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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2346/2019 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. POMPEI GIORGIO MARIA;
E
Controparte_1
Avv. MAGLIOCCHETTI DANIELA;
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
Controparte_3
Avv. GHERARDINI JACOPO Controparte_4
( ) VIA DI RIPETTA 142 00186 ROMA;
SIMONI C.F._1
1 BARBARA ( ) VIA DI RIPETTA, 142 ROMA C/O C.F._2
AVV. Controparte_4
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 17970/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1 aveva respinto la seguente domanda introdotta davanti al Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina- poi riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, seguito della declaratoria di incompetenza territoriale da parte del giudice adito: “ risarcimento dei danni patiti nella misura di Euro 17.559.534,57, pari al valore del programma di investimento beneficiario di agevolazione concessa ex L. n. 488/1992 e revocata per effetto della illegittima azione della banca concessionaria , ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta più giusta ed CP_5 equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa.”
Si sono costituito in giudizi il ,( ora Controparte_6 Controparte_7
) e , incorporante la , instando
[...] Controparte_8 Controparte_9 per il rigetto dell'appello.
Intervenuto il fallimento dell'appellante, il giudizio è stato proseguito dalla che ha CP_10 insistito nell'accoglimento del gravame.
Interrotto il giudizio per morte del difensore del e poi riassunto, all'odierna udienza Parte_2 sono state precisate le conclusioni e dopo la discussione orale la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito, nella parte che interessa la sentenza di primo grado.
“ A sostegno della domanda deduceva che in data 13.5.2004 aveva presentato CP_5 all'allora (già Ministero dell'industria del commercio e CP_2 Controparte_11 dell'artigianato, poi ) proposta di revoca sulla base di Controparte_6 motivazioni infondate, inconsistenti, incoerenti e contraddittorie, cui aveva aderito il
, disponendo, con D.M. n. 142078 del 30.5.2005, la revoca del provvedimento di CP_2 concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie, il recupero della prima quota erogata di € 3.058.969,05 e l'incameramento della cauzione. In particolare, lamentava che la proposta
2 di revoca era stata fondata sull'accertata violazione dell'obbligo del beneficiario di versare la quota parte dei mezzi propri anche in sede di anticipazione della prima quota;
obbligo che era stato abrogato con D.M. n. 133 del 2000 a far data dalla sua entrata in vigore (9.3.2000), applicabile nella specie poiché la domanda di finanziamento era stata presentata il 31.10.2000, come statuito nella sentenza del Tribunale di Roma n. 11316 del 15.5.2009, resa nel giudizio tra essa attrice e il . Aggiungeva che non l'aveva Controparte_12 CP_5 informata dell'iniziativa, inviando direttamente la proposta di revoca al , violando CP_2 così il principio del contraddittorio. Da tale condotta, contraria a diligenza, correttezza e buona fede, inquadrabile nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, erano derivati gravi danni patrimoniali (stante la mancata realizzazione del programma di investimento beneficiato e l'avvenuta acquisizione forzosa dell'immobile da essa realizzato da parte del
Consorzio Industriale Provinciale dell'Oristanese ex art. 63 L. n. 448/1998) e non patrimoniali
(all'immagine, all'onore e al decoro).
….Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre brevemente ripercorrere le fasi della procedura che ha portato all'erogazione delle agevolazioni e alla loro revoca, al fine di individuare la condotta tenuta da , soggetto CP_5 concessionario degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria del procedimento per l'erogazione delle agevolazioni ex L. n. 488/1992, e dal
[...]
, soggetto istituzionalmente preposto alle gestione di tali agevolazioni. Controparte_6
La società ha presentato il 31.10.2010 domanda di agevolazione Parte_1 in relazione all'ottavo bando del “settore industria” indetto dall'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (progetto n. 40073/11).
All'esito dell'istruttoria favorevole condotta da , il ha emanato il decreto n. CP_5 CP_2
98961 del 9.4.2001, con il quale ha concesso in via provvisoria alla società un contributo in conto impianti di € 9.176.907,15, cui è seguita il 31.1.2002 l'erogazione della prima quota, a titolo di anticipazione garantita da polizza fideiussoria, per € 3.058.969,05.
La società beneficiaria, dopo l'emissione del decreto e prima dell'erogazione dell'anticipazione, ha documentato l'avvenuto apporto di un terzo del capitale proprio tramite la presentazione della distinta di versamento effettuato presso la Banca San Paolo Invest il
28.12.2001; condizione essenziale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al D.M.
20.10.1995 n. 527, al positivo accertamento della validità tecnico - economico - finanziaria del programma.
A dimostrazione dell'apporto di un terzo di capitale proprio, necessario per ottenere l'erogazione della prima quota di contributo, la ditta ha presentato copia conforme della
3 distinta di versamento sul c/c n. 111224 acceso presso Banca San Paolo Invest del 28.12.2001, dell'assegno n. 0459310827 di € 3.511.906,91, tratta sulla Banca di Roma da CEEL s.r.l.
Ai fini del monitoraggio relativo all'esercizio 2002, l'Amministratore unico della società il
18.2.2003 ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di avere realizzato investimenti per un importo di € 1.382.128,80 e di avere versato capitale proprio per €
3.511.906,91, corrispondente all'assegno suindicato.
Il 25.6.2003 ha dichiarato poi di avere sostenuto spese per un importo di € 5.925.000,00, superando così la soglia del terzo degli investimenti prevista dalla normativa.
Nel corso del monitoraggio dell'attività dell'impresa, svolto da in ottemperanza agli CP_5 obblighi assunti con la Convenzione stipulata con il il 25.3.1996 – che impone alla CP_2 banca concessionaria di comunicare tempestivamente al le eventuali inadempienze CP_2 dell'impresa, nonché tutte quelle riguardanti eventuali variazioni intervenute nel corso della realizzazione degli investimenti, di cui comunque venga a conoscenza (art. 2), e di notificare tempestivamente tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, totale o parziale, delle agevolazioni (art. 9) – sono emersi: 1) la non veridicità della distinta di versamento sul c/c n. 111224 presentata a comprova dell'apporto di capitale proprio, risultato in realtà mai stato effettuato, come dichiarato da Banca San Paolo Invest;
2) l'anomalia della modalità di versamento del capitale proprio, poiché il finanziamento da parte dei soci era avvenuto con effetti cambiari tratti dalla società CEEL a favore della società Parte_1
e da questa girati ai fornitori, che erano stati tutti onorati successivamente
[...] all'erogazione del contributo, in violazione di quanto prescritto all'art. n.
6.2 della Circolare
n. 900315 del 14.7.2000 (all'epoca vigente) e dall'art. 6 del decreto di concessione, tenuto conto anche di quanto chiarito dal Comitato tecnico consultivo istituito presso in
[...]
nella seduta del 2.10.2001 circa la necessità di considerare rilevanti Controparte_12 ed efficaci le operazioni effettuate mediante versamento con cambiali solo dalla data dell'effettivo pagamento di queste ultime;
3) la mancata realizzazione della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c1) del D.M. n. 527/1995, non essendo dimostrata la maturazione, alla data di disponibilità dell'ultima quota di contributo, dei presupposti per richiedere l'erogazione della prima quota.
ha quindi predisposto la proposta di revoca del contributo del 13.5.2004 e il , CP_5 CP_2 avviato il procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e valutati gli scritti difensivi presentati dalla società, ha deliberato la revoca con D.M. n. 142078 del 30.5.2005, disponendo l'incameramento della cauzione e il recupero dell'importo erogato. Nel decreto ha recepito le motivazioni della banca concessionaria, considerando altresì che la condotta tenuta
4 dall'impresa beneficiaria dei contributi (l'avvenuta presentazione di autodichiarazioni risultate non veritiere) pregiudicava il necessario rapporto di fiducia con l'Amministrazione concedente. La decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista espressamente, peraltro, dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
Dalla ricostruzione operata appare chiaro che molteplici sono stati i motivi che hanno portato all'adozione del provvedimento di revoca, la cui fondatezza viene in questa sede contestata soltanto con riferimento all'erronea valutazione come irregolare della modalità di apporto di capitale proprio da parte dell'impresa, nulla essendo detto in ordine al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari a un terzo nei tempi prescritti e alla comunicazione di dati non veridici, che costituiscono autonome cause legittimanti la revoca, ai sensi del citato art. 8, comma 1, lett. c1) e lett. e), espressamente richiamato nel decreto di revoca.
Il giudizio di illegittimità di proposta di revoca e revoca, inoltre, si fonda su due argomenti che non sono determinanti:
- la circolare n. 9000122 del 14.1.2002 con la quale il Controparte_12 avrebbe provveduto ad abrogare la prescrizione di versare la quota parte dei mezzi propri, anche in sede di anticipazione della prima quota, avente natura di mero atto interno della pubblica amministrazione, non è stata prodotta, sebbene richiamata in più punti nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi. La stessa, inoltre, non sembra applicabile ratione temporis nella specie, poiché la domanda di finanziamento è stata presentata il 31.10.2000;
- la sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n. 11316/2009, che ha affermato il principio
(che questo giudice non condivide, alla stregua delle ampie e articolate argomentazioni svolte dalla banca concessionaria), secondo cui l'art. 10 del D.M. n. 133/2000 del 9.3.2000, nel modificare il comma 2 dell'art. 7 del D.M. n. 527/1995 ha abrogato l'obbligo del versamento del capitale proprio, è stata resa tra la società e il Parte_1 [...]
e, dunque, non fa stato nei confronti di , rimasta estranea a quel Controparte_12 CP_5 giudizio.
Analoghi principi a quelli applicati nel presente giudizio si rinvengono nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 20156/2009 del 6.10.2009, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6922/2016 del 17.11.2016, riguardante fattispecie che ha interessato altra società riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte la società attrice, nella quale si sono poste problematiche analoghe a quelle in esame (docc. 14 e 23 fasc. ). CP_5
In ordine alla contestazione attinente alla mancata comunicazione della proposta di revoca alla società da parte della banca concessionaria, è sufficiente rilevare che nella fase (di natura endoprocedimentale) istruttoria e di monitoraggio, non è prevista alcuna comunicazione
5 all'interessato, stabilita invece nella fase (di natura provvedimentale) dell'emanazione del decreto ministeriale di revoca.
Nel caso in esame, dallo stesso decreto emerge che la società ha esercitato concretamente il diritto di difesa, attraverso l'accesso agli atti e la presentazione di scritti difensivi.
Ad escludere, in ogni caso, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa richiesti per la configurabilità della responsabilità dedotta in giudizio in ragione della opinabilità delle complesse questioni trattate, si evidenzia come la Corte dei Conti, con la sentenza n. 17/2012 del 9.1.2012, depositata dall'Avvocatura dello Stato con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
3) c.p.c., ha condannato la società e, in via sussidiaria, , al Parte_1 CP_5 risarcimento del danno erariale in favore del in relazione Controparte_12 alla concessione delle agevolazioni in oggetto, ritenendo che la società avesse fatto ricorso ad una serie di premeditati artifici, simulando la propria (insussistente) capacità tecnica ed economica e poi omettendo di realizzare l'opera finanziata, mentre la banca concessionaria avesse omesso di operare la doverosa attività di controllo e vigilanza, che avrebbe consentito di accertare facilmente la palese inaffidabilità dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico.
Va da ultimo rilevato, al fine di escludere la sussistenza del danno patrimoniale lamentato, che la stessa società attrice ha sostenuto che, a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma n.
11316/2009, il l'ha rimessa in bonis nel programma degli investimenti beneficiati, CP_2 che starebbe tuttora realizzando.
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame delle domande di manleva reciprocamente svolte dalle parti convenuta e chiamata in causa. “
Con l'atto di appello il ha chiesto: “ 1) Accertare e dichiarare la responsabilita' Parte_2 contrattuale del e della oggi Controparte_6 CP_13 Controparte_3
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare il
[...] Controparte_6
in solido con la oggi , al risarcimento dei danni
[...] CP_13 Controparte_3 arrecati alla danno quantificato nella misura di € 17.559.534,57 Pt_1 Parte_1 pari al valore del programma di investimento beneficiario di agevolazione concessa ex lege
488/92, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. sempre maggiorate degli interessi e rivalutazioni dalla revoca delle agevolazioni all'effettivo soddisfo.
6 2) Condannare il in solido con la oggi Controparte_6 CP_13 [...]
al risarcimento del danno ex art. 2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più CP_3 giusta ed equa.
3) Vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.
4. 1)Nullità della sentenza di merito per violazione dell'art.2909 cod.civ., per non aver, il
Giudice di Prime valutato una precedente sentenza già passata in giudicato e Pt_3 formalmente prodotta in atti, avente ad oggetto il medesimo D.M. di revoca, resa tra le medesime parti, ed escluso, in contrasto con il giudicato, la responsabilità del
[...]
. Controparte_6
2) Nullità della sentenza di merito per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno formulata nel corso del giudizio e comunque risultante dagli atti di causa.
Tali doglianze sono manifestamente infondate.
Parte appellante lamenta che l'impugnata sentenza abbia violato il giudicato della sentenza del tribunale di Roma 11316/2009 e che il giudicato di tale sentenza sarebbe stato violato, prima ancora che dal Tribunale con la sentenza impugnata dalla Corte dei Conti con la sentenza
17/2012.
Ha dedotto al riguardo: “ In conclusione, nel caso di specie sussiste la denunciata violazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ. con la sentenza emessa dal Giudice contabile in quanto, dopo il giudicato civile, che ha annullato il decreto di revoca emesso dal Ministero e conseguentemente ha denegato la restituzione della somma erogata a titolo di prima quota;
l'avvio, la prosecuzione e la conclusione di un processo di responsabilità amministrativa per gli stessi fatti e per il medesimo danno pubblico, viola il principio del ne bis in idem, dovendo
“la sentenza della Corte dei conti considerarsi a tutti gli effetti equiparabile a quella civile, in corrispondenza della sua natura sostanzialmente restitutoria prevalente sulla forma solo nominalmente sanzionatoria”.
Osserva la Corte che , in realtà, proprio seguendo l'assunto dell'appellante, la sentenza della
Corte dei Conti, in quanto essa stessa asseritamente violativa del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale 11316/2009, se così realmente fosse, prevarrebbe comunque sulla prima, in quanto la Corte dei Conti ha successivamente scrutinato l'intero rapporto assorbendo anche il più ridotto profilo esaminato dal Tribunale.
7 In ipotesi, infatti, di contrasto di giudicati la seconda sentenza prevale comunque sulla prima.
Espressione di tale consolidato orientamento è la recente ordinanza della Corte di Cassazione
2462/2024 che ha affermato: “ In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione”. Ciò anche in caso di sentenze rese da giudici diversi ( Cass.
28506/2024 :
La formazione di giudicati contrastanti sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile, senza che venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio dell'azione, si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, senza che rilevi la diversa disciplina dell'efficacia del giudicato della sentenza di condanna penale nel giudizio civile a norma dell'art. 651 e ss. c.p.p. che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto.) e anche nel rapporto tra Giudice civile e Giudice contabile, laddove i fatti siano gli stessi ( Cass. S.U.34318/2023 non massimata).
Sotto altro autonomo profilo si osserva che in ogni caso non vi è contrasto di giudicati fra le due sentenze del tribunale.
La prima sentenza ha avuto un oggetto molto più limitato, in quanto circoscritto alla legittimità della ripetizione della prima tranche di finanziamento erogato in via provvisoria.
Dall'accoglimento di tale domanda non discende un diritto al risarcimento dei danni che sarebbero stati correlabili all'intero finanziamento, che è stato revocato per plurime ragioni, ben esposte nella sentenza del Corte dei Conti – che al di là del giudicato che si sarebbe formato -
,restano del tutto valide.
Sotto un terzo autonomo profilo, si osserva che la domanda risarcitoria era stata spiegata in primo grado ex art 2043 c.c. sicchè correttamente il Tribunale aveva escluso in ogni caso l'elemento soggettivo della colpa .
3. Ritiene la Corte che siano carenti i presupposti della responsabilità dell'Amministrazione dell'elemento soggettivo della colpa, sia sul piano allegativo, sia sul piano della prova.
8 Invero, in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, la Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.a. al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo, dell'interesse legittimo o dell'interesse di altro tipo;
c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (…) il giudice deve, dunque, verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana” (Cass. civ., Sez. lav., n. 2340/2022).
Con l'ordinanza 27800/2017 la Corte di Cassazione aveva già affermato: “ La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto”.
Con la recente sentenza a sezioni unite la Corte di Cassazione 5992/2025 ha ribadito in parte motiva: “
12.1. È noto che, perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. Sia pure con riferimento non al singolo funzionario, ma alla p.a. come apparato, e quindi come unità (quanto meno nei singoli settori), va valutata la colpa, nei termini sopradetti. “
9 Nel caso di specie, la valutazione dell'elemento della allegazione e della prova della colpa in capo all'amministrazione è dirimente ai fini della risoluzione del caso in esame.
Il Tribunale ha ben evidenziato l'insussistenza dell'elemento soggettivo e si richiama quanto già dal Tribunale stesso affermato al riguardo – e che non è stato neppure contestato adeguatamente dall'appellante.
La mutatio libelli da responsabilità extracontrattuale a responsabilità contrattuale, ben posta in evidenza da
è palesemente inammissibile ex art 345 c.pc., in quanto viene a determinarsi un diverso Controparte_8 riparto degli oneri allegativi e di prova.
Giova riportare di seguito le conclusioni dell'appellante nei due giudizi .
Queste quelle dell'atto di riassunzione innanzi al Tribunale Civile di Roma del 2.1.2013: "Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, condannare il in Controparte_6 solido con la al risarcimento dei danni arrecati alla , […] al risarcimento CP_13 Parte_1 del danno non patrimoniale ex art. 2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa. Condannare il in solido con la , al pagamento di spese, competenze e onorari Controparte_6 CP_13 di giudizio”.
Queste le ultime conclusioni di primo grado, contenute nelle note del 22.3.2018:
“l'Ill.mo Giudice adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, condannare il
[...]
in solido con la al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_6 CP_13 Parte_1
, […]
[...]
Condannare il in solido con la al risarcimento del danno ex art Controparte_6 CP_13
2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa”.
Nella citazione in appello, tuttavia, così conclude: “accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 contrattuale del e della oggi per i motivi Controparte_6 CP_13 Controparte_3 esposti in narrativa e per l'effetto condannare il in solido con la Controparte_6 CP_13 oggi al risarcimento dei danni arrecati alla danno quantificato Controparte_3 Parte_1 nella misura di Euro 17.559.534,57, pari al valore del programma di investimento beneficiario di agevolazione concessa ex lege 488/92, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. sempre
10 maggiorate degli interessi e rivalutazioni dalla revoca delle agevolazioni all'effettivo soddisfo. 2) Condannare il in solido con la oggi intesa al risarcimento del Controparte_6 CP_13 CP_3 danno ex art 2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa.
3) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio
4.Ulteriore autonomo motivo di rigetto dell'appello è costituito dal difetto di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati correlati alla sentenza favorevole del tribunale del 2009 e la revoca del finanziamento dipeso da altre assorbenti ragioni.
5.Va infine osservato che l'appello si incentra esclusivamente sulla violazione dei principi sul giudicato, inopponibili a che non partecipò a quel giudizio. Controparte_8
6. L'appello incidentale di quest'ultima è assorbito.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversa – non indeterminabile con erroneamente dichiarato per il versamento del c.u.- , ma di circa €
17.500.000,00.
PQM
Rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale e condanna Parte_1 alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati che liquida per ciascuno
[...] di essi in € 60.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre rimborso del c.u. versato da
. Controparte_8
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 10.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
11
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2346/2019 posta in deliberazione il giorno 10.9.2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. POMPEI GIORGIO MARIA;
E
Controparte_1
Avv. MAGLIOCCHETTI DANIELA;
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
Controparte_3
Avv. GHERARDINI JACOPO Controparte_4
( ) VIA DI RIPETTA 142 00186 ROMA;
SIMONI C.F._1
1 BARBARA ( ) VIA DI RIPETTA, 142 ROMA C/O C.F._2
AVV. Controparte_4
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 17970/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1 aveva respinto la seguente domanda introdotta davanti al Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina- poi riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, seguito della declaratoria di incompetenza territoriale da parte del giudice adito: “ risarcimento dei danni patiti nella misura di Euro 17.559.534,57, pari al valore del programma di investimento beneficiario di agevolazione concessa ex L. n. 488/1992 e revocata per effetto della illegittima azione della banca concessionaria , ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta più giusta ed CP_5 equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa.”
Si sono costituito in giudizi il ,( ora Controparte_6 Controparte_7
) e , incorporante la , instando
[...] Controparte_8 Controparte_9 per il rigetto dell'appello.
Intervenuto il fallimento dell'appellante, il giudizio è stato proseguito dalla che ha CP_10 insistito nell'accoglimento del gravame.
Interrotto il giudizio per morte del difensore del e poi riassunto, all'odierna udienza Parte_2 sono state precisate le conclusioni e dopo la discussione orale la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito, nella parte che interessa la sentenza di primo grado.
“ A sostegno della domanda deduceva che in data 13.5.2004 aveva presentato CP_5 all'allora (già Ministero dell'industria del commercio e CP_2 Controparte_11 dell'artigianato, poi ) proposta di revoca sulla base di Controparte_6 motivazioni infondate, inconsistenti, incoerenti e contraddittorie, cui aveva aderito il
, disponendo, con D.M. n. 142078 del 30.5.2005, la revoca del provvedimento di CP_2 concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie, il recupero della prima quota erogata di € 3.058.969,05 e l'incameramento della cauzione. In particolare, lamentava che la proposta
2 di revoca era stata fondata sull'accertata violazione dell'obbligo del beneficiario di versare la quota parte dei mezzi propri anche in sede di anticipazione della prima quota;
obbligo che era stato abrogato con D.M. n. 133 del 2000 a far data dalla sua entrata in vigore (9.3.2000), applicabile nella specie poiché la domanda di finanziamento era stata presentata il 31.10.2000, come statuito nella sentenza del Tribunale di Roma n. 11316 del 15.5.2009, resa nel giudizio tra essa attrice e il . Aggiungeva che non l'aveva Controparte_12 CP_5 informata dell'iniziativa, inviando direttamente la proposta di revoca al , violando CP_2 così il principio del contraddittorio. Da tale condotta, contraria a diligenza, correttezza e buona fede, inquadrabile nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, erano derivati gravi danni patrimoniali (stante la mancata realizzazione del programma di investimento beneficiato e l'avvenuta acquisizione forzosa dell'immobile da essa realizzato da parte del
Consorzio Industriale Provinciale dell'Oristanese ex art. 63 L. n. 448/1998) e non patrimoniali
(all'immagine, all'onore e al decoro).
….Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre brevemente ripercorrere le fasi della procedura che ha portato all'erogazione delle agevolazioni e alla loro revoca, al fine di individuare la condotta tenuta da , soggetto CP_5 concessionario degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria del procedimento per l'erogazione delle agevolazioni ex L. n. 488/1992, e dal
[...]
, soggetto istituzionalmente preposto alle gestione di tali agevolazioni. Controparte_6
La società ha presentato il 31.10.2010 domanda di agevolazione Parte_1 in relazione all'ottavo bando del “settore industria” indetto dall'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (progetto n. 40073/11).
All'esito dell'istruttoria favorevole condotta da , il ha emanato il decreto n. CP_5 CP_2
98961 del 9.4.2001, con il quale ha concesso in via provvisoria alla società un contributo in conto impianti di € 9.176.907,15, cui è seguita il 31.1.2002 l'erogazione della prima quota, a titolo di anticipazione garantita da polizza fideiussoria, per € 3.058.969,05.
La società beneficiaria, dopo l'emissione del decreto e prima dell'erogazione dell'anticipazione, ha documentato l'avvenuto apporto di un terzo del capitale proprio tramite la presentazione della distinta di versamento effettuato presso la Banca San Paolo Invest il
28.12.2001; condizione essenziale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al D.M.
20.10.1995 n. 527, al positivo accertamento della validità tecnico - economico - finanziaria del programma.
A dimostrazione dell'apporto di un terzo di capitale proprio, necessario per ottenere l'erogazione della prima quota di contributo, la ditta ha presentato copia conforme della
3 distinta di versamento sul c/c n. 111224 acceso presso Banca San Paolo Invest del 28.12.2001, dell'assegno n. 0459310827 di € 3.511.906,91, tratta sulla Banca di Roma da CEEL s.r.l.
Ai fini del monitoraggio relativo all'esercizio 2002, l'Amministratore unico della società il
18.2.2003 ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di avere realizzato investimenti per un importo di € 1.382.128,80 e di avere versato capitale proprio per €
3.511.906,91, corrispondente all'assegno suindicato.
Il 25.6.2003 ha dichiarato poi di avere sostenuto spese per un importo di € 5.925.000,00, superando così la soglia del terzo degli investimenti prevista dalla normativa.
Nel corso del monitoraggio dell'attività dell'impresa, svolto da in ottemperanza agli CP_5 obblighi assunti con la Convenzione stipulata con il il 25.3.1996 – che impone alla CP_2 banca concessionaria di comunicare tempestivamente al le eventuali inadempienze CP_2 dell'impresa, nonché tutte quelle riguardanti eventuali variazioni intervenute nel corso della realizzazione degli investimenti, di cui comunque venga a conoscenza (art. 2), e di notificare tempestivamente tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, totale o parziale, delle agevolazioni (art. 9) – sono emersi: 1) la non veridicità della distinta di versamento sul c/c n. 111224 presentata a comprova dell'apporto di capitale proprio, risultato in realtà mai stato effettuato, come dichiarato da Banca San Paolo Invest;
2) l'anomalia della modalità di versamento del capitale proprio, poiché il finanziamento da parte dei soci era avvenuto con effetti cambiari tratti dalla società CEEL a favore della società Parte_1
e da questa girati ai fornitori, che erano stati tutti onorati successivamente
[...] all'erogazione del contributo, in violazione di quanto prescritto all'art. n.
6.2 della Circolare
n. 900315 del 14.7.2000 (all'epoca vigente) e dall'art. 6 del decreto di concessione, tenuto conto anche di quanto chiarito dal Comitato tecnico consultivo istituito presso in
[...]
nella seduta del 2.10.2001 circa la necessità di considerare rilevanti Controparte_12 ed efficaci le operazioni effettuate mediante versamento con cambiali solo dalla data dell'effettivo pagamento di queste ultime;
3) la mancata realizzazione della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c1) del D.M. n. 527/1995, non essendo dimostrata la maturazione, alla data di disponibilità dell'ultima quota di contributo, dei presupposti per richiedere l'erogazione della prima quota.
ha quindi predisposto la proposta di revoca del contributo del 13.5.2004 e il , CP_5 CP_2 avviato il procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e valutati gli scritti difensivi presentati dalla società, ha deliberato la revoca con D.M. n. 142078 del 30.5.2005, disponendo l'incameramento della cauzione e il recupero dell'importo erogato. Nel decreto ha recepito le motivazioni della banca concessionaria, considerando altresì che la condotta tenuta
4 dall'impresa beneficiaria dei contributi (l'avvenuta presentazione di autodichiarazioni risultate non veritiere) pregiudicava il necessario rapporto di fiducia con l'Amministrazione concedente. La decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista espressamente, peraltro, dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
Dalla ricostruzione operata appare chiaro che molteplici sono stati i motivi che hanno portato all'adozione del provvedimento di revoca, la cui fondatezza viene in questa sede contestata soltanto con riferimento all'erronea valutazione come irregolare della modalità di apporto di capitale proprio da parte dell'impresa, nulla essendo detto in ordine al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari a un terzo nei tempi prescritti e alla comunicazione di dati non veridici, che costituiscono autonome cause legittimanti la revoca, ai sensi del citato art. 8, comma 1, lett. c1) e lett. e), espressamente richiamato nel decreto di revoca.
Il giudizio di illegittimità di proposta di revoca e revoca, inoltre, si fonda su due argomenti che non sono determinanti:
- la circolare n. 9000122 del 14.1.2002 con la quale il Controparte_12 avrebbe provveduto ad abrogare la prescrizione di versare la quota parte dei mezzi propri, anche in sede di anticipazione della prima quota, avente natura di mero atto interno della pubblica amministrazione, non è stata prodotta, sebbene richiamata in più punti nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi. La stessa, inoltre, non sembra applicabile ratione temporis nella specie, poiché la domanda di finanziamento è stata presentata il 31.10.2000;
- la sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n. 11316/2009, che ha affermato il principio
(che questo giudice non condivide, alla stregua delle ampie e articolate argomentazioni svolte dalla banca concessionaria), secondo cui l'art. 10 del D.M. n. 133/2000 del 9.3.2000, nel modificare il comma 2 dell'art. 7 del D.M. n. 527/1995 ha abrogato l'obbligo del versamento del capitale proprio, è stata resa tra la società e il Parte_1 [...]
e, dunque, non fa stato nei confronti di , rimasta estranea a quel Controparte_12 CP_5 giudizio.
Analoghi principi a quelli applicati nel presente giudizio si rinvengono nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 20156/2009 del 6.10.2009, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6922/2016 del 17.11.2016, riguardante fattispecie che ha interessato altra società riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte la società attrice, nella quale si sono poste problematiche analoghe a quelle in esame (docc. 14 e 23 fasc. ). CP_5
In ordine alla contestazione attinente alla mancata comunicazione della proposta di revoca alla società da parte della banca concessionaria, è sufficiente rilevare che nella fase (di natura endoprocedimentale) istruttoria e di monitoraggio, non è prevista alcuna comunicazione
5 all'interessato, stabilita invece nella fase (di natura provvedimentale) dell'emanazione del decreto ministeriale di revoca.
Nel caso in esame, dallo stesso decreto emerge che la società ha esercitato concretamente il diritto di difesa, attraverso l'accesso agli atti e la presentazione di scritti difensivi.
Ad escludere, in ogni caso, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa richiesti per la configurabilità della responsabilità dedotta in giudizio in ragione della opinabilità delle complesse questioni trattate, si evidenzia come la Corte dei Conti, con la sentenza n. 17/2012 del 9.1.2012, depositata dall'Avvocatura dello Stato con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
3) c.p.c., ha condannato la società e, in via sussidiaria, , al Parte_1 CP_5 risarcimento del danno erariale in favore del in relazione Controparte_12 alla concessione delle agevolazioni in oggetto, ritenendo che la società avesse fatto ricorso ad una serie di premeditati artifici, simulando la propria (insussistente) capacità tecnica ed economica e poi omettendo di realizzare l'opera finanziata, mentre la banca concessionaria avesse omesso di operare la doverosa attività di controllo e vigilanza, che avrebbe consentito di accertare facilmente la palese inaffidabilità dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico.
Va da ultimo rilevato, al fine di escludere la sussistenza del danno patrimoniale lamentato, che la stessa società attrice ha sostenuto che, a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma n.
11316/2009, il l'ha rimessa in bonis nel programma degli investimenti beneficiati, CP_2 che starebbe tuttora realizzando.
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame delle domande di manleva reciprocamente svolte dalle parti convenuta e chiamata in causa. “
Con l'atto di appello il ha chiesto: “ 1) Accertare e dichiarare la responsabilita' Parte_2 contrattuale del e della oggi Controparte_6 CP_13 Controparte_3
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare il
[...] Controparte_6
in solido con la oggi , al risarcimento dei danni
[...] CP_13 Controparte_3 arrecati alla danno quantificato nella misura di € 17.559.534,57 Pt_1 Parte_1 pari al valore del programma di investimento beneficiario di agevolazione concessa ex lege
488/92, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. sempre maggiorate degli interessi e rivalutazioni dalla revoca delle agevolazioni all'effettivo soddisfo.
6 2) Condannare il in solido con la oggi Controparte_6 CP_13 [...]
al risarcimento del danno ex art. 2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più CP_3 giusta ed equa.
3) Vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.
4. 1)Nullità della sentenza di merito per violazione dell'art.2909 cod.civ., per non aver, il
Giudice di Prime valutato una precedente sentenza già passata in giudicato e Pt_3 formalmente prodotta in atti, avente ad oggetto il medesimo D.M. di revoca, resa tra le medesime parti, ed escluso, in contrasto con il giudicato, la responsabilità del
[...]
. Controparte_6
2) Nullità della sentenza di merito per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno formulata nel corso del giudizio e comunque risultante dagli atti di causa.
Tali doglianze sono manifestamente infondate.
Parte appellante lamenta che l'impugnata sentenza abbia violato il giudicato della sentenza del tribunale di Roma 11316/2009 e che il giudicato di tale sentenza sarebbe stato violato, prima ancora che dal Tribunale con la sentenza impugnata dalla Corte dei Conti con la sentenza
17/2012.
Ha dedotto al riguardo: “ In conclusione, nel caso di specie sussiste la denunciata violazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ. con la sentenza emessa dal Giudice contabile in quanto, dopo il giudicato civile, che ha annullato il decreto di revoca emesso dal Ministero e conseguentemente ha denegato la restituzione della somma erogata a titolo di prima quota;
l'avvio, la prosecuzione e la conclusione di un processo di responsabilità amministrativa per gli stessi fatti e per il medesimo danno pubblico, viola il principio del ne bis in idem, dovendo
“la sentenza della Corte dei conti considerarsi a tutti gli effetti equiparabile a quella civile, in corrispondenza della sua natura sostanzialmente restitutoria prevalente sulla forma solo nominalmente sanzionatoria”.
Osserva la Corte che , in realtà, proprio seguendo l'assunto dell'appellante, la sentenza della
Corte dei Conti, in quanto essa stessa asseritamente violativa del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale 11316/2009, se così realmente fosse, prevarrebbe comunque sulla prima, in quanto la Corte dei Conti ha successivamente scrutinato l'intero rapporto assorbendo anche il più ridotto profilo esaminato dal Tribunale.
7 In ipotesi, infatti, di contrasto di giudicati la seconda sentenza prevale comunque sulla prima.
Espressione di tale consolidato orientamento è la recente ordinanza della Corte di Cassazione
2462/2024 che ha affermato: “ In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione”. Ciò anche in caso di sentenze rese da giudici diversi ( Cass.
28506/2024 :
La formazione di giudicati contrastanti sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile, senza che venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio dell'azione, si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, senza che rilevi la diversa disciplina dell'efficacia del giudicato della sentenza di condanna penale nel giudizio civile a norma dell'art. 651 e ss. c.p.p. che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto.) e anche nel rapporto tra Giudice civile e Giudice contabile, laddove i fatti siano gli stessi ( Cass. S.U.34318/2023 non massimata).
Sotto altro autonomo profilo si osserva che in ogni caso non vi è contrasto di giudicati fra le due sentenze del tribunale.
La prima sentenza ha avuto un oggetto molto più limitato, in quanto circoscritto alla legittimità della ripetizione della prima tranche di finanziamento erogato in via provvisoria.
Dall'accoglimento di tale domanda non discende un diritto al risarcimento dei danni che sarebbero stati correlabili all'intero finanziamento, che è stato revocato per plurime ragioni, ben esposte nella sentenza del Corte dei Conti – che al di là del giudicato che si sarebbe formato -
,restano del tutto valide.
Sotto un terzo autonomo profilo, si osserva che la domanda risarcitoria era stata spiegata in primo grado ex art 2043 c.c. sicchè correttamente il Tribunale aveva escluso in ogni caso l'elemento soggettivo della colpa .
3. Ritiene la Corte che siano carenti i presupposti della responsabilità dell'Amministrazione dell'elemento soggettivo della colpa, sia sul piano allegativo, sia sul piano della prova.
8 Invero, in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, la Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.a. al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo, dell'interesse legittimo o dell'interesse di altro tipo;
c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (…) il giudice deve, dunque, verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana” (Cass. civ., Sez. lav., n. 2340/2022).
Con l'ordinanza 27800/2017 la Corte di Cassazione aveva già affermato: “ La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto”.
Con la recente sentenza a sezioni unite la Corte di Cassazione 5992/2025 ha ribadito in parte motiva: “
12.1. È noto che, perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. Sia pure con riferimento non al singolo funzionario, ma alla p.a. come apparato, e quindi come unità (quanto meno nei singoli settori), va valutata la colpa, nei termini sopradetti. “
9 Nel caso di specie, la valutazione dell'elemento della allegazione e della prova della colpa in capo all'amministrazione è dirimente ai fini della risoluzione del caso in esame.
Il Tribunale ha ben evidenziato l'insussistenza dell'elemento soggettivo e si richiama quanto già dal Tribunale stesso affermato al riguardo – e che non è stato neppure contestato adeguatamente dall'appellante.
La mutatio libelli da responsabilità extracontrattuale a responsabilità contrattuale, ben posta in evidenza da
è palesemente inammissibile ex art 345 c.pc., in quanto viene a determinarsi un diverso Controparte_8 riparto degli oneri allegativi e di prova.
Giova riportare di seguito le conclusioni dell'appellante nei due giudizi .
Queste quelle dell'atto di riassunzione innanzi al Tribunale Civile di Roma del 2.1.2013: "Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, condannare il in Controparte_6 solido con la al risarcimento dei danni arrecati alla , […] al risarcimento CP_13 Parte_1 del danno non patrimoniale ex art. 2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa. Condannare il in solido con la , al pagamento di spese, competenze e onorari Controparte_6 CP_13 di giudizio”.
Queste le ultime conclusioni di primo grado, contenute nelle note del 22.3.2018:
“l'Ill.mo Giudice adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, condannare il
[...]
in solido con la al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_6 CP_13 Parte_1
, […]
[...]
Condannare il in solido con la al risarcimento del danno ex art Controparte_6 CP_13
2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa”.
Nella citazione in appello, tuttavia, così conclude: “accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 contrattuale del e della oggi per i motivi Controparte_6 CP_13 Controparte_3 esposti in narrativa e per l'effetto condannare il in solido con la Controparte_6 CP_13 oggi al risarcimento dei danni arrecati alla danno quantificato Controparte_3 Parte_1 nella misura di Euro 17.559.534,57, pari al valore del programma di investimento beneficiario di agevolazione concessa ex lege 488/92, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. sempre
10 maggiorate degli interessi e rivalutazioni dalla revoca delle agevolazioni all'effettivo soddisfo. 2) Condannare il in solido con la oggi intesa al risarcimento del Controparte_6 CP_13 CP_3 danno ex art 2043 nella misura ritenuta dal Tribunale più giusta ed equa.
3) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio
4.Ulteriore autonomo motivo di rigetto dell'appello è costituito dal difetto di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati correlati alla sentenza favorevole del tribunale del 2009 e la revoca del finanziamento dipeso da altre assorbenti ragioni.
5.Va infine osservato che l'appello si incentra esclusivamente sulla violazione dei principi sul giudicato, inopponibili a che non partecipò a quel giudizio. Controparte_8
6. L'appello incidentale di quest'ultima è assorbito.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversa – non indeterminabile con erroneamente dichiarato per il versamento del c.u.- , ma di circa €
17.500.000,00.
PQM
Rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale e condanna Parte_1 alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati che liquida per ciascuno
[...] di essi in € 60.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre rimborso del c.u. versato da
. Controparte_8
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 10.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
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