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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori Magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°447 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriano Truisi, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Licata (AG) in Via Cacici n. 3. Appellante CONTRO
in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giantony Ilardo e Delia Cernigliaro. Appellato
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 17 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 94/2023 del 2 febbraio 2023 il Tribunale GL di Agrigento respinse la domanda di , proposta con ricorso depositato il 24 Parte_1 settembre 2021, volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento, di disconoscimento della prestazioni di lavoro in agricoltura, del 9.02.2021, per violazione dei precetti costituzionali e della legge n.241/0990, nonché per carenza di motivazione e, nel merito, in base alla premessa di aver lavorato nel dicembre 2016,
1 per dieci giornate dal 19 al 31, alle dipendenze della Controparte_3 quale bracciante agricolo, il riconoscimento del suo diritto a percepire le
[...] prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative relative a tale periodo di lavoro e ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli. Disattese le eccezioni preliminari, e ritenuto sufficientemente motivato l'atto impugnato (nella parte in cui informa che “a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2019015493/DD del 6.04.2020 è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'Azienda Pepermelo Soc. Coop. Agricola a r.l…. dal01.12.2016 al 31.12.2016 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 c.c.”) che riportava, peraltro, la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'art. 42 l. 88/1989 presso il CISOA (puntualmente presentato dalla ricorrente, che si doleva, invece, della violazione del suo diritto di difesa), il Tribunale ha ricordato che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993 con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio;
ha rilevato che, a fronte della contestazione di cui al verbale con il quale gli ispettori avevano evinto, dalle dichiarazioni apprese da e , rispettivamente Persona_1 Persona_2
Presidente e vice Presidente della Cooperativa, “al di là delle denunce formali, la manodopera bracciantile realmente esistente alle dipendenze della società in accertamento: emerge chiaramente e in maniera unanime che le uniche donne ad aver lavorato nell'azienda de quo sono state la sorella, , e la cognata, Persona_3
, del legale rappresentante, sig.ra .” (v. Persona_4 Persona_1 verbale pag. 10), dall'istruttoria orale era emerso un quadro contraddittorio ed impreciso avendo i testi reso versioni non concordanti fra loro in diversi punti oltre che in contrasto con quanto gli stessi hanno affermato in sede ispettiva, inidoneo ad asseverare le allegazioni in merito all'esistenza del dedotto rapporto in agricoltura,
Ha, quindi, concluso nel senso di ritenere più affidabili le dichiarazioni riportate nel verbale del 4.06.2020 (raccolte nel 2019 durante l'attività ispettiva), in quanto più vicine nel tempo, più dettagliate e coerenti intrinsecamente. Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello , con Parte_2 ricorso depositato in Cancelleria in data 15 maggio 2023, reiterando le argomentazioni di merito già dedotte a sostegno del rivendicato diritto. Eccepisce l'esistenza di un “contrasto di giudicati sulla medesima circostanza”, rilevando che, con successiva sentenza n.173/2023 pubblicata il 23.02.2023 (nella
2 causa R.G. n.118/2021), il medesimo Tribunale G.L. ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla “ contro l' annullando il Controparte_3 CP_1 medesimo verbale ispettivo del 6.04.2020 nella parte in cui con esso era stato disconosciuto, fra gli altri, il suo rapporto di lavoro agricolo e che l' prestando CP_1 acquiescenza a tale pronuncia, le aveva inviato una nota del 10/03/2023 con la quale l'aveva informata della validità di detto rapporto. Lamenta l'erroneità della sentenza laddove il G.L. ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro, contestando l'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali. Ha resistito l' con memoria del 23 aprile 2025, ribadendo il difetto sia di CP_1 allegazione che di prova degli elementi atti a giustificare l'esistenza dell'assunto rapporto di lavoro agricolo in ragione dell'effettivo fabbisogno colturale del fondo. Invitato l'Istituto a dedurre sull'eccezione preliminare, all'udienza del 17 luglio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* Va premesso che impropriamente l'appellante evidenza un contrasto fra giudicati. Sebbene, difatti, nulla abbia dedotto in proposito l' , pur formalmente CP_2 invitato in tal senso (con ordinanza del 24.04.2025), non v'è prova che la sentenza n.173/2023, resa nella causa intentata dal n.q. di legale rappresentante Persona_1 della “ contro l' dunque fra parti parzialmente Controparte_3 CP_1 diverse, per l'impugnazione del medesimo verbale ispettivo, sia coperta da giudicato (né è di univoca interpretazione la richiamata nota dell' con la quale si dà atto CP_1 della riconosciuta validità del rapporto lavorativo), pur avendo essa riguardato anche la posizione lavorativa della in relazione al medesimo rapporto agricolo Parte_1 oggetto di accertamento in questa sede;
sicché la verifica, già compiuta in quel giudizio, potrà semmai essere valutata unitamente agli altri elementi di prova emersi in questo giudizio. Nel merito l'appello è fondato. L'orientamento consolidato della Suprema Corte, qui avallato, è nel senso che
“iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale
3 fatto valere in giudizio (Cass.Sez. L. Sentenza n. 12001 del 16/05/2018 e n. 2739/2016) ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.4.2000 n.4232, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 29.5.2000 n.7093). Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi lavoratore che invochi direttamente e/o indirettamente la concessione di benefici aventi natura assistenziale o previdenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice. In tale ambito, dunque, la circostanza che l' – in base ad autonomo CP_1 accertamento ispettivo esitato nel su citato verbale del 6 aprile 2020– abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato agricolo perché simulato, cancellando la ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, imponeva l'onere per l'odierna appellante di dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova, l'effettività e la fondatezza del rapporto di lavoro medesimo, senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che il verbale ispettivo riguardasse soltanto l'asserito datore di lavoro. Premesso, pertanto, che, nella specie, l'accoglimento del gravame sia subordinato all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato, ritiene la Corte che l'appellante abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio. Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dalla allegazione di quelle circostanze sintomatiche dalle quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo. Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario;
il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche;
lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa; la continuità del rapporto;
il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa; l'assenza di rischio economico in capo al prestatore;
la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (da ritenere attenuata in ipotesi di prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata- v. Cass n.7587/2018). Elementi, quelli elencati, allegati in prime cure dalla ricorrente che, nel contestare l'esito dell'ispezione nonché la legittimità del provvedimento impugnato, aveva precisato di avere prestato, con riferimento al periodo dal 19 al 31 dicembre 2016, la propria attività lavorativa alle dipendenze della “Pepermelo Soc. Coop.
4 Agricola a.r.l.”, codice Fisc. , con sede legale in Palma di Montechiaro P.IVA_1
(AG) in Via Togliatti n. 14… per un complessivo di giornate lavorative pari a 10, presso il magazzino della predetta società cooperativa sito in Contrada Cappello snc nel Comune di Palma di Montechiaro (mercato ortofrutticolo), occupandosi della sistemazione dei prodotti agricoli, di produzione della stessa società datrice di lavoro, nelle cassette e nel loro imballaggio per la spedizione (nello specifico delle zucchine e peperoni); di avere inoltre svolto, attesa anche la sua formazione professionale di ragioniera, … anche attività amministrativa presso gli uffici della società datrice di lavoro, siti in un altro magazzino posto accanto a quello ove venivano sistemati e imballati i prodotti agricoli occupandosi di preparare le etichette da applicare ai prodotti agricoli nonché di sviluppare le bolle di accompagnamento della merce;
di essersi sempre recata sul posto di lavoro utilizzando il proprio veicolo;
di avere rispettato pedissequamente il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore 14,00, dal lunedì 19 al sabato 24 di dicembre (25 dicembre non ha lavorato in quanto festivo), con una pausa di un'ora circa dalle 10,30 alle 11,30 e sempre con lo stesso orario da martedì 27 dicembre al venerdì 30 dicembre;
di avere lavorato a stretto contatto con altri lavoratori: Persona_2 [...]
e di avere percepito una retribuzione netta Per_1 Persona_5 complessiva di euro 621,10, come da busta paga che si allega, che le è stata elargita in contanti dal signor e che le direttive lavorative Persona_2 all'interno del magazzino e degli uffici venivano impartite dal signor
il quale provvedeva anche alle turnazioni tra i vari Persona_2 braccianti che operavano alle dipendenze della società datrice di lavoro. Si tratta di allegazioni puntuali che non risultano smentite dagli accertamenti svolti in sede di indagine ispettiva, atteso che le dichiarazioni acquisite dagli ispettori dell' (sia dalla legale rappresentante, in data 28.09.2019, che da CP_1 Persona_1
, in data 8.11.2019) risalgono al 2019, ossia a tre anni dopo la Persona_2 cessazione del rapporto lavorativo della e fotografano la situazione Parte_1 lavorativa esistente alla detta data, risultando, quindi, conseguenziale che, come riportato nel verbale di accertamento, della , formalmente assunta dal Parte_1
19.12.2016 al 31.12.2016, nessuno fa menzione alcuna. Di diverso tenore risultano, invece, le dichiarazioni rese dai predetti e Per_1
all'udienza del 12 aprile 2022. Persona_2
La prima ha riferito, quanto al periodo di lavoro: Sono presidente della Società Agricola PeperMelo e lo sono dal 2016. La ricorrente è stata assunta da me alla fine del 2016 per una decina di giorni, è stata questa l'unica occasione in cui ha lavorato per noi. Non ricordo i giorni esatti, ma ricordo il mese, dicembre 2016, e ciò perché in quel periodo noi ci occupiamo della raccolta di zucchine e peperoni;
quanto alle
5 mansioni: La , si occupava della lavorazione, non della raccolta, si Parte_1 occupava della sistemazione del prodotto nelle cassette e della relativa etichettatura;
quanto alla sede di lavoro: La ricorrente, svolgeva queste mansioni presso la struttura sita in contrada Cappello nella zona industriale di Palma di Montechiaro, si tratta di un locale non di proprietà della cooperativa ma del custode che ce lo concede in comodato d'uso; e all'orario: La ricorrente lavorava la mattina dalle 7/ 7.30 sino alle 14 con una pausa di un'ora per il pranzo alle ore 10.30.I lavoratori impiegati nel magazzino in quel periodo saranno stati più di sei ma tra questi oltre la ricorrente c'erano io mio marito che era il vicepresidente si chiama AN RO , una signora che si chiama , una signora che poi è morta e Persona_6 altri di cui non ricordo le generalità perché negli anni sono cambiati;
circa la paga: Ricordo che la ricorrete percepiva la paga sindacale dell'epoca ma al momento non ricordo a quanto ammontava. Avendo lavorato pochi giorni ritengo sia stata pagata in contanti;
e le direttive: La ricorrente veniva guidata nell'ambito del rapporto lavorativo da me e mio marito che come detto è il vicepresidente della cooperativa. La contribuzione per la dipendente è stata versata. Il secondo testimone ha, in termini pressoché concordi, ricordato, in merito al periodo di lavoro e alle mansioni: sono vicepresidente della Cooperativa Peper Melo da quando è sorta ovvero dal 2016. Ricordo che la ha lavorato per la Parte_1 cooperativa a dicembre 2016, è stata assunta dalla presidente della Cooperativa che è . La ricorrente che è una ragioniera si occupava della etichettatura, Persona_1 degli imballaggi dei prodotti ossia della sistemazione dei prodotti nelle apposite cassette. Le etichette servivano alla tracciabilità del prodotto. In quel periodo i prodotti erano zucchine e peperoni;
alla sede di lavoro: La lavorava Parte_1 nell'ambito di uno stabile sito nel mercato ortofrutticolo di Palma di Montechiaro, che si trova in contrada Celona a circa 150 metri dalla strada statale. Questo locale non era di proprietà della cooperativa bensì di un'altra cooperativa che lo aveva affidato in uso a noi. In quello stabile lavorava anche un'altra signora che si chiama
. Erano soltanto due le lavoratrici in quel periodo, che fecero una Persona_6 sorta di tirocinio per verificare se quel tipo di lavoro era loro congeniale. In quel periodo quello era l'unico stabile destinato alla lavorazione dei prodotti della cooperativa;
all'orario: La ricorrente lavorava di mattina per otto ore giornaliere dalle 8.30 e poi a seguire con una pausa verso le 10.30; alle direttive: eravamo io e mia moglie nella qualità di presidente e vicepresidente che dicevamo alle lavoratrici cosa dovevano fare;
alla retribuzione: La paga percepita dalla ricorrente era la paga sindacale e se non erro in quel periodo era intorno alle 600 euro, la retribuzione veniva corrisposta in contanti da mia moglie.
6 Il Tribunale ha rilevato delle contraddizioni nelle dichiarazioni dei due testi, quali il luogo di lavoro, il titolare del capannone sede dell'attività, i soggetti e gli orari. In realtà, entrambi i testimoni hanno fornito indicazioni puntuali circa l'esistenza del rapporto di lavoro tra l'appellante e la “Pepermelo Soc. Coop. Agricola a.r.l.”, così come tra l'altro già riconosciuto dal medesimo Tribunale di Agrigento con la sentenza n.173/2023 ove si legge: con riferimento alle posizioni dei lavoratori , , , Parte_1 Persona_7 Persona_8
, e , i testi sentiti hanno Persona_9 Persona_5 Persona_10 fornito indicazioni in relazione all'esistenza, nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro fra le parti, dei c.d. indici sintomatici della subordinazione, quali la sottoposizione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione di una retribuzione fissa e l'assenza di rischio d'impresa per il lavoratore (cfr. verbale di udienza del 17.05.2022), a fronte, invece, delle dichiarazioni raccolte dagli per certi aspetti non confermate in CP_4 sede di escussione testimoniale e comunque non dirimenti. Quindi, con riferimento ad essi, il verbale deve essere annullato non essendo state le allegazioni dell'Istituto suffragate dalle prove assunte. In realtà il nucleo essenziale delle dichiarazioni testimoniali risulta convergente circa l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo, secondo le modalità e i termini dedotti dalla ricorrente (quanto a periodo, mansioni, retribuzione) e i c.d. indici sintomatici di subordinazione, anche con riferimento ala sede di lavoro e agli orari. Nessuna contraddizione in ordine al luogo di lavoro, in quanto il capannone ove ha lavorato la si trova, come dedotto, in Palma di Montechiaro Parte_1 presso il mercato ortofrutticolo in Contrada Cappello, finitimo alla Contrada Celona, così come indicato nella perizia giurata allegata da parte ricorrente, dalla quale emerge che tra le due Contrade, Cappello e Celona, non vi sia una netta e chiara demarcazione e che detto capannone dista un centinaio di metri dalla S.S. 115, come riferito dal teste . Testimone_1
È poi non dirimente la circostanza relativa alla titolarità del capannone (se del custode o di altra cooperativa) così come frutto di imprecisione è il riferimento all'arco temporale di durata della prestazione lavorativa comunque circoscritta alle 7/8 ore giornaliere. Il teste , inoltre, ha fatto riferimento alle due Testimone_1 lavoratrici che in quel periodo,.. fecero una sorta di tirocinio per verificare se quel tipo di lavoro era loro congeniale sicché non ha escluso che vi fossero gli altri dipendenti citati dalla moglie.
7 L'attendibilità dei due testimoni (uno de quali portatore di un interesse al buon esito della lite, in quanto legale rappresentante della società) è quindi, avallata dalla convergenza dei dati forniti anche dal secondo testimone relativamente al rapporto in contestazione, regolarmente denunciato dalla società (v. comunicazione Unilav doc n.4). Non coglie nel segno la difesa dell' fondata sull'omessa allegazione CP_2 degli elementi atti a giustificare l'esistenza del rapporto lavorativo in relazione al fabbisogno colturale, considerata l'adibizione della , non tanto alla Parte_1 coltivazione e alla raccolta dei prodotti agricoli, ma a mansioni di “etichettatura” e di imballaggio dei medesimi. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda della ricorrente con le statuizioni di cui in dispositivo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 94/2023 emessa il 2.02.2023 dal Tribunale G.L. di Agrigento dichiara, per il periodo dal 19 al 31 dicembre del 2016, per un totale di dieci giorni lavorativi, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato instaurato fra Parte_1
quale bracciante agricolo a tempo determinato, e la “
[...] Controparte_3
e dovute le prestazioni previdenziali e assistenziali relative al
[...] periodo suddetto. Condanna l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida, per il primo, in complessivi euro 2.540,00 e, per il secondo, in euro 1.984,00, a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo, il 17 luglio 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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