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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Michele Cappai Presidente
Dr. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dr. Beatrice Ruperto Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 4348/2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17.3.2025 promossa su ricorso depositato da
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Marinelli ed elettivamente domiciliata in Morlupo (RM) via Macchie n. 915, loc. Macchia Fontana
Vecchia presso il suo studio
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.03.1983, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cattel e Michela Concetti ed elettivamente domiciliato in Roma (RM)
Via Antonio Gramsci n. 7 presso il loro studio
RESISTENTE Con l'intervento necessario ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni: le parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, trattenere la causa in decisione, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con sentenza pronunciare la separazione tra i coniugi e alle seguenti Controparte_1 Parte_1
Pagina 1 di 6 condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto. 2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con il regime dell'affido Persona_1 condiviso e con collocamento prevalente presso la casa coniugale, l'immobile locato alla sig.ra dai genitori. 3) I genitori eserciteranno separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accorso da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie Per_ medesime;
in caso di disaccordo la decisione dovrà essere rimessa al Giudice. 4) avrà̀ il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre. 5) Il padre ha la facoltà di
Per_ tenere con sé: • a fine settimana alterni, dal sabato mattina ore 10:00, al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, • per i giorni infrasettimanali: - il giorno individuato è il martedì, prelevandola da scuola e fino a mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, con libertà di modificare il giorno infrasettimanale con il dovuto preavviso e compatibilmente alle esigenze scolastiche della figlia;
6) durante le vacanze natalizie il padre potrà̀ avere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà̀ per ogni ulteriore giorno festivo;
7) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, nei giorni in cui non trascorre le ferie estive con il padre, la bambina si trasferirà al mare nella casa di Ladispoli. Il padre potrà avere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre,
o per 15 giorni consecutivi a luglio o per 15 giorni consecutivi ad agosto, da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Nei due fine settimana rimanenti dei mesi di luglio ed agosto, uno sarà di competenza della madre ed uno del padre per ciascun mese.
Il padre, in questi due weekend, potrà tenere con sé la figlia dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Relativamente a giugno e settembre il diritto di visita rimane invariato.
8)Le festività civili e religiose infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno,
1 novembre ed 8 dicembre) saranno alternativamente trascorse dalla minore con l'uno e l'altro genitore, salvo coincidano con il giorno o il fine settimana di rispettiva spettanza, per cui non se ne terrà conto;
9) Il padre trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà (19 marzo). Resta inteso che la minore trascorrerà
Pagina 2 di 6 la Festa della Mamma (la seconda domenica di maggio) con la madre, nonché il compleanno di quest'ultima. La minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori. 10) Nei giorni in cui la figlia fosse ammalata e quei giorni corrispondono a quelli in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo, previo accordo telefonico con la madre, potrà recuperare il giorno di sua competenza in altre giornate anche non di sua competenza. 11) I genitori dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti e/o viaggi in Italia o all'estero quando hanno con sé la figlia, dovendo altresì comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico. 12) I genitori, inoltre, si adopereranno per far trascorrere alla figlia le ricorrenze familiari più significative in ambito familiare, di modo che le stesse possano conservare rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 13) Il padre contribuirà̀ al mantenimento del minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a partire dal prossimo mese di marzo 2025 14) Con riferimento ed in applicazione del
Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli
Avv.ti di Tivoli, si precisa che in detto importo devono intendersi comprese le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Saranno a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti le figlie con le specificazioni di cui Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Tivoli e dal Tribunale di Tivoli che di seguito si trascrivono:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b)Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
Pagina 3 di 6 artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso della quota parte del 50% delle spese straordinarie occorse per la minore dovrà essere fatto al genitore che l'ha anticipata entro e non oltre
15 gg dall'avvenuto pagamento e dietro esibizione del relativo giustificativo. Tutte le spese di cui sopra dovranno essere giustificate da idonea documentazione anche al fine di far valere gli oneri detraibili o deducibili ai fini fiscali nella misura del 50% tra i genitori medesimi in virtù dell'affidamento condiviso della figlia. Resta inteso sin d'ora che nel caso uno dei genitori non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per “incapienza d'imposta”, la stessa sarà attribuita per intero all'altro genitore. 16) i separandi coniugi, cointestatari del mutuo fondiario contratto in data 3 ottobre 2018 per l'importo di € 145.000,00, avente scadenza il 3 ottobre 2043, a partire dal mese di marzo 2025, ed esattamente dalla data n. 77, provvederanno a pagare il predetto mutuo fino alla sua estinzione ognuno per quanto di sua competenza e cioè ciascuno nella misura del 50%. Attualmente il rateo mensile di mutuo è addebitato sul conto corrente bancario n. 20799 acceso presso BCC della Provincia Roma ed intestato al Sig. pertanto, la Sig.ra entro due giorni dal Controparte_1 Parte_1
ricevimento della distinta di avvenuto pagamento del rateo mensile , dovrà versare sul
Pagina 4 di 6 predetto conto corrente, mediante bonifico bancario IBAN
[...] la quota di sua spettanza pari al 50% dell'importo complessivo. In relazione al mutuo fondiario descritto al precedente punto 16, si dà atto che il sig. rinuncia, con la sottoscrizione del presente accordo, ad Controparte_1
ogni pretesa e non avrà nulla a pretendere dalla sig.ra in merito ai CP_2
pagamenti dei ratei del mutuo versati dal 3 ottobre 2018 fino alla data del febbraio 2025.
17) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. 18) Le parti provvederanno al ritiro delle querele sporte una nei confronti dell'altra, e quelle dei familiari. Il padre della Sig.ra provvederà alla rimessione di querela Parte_1
presentata nei confronti del Sig. e dalla quale è scaturito il giudizio Controparte_1
RGN 370/2021 pendente innanzi al Giudice di pace di Tivoli Dott. ssa Carla Rufini la cui prossima udienza è fissata per il giorno 13 febbraio 2025; 19) che venga concesso reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, senza riserva e né condizione alcuna. 20) le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia anche alla solidarietà professionale tra i rispettivi legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato inizialmente instaurato come separazione giudiziale dalla
Sig.ra Parte_1
Si è costituita la parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma ponendo diverse condizioni.
Esponevano le parti che dall'unione coniugale è nata la figlia in data Persona_1
5.6.2013.
All'udienza presidenziale, il Presidente ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa familiare assegnata alla madre, disponendo a carico del padre l'obbligo di mantenimento della minore e rinviando le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Nel corso del procedimento le parti sono giunte ad un accordo transattivo su tutte le questioni pendenti, depositato telematicamente in data 17.2.2025 e all'udienza del
14.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, dinanzi al giudice istruttore hanno rassegnato quindi le conclusioni congiunte sopra riportate.
Pagina 5 di 6 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione che appare congrua in rapporto alle capacità economiche e reddituali prospettate e documentate dalle parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza anche avuto riguardo alle condizioni relative alla prole.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate come concordato tra le parti e come risulta congruo, visto l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 4348/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Riano (RM) (Atto n. 10, Parte 2, S. A, Anno 2010);
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo delle parti depositato telematicamente in data 17.2.2025 e sopra riprodotto, da intendersi qui integralmente richiamato.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del I Collegio civile del 4.4.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Michele Cappai Presidente
Dr. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dr. Beatrice Ruperto Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 4348/2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17.3.2025 promossa su ricorso depositato da
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Marinelli ed elettivamente domiciliata in Morlupo (RM) via Macchie n. 915, loc. Macchia Fontana
Vecchia presso il suo studio
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.03.1983, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cattel e Michela Concetti ed elettivamente domiciliato in Roma (RM)
Via Antonio Gramsci n. 7 presso il loro studio
RESISTENTE Con l'intervento necessario ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni: le parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, trattenere la causa in decisione, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con sentenza pronunciare la separazione tra i coniugi e alle seguenti Controparte_1 Parte_1
Pagina 1 di 6 condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto. 2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con il regime dell'affido Persona_1 condiviso e con collocamento prevalente presso la casa coniugale, l'immobile locato alla sig.ra dai genitori. 3) I genitori eserciteranno separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accorso da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie Per_ medesime;
in caso di disaccordo la decisione dovrà essere rimessa al Giudice. 4) avrà̀ il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre. 5) Il padre ha la facoltà di
Per_ tenere con sé: • a fine settimana alterni, dal sabato mattina ore 10:00, al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, • per i giorni infrasettimanali: - il giorno individuato è il martedì, prelevandola da scuola e fino a mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, con libertà di modificare il giorno infrasettimanale con il dovuto preavviso e compatibilmente alle esigenze scolastiche della figlia;
6) durante le vacanze natalizie il padre potrà̀ avere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà̀ per ogni ulteriore giorno festivo;
7) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, nei giorni in cui non trascorre le ferie estive con il padre, la bambina si trasferirà al mare nella casa di Ladispoli. Il padre potrà avere la figlia con sé, ad anni alterni con la madre,
o per 15 giorni consecutivi a luglio o per 15 giorni consecutivi ad agosto, da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Nei due fine settimana rimanenti dei mesi di luglio ed agosto, uno sarà di competenza della madre ed uno del padre per ciascun mese.
Il padre, in questi due weekend, potrà tenere con sé la figlia dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Relativamente a giugno e settembre il diritto di visita rimane invariato.
8)Le festività civili e religiose infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno,
1 novembre ed 8 dicembre) saranno alternativamente trascorse dalla minore con l'uno e l'altro genitore, salvo coincidano con il giorno o il fine settimana di rispettiva spettanza, per cui non se ne terrà conto;
9) Il padre trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà (19 marzo). Resta inteso che la minore trascorrerà
Pagina 2 di 6 la Festa della Mamma (la seconda domenica di maggio) con la madre, nonché il compleanno di quest'ultima. La minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori. 10) Nei giorni in cui la figlia fosse ammalata e quei giorni corrispondono a quelli in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo, previo accordo telefonico con la madre, potrà recuperare il giorno di sua competenza in altre giornate anche non di sua competenza. 11) I genitori dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti e/o viaggi in Italia o all'estero quando hanno con sé la figlia, dovendo altresì comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico. 12) I genitori, inoltre, si adopereranno per far trascorrere alla figlia le ricorrenze familiari più significative in ambito familiare, di modo che le stesse possano conservare rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 13) Il padre contribuirà̀ al mantenimento del minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a partire dal prossimo mese di marzo 2025 14) Con riferimento ed in applicazione del
Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli
Avv.ti di Tivoli, si precisa che in detto importo devono intendersi comprese le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Saranno a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti le figlie con le specificazioni di cui Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2014, sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Tivoli e dal Tribunale di Tivoli che di seguito si trascrivono:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b)Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
Pagina 3 di 6 artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso della quota parte del 50% delle spese straordinarie occorse per la minore dovrà essere fatto al genitore che l'ha anticipata entro e non oltre
15 gg dall'avvenuto pagamento e dietro esibizione del relativo giustificativo. Tutte le spese di cui sopra dovranno essere giustificate da idonea documentazione anche al fine di far valere gli oneri detraibili o deducibili ai fini fiscali nella misura del 50% tra i genitori medesimi in virtù dell'affidamento condiviso della figlia. Resta inteso sin d'ora che nel caso uno dei genitori non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per “incapienza d'imposta”, la stessa sarà attribuita per intero all'altro genitore. 16) i separandi coniugi, cointestatari del mutuo fondiario contratto in data 3 ottobre 2018 per l'importo di € 145.000,00, avente scadenza il 3 ottobre 2043, a partire dal mese di marzo 2025, ed esattamente dalla data n. 77, provvederanno a pagare il predetto mutuo fino alla sua estinzione ognuno per quanto di sua competenza e cioè ciascuno nella misura del 50%. Attualmente il rateo mensile di mutuo è addebitato sul conto corrente bancario n. 20799 acceso presso BCC della Provincia Roma ed intestato al Sig. pertanto, la Sig.ra entro due giorni dal Controparte_1 Parte_1
ricevimento della distinta di avvenuto pagamento del rateo mensile , dovrà versare sul
Pagina 4 di 6 predetto conto corrente, mediante bonifico bancario IBAN
[...] la quota di sua spettanza pari al 50% dell'importo complessivo. In relazione al mutuo fondiario descritto al precedente punto 16, si dà atto che il sig. rinuncia, con la sottoscrizione del presente accordo, ad Controparte_1
ogni pretesa e non avrà nulla a pretendere dalla sig.ra in merito ai CP_2
pagamenti dei ratei del mutuo versati dal 3 ottobre 2018 fino alla data del febbraio 2025.
17) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. 18) Le parti provvederanno al ritiro delle querele sporte una nei confronti dell'altra, e quelle dei familiari. Il padre della Sig.ra provvederà alla rimessione di querela Parte_1
presentata nei confronti del Sig. e dalla quale è scaturito il giudizio Controparte_1
RGN 370/2021 pendente innanzi al Giudice di pace di Tivoli Dott. ssa Carla Rufini la cui prossima udienza è fissata per il giorno 13 febbraio 2025; 19) che venga concesso reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, senza riserva e né condizione alcuna. 20) le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia anche alla solidarietà professionale tra i rispettivi legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato inizialmente instaurato come separazione giudiziale dalla
Sig.ra Parte_1
Si è costituita la parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma ponendo diverse condizioni.
Esponevano le parti che dall'unione coniugale è nata la figlia in data Persona_1
5.6.2013.
All'udienza presidenziale, il Presidente ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa familiare assegnata alla madre, disponendo a carico del padre l'obbligo di mantenimento della minore e rinviando le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Nel corso del procedimento le parti sono giunte ad un accordo transattivo su tutte le questioni pendenti, depositato telematicamente in data 17.2.2025 e all'udienza del
14.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, dinanzi al giudice istruttore hanno rassegnato quindi le conclusioni congiunte sopra riportate.
Pagina 5 di 6 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione che appare congrua in rapporto alle capacità economiche e reddituali prospettate e documentate dalle parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza anche avuto riguardo alle condizioni relative alla prole.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate come concordato tra le parti e come risulta congruo, visto l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 4348/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Riano (RM) (Atto n. 10, Parte 2, S. A, Anno 2010);
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo delle parti depositato telematicamente in data 17.2.2025 e sopra riprodotto, da intendersi qui integralmente richiamato.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del I Collegio civile del 4.4.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
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