Versione
22 giugno 1951
22 giugno 1951
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Societa' italiana per la organizzazione internazionale.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Societa' italiana per la organizzazione internazionale.