Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Societa' italiana per la organizzazione internazionale.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Societa' italiana per la organizzazione internazionale.