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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5823/2024 promossa da:
(C.F.: ), quale titolare della Galleria San Lorenzo al Ducale, Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...]8 A, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Donato del Foro di Genova (Pec:
– C.F.: ) ed elettivamente domiciliato Email_1 C.F._2 presso lo studio dello stesso in Genova, Via Roma 8/9
ATTORE contro
Avv. Sara Armella (C.F. , con STUDIO IN Genova, Piazza De Ferrari n. 4, C.F._3 difesa e rappresentata, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giovanni Roveda (C.F.
P.E.C.: fax 0299980260) presso il C.F._4 Email_2 cui studio in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, ha eletto domicilio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. Sara Armella ai sensi e per gli effetti degli articoli 2236 c.c. e 1176 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in dipendenza dei fatti narrati, quantificati nell'importo di € 181.879,00 o nel diverso importo che sarà ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, anche con valutazione equitativa, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo;
pagina 1 di 9 - con vittoria di spese e competenze professionali della mediazione e del presente giudizio. Con ogni riserva”
Per parte convenuta:
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Genova:
Respingere le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. sostiene che l'avv.to Sara Armella, incaricata di assisterlo nel giudizio radicato avanti la Pt_1
Suprema Corte di Cassazione (rgn 25753/2014), non abbia adempiuto al mandato difensivo affidato con la diligenza dovuta ex art. 1176 c.c.
In particolare, sostiene di aver visto respingere il proprio ricorso in Cassazione, promosso avverso la pronuncia n. 121 della Commissione Tributaria Regionale di Genova depositata il 17.09.2013, sulla base di una motivazione che palesava l'errore tecnico commesso dal legale.
Più precisamente, parte attrice ha allegato che, con sentenza n. 12400/2021 del 22 gennaio 2021 (doc. n. 6), la Suprema Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Peraltro, a cagione dell'inammissibilità della produzione documentale versata in atti solamente con la memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., né essendo stato trascritto il contenuto dei documenti (richiamati alle pp. 12 ss.), donde dovrebbe evincersi la regolarità della condotta del Pt_1 medesimo, il motivo è anche privo di autosufficienza (ex art. 360, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), con riferimento alle doglianze ivi svolte dal ricorrente, circa l'insussistenza dei presupposti per una rideterminazione del proprio reddito…e nell'immediato seguito…che avuto riguardo, poi, alla sotto- censura concernente l'erronea applicazione della media aritmetica semplice, anziché di quella ponderata, anch'essa è inammissibile sotto molteplici profili, giacché (1) da un lato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente non ha trascritto, ai fini della specificità del motivo, come doglianza in questione sarebbe stata proposta nei precedenti gradi di merito (pur ad essa facendo generico riferimento, relativamente alla fase di appello, la successiva p. 22 del ricorso). In particolare, nonostante invochi l'applicazione, per l'individuazione delle percentuali di ricarico, della media ponderata, la difesa del non ha trascritto in ricorso come avrebbe allegato e provato, Pt_1 nei precedenti gradi di giudizio, le differenze esistenti tra le merci vendute con riguardo al valore ed ai maggiori quantitativi venduti (arg. da Cass., 16.12.2009, n. 26312, Riv. 610571-01), né, ancora, ha fornito tali indicazioni nel presente giudizio di legittimità (2) …ed ancora…in ogni caso il motivo pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere parte ricorrente trascritto, in ricorso, il contenuto della documentazione donde dovrebbe trarsi la conferma della propria tesi (né essendo utilizzabile, per quanto chiarito supra, quella allegata alla memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.), sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione al riguardo;
pagina 2 di 9 ed infine “…b) avuto riguardo, poi, all'omessa valutazione di tutta la documentazione prodotta, la censura è inammissibile, per non avere parte ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto di detta documentazione, sì da precluderne la valutazione al Collegio qualsivoglia valutazione al riguardo” .
Secondo parte attrice, il fatto che l'avv.to Armella, che doveva sincerarsi di avere tutta la documentazione a sue mani al momento della presentazione del ricorso, non avesse trascritto o riprodotto nel ricorso la documentazione necessaria per provare le ragioni del proprio assistito, aveva reso difficoltosa la valutazione da parte dei giudicanti dei motivi di ricorso, in palese violazione del principio dell'autosufficienza (tanto più considerando che uno dei motivi di gravame era proprio l'omessa valutazione da parte della Commissione Tributaria Regionale di Genova della documentazione precedentemente prodotta dalla difesa del sig. ). Pt_1
Il danno reclamato, quale conseguenza immediata e diretta del predicato inadempimento, corrisponde all'ingente somma accertata dall'Agenzia delle Entrate che il sig. si è visto costretto a versare Pt_1 (ratealmente) e che non sarebbe stata versata, in caso di assai verosimile accoglimento del ricorso in Cassazione promosso.
Ciò in quanto sarebbe stato senz'altro possibile dimostrare davanti alla Suprema Corte che:
▪ l'Agenzia delle Entrate aveva operato nei suoi confronti un accertamento induttivo per l'anno 2005 fondato solo sulla irregolarità di una fattura di acquisto (quindi imputabile a un terzo) su un totale di 846 fatture passive alla data dell'accesso degli agenti accertatori avvenuta il 19 ottobre 2007. Quindi per una percentuale dello 0,12 %, che rendeva inammissibilità tale accertamento e giustificava quindi il suo annullamento a sensi dell'art. 39 DPR 29 settembre 1973 n. 600;
▪ la percentuale di ricarico pretesamente accertata (653,67%, ben superiore di oltre l'80% rispetto alla media di settore) era stata effettuata in modo induttivo ed in forza di proiezioni arbitrarie, sulla base dell'intera documentazione prodotta
▪ i parametri e gli elementi presi per calcolare la percentuale di ricarico si riferivano ad annualità diverse dal 2005 (quella oggetto di accertamento) in palese violazione con i principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte di legittimità ( “la determinazione induttiva del reddito, sulla base di dati e notizie comunque raccolte, deve far riferimento esclusivamente a dati relativi all'anno di accertamento, non esistendo alcuna presunzione legale di costanza del reddito in anni diversi” sul punto Cass. Civ., 21 dicembre 2007, sentenza n. 27008/2007; Cass. Civ., 28 giugno 2017, ordinanza n. 16108/2017). In particolare, erano stati considerati come prezzi di vendita il listino dell'anno 2007, i prezzi di acquisto delle opere erano stati campionati in base agli acquisti di svariati anni e non all'anno oggetto di accertamento, erano stati considerati singoli prodotti e non i prodotti effettivamente venduti e acquistati per cui era impossibile che la percentuale di ricarico fosse stata determinata attraverso una media ponderata.
Parte convenuta si è costituita negando qualsivoglia inadempimento al mandato conferito e contestando l'esistenza del danno.
pagina 3 di 9 La domanda non può essere accolta.
Giova premettere che il sig. , esercente di attività al commercio di oggetti d'arte e sacri, si è visto Pt_1 notificare avviso di accertamento n. R4C011201116/2008 relativo ad IRPEF-IRAP-IVA anno 2005 (doc. n. 1.) da partedella Agenzia delle Entrate di Genova che aveva constatato, a fronte di un reddito d'impresa dichiarato di € 10.683,00, presunti maggiori ricavi non dichiarati pari ad € 119.924,01 e un'asserita maggiore IVA di € 23.984,80 (percentuale di ricarico del 653,67% rispetto al costo di vendita dichiarato dal contribuente) .
Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2009 il sig. aveva impugnato nanti la Commissione Pt_1 Tributaria Provinciale di Genova (RG. 689/09), detto accertamento chiedendone l'annullamento.
A sostegno delle proprie ragioni aveva evidenziato che i suddetti maggiori ricavi fossero il risultato di un metodo di calcolo palesemente errato, in quanto la percentuale di ricarico era stata determinata sulla base di una media matematica stabilita dall'art. 39, secondo comma, d.p.r. 600 del 1973 ed applicata per la quasi totalità delle opere d'arte da lui commerciate, sebbene solo una parte fossero del sig. Pt_1 e molte invece delle opere presenti nei locali della sua impresa fossero semplicemente in conto visione.
Allegava altresì che nel calcolo erano state considerate giacenze di magazzino acquistate in epoca assai risalente, a cui erano stati applicati prezzi di listino del 2007.
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 145/13/2010 del 13 gennaio 2010 depositata in data 9 giugno 2010 (doc. n. 2),accolse in parte il ricorso del contribuente, riducendo del 50% la percentuale di ricarico del 653,67% determinata dall'Ufficio, sottolineando che “lo sconto d'uso nella vendita viene considerato del tutto normale e che i prezzi di listino devono essere considerati quali una mera indicazione”.
Avverso la citata sentenza il sig. proponeva, allora, in data 18 giugno 2011 appello (doc. 3)nanti Pt_1 la Commissione Tributaria Regionale di Genova con cui lamentava il vizio di omessa pronuncia della sentenza sugli innumerevoli errori commessi dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla determinazione della percentuale di ricarico e sull'omessa dichiarazione dell'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nonché sull'infondatezza della pretesa impositiva.
In sede d'appello il sig. contestava la violazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, Pt_1 poichè, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non vi erano i presupposti per la rettifica, in via induttiva, del maggior reddito.
Sempre in sede di gravame il sig. eccepiva la sommaria valutazione della documentazione Pt_1 prodotta, in atti, comprovante l'insussistenza di asseriti maggiori ricavi.
pagina 4 di 9 Il gravame veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova con sentenza 121 pronunciata il 25 giugno 2012 e depositata il 17 settembre 2013 (doc. n. 4),mentre veniva accolto parzialmente l'appello incidentale proposto dall' (di talché la percentuale di ricarico applicata al CP_1 venduto venne ridotta di un'aliquota del 30%).
Il sig. promuoveva quindi con l'avv. Armella ricorso in Cassazione affidato “formalmente” a Pt_1 due motivi: - Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).
Orbene, la Suprema Corte, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, ha rigettato il primo motivo del ricorso (Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) non solo per violazione del principio di autosufficienza e specificità (in relazione ai quali è stata cesurata in questa sede la condotta del legale) ma anche:
▪ per difetto di interesse (rispetto alle sottocensure a) e b) del motivo di impugnazione legate al ricorso al metodo analitico induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria). Si legge in sentenza: “relativamente al primo profilo in cui si articola, il motivo pecca di interesse, sol considerando che la difesa del invoca l'applicazione di un metodo di accertamento - Pt_1 quello induttivo "puro", cioè - ancor più favorevole all'amministrazione finanziaria, in termini di prova, rispetto a quello analitico-induttivo seguito (e ritenuto motivatamente giustificato) dalla C.T.R., potendo nel primo caso l'Amministrazione finanziaria ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg. da Cass., Sez. 5, 17.7.2019, n. 19191, Rv. 654710-01)”;
▪ per erroneità del motivo di ricorso (“omessa pronuncia ex 360 comma 1 n. 3 cpc”) rispetto all'invocata applicazione della media ponderata per l'individuazione delle percentuali di ricarico, sottocensura c). Non a caso la Suprema Corte cita il precedente n. 9262/2019: “ Invero, la società deduce una violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma, in realtà, chiede una rivalutazione degli elementi probatori, palesando un motivo che attiene alla motivazione della sentenza. Infatti, per questa Corte, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707)..l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., lamentata dal contribuente doveva essere fatta valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, cfr Cass., 18 maggio 2012, n. 7871…ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda pagina 5 di 9 non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155). Ed infatti si legge in sentenza: “avuto riguardo, poi, alla sotto-censura concernente l'erronea applicazione della media aritmetica semplice, anziché di quella ponderata, anch'essa è inammissibile sotto molteplici profili, giacché: (1) da un lato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente non ha trascritto, ai fini della specificità del motivo, come la doglianza in questione sarebbe stata proposta nei precedenti gradi di merito (pur ad -6- Corte di Cassazione - copia non ufficiale Ric. 2014 n. 25753 (riunito il Ric. 2014 n. 26200) sez. ST - ud. 22-01-2021 essa facendo generico riferimento, relativamente alla fase di appello, la successiva p. 22 del ricorso). In particolare, nonostante invochi l'applicazione, per l'individuazione delle percentuali di ricarico, della media ponderata, la difesa del non ha trascritto in Pt_1 ricorso come avrebbe allegato e provato, nei precedenti gradi di giudizio, le differenze esistenti tra le merci vendute con riguardo al valore ed ai maggiori quantitativi venduti (arg. da Cass., 16.12.2009, n. 26312, Rv. 610571-01), né, ancora, ha fornito tali indicazioni nel presente giudizio di legittimità; (2) dall'altro, essa comunque disvela un (inammissibile) vizio motivazionale (arg. da Cass., 3.4.2019, n. 9262, con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente)”;
▪ per aver promosso una censura di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge al fine di sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del materiale probatorio (rispetto alla doglianza concernente l'erronea inclusione, ai fini del calcolo del reddito del contribuente, delle opere trattenute in conto visione, sottocensura d). Si legge in sentenza: “la C.T.R ha ampiamente chiarito (cfr. pag. 7 della motivazione) le ragioni per le quali la documentazione prodotta dal non ha consentito di Pt_1 ritenere considerata superata la presunzione ex art. 3 del dpr 441/1997, sicchè il mezzo tende a provocare una inammissibile rivalutazione nel merito”).
La Suprema Corte, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, ha poi rigettato il secondo motivo del ricorso (Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) non solo per violazione del principio di autosufficienza e specificità (in relazione ai quali è stata cesurata in questa sede la condotta del legale) ma anche:
▪ per erroneità del motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c) in considerazione del fatto che l'omessa valutazione di deduzioni difensive (alla quale la Suprema Corte ha ritenuto fosse riconducibile “l'omessa valutazione circa l'errato utilizzo del metodo meramente aritmetico in sede di calcolo del presunto maggior ricarico”, sottocensura a) non era sussumibile nello specifico vizio denunciabile in Cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario. Si legge in sentenza “ribadito quanto già evidenziato a proposito del primo motivo, quanto all'inammissibilità della censura per difetto di specificità, osserva nondimeno il Collegio che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è invece inquadrabile la censura (quale quella di specie) concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26305, Rv. 651305-01)”;
▪ per infondatezza, (in relazione “all'omessa valutazione della circostanza che il ricarico è stato calcolato sui prezzi di listino del 2007" sottocensura c). Si legge in sentenza: “lungi dall'aver pagina 6 di 9 omesso la valutazione di tale circostanza, la C.T.R. ne ha - anzi - a tal punto tenuto conto da ridurre, in percentuale, la misura del ricarico originariamente individuata dell'ufficio”;
Quindi non è affatto provato, rispetto ai temi d'indagine sopra richiamati, che, in assenza della condotta contestata in questa sede al legale (omessa trascrizione o riproduzione nel ricorso delle difese necessarie per provare le ragioni del proprio assistito), il ricorso aveva concrete chance di accoglimento (anzi è provato il contrario).
Rispetto poi alla questione dell'inammissibilità della produzione successivamente allegata alla memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ, l'avv. Armella ha dedotto come il sig. fosse assistito, nei Pt_1 precedenti gradi di giudizio, da un altro Studio legale e che l'Avv. Armella, ricevuto l'incarico di assistenza in Corte di Cassazione in data 8.10.2014, aveva richiesto al sig. di fornire allo Studio Pt_1 tutta la documentazione relativa al procedimento (doc. 6 da cui risulta che la documentazione fosse andata smarrita in CT).
L'avv. Armella si era quindi tempestivamente premurata di reperire tutta la documentazione necessaria da allegare al ricorso.
In particolare, con l'istanza di trasmissione del fascicolo processuale, regolarmente depositata presso la cancelleria della Commissione tributaria regionale e, in copia, presso la Corte di Cassazione, l'avv. Armella aveva richiesto la trasmissione dell'intero fascicolo di merito, dal Giudice di appello alla Suprema Corte (doc. 7).
Si veda, sul punto, (doc. 8) la missiva inviata dal sig. al Presidente della Commissione tributaria Pt_1 regionale di Genova nella quale si faceva espresso riferimento a “precedenti inutili ricerche” e al fatto che, tramite l'avv. Armella, egli aveva richiesto di estrarre copia della documentazione non reperita:
pagina 7 di 9 Il che dimostra che il deposito “tardivo” della documentazione in Cassazione non è certo fatto imputabile a negligenza del difensore (che ha chiaramente prodotto quanto ricevuto non appena disponibile materialmente).
Né la prova orale offerta da parte attrice ha offerto specifici elementi di segno contrario.
Sulla scorta dei principi applicabili alla materia (la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente, Cass. 10526/2015) la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per studio, introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 rigetta la domanda proposta da pare attrice;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5823/2024 promossa da:
(C.F.: ), quale titolare della Galleria San Lorenzo al Ducale, Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...]8 A, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Donato del Foro di Genova (Pec:
– C.F.: ) ed elettivamente domiciliato Email_1 C.F._2 presso lo studio dello stesso in Genova, Via Roma 8/9
ATTORE contro
Avv. Sara Armella (C.F. , con STUDIO IN Genova, Piazza De Ferrari n. 4, C.F._3 difesa e rappresentata, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giovanni Roveda (C.F.
P.E.C.: fax 0299980260) presso il C.F._4 Email_2 cui studio in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, ha eletto domicilio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. Sara Armella ai sensi e per gli effetti degli articoli 2236 c.c. e 1176 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in dipendenza dei fatti narrati, quantificati nell'importo di € 181.879,00 o nel diverso importo che sarà ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria, anche con valutazione equitativa, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo;
pagina 1 di 9 - con vittoria di spese e competenze professionali della mediazione e del presente giudizio. Con ogni riserva”
Per parte convenuta:
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Genova:
Respingere le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. sostiene che l'avv.to Sara Armella, incaricata di assisterlo nel giudizio radicato avanti la Pt_1
Suprema Corte di Cassazione (rgn 25753/2014), non abbia adempiuto al mandato difensivo affidato con la diligenza dovuta ex art. 1176 c.c.
In particolare, sostiene di aver visto respingere il proprio ricorso in Cassazione, promosso avverso la pronuncia n. 121 della Commissione Tributaria Regionale di Genova depositata il 17.09.2013, sulla base di una motivazione che palesava l'errore tecnico commesso dal legale.
Più precisamente, parte attrice ha allegato che, con sentenza n. 12400/2021 del 22 gennaio 2021 (doc. n. 6), la Suprema Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Peraltro, a cagione dell'inammissibilità della produzione documentale versata in atti solamente con la memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., né essendo stato trascritto il contenuto dei documenti (richiamati alle pp. 12 ss.), donde dovrebbe evincersi la regolarità della condotta del Pt_1 medesimo, il motivo è anche privo di autosufficienza (ex art. 360, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), con riferimento alle doglianze ivi svolte dal ricorrente, circa l'insussistenza dei presupposti per una rideterminazione del proprio reddito…e nell'immediato seguito…che avuto riguardo, poi, alla sotto- censura concernente l'erronea applicazione della media aritmetica semplice, anziché di quella ponderata, anch'essa è inammissibile sotto molteplici profili, giacché (1) da un lato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente non ha trascritto, ai fini della specificità del motivo, come doglianza in questione sarebbe stata proposta nei precedenti gradi di merito (pur ad essa facendo generico riferimento, relativamente alla fase di appello, la successiva p. 22 del ricorso). In particolare, nonostante invochi l'applicazione, per l'individuazione delle percentuali di ricarico, della media ponderata, la difesa del non ha trascritto in ricorso come avrebbe allegato e provato, Pt_1 nei precedenti gradi di giudizio, le differenze esistenti tra le merci vendute con riguardo al valore ed ai maggiori quantitativi venduti (arg. da Cass., 16.12.2009, n. 26312, Riv. 610571-01), né, ancora, ha fornito tali indicazioni nel presente giudizio di legittimità (2) …ed ancora…in ogni caso il motivo pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere parte ricorrente trascritto, in ricorso, il contenuto della documentazione donde dovrebbe trarsi la conferma della propria tesi (né essendo utilizzabile, per quanto chiarito supra, quella allegata alla memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.), sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione al riguardo;
pagina 2 di 9 ed infine “…b) avuto riguardo, poi, all'omessa valutazione di tutta la documentazione prodotta, la censura è inammissibile, per non avere parte ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto di detta documentazione, sì da precluderne la valutazione al Collegio qualsivoglia valutazione al riguardo” .
Secondo parte attrice, il fatto che l'avv.to Armella, che doveva sincerarsi di avere tutta la documentazione a sue mani al momento della presentazione del ricorso, non avesse trascritto o riprodotto nel ricorso la documentazione necessaria per provare le ragioni del proprio assistito, aveva reso difficoltosa la valutazione da parte dei giudicanti dei motivi di ricorso, in palese violazione del principio dell'autosufficienza (tanto più considerando che uno dei motivi di gravame era proprio l'omessa valutazione da parte della Commissione Tributaria Regionale di Genova della documentazione precedentemente prodotta dalla difesa del sig. ). Pt_1
Il danno reclamato, quale conseguenza immediata e diretta del predicato inadempimento, corrisponde all'ingente somma accertata dall'Agenzia delle Entrate che il sig. si è visto costretto a versare Pt_1 (ratealmente) e che non sarebbe stata versata, in caso di assai verosimile accoglimento del ricorso in Cassazione promosso.
Ciò in quanto sarebbe stato senz'altro possibile dimostrare davanti alla Suprema Corte che:
▪ l'Agenzia delle Entrate aveva operato nei suoi confronti un accertamento induttivo per l'anno 2005 fondato solo sulla irregolarità di una fattura di acquisto (quindi imputabile a un terzo) su un totale di 846 fatture passive alla data dell'accesso degli agenti accertatori avvenuta il 19 ottobre 2007. Quindi per una percentuale dello 0,12 %, che rendeva inammissibilità tale accertamento e giustificava quindi il suo annullamento a sensi dell'art. 39 DPR 29 settembre 1973 n. 600;
▪ la percentuale di ricarico pretesamente accertata (653,67%, ben superiore di oltre l'80% rispetto alla media di settore) era stata effettuata in modo induttivo ed in forza di proiezioni arbitrarie, sulla base dell'intera documentazione prodotta
▪ i parametri e gli elementi presi per calcolare la percentuale di ricarico si riferivano ad annualità diverse dal 2005 (quella oggetto di accertamento) in palese violazione con i principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte di legittimità ( “la determinazione induttiva del reddito, sulla base di dati e notizie comunque raccolte, deve far riferimento esclusivamente a dati relativi all'anno di accertamento, non esistendo alcuna presunzione legale di costanza del reddito in anni diversi” sul punto Cass. Civ., 21 dicembre 2007, sentenza n. 27008/2007; Cass. Civ., 28 giugno 2017, ordinanza n. 16108/2017). In particolare, erano stati considerati come prezzi di vendita il listino dell'anno 2007, i prezzi di acquisto delle opere erano stati campionati in base agli acquisti di svariati anni e non all'anno oggetto di accertamento, erano stati considerati singoli prodotti e non i prodotti effettivamente venduti e acquistati per cui era impossibile che la percentuale di ricarico fosse stata determinata attraverso una media ponderata.
Parte convenuta si è costituita negando qualsivoglia inadempimento al mandato conferito e contestando l'esistenza del danno.
pagina 3 di 9 La domanda non può essere accolta.
Giova premettere che il sig. , esercente di attività al commercio di oggetti d'arte e sacri, si è visto Pt_1 notificare avviso di accertamento n. R4C011201116/2008 relativo ad IRPEF-IRAP-IVA anno 2005 (doc. n. 1.) da partedella Agenzia delle Entrate di Genova che aveva constatato, a fronte di un reddito d'impresa dichiarato di € 10.683,00, presunti maggiori ricavi non dichiarati pari ad € 119.924,01 e un'asserita maggiore IVA di € 23.984,80 (percentuale di ricarico del 653,67% rispetto al costo di vendita dichiarato dal contribuente) .
Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2009 il sig. aveva impugnato nanti la Commissione Pt_1 Tributaria Provinciale di Genova (RG. 689/09), detto accertamento chiedendone l'annullamento.
A sostegno delle proprie ragioni aveva evidenziato che i suddetti maggiori ricavi fossero il risultato di un metodo di calcolo palesemente errato, in quanto la percentuale di ricarico era stata determinata sulla base di una media matematica stabilita dall'art. 39, secondo comma, d.p.r. 600 del 1973 ed applicata per la quasi totalità delle opere d'arte da lui commerciate, sebbene solo una parte fossero del sig. Pt_1 e molte invece delle opere presenti nei locali della sua impresa fossero semplicemente in conto visione.
Allegava altresì che nel calcolo erano state considerate giacenze di magazzino acquistate in epoca assai risalente, a cui erano stati applicati prezzi di listino del 2007.
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 145/13/2010 del 13 gennaio 2010 depositata in data 9 giugno 2010 (doc. n. 2),accolse in parte il ricorso del contribuente, riducendo del 50% la percentuale di ricarico del 653,67% determinata dall'Ufficio, sottolineando che “lo sconto d'uso nella vendita viene considerato del tutto normale e che i prezzi di listino devono essere considerati quali una mera indicazione”.
Avverso la citata sentenza il sig. proponeva, allora, in data 18 giugno 2011 appello (doc. 3)nanti Pt_1 la Commissione Tributaria Regionale di Genova con cui lamentava il vizio di omessa pronuncia della sentenza sugli innumerevoli errori commessi dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla determinazione della percentuale di ricarico e sull'omessa dichiarazione dell'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nonché sull'infondatezza della pretesa impositiva.
In sede d'appello il sig. contestava la violazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, Pt_1 poichè, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non vi erano i presupposti per la rettifica, in via induttiva, del maggior reddito.
Sempre in sede di gravame il sig. eccepiva la sommaria valutazione della documentazione Pt_1 prodotta, in atti, comprovante l'insussistenza di asseriti maggiori ricavi.
pagina 4 di 9 Il gravame veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova con sentenza 121 pronunciata il 25 giugno 2012 e depositata il 17 settembre 2013 (doc. n. 4),mentre veniva accolto parzialmente l'appello incidentale proposto dall' (di talché la percentuale di ricarico applicata al CP_1 venduto venne ridotta di un'aliquota del 30%).
Il sig. promuoveva quindi con l'avv. Armella ricorso in Cassazione affidato “formalmente” a Pt_1 due motivi: - Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).
Orbene, la Suprema Corte, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, ha rigettato il primo motivo del ricorso (Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) non solo per violazione del principio di autosufficienza e specificità (in relazione ai quali è stata cesurata in questa sede la condotta del legale) ma anche:
▪ per difetto di interesse (rispetto alle sottocensure a) e b) del motivo di impugnazione legate al ricorso al metodo analitico induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria). Si legge in sentenza: “relativamente al primo profilo in cui si articola, il motivo pecca di interesse, sol considerando che la difesa del invoca l'applicazione di un metodo di accertamento - Pt_1 quello induttivo "puro", cioè - ancor più favorevole all'amministrazione finanziaria, in termini di prova, rispetto a quello analitico-induttivo seguito (e ritenuto motivatamente giustificato) dalla C.T.R., potendo nel primo caso l'Amministrazione finanziaria ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg. da Cass., Sez. 5, 17.7.2019, n. 19191, Rv. 654710-01)”;
▪ per erroneità del motivo di ricorso (“omessa pronuncia ex 360 comma 1 n. 3 cpc”) rispetto all'invocata applicazione della media ponderata per l'individuazione delle percentuali di ricarico, sottocensura c). Non a caso la Suprema Corte cita il precedente n. 9262/2019: “ Invero, la società deduce una violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma, in realtà, chiede una rivalutazione degli elementi probatori, palesando un motivo che attiene alla motivazione della sentenza. Infatti, per questa Corte, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707)..l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., lamentata dal contribuente doveva essere fatta valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, cfr Cass., 18 maggio 2012, n. 7871…ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda pagina 5 di 9 non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155). Ed infatti si legge in sentenza: “avuto riguardo, poi, alla sotto-censura concernente l'erronea applicazione della media aritmetica semplice, anziché di quella ponderata, anch'essa è inammissibile sotto molteplici profili, giacché: (1) da un lato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente non ha trascritto, ai fini della specificità del motivo, come la doglianza in questione sarebbe stata proposta nei precedenti gradi di merito (pur ad -6- Corte di Cassazione - copia non ufficiale Ric. 2014 n. 25753 (riunito il Ric. 2014 n. 26200) sez. ST - ud. 22-01-2021 essa facendo generico riferimento, relativamente alla fase di appello, la successiva p. 22 del ricorso). In particolare, nonostante invochi l'applicazione, per l'individuazione delle percentuali di ricarico, della media ponderata, la difesa del non ha trascritto in Pt_1 ricorso come avrebbe allegato e provato, nei precedenti gradi di giudizio, le differenze esistenti tra le merci vendute con riguardo al valore ed ai maggiori quantitativi venduti (arg. da Cass., 16.12.2009, n. 26312, Rv. 610571-01), né, ancora, ha fornito tali indicazioni nel presente giudizio di legittimità; (2) dall'altro, essa comunque disvela un (inammissibile) vizio motivazionale (arg. da Cass., 3.4.2019, n. 9262, con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente)”;
▪ per aver promosso una censura di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge al fine di sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del materiale probatorio (rispetto alla doglianza concernente l'erronea inclusione, ai fini del calcolo del reddito del contribuente, delle opere trattenute in conto visione, sottocensura d). Si legge in sentenza: “la C.T.R ha ampiamente chiarito (cfr. pag. 7 della motivazione) le ragioni per le quali la documentazione prodotta dal non ha consentito di Pt_1 ritenere considerata superata la presunzione ex art. 3 del dpr 441/1997, sicchè il mezzo tende a provocare una inammissibile rivalutazione nel merito”).
La Suprema Corte, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, ha poi rigettato il secondo motivo del ricorso (Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) non solo per violazione del principio di autosufficienza e specificità (in relazione ai quali è stata cesurata in questa sede la condotta del legale) ma anche:
▪ per erroneità del motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c) in considerazione del fatto che l'omessa valutazione di deduzioni difensive (alla quale la Suprema Corte ha ritenuto fosse riconducibile “l'omessa valutazione circa l'errato utilizzo del metodo meramente aritmetico in sede di calcolo del presunto maggior ricarico”, sottocensura a) non era sussumibile nello specifico vizio denunciabile in Cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario. Si legge in sentenza “ribadito quanto già evidenziato a proposito del primo motivo, quanto all'inammissibilità della censura per difetto di specificità, osserva nondimeno il Collegio che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è invece inquadrabile la censura (quale quella di specie) concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26305, Rv. 651305-01)”;
▪ per infondatezza, (in relazione “all'omessa valutazione della circostanza che il ricarico è stato calcolato sui prezzi di listino del 2007" sottocensura c). Si legge in sentenza: “lungi dall'aver pagina 6 di 9 omesso la valutazione di tale circostanza, la C.T.R. ne ha - anzi - a tal punto tenuto conto da ridurre, in percentuale, la misura del ricarico originariamente individuata dell'ufficio”;
Quindi non è affatto provato, rispetto ai temi d'indagine sopra richiamati, che, in assenza della condotta contestata in questa sede al legale (omessa trascrizione o riproduzione nel ricorso delle difese necessarie per provare le ragioni del proprio assistito), il ricorso aveva concrete chance di accoglimento (anzi è provato il contrario).
Rispetto poi alla questione dell'inammissibilità della produzione successivamente allegata alla memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ, l'avv. Armella ha dedotto come il sig. fosse assistito, nei Pt_1 precedenti gradi di giudizio, da un altro Studio legale e che l'Avv. Armella, ricevuto l'incarico di assistenza in Corte di Cassazione in data 8.10.2014, aveva richiesto al sig. di fornire allo Studio Pt_1 tutta la documentazione relativa al procedimento (doc. 6 da cui risulta che la documentazione fosse andata smarrita in CT).
L'avv. Armella si era quindi tempestivamente premurata di reperire tutta la documentazione necessaria da allegare al ricorso.
In particolare, con l'istanza di trasmissione del fascicolo processuale, regolarmente depositata presso la cancelleria della Commissione tributaria regionale e, in copia, presso la Corte di Cassazione, l'avv. Armella aveva richiesto la trasmissione dell'intero fascicolo di merito, dal Giudice di appello alla Suprema Corte (doc. 7).
Si veda, sul punto, (doc. 8) la missiva inviata dal sig. al Presidente della Commissione tributaria Pt_1 regionale di Genova nella quale si faceva espresso riferimento a “precedenti inutili ricerche” e al fatto che, tramite l'avv. Armella, egli aveva richiesto di estrarre copia della documentazione non reperita:
pagina 7 di 9 Il che dimostra che il deposito “tardivo” della documentazione in Cassazione non è certo fatto imputabile a negligenza del difensore (che ha chiaramente prodotto quanto ricevuto non appena disponibile materialmente).
Né la prova orale offerta da parte attrice ha offerto specifici elementi di segno contrario.
Sulla scorta dei principi applicabili alla materia (la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente, Cass. 10526/2015) la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per studio, introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 rigetta la domanda proposta da pare attrice;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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