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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA CARBONI N. 5 09170 ORISTANO Difeso dall'avv. TRONCI MAURO (c.f. C.F._2
( ) VIA AU- Parte_2 C.F._3
SONIA 73 09126 CAGLIARI;
(STR- Parte_3
) VIA SAN LUCIFERO 95 CAGLIARI;
con studio C.F._4 in VIA CARDUCCI, 24 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), Controparte_1 Parte_4 P.IVA_1 residente in [...]N. 34 09170 ORISTANO Difeso dall'avv. COTTI AMALIA (c.f. ), con C.F._5 studio in VIA ROMA 149 09124 CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 886/2022 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 7 maggio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — DURAS: Parte_1 in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante, in relazione al sinistro occorso in data 23 novembre
2019;
2) condannare società in per- Controparte_2 sona del legale rappresentante al risarcimento dei danni subiti dalla
Sig.ra quale conseguenza del sinistro occorso in data 23 novem- Pt_1 bre 2019 nella misura che sarà determinata in corso di causa;
in via subordinata, salvo gravame:
3) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante, in relazione al sinistro occorso in data 23 novembre 2019 e per l'effetto condannare società Controparte_2
in persona del legale rappresentante al risarcimento dei danni su-
[...] biti dalla Sig.ra quale conseguenza del sinistro occorso in data 23 Pt_1 novembre 2019 nella misura che sarà determinata in corso di causa;
in ogni caso:
4) il tutto con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, an- che in ordine alle spese del giudizio, di cui si chiede espressamente la rifusione.
Controparte_2
1) Respingere la domanda attrice perché infondata;
2) In subordine, accertato e valutato il maggioritario concorso di colpa dell'attrice per il sinistro per cui è causa, ridurre proporzional- mente il risarcimento che verrà considerato dovuto.
3) In ogni caso con vittoria di onorari e spese del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 23 novembre 2019, intorno alle 17:00, si è Parte_1 recata all'Hotel Mistral Due di Oristano, in via XX Settembre 34, per
— 2 — partecipare a una conferenza. La sala convegni, a quanto espone, ha quattro accessi: due dalla hall dell'hotel e due dal giardino che dà diret- tamente sulla strada. La sig.ra ha scelto quest'ultima via. Arrivata Pt_1 al giardino, ha cercato di aprire la prima porta, ma, trovandola chiusa, ha cercato di raggiungere la seconda, ma nel percorrere il tratto che se- para le due porte ha scavalcato delle ringhiere a mezzaluna ed è preci- pitata in un vano scala, riportando danni alla salute. Ha quindi agito contro la società proprietaria dell'hotel, la per il risarci- CP_2 mento del danno.
La dopo aver invitato la sig.ra a dimostrare in giu- CP_2 Pt_1 dizio la dinamica dell'incidente, ha comunque declinato ogni responsa- bilità, eccependo la totale anomalia della condotta dell'infortunata, che, invece di entrare dall'ingresso principale e registrare il proprio accesso, ha cercato di entrare da un ingresso chiuso, al buio e sotto la pioggia, scavalcando ringhiere a mezzaluna che delimitavano un'aiuola del giar- dino.
2. Le responsabilità delle parti.
Come correttamente rilevato dalle parti, la responsabilità azionata deve essere ricostruita in termini di danno da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Il dato testuale della norma non lascia dubbi in ordine alla natura oggettiva della responsabilità in questione. Non è sufficiente, infatti, che il custode provi la propria mancanza di colpa (colpa presunta), ma deve provare il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e non im- putabile al custode che ha determinato l'evento. In ciò, per stessa di- chiarazione del legislatore, rientra il comportamento colposo del dan- neggiato (n. 794 della relazione al codice civile), consistente nell'uso anomalo della cosa di per sé solo idoneo a causare l'evento (Cass. n.
25838/2017).
In fatto, è pacifico tra le parti che il giardino fosse avvolto dal buio a causa dell'orario, dalle chiome degli alberi e dall'assenza di illu- minazione;
a peggiorare la situazione è intervenuta la pioggia. Allo stesso modo, è pacifico che il vano scala in cui la sig.ra è preci- Pt_1 pitata fosse delimitato da barriere a mezzaluna ampie e basse, come è
— 3 — possibile constatare dalle fotografie agli atti.
Questi elementi, unitamente alla concreta accessibilità del giar- dino dalla strada, sono senz'altro valorizzabili per affermare una re- sponsabilità della Ogni spazio accessibile al pubblico deve es- CP_2 sere sicuro, il che richiede illuminazione e protezione. In particolare, destano perplessità le barriere a mezzaluna, che non si possono ritenere il massimo della sicurezza, vista la loro scarsa altezza. Nel caso concreto, tuttavia, assume importanza dirimente la con- dotta assolutamente anomala della sig.ra che si è avventurata in Pt_1 un giardino buio, al freddo e con la pioggia, passando sopra le aiuole.
Sostiene di essere precipitata nel vano scala per la mancanza di barriere, ma questo non è vero: come ammette lei stessa, c'erano le barriere a mezzaluna, il che significa che per superarle le ha scavalcate o ci è pas- sata sotto.
Le sue repliche, al riguardo, non appaiono convincenti. Sostiene, infatti, di aver legittimamente percorso la via più breve a causa del lieve ritardo con il quale era arrivata all'hotel. Che la porta da lei raggiunta per prima, trovata chiusa, sia la via più breve è evidente dalla planime- tria, ma da essa è altresì evidente che tale porta dà direttamente sul palco dei relatori e che quindi non è la porta predisposta per l'accesso al pub- blico. La sig.ra non avrebbe dovuto cercare di entrare da quella Pt_1 porta e, una volta trovatala chiusa, avrebbe dovuto tornare sul percorso principale per entrare nella hall, invece, pur di evitare la registrazione, ha scavalcato le barriere a mezzaluna, precipitando.
Per le ragioni sopra esposte, la deve essere ritenuta al- CP_2 meno in parte responsabile, anche solo per la circostanza dirimente che in presenza di illuminazione adeguata la sig.ra non avrebbe sca- Pt_1 valcato la barriera, ma questa parte di responsabilità deve essere ritenuta del tutto minoritaria, in ragione del comportamento gravemente colposo dell'infortunata. Ritiene il giudice equo decurtare il risarcimento do- vuto dell'80%, in ragione delle responsabilità delle parti.
3. Il danno risarcibile.
La sig.ra ha chiesto il risarcimento del danno biologico su- Pt_1 bito a causa della caduta e il rimborso delle spese sanitarie.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica, con la quale si è accertato che la sig.ra ha subito inabilità del 100% per sessanta Pt_1
— 4 — giorni, 75% per trenta giorni, 50% per trenta giorni e 25% per sessanta giorni, con un danno permanente del 16%. Applicate le nuove tabelle regolamentari (d.p.r. n. 12/2025), il danno risarcibile risulta liquidabile in 48.937,96 €. A ciò si devono aggiungere le spese mediche, pari a 8.134,67 €. Si ritiene, al riguardo, di disattendere le considerazioni del consulente del giudice, che ha ritenuto giustificate le spese per assistenza domici- liare solo per i primi tre mesi. Come da lui stesso riconosciuto, infatti, in quel periodo la sig.ra usciva da un'inabilità del 75% per entrare Pt_1 in una fase di inabilità del 50%, del tutto idonea a giustificare la neces- sità di ulteriore assistenza. Applicata la decurtazione dell'80%, il totale risarcibile è pari a 11.414,52 €, che dovrà essere maggiorato di rivalutazione e interessi come da sezioni unite 1712/1995.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto del valore della controversia, come sopra definiti- vamente accertato, complessità minima in tutte le sue fasi. In ragione dell'entità della pretesa riconosciuta, notevolmente in- feriore a quella azionata, si ritiene equo lasciare definitivamente le spese di consulenza a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nella proporzione, rilevante ai solo fini dei rapporti interni, di 80 ( e Pt_1
20 (Mistral).
Dispositivo
Il Tribunale: 1. condanna a risarcire a CP_2 Parte_1
11.414,52 €, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite 1712/1995
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che CP_2 si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge, e delle spese vive per contributo unificato e marca da bollo
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra
— 5 — loro, le spese della consulenza tecnica, stabilendo che, nei rapporti in- terni tra loro, l'80% gravi su e il 20% su Parte_1 CP_2
[...]
Si comunichi.
7 maggio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 6 —