Articolo 1 della Legge 5 maggio 1951, n. 366
Articolo 2
Versione
22 giugno 1951
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Societa' italiana per la organizzazione internazionale.
Entrata in vigore il 22 giugno 1951