Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2025, proposto da
RE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 275/2025 del 13.03.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GU OV IO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro e Previdenza n. 275/2025 del 13.03.2025, notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, è stato riconosciuto il diritto del Sig. RE RE a fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; e per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all'adozione di ogni atto propedeutico per assicurare al soggetto sopra indicato il godimento del predetto beneficio, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico - oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Nonostante la notifica della sentenza in data 29.07.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Sig. RE RE, con ricorso notificato in data 12 dicembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro e Previdenza n. 275/2025 del 13.03.2025.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 12/02/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 17/10/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta in data 12 dicembre 2025, dopo 136 giorni dall’avvenuta notifica della sentenza del Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro e Previdenza n. 275/2025 del 13.03.2025. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - necessario ogni qual volta non si tratti, come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, così come da prodotta attestazione di segreteria del 19/11/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato di procedere all'adozione di ogni atto propedeutico per assicurare al ricorrente il godimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascuno di essi - oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo - entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro e Previdenza n. 275/2025 del 13.03.2025 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato di procedere all'adozione di ogni atto propedeutico per assicurare al ricorrente il godimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascuno di essi - oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo - entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro e Previdenza n. 275/2025 del 13.03.2025 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario del ricorrente, in persona dell’Avv. Guido Marone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE UR, Presidente
GU OV IO MI, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU OV IO MI | IE UR |
IL SEGRETARIO