabili agli enti pubblici economici, per i cui contratti non è prevista, di regola, la forma scritta o altra forma solenne, privilegiandosi in questo caso la considerazione che l'ente pubblico si pone sullo stesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori, finendo con l'essere a questi equiparato anche nell'espletamento della comune attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte invece alle pubbliche amministrazioni (Cass. n.
24640/2016).
Nel caso di specie, occorre porsi il problema della natura delle aziende pubbliche speciali degli enti territoriali, al cui genere si riconduce, come premesso, l' odierna appellata. CP_1
La questione ha costituito oggetto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 20684/2018.
Premessa l'evoluzione normativa che ha interessato la progressiva trasformazione di taluni enti pubblici in aziende speciali, sopra tratteggiata con specifico riferimento alla vicenda degli IACP, la
Suprema Corte ha osservato come l'azienda speciale possa definirsi quale ente strumentale dell'ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, istituito per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell'ambito delle competenze dell'ente territoriale stesso, la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Ne deriva, nell'esame della Corte, una natura essenzialmente ibrida dell'azienda speciale: “la sicura alterità soggettiva … ne esalta le potenzialità operative sul mercato, ma è evidente, per l'ingerenza assicurata dagli statuti all'ente pubblico, la sottoposizione di quella a forme di eterodirezione od eterogestione, quasi in contropartita dell'assunzione diretta dei rischi di perdita economica con nullificazione del rischio di impresa a carico del soggetto esercente l'attività economica, sconosciute al diritto civile in generale ed a quello societario in particolare”.
Muovendo da tale constatazione, le Sezioni Unite hanno valorizzato la rilevanza imprenditoriale dell'attività rimessa alle aziende speciali.
Difatti, l'azienda speciale è destinata per definizione alla produzione di beni ed attività riconducibili alla nozione di “servizi” di cui alla classica definizione codicistica di imprenditore,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 7 di 12 sia pur con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e con obbligo di pareggio del bilancio
(come previsto dall'art. 114, comma 4, del T.U.E.L.).
In ragione di tale circostanza – e cioè per il fatto che l'attività dell'azienda speciale ha ad oggetto, appunto, la produzione di beni e attività con rilevanza imprenditoriale ed economica – può ritenersi che l'articolazione dell'ente locale in cui si risolve l'azienda speciale, sebbene saldamente collegata all'ente tramite la funzionalizzazione delle scelte generali di politica imprenditoriale e gli altri strumenti di ingerenza e controllo previsti dallo Statuto, espleti attività imprenditoriale in senso proprio.
Dunque, “se si fa salva la disciplina per particolari tipologie di contratti … in cui le esigenze pubblicistiche di controllo su imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa riprendono il sopravvento con l'imposizione di forme negoziali del tutto peculiari e solenni, può affermarsi che l'azienda speciale – a prescindere dalla sua qualificazione e quindi se non altro a questi fini – espleta un'attività imprenditoriale in senso proprio, in ordine alla quale nulla ne giustifica la sottrazione all'esigenza che sia svolta su di un piede di perfetta parità, al di fuori di ogni schema autoritativo, sul mercato e nei confronti delle potenziali controparti, siano esse altri imprenditori o consumatori ed utenti” (Cass., Sez. Un., n. 20684/2018 cit.).
In sintesi, ad avviso della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'attività negoziale ordinaria delle aziende speciali, l'inserimento funzionale di tali enti nell'organizzazione della pubblica amministrazione degrada a mero presupposto delle determinazioni alla contrattazione, e non può imporre – salva un'eventuale disciplina speciale per determinate categorie di contratti – le forme garantistiche finalizzate a tutelare la pubblica amministrazione nel solo caso in cui quest'ultima persegua direttamente i suoi fini istituzionali, in ambito lato sensu autoritativo.
Infatti, le più impegnative forme imposte ai contratti della pubblica amministrazione sarebbero da un lato incompatibili con la rapidità e l'elasticità imposte dalla natura dell'attività espletata dalle aziende e, dall'altro, integrerebbero un ingiustificato privilegio a favore di soggetti che gestiscono un'attività imprenditoriale, sia pure pubblicisticamente orientata, senza considerare le esigenze di tutela delle controparti, che legittimamente si attendono di potere contrattare liberamente con l'imprenditore, in applicazione dei principi generali sulla tendenziale o normale libertà delle forme negoziali.
Può concludersi, quindi, che per i contratti stipulati dalle aziende speciali non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., vigendo, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 8 di 12 Poste tali coordinate, e tornando al motivo dell'appello, appare evidente che l' pur CP_1 qualificata dal regolamento regionale quale ente pubblico non economico, svolga, anche se in maniera non esclusiva, un'attività di tipo commerciale, ricavando i propri proventi dalla cessione a titolo oneroso dei beni immobili di sua proprietà, o di proprietà di altri enti.
Dunque, non risulta pertinente l'assunto di cui alla sentenza di prime cure, secondo cui, pur non Part contestati il rapporto e l'effettiva somministrazione delle forniture, la domanda proposta dall' andava dichiarata infondata per l'omessa produzione, agli atti di causa, del contratto stipulato per iscritto.
Di contro, risultando pacifico l'avvenuto subentro dell' in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1 posti in essere dall'IACP, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la condotta processuale dell' convenuta alla luce delle normali implicazioni delineate dalla norma procedurale con CP_1 riferimento ai rapporti giuridici tra privati, riconducendo alla non contestazione dei fatti allegati con la citazione introduttiva le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., consistenti nell'espunzione delle circostanze non contestate da quelle necessitanti di opportuno controllo probatorio.
Part Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto in giudizio 26 fatture inevase, riferibili a punti di prelievo e a utenze che erano nella disponibilità dell'IACP.
A fronte di tale allegazione, la convenuta non ha sollevato alcuna contestazione in ordine CP_1 all'effettiva esistenza del rapporto e all'avvenuta esecuzione delle forniture di cui l'attrice ha chiesto il controvalore, nulla deducendo, altresì, in ordine ai volumi di gas indicati in fattura e alla relativa contabilizzazione effettuata dalla fornitrice.
Difatti, anche in questa sede l'appellata si è limitata a contestare la domanda con deduzioni non attinenti al credito recato dalle fatture azionate, svolgendo una serie di rilievi circoscritti alla sola Part elencazione delle utenze oggetto del rapporto originariamente intercorso tra la fornitrice il proprio dante causa. Part In particolare, l' appellata evidenzia come, dei 19 punti di prelievo indicati da solo 11 CP_1 avrebbero potuto dare origine alla richiesta di pagamento del corrispettivo, atteso che, nella stessa prospettazione dell'attrice, 8 delle utenze elencate risultavano già cessate alla data di emissione delle fatture.
La contestazione, oltre che inconferente, non rispetta i requisiti di specificità e puntualità richiesti dalla legge per la non operatività del meccanismo processuale di cui all'art. 115 c.p.c., risultando incentrata non sui “fatti” posti a fondamento della pretesa, ma sulla mera modalità di presentazione degli stessi.
Difatti, è pacifico tra le parti che le fatture di cui è richiesto il pagamento si riferiscono solo ad Part alcune delle utenze elencate da ella premessa dell'atto introduttivo, che esauriscono, con una
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 9 di 12 finalità meramente espositiva, la totalità delle forniture oggetto del rapporto tra la società e l'IACP, comprensive di utenze già cessate alla data di emissione delle fatture oggetto di causa.
In tale contesto, la contestazione dell' finisce con il risolversi, in sostanza, nel solo rilievo CP_1 dell'ultroneità dell'elencazione delle forniture riportate nell'atto di citazione, in cui l'attrice aveva incluso utenze che non avevano generato alcuna delle fatture azionate in giudizio.
Ad ogni modo, la riferibilità delle fatture alle utenze di spettanza della convenuta costituisce una circostanza pacificamente ricavabile dai codici utente riportati su ciascuna fattura, corrispondenti alle utenze non cessate di cui al menzionato elenco.
Inoltre, va altresì osservato come, con le note di cui al secondo termine dell'art. 183, comma 6,
c.p.c., la società attrice abbia depositato un'apposita certificazione dell'Ufficio del Territorio provinciale di Caserta da cui è possibile ricavare che, nei luoghi fisici in cui era dichiarata l'esecuzione della fornitura, come indicati nelle singole fatture poste a base della richiesta giudiziale, erano situati cespiti di proprietà dell'ente convenuto.
Pertanto, deve ritenersi provata la legittimazione passiva dell' rispetto al credito azionato. CP_1
Le difese dell'odierna appellata meritano tuttavia accoglimento con riferimento all'intervenuta prescrizione delle fatture M116021326 e 1100534449, tempestivamente eccepita in primo grado.
Trattasi, infatti, di fatture emesse nell'anno 2011, il cui credito, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, era già estinto alla data della diffida del 29.3.2018.
In ordine al termine di prescrizione, va tuttavia precisato che, nel caso in esame, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., e non, come invece sostenuto dall'appellata, il termine biennale di cui alla legge n. 205/2017, trattandosi di fatture relative a consumi anteriori alla data dell'1.1.2019, specificamente prevista dalla norma per la decorrenza dell'indicato termine con riferimento alle forniture di gas.
Pertanto, dall'importo complessivamente non contestato di euro 421.725,41 vanno detratti gli importi di euro 3.025,93 ed euro 33,36 recati dalle menzionate fatture prescritte, per un credito complessivo di euro 418.666,12.
Sulla somma anzi determinata sono dovuti i richiesti interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture.
Al riguardo, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cass. n. 5734/2019).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 10 di 12 Pertanto, gli interessi moratori si applicano anche nel caso in cui il contraente sia una pubblica amministrazione.
In tema di mora della pubblica amministrazione, in particolare, è stato in più occasioni affermato che l'esigenza di rispettare le procedure della contabilità pubblica non comporta, in caso di colpevole ritardo nell'espletamento delle formalità di liquidazione di un credito vantato dal privato, alcuna deroga al principio di cui all'art. 1218 c.c., riguardante l'inesatto o tardivo adempimento della prestazione, né al principio di cui al successivo art. 1224 c.c., comma 1, che identifica il dies a quo della decorrenza degli interessi con il giorno della costituzione in mora, con la conseguenza che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione, in quanto inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ancorché non risulti materialmente emesso il relativo titolo di spesa (Cass. n. 13763/2021).
Pertanto, sull'importo dovuto alla società come sopra specificato, andranno applicati Parte_1 gli interessi al saggio maggiorato di cui al d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, con esclusione, come premesso, delle fatture prescritte.
Resta assorbito l'esame della doglianza di cui al secondo motivo di gravame, afferente al rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
In definitiva, in accoglimento dell'appello, la va Controparte_2 condannata al pagamento, in favore della società della somma di euro Parte_1
418.666,12, oltre interessi come sopra precisati.
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello, nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n.
12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
A tal fine, tenuto conto della particolare natura delle questioni giuridiche trattate, e delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la qualificazione dei contratti stipulati dalle aziende speciali, solo recentemente risoltesi nell'indirizzo di cui si è sopra dato atto, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1787/2023 r.g.a.c. – sentenza – pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. Parte_1
3789/2022 del 24.10.2022, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, Controparte_2 in favore della società della somma di euro 418.666,12, oltre interessi Parte_1 moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalle singole fatture;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
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