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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro FE EO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 282/2025 promossa da elettivamente domiciliata presso l'Avv.to BELLO' ANDREA che la Parte_1 rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro
Controparte_1 contumace OGGETTO: dimissioni per giusta causa – spettanze retributive All'udienza del 15/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 17.04.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Varese, chiedendo al Controparte_1
Giudice: Nel merito:
1- Accertato e dichiarato per le motivazioni illustrate che le dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 13.03.2025 in relazione al rapporto di lavoro Parte_1 subordinato instaurato alle dipendenze di Controparte_2 sono sorrette da giusta causa, condannarsi Controparte_3 in persona del legale rappresentante PT con sede a Varese (VA) via
[...]
FE TI n. 8 a pagare in favore della ricorrente sig.a Parte_1
l'indennità di preavviso in misura pari a quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (CCNL Cooperative Sociali).
2- Accertato e dichiarato che la ricorrente signora è creditrice per le Parte_1 causali in premessa nei confronti di della Controparte_1 complessiva somma di € 10.553,38 di cui € 2.000,59 per TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o comunque dovuta, condannarsi Controparte_3 Co in persona del legale rappresentante con sede a Varese (VA) via FE TI n. 8 a pagare in favore della ricorrente sig.a la complessiva somma di € Parte_1
10.553,38 di cui € 2.000,59 per TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo ovvero l'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, con il favore di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: che sin dal 25.02.2020 CP_1 aveva assunto in via esclusiva la gestione dell'attività di asilo nido e scuola dell'infanzia
“Scuola dell'Infanzia TR A” in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda; di essere stata assunta e di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta presso tale struttura a far tempo dal 6.06.2022, dapprima come apprendista e successivamente in forza di contratto di lavoro part time a tempo indeterminato, con inquadramento al livello D2 CCNL Cooperative Sociali e mansioni di educatrice di asilo nido;
che CP_1 ometteva di pagare alla ricorrente le spettanze retributive relative al saldo retribuzione luglio 2024, tredicesima mensilità 2024 e retribuzione gennaio 2025 (v. buste paga in atti), omettendo inoltre di provvedere al versamento dei contributi previdenziali a far tempo dal dicembre 2024; che inoltre ometteva di versare la retribuzione e di CP_1 consegnare il cedolino stipendiale relativo alle mensilità di febbraio 2025 e marzo 2025; che, dopo aver interrotto completamente l'attività di gestione della Scuola in considerazione di criticità segnalate da ATS Insubria e recepite con ordinanza sindacale dal Comune di Besano del 19.02.2025 (docc. 3-4), con pec del 28.02.2025 CP_1 comunicava alla di aver riconsegnato Parte_2 le chiavi del fabbricato ove era esercitata l'attività e di aver inoltre avviato le procedure di licenziamento dell'intero personale ivi occupato (doc. 6); che tuttavia alcuna comunicazione di licenziamento perveniva alla ricorrente, alla quale veniva di fatto impedito di prestare la propria attività lavorativa;
che peraltro disponeva di CP_1 ulteriori unità locali in Varese e Busto Arsizio ove avrebbe potuto utilmente ricollocare il personale;
che, in considerazione dei molteplici inadempimenti del datore di lavoro, in data 13.03.2025 la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa;
che sussisteva pertanto il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso, oltre al TFR maturato e parimenti non corrisposto. non si è costituita in giudizio e il Giudice, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. All'udienza del 15.07.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
Pag. 2 di 4 4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Ed infatti, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa, la cessazione del rapporto per dimissioni rassegnate dalla lavoratrice e l'ammontare delle spettanze rivendicate risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare modulo centro per l'impiego attestante le dimissioni;
buste paga mensilità luglio 2024, tredicesima mensilità 2024 e gennaio 2025, quest'ultima che comprova l'ammontare di ferie, banca ore e festività sino a tale data maturati e non goduti;
dalle buste paga risulta inoltre l'ammontare del TFR progressivamente accantonato) e dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale (relativi in particolare alle spettanze dovute a titolo di retribuzione febbraio 2025 e marzo 2025, TFR, ferie, festività e banca ore non goduti sulla base delle risultanze di cui alle buste paga in atti), conteggi predisposti sulla base della disciplina collettiva applicabile, pertanto ritenuti pienamente attendibili e in quanto tali condivisi da questo Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze rivendicate, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze retributive rivendicate.
6.Il mancato pagamento della retribuzione protratto nel tempo è inoltre sufficiente già di per sé ad integrare la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice, con consequenziale diritto della ricorrente a percepire anche l'indennità di preavviso (il cui importo risulta già inserito nei conteggi relativi alla mensilità di marzo 2025). 6.1Peraltro, sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto titolare del rapporto di lavoro di cui è causa, occorre evidenziare che l'avvenuta cessazione integrale dell'attività d'impresa presso la Scuola di Besano (circostanza allegata in ricorso e corroborata sul piano documentale dai provvedimenti di ATS Insubria e del Comune di Besano, oltre che dall'e-mail inviata da all' in difetto CP_1 Parte_2 inoltre di elementi probatori di segno contrario stante la mancata costituzione in giudizio di esclude di per sé ogni eventuale questione in ordine alla prosecuzione CP_1 del rapporto di lavoro con l' in seguito alla cessazione del contratto di Parte_2 affitto di ramo d'azienda, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento” (v. ex multis Cass., ord. n. 1298 del 2023 e n. 26234 del 2024, quest'ultima richiamata anche in ricorso). 7.In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente ritenuto e osservato, la domanda è pertanto fondata e la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente, per le causali puntualmente indicate in ricorso e sopra richiamate,
Pag. 3 di 4 dell'importo complessivo di €10.553,38 (di cui €2.000,59 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. 8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, per le causali indicate in ricorso, l'importo di €10.553,38 (di cui
€2.000,59 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Varese, 15.07.2025
Il Giudice
FE EO
Pag. 4 di 4
Il Giudice del Lavoro FE EO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 282/2025 promossa da elettivamente domiciliata presso l'Avv.to BELLO' ANDREA che la Parte_1 rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro
Controparte_1 contumace OGGETTO: dimissioni per giusta causa – spettanze retributive All'udienza del 15/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 17.04.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Varese, chiedendo al Controparte_1
Giudice: Nel merito:
1- Accertato e dichiarato per le motivazioni illustrate che le dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 13.03.2025 in relazione al rapporto di lavoro Parte_1 subordinato instaurato alle dipendenze di Controparte_2 sono sorrette da giusta causa, condannarsi Controparte_3 in persona del legale rappresentante PT con sede a Varese (VA) via
[...]
FE TI n. 8 a pagare in favore della ricorrente sig.a Parte_1
l'indennità di preavviso in misura pari a quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (CCNL Cooperative Sociali).
2- Accertato e dichiarato che la ricorrente signora è creditrice per le Parte_1 causali in premessa nei confronti di della Controparte_1 complessiva somma di € 10.553,38 di cui € 2.000,59 per TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o comunque dovuta, condannarsi Controparte_3 Co in persona del legale rappresentante con sede a Varese (VA) via FE TI n. 8 a pagare in favore della ricorrente sig.a la complessiva somma di € Parte_1
10.553,38 di cui € 2.000,59 per TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo ovvero l'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, con il favore di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: che sin dal 25.02.2020 CP_1 aveva assunto in via esclusiva la gestione dell'attività di asilo nido e scuola dell'infanzia
“Scuola dell'Infanzia TR A” in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda; di essere stata assunta e di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta presso tale struttura a far tempo dal 6.06.2022, dapprima come apprendista e successivamente in forza di contratto di lavoro part time a tempo indeterminato, con inquadramento al livello D2 CCNL Cooperative Sociali e mansioni di educatrice di asilo nido;
che CP_1 ometteva di pagare alla ricorrente le spettanze retributive relative al saldo retribuzione luglio 2024, tredicesima mensilità 2024 e retribuzione gennaio 2025 (v. buste paga in atti), omettendo inoltre di provvedere al versamento dei contributi previdenziali a far tempo dal dicembre 2024; che inoltre ometteva di versare la retribuzione e di CP_1 consegnare il cedolino stipendiale relativo alle mensilità di febbraio 2025 e marzo 2025; che, dopo aver interrotto completamente l'attività di gestione della Scuola in considerazione di criticità segnalate da ATS Insubria e recepite con ordinanza sindacale dal Comune di Besano del 19.02.2025 (docc. 3-4), con pec del 28.02.2025 CP_1 comunicava alla di aver riconsegnato Parte_2 le chiavi del fabbricato ove era esercitata l'attività e di aver inoltre avviato le procedure di licenziamento dell'intero personale ivi occupato (doc. 6); che tuttavia alcuna comunicazione di licenziamento perveniva alla ricorrente, alla quale veniva di fatto impedito di prestare la propria attività lavorativa;
che peraltro disponeva di CP_1 ulteriori unità locali in Varese e Busto Arsizio ove avrebbe potuto utilmente ricollocare il personale;
che, in considerazione dei molteplici inadempimenti del datore di lavoro, in data 13.03.2025 la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa;
che sussisteva pertanto il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso, oltre al TFR maturato e parimenti non corrisposto. non si è costituita in giudizio e il Giudice, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. All'udienza del 15.07.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
Pag. 2 di 4 4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Ed infatti, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa, la cessazione del rapporto per dimissioni rassegnate dalla lavoratrice e l'ammontare delle spettanze rivendicate risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare modulo centro per l'impiego attestante le dimissioni;
buste paga mensilità luglio 2024, tredicesima mensilità 2024 e gennaio 2025, quest'ultima che comprova l'ammontare di ferie, banca ore e festività sino a tale data maturati e non goduti;
dalle buste paga risulta inoltre l'ammontare del TFR progressivamente accantonato) e dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale (relativi in particolare alle spettanze dovute a titolo di retribuzione febbraio 2025 e marzo 2025, TFR, ferie, festività e banca ore non goduti sulla base delle risultanze di cui alle buste paga in atti), conteggi predisposti sulla base della disciplina collettiva applicabile, pertanto ritenuti pienamente attendibili e in quanto tali condivisi da questo Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze rivendicate, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze retributive rivendicate.
6.Il mancato pagamento della retribuzione protratto nel tempo è inoltre sufficiente già di per sé ad integrare la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice, con consequenziale diritto della ricorrente a percepire anche l'indennità di preavviso (il cui importo risulta già inserito nei conteggi relativi alla mensilità di marzo 2025). 6.1Peraltro, sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto titolare del rapporto di lavoro di cui è causa, occorre evidenziare che l'avvenuta cessazione integrale dell'attività d'impresa presso la Scuola di Besano (circostanza allegata in ricorso e corroborata sul piano documentale dai provvedimenti di ATS Insubria e del Comune di Besano, oltre che dall'e-mail inviata da all' in difetto CP_1 Parte_2 inoltre di elementi probatori di segno contrario stante la mancata costituzione in giudizio di esclude di per sé ogni eventuale questione in ordine alla prosecuzione CP_1 del rapporto di lavoro con l' in seguito alla cessazione del contratto di Parte_2 affitto di ramo d'azienda, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento” (v. ex multis Cass., ord. n. 1298 del 2023 e n. 26234 del 2024, quest'ultima richiamata anche in ricorso). 7.In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente ritenuto e osservato, la domanda è pertanto fondata e la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente, per le causali puntualmente indicate in ricorso e sopra richiamate,
Pag. 3 di 4 dell'importo complessivo di €10.553,38 (di cui €2.000,59 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. 8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, per le causali indicate in ricorso, l'importo di €10.553,38 (di cui
€2.000,59 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Varese, 15.07.2025
Il Giudice
FE EO
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