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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
17711/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17711/2024 R.G. promosso ex art. 473-bis.47 c.p.c. da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Mulato, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Padova, Via F. Fornasari n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela CP_1 C.F._2
Giordano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Spinea, via Spartaco n. 10;
RESISTENTE
OGGETTO: modifica condizione del divorzio – revisione assegno mantenimento prole maggiorenne
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla Parte_1 sentenza di divorzio del Tribunale di Padova n. 2435/2004, pubblicata in data 16.09.2004, e in particolare la revoca dell'obbligo previsto a suo carico di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio a favore del padre . Per_1 CP_1
La ricorrente, a fondamento della propria istanza, deduceva che: a) in forza della sentenza divorzile citata ella era tenuta al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , della Per_1 somma mensile di euro 500,00, da versarsi a favore dell'ex coniuge , oltre alla quota di CP_1 metà delle spese straordinarie;
b) le proprie condizioni economico-patrimoniali erano notevolmente peggiorate rispetto alla pronuncia divorzile, posto che ella aveva nel frattempo cambiato lavoro, percependo redditi significativamente inferiori;
c) che le condizioni invece dell'ex marito potevano essere nel frattempo migliorate;
d) che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi;
e) che, nel caso di specie, il figlio aveva ormai Per_1 compiuto i 30 anni, sicché doveva presumersi la sua idoneità al reddito, ciò a fortiori se si considerava che il predetto aveva già svolto attività lavorativa retribuita per circa un anno e mezzo alle dipendenze della ditta Pascoli Spa, nel periodo dal 01.08.2022 al 29.02.2024; f) sussistevano le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico di essa ricorrente, tenuto conto dei consolidati orientamenti espressi in materia dalla Suprema Corte.
Il resistente , costituitosi in giudizio, pur contestando le argomentazioni e allegazioni CP_1 formulate dalla parte ricorrente, aderiva alla richiesta di revoca dell'assegno, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
All'udienza di comparizione svoltasi in data 23.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio dal giudice istruttore.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 27.03.2025.
****
Rileva il Collegio che la domanda formulata da merita accoglimento considerato che il Parte_1 resistente si è costituito in giudizio formulando le medesime conclusioni e aderendo pertanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico della ricorrente. Per_1
La condotta processuale del resistente e le conclusioni conformi rassegnate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 17711/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza divorzile n. 2435/2004 depositata in data 16.09.2004 dal Tribunale di Padova, pronunciata tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
-revoca l'obbligo previsto a carico di avente ad oggetto il versamento di un assegno Parte_1 mensile a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne;
Persona_2
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo procedimento.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente
dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17711/2024 R.G. promosso ex art. 473-bis.47 c.p.c. da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Mulato, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Padova, Via F. Fornasari n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela CP_1 C.F._2
Giordano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Spinea, via Spartaco n. 10;
RESISTENTE
OGGETTO: modifica condizione del divorzio – revisione assegno mantenimento prole maggiorenne
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla Parte_1 sentenza di divorzio del Tribunale di Padova n. 2435/2004, pubblicata in data 16.09.2004, e in particolare la revoca dell'obbligo previsto a suo carico di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio a favore del padre . Per_1 CP_1
La ricorrente, a fondamento della propria istanza, deduceva che: a) in forza della sentenza divorzile citata ella era tenuta al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , della Per_1 somma mensile di euro 500,00, da versarsi a favore dell'ex coniuge , oltre alla quota di CP_1 metà delle spese straordinarie;
b) le proprie condizioni economico-patrimoniali erano notevolmente peggiorate rispetto alla pronuncia divorzile, posto che ella aveva nel frattempo cambiato lavoro, percependo redditi significativamente inferiori;
c) che le condizioni invece dell'ex marito potevano essere nel frattempo migliorate;
d) che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi;
e) che, nel caso di specie, il figlio aveva ormai Per_1 compiuto i 30 anni, sicché doveva presumersi la sua idoneità al reddito, ciò a fortiori se si considerava che il predetto aveva già svolto attività lavorativa retribuita per circa un anno e mezzo alle dipendenze della ditta Pascoli Spa, nel periodo dal 01.08.2022 al 29.02.2024; f) sussistevano le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico di essa ricorrente, tenuto conto dei consolidati orientamenti espressi in materia dalla Suprema Corte.
Il resistente , costituitosi in giudizio, pur contestando le argomentazioni e allegazioni CP_1 formulate dalla parte ricorrente, aderiva alla richiesta di revoca dell'assegno, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
All'udienza di comparizione svoltasi in data 23.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio dal giudice istruttore.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 27.03.2025.
****
Rileva il Collegio che la domanda formulata da merita accoglimento considerato che il Parte_1 resistente si è costituito in giudizio formulando le medesime conclusioni e aderendo pertanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico della ricorrente. Per_1
La condotta processuale del resistente e le conclusioni conformi rassegnate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 17711/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza divorzile n. 2435/2004 depositata in data 16.09.2004 dal Tribunale di Padova, pronunciata tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
-revoca l'obbligo previsto a carico di avente ad oggetto il versamento di un assegno Parte_1 mensile a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne;
Persona_2
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo procedimento.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente
dott. Alessandro Cabianca