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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 /2024 R.G. promossa
DA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato
[...] Parte_2
a Comiso (RG), il 15.12.1941 ed ivi residente in c.da Bellona n. 186 (C.F.:
, con sede in Comiso (RG), Via Nunzio Digiacomo n. 36 (C.F. - C.F._1
P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Schinina' Riccardo CF: P.IVA_1
, domiciliato presso detto difensore, in forza di procura C.F._2 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), con sede in Gela, Via Stentinello n. 5 (C.F. – P.I.: ), C.F._3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Lorefice (C.F.: ), C.F._4
Avv. LOREFICE (CF: ), nata a [...] il CP_3 C.F._4
24/06/1981, CF: , rappresentata e difesa da sé medesima C.F._4
-convenuti opposti-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento-
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 5.04.2024, il Parte_1
(di seguito proponeva formale opposizione avverso il Decreto
[...] C.F._5
Ingiuntivo n. 42/2024 emesso il 16.02.2024 dal Tribunale di Gela in seno al procedimento monitorio n. 110/2024 R.G., notificato in data 26.02.2024 su istanza della , con il quale parte opponente era stata stata condannata Controparte_4 al pagamento della somma di € 16.942,37 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come da domanda, oltre ai compensi professionali della procedura monitoria liquidati in €
567,00.
Eccepiva l'opponente di avere già provveduto al pagamento dell'importo azionato in sede monitoria e portato dalle fatture n. 167 del 13.01.2022 e n. 222 del 20.04.2022; nello specifico allegava che il pagamento della fattura n. 167/22 dell'importo di €. 11.914,23 era avvenuto in data 4.02.2022 e quello della fattura n. 222 del 20.04.2022 dell'importo di €. 5.028,14 in data 25.03.2024; produceva documentazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Si costituivano in data 12.06.2024 la e il suo procuratore Controparte_4 antistatario, Avv. Annarita Lorefice, i quali facevano rilevare che il pagamento della fattura n. 222 del 20.04.2022 era avvenuta il 25.03.2024, ovvero solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
mentre le modalità confuse di pagamento dell'altra fattura, in uno al mancato riscontro alla diffida di pagamento che aveva preceduto la richiesta di emissione dell'ingiunzione, non aveva posto la ricorrente nelle condizioni di verificare il pagamento della fattura n. 167/2022.
Allegava altresì la creditrice opposta che il pagamento della fattura n. 222/2022 non risultava essere satisfativo, stante il mancato pagamento della rivalutazione e degli interessi.
In ragione di tutto ciò chiedeva che venisse dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che la debitrice opposta fosse condanna a pagare la rivalutazione e gli interessi sulla somma corrisposta solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Con conferma della debenza delle spese liquidate nella fase monitoria e liquidazione delle spese di merito.
***
1-Risulta dagli atti, ed è pacifico fra le parti, che all'epoca della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento la fattura n. 167 del 2022 fosse stata saldata.
La creditrice opposta, ai fini della liquidazione delle spese di lite, evidenzia che le concrete modalità di pagamento della creditrice, come pure il comportamento silente tenuto dopo l'invio della diffida di pagamento, l'abbiano tratta in inganno.
Allega la stessa parte opponente che il pagamento del 4.02.2022 eera stato effettuato
“a parziale pagamento della fattura n. 164/2022 per € 6.330,10 ed a saldo delle fatture da n. 166 a n. 176/2022 emesse dalla TForma Soc. Coop. nei confronti del C.A.E.C., per un importo complessivo di € 116.035,93. E difatti – a dimostrare ulteriormente l'avvenuto pagamento della fattura in questione monitoriamente azionata - la sommatoria tra l'importo parziale della fattura n. 164/2022 per € 6.330,10, della fattura n. 166/2022 di € 13.383,69, della fattura n. 167/2022 di € 11,914,23, della fattura n. 168/2022 di € 13.524,65, della fattura n. 169/2022 di € 9.476,06, della fattura n. 170/2022 di € 6.330,10, della fattura n. 171/2022 di € 9.196,88, della fattura n. 172/2022 di € 9.390,10, della fattura n. 173/2022 di € 7.544,58, della fattura n. 174/2022 di € 7.938,02, della fattura n. 175/2022 di € 15.381,65 e della fattura n. 176/2022 di € 5.625,87 ammonta, per l'appunto, ad € 116.035,93”.
Esaminando la causale riportata nel relativo bonifico (doc. 3 della citazione in opposizione), ove si fa riferimento al pagamento delle fatture da 166 a 176, senza specificare che per alcune veniva corrisposto solo un acconto, in un quadro di plurimi rapporti fra le parti, considerando, altresì, il silenzio serbato a seguito della richiesta di pagamento della fattura in contestazione, costituiscono ad avviso del decidente ragioni di cui tener conto ai fini della regolazione delle spese di lite fra le parti.
2-In merito al pagamento della fattura 222 del 20.04.2022 è anch'esso pacifico che il pagamento è avvenuto il 25.03.2024, ovvero solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 26.02.2024.
La creditrice opposta fa rilevare che tale pagamento non risulta essere satisfattivo e chiede che le vengano riconosciuti la rivalutazione e gli interessi che alla data del pagamento risultavano ammontare ad €. 793,43.
Le richieste della si appalesano essere fondate, pertanto, se da un canto deve CP_4 darsi atto del pagamento in data 25.03.2024 della sorte capitale relativa alla fattura 222 del 20.04.2022, dall'altro il va condannato Parte_1 al pagamento della somma complessiva di €. 793,43 per rivalutazione ed interessi maturati dal 20.04.2022 al 25.03.2024 sulla somma di €. 5.028,14.
Le spese, che si liquidano, sulla base dello scaglione di valore di riferimento, in €. 919 per fase studio, 777 per fase introduttiva, €.
1.701 per fase decisionale, per complessive €. 3.397,00, vengono parzialmente, nella misura di due terzi, compensate fra le parti in ragione di quanto sopra esposto
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico on., dott.ssa Angela Rita Di Pietro, così provvede:
-accoglie parzialmente il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. , al pagamento della somma di €. Parte_2
793,43, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo, in favore della
, per le causali spiegate in premessa;
Parte_3
-condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pt al pagamento delle spese di lite, come determinate in parte motiva, ovvero nella complessiva somma di €. 1.132,33, oltre 15% s.g. cpa e iva come per legge, somma da corrispondere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Annarita Lorefice.
Gela, lì 09/07/2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 /2024 R.G. promossa
DA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato
[...] Parte_2
a Comiso (RG), il 15.12.1941 ed ivi residente in c.da Bellona n. 186 (C.F.:
, con sede in Comiso (RG), Via Nunzio Digiacomo n. 36 (C.F. - C.F._1
P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Schinina' Riccardo CF: P.IVA_1
, domiciliato presso detto difensore, in forza di procura C.F._2 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), con sede in Gela, Via Stentinello n. 5 (C.F. – P.I.: ), C.F._3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Lorefice (C.F.: ), C.F._4
Avv. LOREFICE (CF: ), nata a [...] il CP_3 C.F._4
24/06/1981, CF: , rappresentata e difesa da sé medesima C.F._4
-convenuti opposti-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento-
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 5.04.2024, il Parte_1
(di seguito proponeva formale opposizione avverso il Decreto
[...] C.F._5
Ingiuntivo n. 42/2024 emesso il 16.02.2024 dal Tribunale di Gela in seno al procedimento monitorio n. 110/2024 R.G., notificato in data 26.02.2024 su istanza della , con il quale parte opponente era stata stata condannata Controparte_4 al pagamento della somma di € 16.942,37 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come da domanda, oltre ai compensi professionali della procedura monitoria liquidati in €
567,00.
Eccepiva l'opponente di avere già provveduto al pagamento dell'importo azionato in sede monitoria e portato dalle fatture n. 167 del 13.01.2022 e n. 222 del 20.04.2022; nello specifico allegava che il pagamento della fattura n. 167/22 dell'importo di €. 11.914,23 era avvenuto in data 4.02.2022 e quello della fattura n. 222 del 20.04.2022 dell'importo di €. 5.028,14 in data 25.03.2024; produceva documentazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Si costituivano in data 12.06.2024 la e il suo procuratore Controparte_4 antistatario, Avv. Annarita Lorefice, i quali facevano rilevare che il pagamento della fattura n. 222 del 20.04.2022 era avvenuta il 25.03.2024, ovvero solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
mentre le modalità confuse di pagamento dell'altra fattura, in uno al mancato riscontro alla diffida di pagamento che aveva preceduto la richiesta di emissione dell'ingiunzione, non aveva posto la ricorrente nelle condizioni di verificare il pagamento della fattura n. 167/2022.
Allegava altresì la creditrice opposta che il pagamento della fattura n. 222/2022 non risultava essere satisfativo, stante il mancato pagamento della rivalutazione e degli interessi.
In ragione di tutto ciò chiedeva che venisse dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che la debitrice opposta fosse condanna a pagare la rivalutazione e gli interessi sulla somma corrisposta solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Con conferma della debenza delle spese liquidate nella fase monitoria e liquidazione delle spese di merito.
***
1-Risulta dagli atti, ed è pacifico fra le parti, che all'epoca della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento la fattura n. 167 del 2022 fosse stata saldata.
La creditrice opposta, ai fini della liquidazione delle spese di lite, evidenzia che le concrete modalità di pagamento della creditrice, come pure il comportamento silente tenuto dopo l'invio della diffida di pagamento, l'abbiano tratta in inganno.
Allega la stessa parte opponente che il pagamento del 4.02.2022 eera stato effettuato
“a parziale pagamento della fattura n. 164/2022 per € 6.330,10 ed a saldo delle fatture da n. 166 a n. 176/2022 emesse dalla TForma Soc. Coop. nei confronti del C.A.E.C., per un importo complessivo di € 116.035,93. E difatti – a dimostrare ulteriormente l'avvenuto pagamento della fattura in questione monitoriamente azionata - la sommatoria tra l'importo parziale della fattura n. 164/2022 per € 6.330,10, della fattura n. 166/2022 di € 13.383,69, della fattura n. 167/2022 di € 11,914,23, della fattura n. 168/2022 di € 13.524,65, della fattura n. 169/2022 di € 9.476,06, della fattura n. 170/2022 di € 6.330,10, della fattura n. 171/2022 di € 9.196,88, della fattura n. 172/2022 di € 9.390,10, della fattura n. 173/2022 di € 7.544,58, della fattura n. 174/2022 di € 7.938,02, della fattura n. 175/2022 di € 15.381,65 e della fattura n. 176/2022 di € 5.625,87 ammonta, per l'appunto, ad € 116.035,93”.
Esaminando la causale riportata nel relativo bonifico (doc. 3 della citazione in opposizione), ove si fa riferimento al pagamento delle fatture da 166 a 176, senza specificare che per alcune veniva corrisposto solo un acconto, in un quadro di plurimi rapporti fra le parti, considerando, altresì, il silenzio serbato a seguito della richiesta di pagamento della fattura in contestazione, costituiscono ad avviso del decidente ragioni di cui tener conto ai fini della regolazione delle spese di lite fra le parti.
2-In merito al pagamento della fattura 222 del 20.04.2022 è anch'esso pacifico che il pagamento è avvenuto il 25.03.2024, ovvero solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 26.02.2024.
La creditrice opposta fa rilevare che tale pagamento non risulta essere satisfattivo e chiede che le vengano riconosciuti la rivalutazione e gli interessi che alla data del pagamento risultavano ammontare ad €. 793,43.
Le richieste della si appalesano essere fondate, pertanto, se da un canto deve CP_4 darsi atto del pagamento in data 25.03.2024 della sorte capitale relativa alla fattura 222 del 20.04.2022, dall'altro il va condannato Parte_1 al pagamento della somma complessiva di €. 793,43 per rivalutazione ed interessi maturati dal 20.04.2022 al 25.03.2024 sulla somma di €. 5.028,14.
Le spese, che si liquidano, sulla base dello scaglione di valore di riferimento, in €. 919 per fase studio, 777 per fase introduttiva, €.
1.701 per fase decisionale, per complessive €. 3.397,00, vengono parzialmente, nella misura di due terzi, compensate fra le parti in ragione di quanto sopra esposto
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico on., dott.ssa Angela Rita Di Pietro, così provvede:
-accoglie parzialmente il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. , al pagamento della somma di €. Parte_2
793,43, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo, in favore della
, per le causali spiegate in premessa;
Parte_3
-condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pt al pagamento delle spese di lite, come determinate in parte motiva, ovvero nella complessiva somma di €. 1.132,33, oltre 15% s.g. cpa e iva come per legge, somma da corrispondere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Annarita Lorefice.
Gela, lì 09/07/2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro