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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3856/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. Bruno E. Pontecorvo CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80; che in sede di atp (rgn. 5451/2022) e che i suddetti requisiti non venivano riscontrati;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 15.6.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 15.6.2023 ha chiesto che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 11.8.2021, con condanna dell CP_2 resistente al pagamento dei ratei.
Si è costituito l'ente resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanze di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono sere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stata disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia ha accertato che il ricorrente risultava affetto da un complesso di infermità che integrano il requisito medico utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagno.
Il Ctu tenendo conto delle patologie riscontrate (Rilevante deficit statico dinamico in poliartrosi in grave obesità (BMI 43.6).Cardiopatia ischemica cronica in medio controllo farmacologico, con facile faticabilità e dispnea per sforzi modesti. Iniziale deterioramento cognitivo in quadro depressivo.) ed esaminata la documentazione medica depositata in atti ha affermato che “in occasione dell'accertamento peritale è stato evidenziato un quadro di grave difficoltà nello svolgimento della deambulazione e dei passaggi posturali che, anche proprio per l'eccedenza ponderale, comportano facile faticabilità e insorgenza di dispnea. In sostanza, attualmente lo svolgimento degli atti della vita quotidiana è compromesso a causa dell'obesità che determina una grave disfunzione motoria, in particolare nella deambulazione che avviene esclusivamente con appoggio e che richiede anche aiuto di terzi. Nel complesso, questi aspetti determinano una condizione di non autosufficienza, anche per il compimento degli atti quotidiani, posto che il Sig.
richiede aiuto per ogni attività.”. Pt_1
Quanto alla decorrenza “Tale quadro, anche su base documentale, risulta presente fin dall'aprile 2024”.
Ha, quindi, concluso affermando la sussistenza del requisito dell'indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a far data dall'aprile 2024 con revisione nel luglio 2025.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3856/2023 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere dall'aprile 2024, con rivedibilità nel luglio 2025;
- Compensa tra le parti le spese di lite
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
BI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3856/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. Bruno E. Pontecorvo CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80; che in sede di atp (rgn. 5451/2022) e che i suddetti requisiti non venivano riscontrati;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 15.6.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 15.6.2023 ha chiesto che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 11.8.2021, con condanna dell CP_2 resistente al pagamento dei ratei.
Si è costituito l'ente resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanze di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono sere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stata disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia ha accertato che il ricorrente risultava affetto da un complesso di infermità che integrano il requisito medico utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagno.
Il Ctu tenendo conto delle patologie riscontrate (Rilevante deficit statico dinamico in poliartrosi in grave obesità (BMI 43.6).Cardiopatia ischemica cronica in medio controllo farmacologico, con facile faticabilità e dispnea per sforzi modesti. Iniziale deterioramento cognitivo in quadro depressivo.) ed esaminata la documentazione medica depositata in atti ha affermato che “in occasione dell'accertamento peritale è stato evidenziato un quadro di grave difficoltà nello svolgimento della deambulazione e dei passaggi posturali che, anche proprio per l'eccedenza ponderale, comportano facile faticabilità e insorgenza di dispnea. In sostanza, attualmente lo svolgimento degli atti della vita quotidiana è compromesso a causa dell'obesità che determina una grave disfunzione motoria, in particolare nella deambulazione che avviene esclusivamente con appoggio e che richiede anche aiuto di terzi. Nel complesso, questi aspetti determinano una condizione di non autosufficienza, anche per il compimento degli atti quotidiani, posto che il Sig.
richiede aiuto per ogni attività.”. Pt_1
Quanto alla decorrenza “Tale quadro, anche su base documentale, risulta presente fin dall'aprile 2024”.
Ha, quindi, concluso affermando la sussistenza del requisito dell'indennità di accompagno di cui all'art. 1 l. 18/80 a far data dall'aprile 2024 con revisione nel luglio 2025.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3856/2023 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 a decorrere dall'aprile 2024, con rivedibilità nel luglio 2025;
- Compensa tra le parti le spese di lite
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
BI TT