Articolo 28 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
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21 dicembre 1986
Art. 28. 1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano-regolatore del porto, e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.
2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.
3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737 .
Nota all'art. 28, comma 3:
La legge n. 737, 1973 reca lo stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986