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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13556/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. SCHIROS GIUSEPPE
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._1
BARBERA NICOLA LUCA
Appellata
Avente ad oggetto : risoluzione contratto di convitto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Catania n. 2123/2022, che aveva accolto la domanda proposta da , dichiarando non dovute CP_1
pagina 1 di 8 le somme richieste a titolo di retta mensile per i mesi da maggio 2019 a settembre 2020 e condannato essa appellante al pagamento delle spese del processo;
ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, eccepiva l'erroneità della sentenza, laddove aveva ritenuto giustificato il mancato pagamento della retta mensile per il periodo maggio 2019 - settembre 2020, non essendo emerso alcun inadempimento, non potendo esso coincidere con l'assenza della doccia in camera, stante la possibilità
di usufruire di altra doccia all'interno dell'immobile e, comunque, non essendo emerso che la sig.ra fosse rimasta nella camera priva di doccia per tutto il periodo durante il quale non aveva CP_1
corrisposto la retta;
rilevando che le vaste dimensioni degli immobili in oggetto rendevano difficoltosa la gestione e manutenzione, nonché gli interventi sulle macchie di umidità, deduceva che la pretesa della sig.ra di compensare la spesa di euro 809,63 per i pasti che ella autonomamente aveva CP_1
deciso di acquistare, in quanto considerati idonei alle proprie condizioni di salute, era in contrasto con l'art. 4 del regolamento e che, infatti nessun proprio rappresentante aveva mai impegnato esso appellante in tal senso;
ribadendo che la sig.ra era stata gravemente inadempiente, per non aver CP_1
versato la retta per oltre un anno e per non aver prodotto i documenti fiscali e sanitari richiesti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, allegava dunque la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di convitto e chiedeva riformarsi la sentenza impugnata, accertando l'inadempimento di
[...]
e la legittimità della deliberazione n. 75 del 16.12.2020, con vittoria di spese e compensi. CP_1
si costituiva, ripercorrendo i gravi inadempimenti imputati all'appellante e la situazione CP_1
di degrado in cui era stata costretta a vivere a causa di alcuni disservizi, quali la fruizione durante l'estate del 2019 di stanze con infiltrazioni d'acqua, prive di condizionatori e di zanzariere,
l'impossibilità di fruire di servizi igienici per sole donne, la circostanza che i servizi igienici con acqua calda fossero posti ad un piano diverso da quello in cui era collocata la propria stanza ed ancora il pagina 2 di 8 mancato rimborso di alcune spese per l'acquisto del cibo e la sospensione del servizio di pulizie per oltre un mese;
eccependo l'illegittimità della deliberazione n. 79 del 16.12.2020 con cui era stato risolto il rapporto di convitto e precisando di aver corrisposto le rette dei mesi Ottobre, Dicembre 2020,
Gennaio e Febbraio 2021, evidenziava che tenuto conto dei gravi inadempimenti dell'istituto, l'importo della retta avrebbe dovuto essere azzerato o ridotto e che, in ogni caso, la mancata produzione della documentazione medica e fiscale non era causa di risoluzione del contratto. Chiedeva dunque il rigetto del gravame ( di cui aveva anche eccepito l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis cpc) con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 3.10.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di
, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "Gli artt. CP_1
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
pagina 3 di 8 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado" ((cfr. Cass. Civ. S.U. n. 27199 del 16.11.2017; Cass. 2018 n. 13535; Cass. civ. Sez. III
sent. n. 10916 del 5.5.2017) ed, invero, va dato atto della sufficiente specificazione dell'oggetto della domanda proposta da la quale presenta una chiara e specifica Parte_1
articolazione dei motivi di doglianza rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, che ne consente l'immediata comprensione e delibazione: l'appellante ha, infatti, dichiarato, di voler agire per ottenere il pagamento dell'importo di euro 3.537,60 e per sentire dichiarare la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di convitto.
Ancora, sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la stessa va rigettata, in quanto, la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti. Nel caso a mano, non si è pronunciata ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, in quanto da un preliminare studio del giudizio, non sono emersi elementi sufficienti per poter esercitare tale facoltà. Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (App. Roma 23/01/2013; Trib. Milano 16/09/2016, n. 10176).
Procedendo al merito si osserva.
La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di risoluzione per inadempimento di un contratto di convitto intercorrente tra l'Istituto appellante e la convittrice
[...]
nonché la debenza da parte di quest'ultima della somma di euro 3.537,60 per il pagamento di CP_1
alcune rette mensili.
pagina 4 di 8 È emerso dalle reciproche allegazioni, che tra le parti era intervenuta una transazione in data 17.5.2019,
con cui era stata definita la questione circa la pregressa morosità maturata dalla sig.ra ma che, CP_1
successivamente, quest'ultima aveva reiterato il proprio inadempimento, sospendendo i pagamenti a causa di una serie di disservizi ed inoltre – secondo quanto affermato dall'Ente – non producendo la documentazione medica e fiscale richiesta ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
la sig.ra allegava CP_1
di contro l'inadempimento dell'Ente, affermando di aver prodotto la documentazione richiesta.
In punto di diritto, possono essere richiamati i principi elaborati dalla Corte di legittimità, secondo cui,
ai fini della valutazione della legittimità della sospensione del pagamento del canone/retta e della operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., occorre verificare la totale assenza di controprestazione da parte del locatore, verificandosi altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da determinare uno squilibrio ingiustificato tra le prestazioni contrattuali delle parti (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10361); non potendosi sindacare nel merito l'equilibrio del contratto/accordo stabilito in origine tra le parti, trattandosi altrimenti di incidere sulla libertà contrattuale di autodeterminarsi, occorre verificare il grado di gravità dei reciproci inadempimenti con riguardo a quanto previsto nel Regolamento dalle parti pienamente accettato.
Nel caso di specie, secondo l'art. 6 del Regolamento interno per gli utenti residenti “Agli utenti
ammessi sono resi i seguenti servizi: a) Mensa interna;
b) Pulizia giornaliera della camera;
c) servizi
collettivi interni attivati (biblioteca, palestra ecc). E' fatta salva la possibilità per l'Istituto di attivare
ulteriori servizi in adempimento di convenzioni con Enti pubblici e/o provati.” (cfr. all. 2); emerge,
pertanto, come nulla sia garantito ai residenti in ordine alla presenza di un bagno in camera comprensivo di doccia personale, sicché per quanto auspicabile, l'assenza – per di più temporanea –
della doccia con acqua calda nella camera non costituisce grave inadempimento;
altrettanto è a dirsi pagina 5 di 8 con riferimento all'assenza di zanzariere alle finestre della camera ed al funzionamento delle macchine di condizionamento.
Per ragioni di completezza espositiva, inoltre, va aggiunto che i fatti allegati dalla appellata, alla luce delle risultanze istruttorie, non risultano neanche pienamente provati;
il guasto dell'impianto di condizionamento, infatti, seppure verificatosi, durò solo pochi giorni secondo la testimonianza di e (cfr. verbale del 2.03.22), mentre in un'ala dell'Istituto i Testimone_1 Testimone_2
vecchi climatizzatori non funzionavano (secondo quanto affermato dal testimone , Testimone_3
cfr. verbale del 16.09.22), nulla essendo emerso tuttavia con riguardo alla stanza della sig.ra è CP_1
emerso, inoltre, che il servizio di pulizia venne sospeso per circa venti giorni (secondo il testimone ovvero per un periodo non precisato (secondo il teste , sì che anche in tal caso non Tes_4 Tes_3
può configurarsi il grave inadempimento.
La circostanza secondo cui la struttura non aveva acqua calda e riscaldamenti, inoltre, non ha trovato conferma, posto che il testimone ha affermato che “ho potuto verificare che gli Testimone_5
alloggi erano dotati di aria condizionata e acqua calda. E ricordo che un utente di nome …lamentava
la mancanza di acqua calda, mentre invece ho potuto verificare che l'acqua calda c'era.” ((cfr. verbale del 16.05.22) mentre il testimone ha dichiarato che “Gli utenti usufruivano del servizio di acqua Tes_3
calda; a fine del 2019 la caldaia è stata disattivata. Attualmente gli utenti usufruiscono di acqua calda
con gli scaldabagni.” (cfr. verbale del 16.05.22).
Infine, in ordine alle spese sostenute dalla sig.ra per l'acquisto di alcuni pasti al di fuori CP_1
dell'Istituto (per l'importo di euro 809,63), non vi è prova dell'esistenza di un valido accordo per il rimborso, posto che il documento prodotto quale allegato 5 (“Rimborso scontrini pasti sig.ra ”), Per_1
è una dichiarazione unilaterale rilasciata da soggetto non avente alcun potere di rappresentanza della pagina 6 di 8 volontà dell'Istituto che, infatti, ne ha totalmente disconosciuto la paternità ed il contenuto.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, non vi è prova dell'inadempimento dell'Ente alle obbligazioni assunte con il contratto di convitto, mentre va senz'altro ritenuto esistente l'inadempimento della sig.ra all'obbligo di pagamento delle rette mensili ( peraltro dalla stessa non contestato). CP_1
Tale inadempimento di per sé grave, giustifica la risoluzione del contratto di convitto, da cui deriva la legittimità della Deliberazione n. 79 del 16.12.2020, che ha dichiarato la cessazione del rapporto, con assorbimento della questione inerente il deposito della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2 e
4 del regolamento.
Le spese seguono la soccombenza di entrambi i gradi del processo e si liquidano come da dispositivo,
tenendo conto per il I° di quanto statuito dal Giudice di Pace e, per il presente grado, di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta ( in ordine alle spese del giudizio di primo grado si richiama infatti quanto affermato dalla Corte di Legittimità “ In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite,
laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal pagina 7 di 8 giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più
favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” cfr Cass. Civ. sent n. 33412/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza n. 2123/2022 del Giudice di Pace di Catania,
dichiara legittima la deliberazione n. 75 del 16.12.2020 e condanna al pagamento CP_1
della somma di euro 3.537,60 in favore di , oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese del processo di I grado in favore di CP_1 [...]
liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali Parte_1
come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e Parte_1
spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28.3.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13556/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. SCHIROS GIUSEPPE
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._1
BARBERA NICOLA LUCA
Appellata
Avente ad oggetto : risoluzione contratto di convitto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Catania n. 2123/2022, che aveva accolto la domanda proposta da , dichiarando non dovute CP_1
pagina 1 di 8 le somme richieste a titolo di retta mensile per i mesi da maggio 2019 a settembre 2020 e condannato essa appellante al pagamento delle spese del processo;
ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, eccepiva l'erroneità della sentenza, laddove aveva ritenuto giustificato il mancato pagamento della retta mensile per il periodo maggio 2019 - settembre 2020, non essendo emerso alcun inadempimento, non potendo esso coincidere con l'assenza della doccia in camera, stante la possibilità
di usufruire di altra doccia all'interno dell'immobile e, comunque, non essendo emerso che la sig.ra fosse rimasta nella camera priva di doccia per tutto il periodo durante il quale non aveva CP_1
corrisposto la retta;
rilevando che le vaste dimensioni degli immobili in oggetto rendevano difficoltosa la gestione e manutenzione, nonché gli interventi sulle macchie di umidità, deduceva che la pretesa della sig.ra di compensare la spesa di euro 809,63 per i pasti che ella autonomamente aveva CP_1
deciso di acquistare, in quanto considerati idonei alle proprie condizioni di salute, era in contrasto con l'art. 4 del regolamento e che, infatti nessun proprio rappresentante aveva mai impegnato esso appellante in tal senso;
ribadendo che la sig.ra era stata gravemente inadempiente, per non aver CP_1
versato la retta per oltre un anno e per non aver prodotto i documenti fiscali e sanitari richiesti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, allegava dunque la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di convitto e chiedeva riformarsi la sentenza impugnata, accertando l'inadempimento di
[...]
e la legittimità della deliberazione n. 75 del 16.12.2020, con vittoria di spese e compensi. CP_1
si costituiva, ripercorrendo i gravi inadempimenti imputati all'appellante e la situazione CP_1
di degrado in cui era stata costretta a vivere a causa di alcuni disservizi, quali la fruizione durante l'estate del 2019 di stanze con infiltrazioni d'acqua, prive di condizionatori e di zanzariere,
l'impossibilità di fruire di servizi igienici per sole donne, la circostanza che i servizi igienici con acqua calda fossero posti ad un piano diverso da quello in cui era collocata la propria stanza ed ancora il pagina 2 di 8 mancato rimborso di alcune spese per l'acquisto del cibo e la sospensione del servizio di pulizie per oltre un mese;
eccependo l'illegittimità della deliberazione n. 79 del 16.12.2020 con cui era stato risolto il rapporto di convitto e precisando di aver corrisposto le rette dei mesi Ottobre, Dicembre 2020,
Gennaio e Febbraio 2021, evidenziava che tenuto conto dei gravi inadempimenti dell'istituto, l'importo della retta avrebbe dovuto essere azzerato o ridotto e che, in ogni caso, la mancata produzione della documentazione medica e fiscale non era causa di risoluzione del contratto. Chiedeva dunque il rigetto del gravame ( di cui aveva anche eccepito l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis cpc) con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 3.10.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di
, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "Gli artt. CP_1
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
pagina 3 di 8 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado" ((cfr. Cass. Civ. S.U. n. 27199 del 16.11.2017; Cass. 2018 n. 13535; Cass. civ. Sez. III
sent. n. 10916 del 5.5.2017) ed, invero, va dato atto della sufficiente specificazione dell'oggetto della domanda proposta da la quale presenta una chiara e specifica Parte_1
articolazione dei motivi di doglianza rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, che ne consente l'immediata comprensione e delibazione: l'appellante ha, infatti, dichiarato, di voler agire per ottenere il pagamento dell'importo di euro 3.537,60 e per sentire dichiarare la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di convitto.
Ancora, sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la stessa va rigettata, in quanto, la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti. Nel caso a mano, non si è pronunciata ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, in quanto da un preliminare studio del giudizio, non sono emersi elementi sufficienti per poter esercitare tale facoltà. Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (App. Roma 23/01/2013; Trib. Milano 16/09/2016, n. 10176).
Procedendo al merito si osserva.
La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di risoluzione per inadempimento di un contratto di convitto intercorrente tra l'Istituto appellante e la convittrice
[...]
nonché la debenza da parte di quest'ultima della somma di euro 3.537,60 per il pagamento di CP_1
alcune rette mensili.
pagina 4 di 8 È emerso dalle reciproche allegazioni, che tra le parti era intervenuta una transazione in data 17.5.2019,
con cui era stata definita la questione circa la pregressa morosità maturata dalla sig.ra ma che, CP_1
successivamente, quest'ultima aveva reiterato il proprio inadempimento, sospendendo i pagamenti a causa di una serie di disservizi ed inoltre – secondo quanto affermato dall'Ente – non producendo la documentazione medica e fiscale richiesta ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
la sig.ra allegava CP_1
di contro l'inadempimento dell'Ente, affermando di aver prodotto la documentazione richiesta.
In punto di diritto, possono essere richiamati i principi elaborati dalla Corte di legittimità, secondo cui,
ai fini della valutazione della legittimità della sospensione del pagamento del canone/retta e della operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., occorre verificare la totale assenza di controprestazione da parte del locatore, verificandosi altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da determinare uno squilibrio ingiustificato tra le prestazioni contrattuali delle parti (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10361); non potendosi sindacare nel merito l'equilibrio del contratto/accordo stabilito in origine tra le parti, trattandosi altrimenti di incidere sulla libertà contrattuale di autodeterminarsi, occorre verificare il grado di gravità dei reciproci inadempimenti con riguardo a quanto previsto nel Regolamento dalle parti pienamente accettato.
Nel caso di specie, secondo l'art. 6 del Regolamento interno per gli utenti residenti “Agli utenti
ammessi sono resi i seguenti servizi: a) Mensa interna;
b) Pulizia giornaliera della camera;
c) servizi
collettivi interni attivati (biblioteca, palestra ecc). E' fatta salva la possibilità per l'Istituto di attivare
ulteriori servizi in adempimento di convenzioni con Enti pubblici e/o provati.” (cfr. all. 2); emerge,
pertanto, come nulla sia garantito ai residenti in ordine alla presenza di un bagno in camera comprensivo di doccia personale, sicché per quanto auspicabile, l'assenza – per di più temporanea –
della doccia con acqua calda nella camera non costituisce grave inadempimento;
altrettanto è a dirsi pagina 5 di 8 con riferimento all'assenza di zanzariere alle finestre della camera ed al funzionamento delle macchine di condizionamento.
Per ragioni di completezza espositiva, inoltre, va aggiunto che i fatti allegati dalla appellata, alla luce delle risultanze istruttorie, non risultano neanche pienamente provati;
il guasto dell'impianto di condizionamento, infatti, seppure verificatosi, durò solo pochi giorni secondo la testimonianza di e (cfr. verbale del 2.03.22), mentre in un'ala dell'Istituto i Testimone_1 Testimone_2
vecchi climatizzatori non funzionavano (secondo quanto affermato dal testimone , Testimone_3
cfr. verbale del 16.09.22), nulla essendo emerso tuttavia con riguardo alla stanza della sig.ra è CP_1
emerso, inoltre, che il servizio di pulizia venne sospeso per circa venti giorni (secondo il testimone ovvero per un periodo non precisato (secondo il teste , sì che anche in tal caso non Tes_4 Tes_3
può configurarsi il grave inadempimento.
La circostanza secondo cui la struttura non aveva acqua calda e riscaldamenti, inoltre, non ha trovato conferma, posto che il testimone ha affermato che “ho potuto verificare che gli Testimone_5
alloggi erano dotati di aria condizionata e acqua calda. E ricordo che un utente di nome …lamentava
la mancanza di acqua calda, mentre invece ho potuto verificare che l'acqua calda c'era.” ((cfr. verbale del 16.05.22) mentre il testimone ha dichiarato che “Gli utenti usufruivano del servizio di acqua Tes_3
calda; a fine del 2019 la caldaia è stata disattivata. Attualmente gli utenti usufruiscono di acqua calda
con gli scaldabagni.” (cfr. verbale del 16.05.22).
Infine, in ordine alle spese sostenute dalla sig.ra per l'acquisto di alcuni pasti al di fuori CP_1
dell'Istituto (per l'importo di euro 809,63), non vi è prova dell'esistenza di un valido accordo per il rimborso, posto che il documento prodotto quale allegato 5 (“Rimborso scontrini pasti sig.ra ”), Per_1
è una dichiarazione unilaterale rilasciata da soggetto non avente alcun potere di rappresentanza della pagina 6 di 8 volontà dell'Istituto che, infatti, ne ha totalmente disconosciuto la paternità ed il contenuto.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, non vi è prova dell'inadempimento dell'Ente alle obbligazioni assunte con il contratto di convitto, mentre va senz'altro ritenuto esistente l'inadempimento della sig.ra all'obbligo di pagamento delle rette mensili ( peraltro dalla stessa non contestato). CP_1
Tale inadempimento di per sé grave, giustifica la risoluzione del contratto di convitto, da cui deriva la legittimità della Deliberazione n. 79 del 16.12.2020, che ha dichiarato la cessazione del rapporto, con assorbimento della questione inerente il deposito della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2 e
4 del regolamento.
Le spese seguono la soccombenza di entrambi i gradi del processo e si liquidano come da dispositivo,
tenendo conto per il I° di quanto statuito dal Giudice di Pace e, per il presente grado, di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta ( in ordine alle spese del giudizio di primo grado si richiama infatti quanto affermato dalla Corte di Legittimità “ In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite,
laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal pagina 7 di 8 giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più
favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” cfr Cass. Civ. sent n. 33412/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza n. 2123/2022 del Giudice di Pace di Catania,
dichiara legittima la deliberazione n. 75 del 16.12.2020 e condanna al pagamento CP_1
della somma di euro 3.537,60 in favore di , oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese del processo di I grado in favore di CP_1 [...]
liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali Parte_1
come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e Parte_1
spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28.3.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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