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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/08/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.684/2023
Tra
e in concordato preventivo, in persona del Liquidatore sociale Parte_1
e del Liquidatore Giudiziale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Villa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, Via Roma n.10/10, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
in persona del Curatore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Pier Francesco Valdina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Perugia, Piazza d'Italia n.4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato e appellante incidentale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.633/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e in concordato preventivo (di seguito breviter : Parte_1 Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio, in riforma della sentenza n.633/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 19/4/2023, resa nel giudizio iscritto al numero di R.G. n.1248/2020, prodotta in copia autenticata sub doc. B, accertare che nulla è dovuto da ed in Parte_1 concordato preventivo al e, per l'effetto, respingere Controparte_1 integralmente, siccome infondate, tutte le domande proposte dal Controparte_1 nei confronti di ed in concordato preventivo con l'atto
[...] Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado. Vinte le spese di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
In accoglimento dell'impugnazione in via incidentale ed in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare che ed in concordato preventivo è tenuta a e, Parte_1 per l'effetto, condannarla a corrispondere al la somma Controparte_1 di euro 80.000,00 oltre interessi ai sensi dell'art.1284, co.4 cpc, dalla domanda al saldo.
In ogni caso respingere l'appello proposto da ed in concordato Parte_1 preventivo.
Con vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 17/4/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc;
successivamente con ordinanza del 7/5/25 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in concordato Parte_1 preventivo premetteva di essere stata convenuta in giudizio dal Controparte_2
che aveva chiesto la sua condanna al versamento della somma di euro 80.000,00 sul
[...] presupposto che essa una volta ammessa al concordato preventivo, avrebbe Parte_1 erroneamente compensato nei suoi confronti il proprio debito per forniture di materiale elettrico pari ad euro 455.072,56 – il quale ridotto della falcidia concordataria del 75% era divenuto pari ad euro
113.768,14 – con il proprio credito per euro 80.000,00 a titolo di liquidazione della quota sociale a seguito dell'esclusione di dalla compagine sociale di della quale in origine Parte_1 CP_1 faceva parte. aggiungeva che parte attrice, a fondamento della propria domanda, aveva dedotto più in Parte_1 dettaglio che: , dichiarata fallita con sentenza del 16/3/2017 dal Tribunale di Perugia, aveva CP_1 svolto sin dalla sua costituzione - nel 2005 - attività di acquisto di materiali e dotazioni elettriche per i propri soci;
avente ad oggetto attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di Parte_1 materiale elettrico, era stata socia di detenendo una partecipazione in azioni di valore pari CP_1 a nominali euro 80.000,00; in data 13/1/2015, ra stata ammessa dal Tribunale di Savona Parte_1 alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologato in data 8/2/2016; preso atto di quanto sopra, in data 15/4/2015, l'assemblea dei soci di aveva deliberato l'esclusione di CP_1 dalla compagine sociale;
all'atto della presentazione, da parte di quest'ultima, della Parte_1 domanda di concordato era creditrice nei confronti di della somma di euro CP_1 Parte_1
455.072,56 per forniture di merci;
con riparto dell'aprile 2017, il Liquidatore Giudiziale di procedendo al soddisfacimento dei creditori chirografi nella misura del 25% dei rispettivi Parte_1 crediti – stante l'applicazione della falcidia concordataria pari al 75% – aveva operato nei confronti di la compensazione parziale del proprio debito con il credito vantato dalla predetta CP_1
S.M.A.E.S. (pari ad euro 80.000,00), corrispondendo alla prima solo la somma di euro 33.768,14 pari alla differenza tra l'importo corrispondente alla quota pari al 25% dell'ammontare del credito vantato da e l'importo del credito vantato da [113.768,14 (455.072,56 - 75%) - CP_1 Parte_1
80.000,00 = 33.768,14]. La poi – riferiva, ancora, l'odierna appellante – aveva asserito CP_1 che non era possibile operare la compensazione per difetto del requisito di preesistenza di entrambi i crediti alla procedura concordataria ai sensi dell'art.56 L.F., applicabile anche al concordato preventivo ex art.169 L.F., posto che nella fattispecie mentre il credito di era sorto prima CP_1 della proposizione della domanda di concordato da parte della il credito di quest'ultima Parte_1 era invece sorto dopo la domanda di concordato, sicché il credito della prima avrebbe dovuto essere soddisfatto per intero sia pure nella quota parte risultante dalla falcidia concordataria del 75%. Infine
– continuava l'odierna appellante – parte attrice in I grado aveva aggiunto che la succitata compensazione violava anche l'art.52 L.F. in quanto il credito verso il avrebbe Controparte_1 dovuto essere preventivamente accertato in sede di formazione dello stato passivo, sicché i due crediti contrapposti avrebbero potuto essere soddisfatti unicamente nell'ambito delle rispettive procedure concorsuali, nei limiti ed alle condizioni ad esse consentite. L'appellante evidenziava infine che il aveva concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi che era tenuta a Controparte_1 Parte_1 corrisponderle la somma di euro 80.000,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannarsi al pagamento del citato importo;
il tutto con vittoria di spese. Parte_1 dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando tutte le domande attoree, in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto, condividendo la deduzione di inoperatività della compensazione ex art.56 L.F. rispetto al concordato ma affermando la sua operatività a seguito del fallimento della società , intervenuto successivamente e rispetto al quale entrambi i crediti soddisfacevano CP_1 il requisito dell'anteriorità di cui al citato art.56. Dava quindi atto di aver concluso in I grado chiedendo rigettarsi la domanda attorea, con vittoria delle spese processuali. Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva:
“In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di euro 60.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 5.740,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.”.
Orbene, S.M.A.E.S., in particolare, con l'unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva operato la compensazione ex art.56 L.F., ritenendo invece applicabile la normativa generale di cui agli artt.1241 e ss. cc, in particolare l'art.1242 cc;
osservava però che, essendo il concordato omologato (come quello di obbligatorio per tutti i Parte_1 creditori concorsuali (tra cui specialmente i creditori chirografari come il ) e Controparte_1 non potendosi derogare ai principi della par condicio creditorum, non avrebbe potuto essere ammessa, nel corso della procedura concordataria, alcuna compensazione civilistica tra i crediti concorsuali – ossia sorti prima della presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo – ed i crediti (quale era il proprio credito avente ad oggetto la liquidazione della sua quota di partecipazione nella a seguito della sua esclusione) sorti in capo al CP_1 debitore in concordato nel corso della procedura concordataria. sosteneva quindi che, se Parte_1
è vero che l'art.56 L.F. non avrebbe potuto applicarsi al fine di riconoscere una compensazione in seno al concordato, nondimeno è vero che tale norma avrebbe dovuto essere applicata nella definizione dei rapporti tra le due procedure concorsuali, ossia dopo la declaratoria di fallimento di giacché rispetto a quest'ultima risultavano anteriori tanto il suo credito (come residuato CP_1 ad esito della falcidia concordataria) quanto quello di Concludeva pertanto come sopra. Parte_1
, quanto all'impugnazione principale, dopo aver affermato di concordare con controparte CP_1 circa il fatto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina ordinaria sulla compensazione ex artt.1241 e ss. cc nonostante il fatto che fosse stata ammessa alla Parte_1 procedura di concordato preventivo, ha in questa sede contestato l'affermazione di controparte per la quale la disciplina concorsuale sulla compensazione di cui all'art.56 L.F. si applica alla fattispecie per cui è causa in due momenti diversi e con esiti contrapposti e cioè, la prima volta, quando soltanto era in concordato preventivo con conseguente preclusione alla compensazione e, la Parte_1 seconda volta, quando anche era stata sottoposta al fallimento e quando quindi, a quel CP_1 punto, entrami i controcrediti erano anteriori all'apertura di tale fallimento, con conseguente operatività della compensazione;
l'appellato fallimento ha, in sostanza, sostenuto che ciò non sarebbe possibile. Quest'ultimo proponeva poi contestualmente appello incidentale con il cui primo motivo ha dedotto che nella fattispecie non ricorrono le condizioni per l'applicabilità della compensazione in ambito concorsuale ex art.56 L.F. dato che i due crediti contrapposti difettano di omogeneità e di reciprocità in quanto sorti uno prima e l'altro dopo l'ammissione di alla procedura di Parte_1 concordato preventivo: ha quindi osservato che quest'ultima avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto di credito solo mediante insinuazione al passivo fallimentare, con esclusione di ogni diversa ipotesi di regolazione per compensazione dei reciproci diritti di credito vantati dalle procedure. Con il secondo motivo di appello il lamentava poi la mancata specificazione del saggio degli CP_1 interessi legali maturati e maturandi sull'importo oggetto della condanna pronunciata nei confronti di deducendo che il saggio degli stessi, in ossequio a quanto previsto dall'art.1284, co.4, Parte_1 cc, è quello di cui al D. Lgs. n.231/2002. Concludeva dunque come sopra.
La Corte ritiene che l'appello principale sia fondato, con conseguente infondatezza del primo motivo e assorbimento del secondo motivo dell'impugnazione incidentale.
Devesi anzitutto premettere che la normativa concorsuale sulla compensazione di cui all'art.56 L.F.
è lex specialis dettata proprio al fine di regolare gli effetti dell'apertura di una procedura concorsuale sui rapporti di debito-credito esistenti fra la società ammessa ad una tale procedura ed i suoi debitori e creditori.: in quanto tale l'art.56 in esame deroga la normativa civilistica in materia di compensazione che costituisce lex generalis, sicché, nel caso di specie, non risultano applicabili gli artt.1241 e ss. cc e, in particolare, l'art.1242 cc
Inoltre, la Corte evidenzia che, essendo il concordato omologato (come quello di S.M.A.E.S.) obbligatorio per tutti i creditori concorsuali (e quindi anche per ) e non potendosi derogare CP_1 ai principi della par condicio creditorum, non può ammettersi, nel corso della procedura concordataria, alcuna compensazione “civilistica” tra crediti concorsuali e crediti sorti in capo al debitore in concordato nel corso della procedura concordataria: tali ultimi crediti, infatti, costituiscono attivo concordatario destinato alla soddisfazione dei creditori della procedura, secondo le modalità previste dalla L.F. e i tempi stabiliti dal piano di concordato. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, ord.
n.578/2007 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che “Va anzitutto osservato che dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria (Cass. 28/8/1995, n.9030; Cass. 9/11/1982, n.5883). Il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato. L'art.167 con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. L'art.168 nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. L'art.184 ancora nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema.” (cfr. pag. n.11 e 12).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le due opposte pretese creditorie erano venute a coesistere il 15/4/2015: il credito di pari CP_1 ad euro 455.075,56 – a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale elettrico – già esistente alla data dell'ammissione al concordato di ossia al 13/1/2015, inizia infatti a coesistere con Parte_1 il controcredito di quest'ultima pari ad euro 80.000,00 al momento della delibera di esclusione della stessa da e quindi del nascere del suo credito relativo alla liquidazione della sua quota, CP_1 ossia in data 15/4/2015. Tale coesistenza, nel caso in cui – come nella fattispecie per cui è causa – vi sia una procedura di concordato, è regolata dall'art.169 L.F. il cui co.1 stabilisce che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli artt.45,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.”, sicché laddove il soggetto ammesso alla procedura concordataria abbia a sua volta un credito verso terzi si applica il richiamato art.56 L.F. ai sensi del quale “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.”. Se i crediti del fallito, o del soggetto ammesso al concordato, non sono ancora scaduti possono essere compensati purché si tratti di crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (nel caso de quo dell'apertura del concordato preventivo): il secondo comma infatti, ove si tratti di crediti anteriori, impedisce che si possa procedere a compensazione perché, nel rispetto della par condicio creditorum – in attesa, per quanto interessa in questa sede, dell'approvazione del decreto di omologa del concordato (che stabilisce, tra l'altro, anche l'entità della falcidia concordataria) – nessun creditore può soddisfare la propria pretesa creditoria.
Quando quindi il Tribunale di Savona, con decreto di omologa datato 8/2/2016, aveva omologato il concordato preventivo nei termini in cui era stato proposto, correttamente il nominato Liquidatore
Giudiziale, nel dare corso alle operazioni di liquidazione, aveva ritenuto le reciproche posizioni creditorie tra e non compensabili, essendo il credito della prima verso la Parte_1 CP_1 seconda sorto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato, sicché non potendo operare nella fattispecie il meccanismo della compensazione rispetto alla procedura concordataria, l'importo spettante ad era stato determinato, per effetto della falcidia concordataria pari CP_1 al 75% del credito, in euro 113.768,14 (pari appunto al 25% di euro 445.072,56). Alla data dunque del 15/4/2015, la compensazione ex art.56 L.F., come correttamente ritenuto anche dal Tribunale di
Perugia e come condivisibilmente sostenuto pure dalle parti, non poteva trovare applicazione in seno al concordato.
Successivamente però anche era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia con CP_1 sentenza del 16/3/2017, sicché in quel momento il , da una parte, era titolare di un credito CP_1 di euro 113.768,14 verso (per effetto della falcidia precedentemente operata in sede Parte_1 concordataria) e, dall'altra parte, quest'ultima era titolare di un credito verso il di euro CP_1
80.000,00: quindi al marzo 2016 tanto il credito di uanto il credito di (questo Parte_1 CP_1 da soddisfarsi in ambito concordatario) erano preconcorsuali rispetto alla procedura fallimentare in quanto sorti prima della dichiarazione di fallimento della predetta , dal che consegue che CP_1
a quel punto era divenuto in effetti applicabile l'art.56 L.F. giacché trattandosi di due partite entrambe anteriori al fallimento di , le stesse potevano dunque essere compensate ad iniziativa di CP_1
così come aveva correttamente fatto il Liquidatore Giudiziale che aveva pertanto Parte_1 provveduto a versare alla curatela fallimentare la differenza tra i due importi ossia euro 33.768,14.
In sostanza, ove si fosse applicata la compensazione tra i reciproci crediti nel contesto del concordato preventivo si sarebbe dato adito ad vero e proprio pagamento in favore di in spregio alla CP_1 par condicio creditorum sebbene si trattasse di un credito chirografario e in misura nemmeno falcidiata.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal , dovendosi invece integralmente rigettare la domanda di quest'ultimo e Controparte_1 quindi il relativo primo motivo di appello incidentale;
resta poi assorbito, posto che la Parte_1 nulla deve al , il secondo motivo dell'impugnazione incidentale. Controparte_1
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio, peraltro oggetto di impugnazione, si rileva che le stesse devono essere poste a carico del per entrambi i gradi di giudizio in ragione CP_1 del fatto che la domanda non avrebbe dovuto essere accolta neanche parzialmente, trovando applicazione nel caso di specie, per quanto evidenziato in motivazione, l'art.56 L.F. Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.684/2023
R.G., così dispone: - Accoglie l'appello proposto da e in concordato preventivo;
Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1 sia nel giudizio di I grado, spese che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso Parte_1 professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge, sia nel presente grado di giudizio, spese che si liquidano in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.154,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.684/2023
Tra
e in concordato preventivo, in persona del Liquidatore sociale Parte_1
e del Liquidatore Giudiziale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Villa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, Via Roma n.10/10, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
in persona del Curatore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Pier Francesco Valdina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Perugia, Piazza d'Italia n.4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato e appellante incidentale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.633/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e in concordato preventivo (di seguito breviter : Parte_1 Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio, in riforma della sentenza n.633/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 19/4/2023, resa nel giudizio iscritto al numero di R.G. n.1248/2020, prodotta in copia autenticata sub doc. B, accertare che nulla è dovuto da ed in Parte_1 concordato preventivo al e, per l'effetto, respingere Controparte_1 integralmente, siccome infondate, tutte le domande proposte dal Controparte_1 nei confronti di ed in concordato preventivo con l'atto
[...] Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado. Vinte le spese di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
In accoglimento dell'impugnazione in via incidentale ed in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare che ed in concordato preventivo è tenuta a e, Parte_1 per l'effetto, condannarla a corrispondere al la somma Controparte_1 di euro 80.000,00 oltre interessi ai sensi dell'art.1284, co.4 cpc, dalla domanda al saldo.
In ogni caso respingere l'appello proposto da ed in concordato Parte_1 preventivo.
Con vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 17/4/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc;
successivamente con ordinanza del 7/5/25 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in concordato Parte_1 preventivo premetteva di essere stata convenuta in giudizio dal Controparte_2
che aveva chiesto la sua condanna al versamento della somma di euro 80.000,00 sul
[...] presupposto che essa una volta ammessa al concordato preventivo, avrebbe Parte_1 erroneamente compensato nei suoi confronti il proprio debito per forniture di materiale elettrico pari ad euro 455.072,56 – il quale ridotto della falcidia concordataria del 75% era divenuto pari ad euro
113.768,14 – con il proprio credito per euro 80.000,00 a titolo di liquidazione della quota sociale a seguito dell'esclusione di dalla compagine sociale di della quale in origine Parte_1 CP_1 faceva parte. aggiungeva che parte attrice, a fondamento della propria domanda, aveva dedotto più in Parte_1 dettaglio che: , dichiarata fallita con sentenza del 16/3/2017 dal Tribunale di Perugia, aveva CP_1 svolto sin dalla sua costituzione - nel 2005 - attività di acquisto di materiali e dotazioni elettriche per i propri soci;
avente ad oggetto attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di Parte_1 materiale elettrico, era stata socia di detenendo una partecipazione in azioni di valore pari CP_1 a nominali euro 80.000,00; in data 13/1/2015, ra stata ammessa dal Tribunale di Savona Parte_1 alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologato in data 8/2/2016; preso atto di quanto sopra, in data 15/4/2015, l'assemblea dei soci di aveva deliberato l'esclusione di CP_1 dalla compagine sociale;
all'atto della presentazione, da parte di quest'ultima, della Parte_1 domanda di concordato era creditrice nei confronti di della somma di euro CP_1 Parte_1
455.072,56 per forniture di merci;
con riparto dell'aprile 2017, il Liquidatore Giudiziale di procedendo al soddisfacimento dei creditori chirografi nella misura del 25% dei rispettivi Parte_1 crediti – stante l'applicazione della falcidia concordataria pari al 75% – aveva operato nei confronti di la compensazione parziale del proprio debito con il credito vantato dalla predetta CP_1
S.M.A.E.S. (pari ad euro 80.000,00), corrispondendo alla prima solo la somma di euro 33.768,14 pari alla differenza tra l'importo corrispondente alla quota pari al 25% dell'ammontare del credito vantato da e l'importo del credito vantato da [113.768,14 (455.072,56 - 75%) - CP_1 Parte_1
80.000,00 = 33.768,14]. La poi – riferiva, ancora, l'odierna appellante – aveva asserito CP_1 che non era possibile operare la compensazione per difetto del requisito di preesistenza di entrambi i crediti alla procedura concordataria ai sensi dell'art.56 L.F., applicabile anche al concordato preventivo ex art.169 L.F., posto che nella fattispecie mentre il credito di era sorto prima CP_1 della proposizione della domanda di concordato da parte della il credito di quest'ultima Parte_1 era invece sorto dopo la domanda di concordato, sicché il credito della prima avrebbe dovuto essere soddisfatto per intero sia pure nella quota parte risultante dalla falcidia concordataria del 75%. Infine
– continuava l'odierna appellante – parte attrice in I grado aveva aggiunto che la succitata compensazione violava anche l'art.52 L.F. in quanto il credito verso il avrebbe Controparte_1 dovuto essere preventivamente accertato in sede di formazione dello stato passivo, sicché i due crediti contrapposti avrebbero potuto essere soddisfatti unicamente nell'ambito delle rispettive procedure concorsuali, nei limiti ed alle condizioni ad esse consentite. L'appellante evidenziava infine che il aveva concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi che era tenuta a Controparte_1 Parte_1 corrisponderle la somma di euro 80.000,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannarsi al pagamento del citato importo;
il tutto con vittoria di spese. Parte_1 dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando tutte le domande attoree, in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto, condividendo la deduzione di inoperatività della compensazione ex art.56 L.F. rispetto al concordato ma affermando la sua operatività a seguito del fallimento della società , intervenuto successivamente e rispetto al quale entrambi i crediti soddisfacevano CP_1 il requisito dell'anteriorità di cui al citato art.56. Dava quindi atto di aver concluso in I grado chiedendo rigettarsi la domanda attorea, con vittoria delle spese processuali. Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva:
“In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di euro 60.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 5.740,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.”.
Orbene, S.M.A.E.S., in particolare, con l'unico motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva operato la compensazione ex art.56 L.F., ritenendo invece applicabile la normativa generale di cui agli artt.1241 e ss. cc, in particolare l'art.1242 cc;
osservava però che, essendo il concordato omologato (come quello di obbligatorio per tutti i Parte_1 creditori concorsuali (tra cui specialmente i creditori chirografari come il ) e Controparte_1 non potendosi derogare ai principi della par condicio creditorum, non avrebbe potuto essere ammessa, nel corso della procedura concordataria, alcuna compensazione civilistica tra i crediti concorsuali – ossia sorti prima della presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo – ed i crediti (quale era il proprio credito avente ad oggetto la liquidazione della sua quota di partecipazione nella a seguito della sua esclusione) sorti in capo al CP_1 debitore in concordato nel corso della procedura concordataria. sosteneva quindi che, se Parte_1
è vero che l'art.56 L.F. non avrebbe potuto applicarsi al fine di riconoscere una compensazione in seno al concordato, nondimeno è vero che tale norma avrebbe dovuto essere applicata nella definizione dei rapporti tra le due procedure concorsuali, ossia dopo la declaratoria di fallimento di giacché rispetto a quest'ultima risultavano anteriori tanto il suo credito (come residuato CP_1 ad esito della falcidia concordataria) quanto quello di Concludeva pertanto come sopra. Parte_1
, quanto all'impugnazione principale, dopo aver affermato di concordare con controparte CP_1 circa il fatto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina ordinaria sulla compensazione ex artt.1241 e ss. cc nonostante il fatto che fosse stata ammessa alla Parte_1 procedura di concordato preventivo, ha in questa sede contestato l'affermazione di controparte per la quale la disciplina concorsuale sulla compensazione di cui all'art.56 L.F. si applica alla fattispecie per cui è causa in due momenti diversi e con esiti contrapposti e cioè, la prima volta, quando soltanto era in concordato preventivo con conseguente preclusione alla compensazione e, la Parte_1 seconda volta, quando anche era stata sottoposta al fallimento e quando quindi, a quel CP_1 punto, entrami i controcrediti erano anteriori all'apertura di tale fallimento, con conseguente operatività della compensazione;
l'appellato fallimento ha, in sostanza, sostenuto che ciò non sarebbe possibile. Quest'ultimo proponeva poi contestualmente appello incidentale con il cui primo motivo ha dedotto che nella fattispecie non ricorrono le condizioni per l'applicabilità della compensazione in ambito concorsuale ex art.56 L.F. dato che i due crediti contrapposti difettano di omogeneità e di reciprocità in quanto sorti uno prima e l'altro dopo l'ammissione di alla procedura di Parte_1 concordato preventivo: ha quindi osservato che quest'ultima avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto di credito solo mediante insinuazione al passivo fallimentare, con esclusione di ogni diversa ipotesi di regolazione per compensazione dei reciproci diritti di credito vantati dalle procedure. Con il secondo motivo di appello il lamentava poi la mancata specificazione del saggio degli CP_1 interessi legali maturati e maturandi sull'importo oggetto della condanna pronunciata nei confronti di deducendo che il saggio degli stessi, in ossequio a quanto previsto dall'art.1284, co.4, Parte_1 cc, è quello di cui al D. Lgs. n.231/2002. Concludeva dunque come sopra.
La Corte ritiene che l'appello principale sia fondato, con conseguente infondatezza del primo motivo e assorbimento del secondo motivo dell'impugnazione incidentale.
Devesi anzitutto premettere che la normativa concorsuale sulla compensazione di cui all'art.56 L.F.
è lex specialis dettata proprio al fine di regolare gli effetti dell'apertura di una procedura concorsuale sui rapporti di debito-credito esistenti fra la società ammessa ad una tale procedura ed i suoi debitori e creditori.: in quanto tale l'art.56 in esame deroga la normativa civilistica in materia di compensazione che costituisce lex generalis, sicché, nel caso di specie, non risultano applicabili gli artt.1241 e ss. cc e, in particolare, l'art.1242 cc
Inoltre, la Corte evidenzia che, essendo il concordato omologato (come quello di S.M.A.E.S.) obbligatorio per tutti i creditori concorsuali (e quindi anche per ) e non potendosi derogare CP_1 ai principi della par condicio creditorum, non può ammettersi, nel corso della procedura concordataria, alcuna compensazione “civilistica” tra crediti concorsuali e crediti sorti in capo al debitore in concordato nel corso della procedura concordataria: tali ultimi crediti, infatti, costituiscono attivo concordatario destinato alla soddisfazione dei creditori della procedura, secondo le modalità previste dalla L.F. e i tempi stabiliti dal piano di concordato. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, ord.
n.578/2007 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che “Va anzitutto osservato che dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria (Cass. 28/8/1995, n.9030; Cass. 9/11/1982, n.5883). Il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato. L'art.167 con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. L'art.168 nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. L'art.184 ancora nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema.” (cfr. pag. n.11 e 12).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le due opposte pretese creditorie erano venute a coesistere il 15/4/2015: il credito di pari CP_1 ad euro 455.075,56 – a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale elettrico – già esistente alla data dell'ammissione al concordato di ossia al 13/1/2015, inizia infatti a coesistere con Parte_1 il controcredito di quest'ultima pari ad euro 80.000,00 al momento della delibera di esclusione della stessa da e quindi del nascere del suo credito relativo alla liquidazione della sua quota, CP_1 ossia in data 15/4/2015. Tale coesistenza, nel caso in cui – come nella fattispecie per cui è causa – vi sia una procedura di concordato, è regolata dall'art.169 L.F. il cui co.1 stabilisce che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli artt.45,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.”, sicché laddove il soggetto ammesso alla procedura concordataria abbia a sua volta un credito verso terzi si applica il richiamato art.56 L.F. ai sensi del quale “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.”. Se i crediti del fallito, o del soggetto ammesso al concordato, non sono ancora scaduti possono essere compensati purché si tratti di crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (nel caso de quo dell'apertura del concordato preventivo): il secondo comma infatti, ove si tratti di crediti anteriori, impedisce che si possa procedere a compensazione perché, nel rispetto della par condicio creditorum – in attesa, per quanto interessa in questa sede, dell'approvazione del decreto di omologa del concordato (che stabilisce, tra l'altro, anche l'entità della falcidia concordataria) – nessun creditore può soddisfare la propria pretesa creditoria.
Quando quindi il Tribunale di Savona, con decreto di omologa datato 8/2/2016, aveva omologato il concordato preventivo nei termini in cui era stato proposto, correttamente il nominato Liquidatore
Giudiziale, nel dare corso alle operazioni di liquidazione, aveva ritenuto le reciproche posizioni creditorie tra e non compensabili, essendo il credito della prima verso la Parte_1 CP_1 seconda sorto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato, sicché non potendo operare nella fattispecie il meccanismo della compensazione rispetto alla procedura concordataria, l'importo spettante ad era stato determinato, per effetto della falcidia concordataria pari CP_1 al 75% del credito, in euro 113.768,14 (pari appunto al 25% di euro 445.072,56). Alla data dunque del 15/4/2015, la compensazione ex art.56 L.F., come correttamente ritenuto anche dal Tribunale di
Perugia e come condivisibilmente sostenuto pure dalle parti, non poteva trovare applicazione in seno al concordato.
Successivamente però anche era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia con CP_1 sentenza del 16/3/2017, sicché in quel momento il , da una parte, era titolare di un credito CP_1 di euro 113.768,14 verso (per effetto della falcidia precedentemente operata in sede Parte_1 concordataria) e, dall'altra parte, quest'ultima era titolare di un credito verso il di euro CP_1
80.000,00: quindi al marzo 2016 tanto il credito di uanto il credito di (questo Parte_1 CP_1 da soddisfarsi in ambito concordatario) erano preconcorsuali rispetto alla procedura fallimentare in quanto sorti prima della dichiarazione di fallimento della predetta , dal che consegue che CP_1
a quel punto era divenuto in effetti applicabile l'art.56 L.F. giacché trattandosi di due partite entrambe anteriori al fallimento di , le stesse potevano dunque essere compensate ad iniziativa di CP_1
così come aveva correttamente fatto il Liquidatore Giudiziale che aveva pertanto Parte_1 provveduto a versare alla curatela fallimentare la differenza tra i due importi ossia euro 33.768,14.
In sostanza, ove si fosse applicata la compensazione tra i reciproci crediti nel contesto del concordato preventivo si sarebbe dato adito ad vero e proprio pagamento in favore di in spregio alla CP_1 par condicio creditorum sebbene si trattasse di un credito chirografario e in misura nemmeno falcidiata.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal , dovendosi invece integralmente rigettare la domanda di quest'ultimo e Controparte_1 quindi il relativo primo motivo di appello incidentale;
resta poi assorbito, posto che la Parte_1 nulla deve al , il secondo motivo dell'impugnazione incidentale. Controparte_1
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio, peraltro oggetto di impugnazione, si rileva che le stesse devono essere poste a carico del per entrambi i gradi di giudizio in ragione CP_1 del fatto che la domanda non avrebbe dovuto essere accolta neanche parzialmente, trovando applicazione nel caso di specie, per quanto evidenziato in motivazione, l'art.56 L.F. Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.684/2023
R.G., così dispone: - Accoglie l'appello proposto da e in concordato preventivo;
Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1 sia nel giudizio di I grado, spese che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso Parte_1 professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge, sia nel presente grado di giudizio, spese che si liquidano in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.154,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini