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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1097/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/06/2022 al n. 1097/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESCHI ELISA e dell'avv.
FIASCHI CARLA che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro non in proprio ma quale amministratore di sostegno di Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._1 studio dell'avv. CRISTIANA SILVESTRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
RAFFAELLA PRIMUCCI come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. ) elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata presso la sede legale dell'Ente e rappresentata e difesa dagli avv. LUCA CEI,
CRISTINA PELUSI, SILVIA CARLI, SERENA SPIZZAMIGLIO, MATTEO ORLANDINI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e CP_4
-PARTE APPELLATA CONTUMACE – nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_5 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. DAVIDE OLIVA e dell'avv. LORENZO GHELARDI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA – avverso la sentenza n. 1582/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 06/12/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale del Sig. e, conseguentemente, dichiarare la contumacia del Controparte_1
Sig. ; - nel merito, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Pisa, Controparte_2
Giudice Dr.ssa Pastacaldi n. 1582 del 06/12/2021 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, - in applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private, rideterminare e diminuire l'ammontare della condanna della al risarcimento dei Pt_2 danni non patrimoniali patiti dal Sig. disposta in primo grado e Controparte_2 dichiarare la tenuta a pagare al Sig. la somma di € 2.154,56 a Pt_2 Controparte_2 titolo di danno biologico permanente nella misura del 3% e la somma di € 1.068,53 a titolo di danno biologico temporaneo e così per complessivi € 3.223,09; - dichiarare che nulla è dovuto al Sig. da parte della a titolo di rimborso di spese mediche CP_2 Pt_2 ovvero di spese per la consulenza di parte del Dott. - dichiarare l'integrale Per_1 compensazione delle spese di lite di primo grado tra l'attore Sig. e la CP_2 Pt_2 ovvero, in subordine, rideterminare e diminuire l'ammontare della condanna della Pt_2 al rimborso delle spese di lite in favore del Sig. disposta in primo grado Controparte_2 in correlazione alla rideterminazione del quantum;
- disporre la compensazione integrale delle spese di CTU;
- condannare il Sig. , per il tramite Controparte_2 dell'amministratore di sostegno, alla restituzione della somma di € 12.404,18 oltre interessi dal dì dell'incasso alla restituzione effettiva o, in subordine, alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e quanto risulterà invece dovuto al termine del presente giudizio, oltre interessi dal dì dell'incasso alla restituzione effettiva;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse correttamente costituito il Sig. per il tramite dell'amministratore di sostegno Controparte_2 CP_1
, rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dall'appellato principale
[...] in quanto tardivo ed inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto;
- con CP_2 vittoria di spese del presente giudizio. Si reitera l'opposizione alla richiesta di rinnovo della CTU evidenziando nuovamente che essa si basa su censure mosse per la prima volta in questa sede, dunque tardive ed inammissibili, e supportate da documenti non allegati al giudizio di primo grado nei termini di rito (cfr. doc. 7/8); si reitera dunque
l'eccezione di tardività dei documenti 7 e 8 non allegati al giudizio di primo grado nei termini di rito e che, pertanto, dovranno essere dichiarati inammissibili ed espunti dal fascicolo”;
Per la parte appella : “si Controparte_6 riporta ai precedenti scritti difensivi concludendo come in comparsa di costituzione e risposta (ndr: Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, adversis rejectis, - dichiarare
l'estromissione della dal processo;
- in ogni caso rigettare Controparte_7
l'appello incidentale promosso dal Sig. - in subordine rigettare la domanda di CP_2 compensazione tra tutte le parti delle spese relative alla CTU;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per parte appellata e appellante incidentale “in via principale, per il rigetto CP_2 dell'appello e conferma della decisione di 1° grado, in ogni sua statuizione, compresa la liquidazione del risarcimento e delle spese in favore dell'attore, nonché' refusione delle spese per la CTU, già anticipate pro quota dall'attore stesso, spese da porsi definitivamente a carico della soccombente;
in via di appello incidentale, previa Pt_2 rinnovazione della CTU, sui punti critici specificamente segnalati, perché sia definitivamente accertata e causalmente quantificata la responsabilità dei convenuti tutti, ciascuno per quanto di ragione e per i motivi, in fatto ed in diritto, argomentati in narrativa, nella causazione del sinistro denunciato, e dei postumi di natura permanente residuati da esso all'attore, imputabili a malpractice, negligenza, imperizia di entrambi
i due operatori coinvolti nella vicenda de qua, postumi da liquidarsi, sempre in base alle tabelle ratione temporis applicabili, nella misura che sarà accertata e liquidata di giustizia. Con ogni pronuncia consequenziale, anche in punto di liquidazione delle spese del 1° e 2° grado. ovvero comunque, in via subordinata, previa conferma della decisione di 1^ cure, affinché l'Ecc.ma Corte adita si compiaccia di procedere alla quantificazione del risarcimento dei danni e delle spese in favore dell'attore – nonché' poste a carico dello stesso verso gli altri convenuti - nella misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e liquidata in via , con analoga proporzionale liquidazione anche delle spese liquidate in 1° grado in favore di attore e convenuti. In relazione alle eccezioni sollevate ex adverso relativamente alla legittimazione attiva dell'appellante incidentale, e preso atto della sostanziale adesione alle prospettazioni difensive contenute nell'ordinanza
14/12/23 di Codesta C.d.A, si richiama quanto depositato in allegato con la nota del
20/12/22. Con vittoria di spese ed onorari della fase”; per parte appellata “accertare e dichiarare il passaggio in giudicato Controparte_8 della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1582/2021 pubblicata il 6/12/2021 anche per inammissibilità dell'appello con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento a carico della
[...]
”. Parte_1
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato L Parte_1 conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l Controparte_2 [...]
il dott. e l'assicuratrice , proponendo appello Controparte_3 CP_4 CP_5 avverso la sentenza n. 1582/2021 con la quale il Tribunale di Pisa l'aveva condannata a corrispondere a l'importo complessivo di euro 6414,36 a titolo di Controparte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di revisione del tendine flessore superficiale del IV dito con il quale si era tentato di emendare il deficit funzionale derivante dal trauma da schiacciamento delle dita della mano destra, con ferite e lesione tendinea del flessore, già operato in prima battuta dal dott. presso l'Ospedale Lotti di Pontedera. Il CP_4
Tribunale, sulla scorta delle risultanze della espletata CTU, aveva infatti escluso ogni responsabilità dei sanitari che ebbero ad eseguire il primo intervento di tenorrafia termino terminale, mentre aveva ritenuto che la seconda operazione di tenolisi, espletata presso l , con la quale era stata effettuata anche una sostituzione CP_9 protesica del flessore superficiale, era stata inappropriata e responsabile della definitiva limitazione e del deficit funzionale lamentato dall'attore. L'AOU pisana era stata quindi condannata a rifondere le spese di lite sia all'attore sia all'Usl 5 di Pisa e al dott. CP_2
mentre le spese di – chiamata in causa da quest'ultimo CP_4 Controparte_10
- erano state dichiarate interamente compensate.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata quantificazione del danno biologico, laddove erano state applicate le c.d. tabelle milanesi invece delle previste tabelle per le lesioni c.d. micropermanenti, in ossequio al d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012
n.189 cd. Legge Balduzzi, che all'art. 3 comma 3 stabilisce che, anche in caso di responsabilità sanitaria, il danno biologico deve essere risarcito secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 C.d.A., applicabili anche ai giudizi in corso oltre che retroattivamente;
errore nella parte in cui era stato riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche sopportate dal paziente, considerato che era stata documentata solo la spesa della consulenza medica di parte, la quale non poteva trovare ristoro in sede giudiziale, attenendo alla fase stragiudiziale;
2) nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui erano state utilizzate le tabelle milanesi in luogo delle tabelle per le c.d. micropermanenti, la cui applicazione, indicata da nei suoi scritti difensivi, non era stata contestata dalle Pt_2 altre parti;
3) errata quantificazione delle spese di lite quale conseguenza della errata quantificazione del danno e dunque dello scaglione di riferimento;
mancanza di motivazione in punto di soccombenza, comunque erroneamente applicata, non essendo stato tenuto conto che la sproporzione tra il danno richiesto e quello effettivamente liquidato, nonché l'esclusione del danno da mancato consenso informato, avrebbero giustificato una compensazione delle medesime spese di lite;
4) omessa pronuncia in punto di spese di CTU, che sulla base dell'esito della lite dovranno essere interamente compensate.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in qualità di amministratore Controparte_1 di sostegno del padre, nonché originario attore, che contestava le Controparte_2 censure mosse dalla parte appellante principale nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione della responsabilità della sulla base delle Controparte_3 erronee conclusioni della CTU di cui era chiesta la rinnovazione;
ripartizione della responsabilità tra le e in concorso tra loro;
Pt_2 CP_7
2) necessaria nuova statuizione in punto di spese di lite, conseguente all'accoglimento del precedente punto di gravame;
3) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dello spiegato motivo di appello incidentale e di accoglimento del primo motivo di appello principale di si Pt_2 chiedeva che le spese di lite, eventualmente a carico anche dell'appellante incidentale, fossero parametrare allo scaglione corrispondente alla pretesa risarcitoria, così come ridotta.
Parte appellante principale e eccepivano la carenza di Pt_2 Controparte_7 legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno di . Controparte_2
Si costituiva altresì chiedendo, quanto all'appello principale, Controparte_7 di essere estromessa dal processo, quanto all'appello incidentale eccependone la tardività, avendo lo stesso ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello principale, nonché l'inammissibilità avendo ad oggetto una domanda nuova quale appunto una distribuzione di responsabilità tra e mai eccepita in primo CP_7 Pt_2 grado.
Si costituiva che eccepiva l'intervenuto passaggio in Parte_3 giudicato della statuizione relativa alla esclusione della responsabilità del proprio assicurato dott. CP_4
Nessuno si costituiva per il dott. di cui era dichiarata la contumacia. CP_4
Con ordinanza del 18.04.2023 la Corte formulava proposta transattiva ex art. 185 c.p.c. nei seguenti termini: 'nel rapporto AUOP / riduzione dell'importo risarcitorio CP_2 da pagare a ad euro 4.500, determinazione delle spese del doppio grado a CP_2 carico di AUOP nella misura di euro 7.000 omnia;
spese di ctu ad integrale carico di
AUOP in via esclusiva;
nel rapporto e dott. Parte_4 CP_4
: rinuncia all'appello incidentale di contro i due detti a spese del secondo
[...] CP_2 grado compensate, fermo restando il pagamento delle spese di lite a suo carico del primo grado;
spese processuali integralmente compensate negli altri rapporti.
Conseguente abbandono delle parti del presente giudizio'.
La suddetta proposta accettata da e da Controparte_5 Controparte_7
non è stata invece accettata da mentre l'ADS di si è mostrato
[...] Pt_2 CP_2 remissivo allo stesso, precisando di voler vedere le posizioni sul punto, per poi in esito positivo sottoporre al giudice tutelare l'autorizzazione all'accettazione.
La Corte formulava quindi ulteriore proposta transattiva nei seguenti termini: 'propone allora che nel rapporto tra l'appellante incidentale e le parti appellate accettanti, ed anche con il contumace dott. legato all di definire la vertenza, previa CP_4 CP_7
Contr autorizzazione del g.t. all quest'ultimo in via transattiva rinunci in nome e per conto dell'assistito all'appello incidentale nei confronti di e (non essendo CP_7 CP_4 per il secondo, contumace, tenuto alla sua accettazione), a spese compensate con le accettanti ed assicuratrice, e nulla per le spese di lite per la posizione di CP_7 CP_4 non avendole sostenute, con estinzione del rapporto processuale tra i quattro soggetti interessati”.
La suddetta proposta era accettata da assicuratrice , ma non vi dava seguito CP_5 la parte CP_2
Non essendo stata transatta la lite, acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La richiesta di estromissione di costituendosi Parte_5 in appello, ha preliminarmente richiesto di essere estromessa con riferimento all'appello principale proposto da dal momento che questo non investiva la statuizione Pt_2 inerente la esclusione della sua responsabilità. Al contempo ha preso invece posizione rispetto all'appello incidentale proposto dal ed avente ad oggetto proprio l'an CP_2 della responsabilità ritenuta dall'attore sussistente anche nei suoi confronti, eccependone tardività ed inammissibilità.
Tanto premesso, la richiesta di estromissione non può essere accolta, non solo per l'unicità della causa non suscettibile di tollerare l'esclusione processuale di una parte solo in relazione ad una porzione del gravame, ma soprattutto in forza della correttezza della notifica dell'appello principale anche ad a titolo di litis denuntiatio ai sensi CP_7 dell'art. 332 c.p.c.
2.L'eccepita carenza di legittimazione processuale dell CP_12 Controparte_2
– Parte appellante principale e parte hanno eccepito la Controparte_7 carenza di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno di CP_2
'ai sensi del combinato disposto dell'art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c. attesa la
[...] mancanza agli atti del giudizio della autorizzazione a stare in giudizio concessa dal
Giudice tutelare, autorizzazione che non si rinviene nemmeno nell'ulteriore documentazione depositata dalla difesa del Sig. in data 20/12/2022'. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Non sussiste infatti il difetto di legittimazione processuale in capo all'amministratore di sostegno di in relazione all'art. 374 c.c. così come richiamato dall'art. Controparte_2
411 c.c.
In proposito ha depositato copia della nomina quale amministratore di Controparte_1 sostegno del padre e originario attore , come da provvedimento in data Controparte_2 21.11.2022, dunque successivo alla conclusione del giudizio di primo grado, in cui l'attore aveva agito personalmente. Controparte_2
Nel caso in esame non si verte infatti in una situazione di promozione di giudizio senza previa autorizzazione del giudice tutelare, ma di semplice prosecuzione in appello nell'interesse dell'assistito di un'azione risarcitoria promossa in primo grado da quest'ultimo, all'epoca compos sui, per ottenere il ristoro completo dei danni patiti per colpa medica, con parziale esito favorevole in sentenza di prime cure (ovvero con accoglimento della domanda nei soli confronti della parte terza chiamata in causa).
3.L'eccezione di tardività e inammissibilità dell'appello incidentale di parte
– Va nell'ordine preliminarmente affrontato l'esame delle eccezioni di tardività CP_2 ed inammissibilità dell'appello incidentale proposto da parte CP_2
Con atto di citazione di primo grado aveva citato a comparire davanti Controparte_2 al Tribunale di Pisa il presidio ospedaliero ed il dott. Controparte_13 per vedersi risarcire i danni asseritamente subiti come conseguenza della CP_4 non corretta esecuzione dell'operazione di tenorrafia posta in essere dal dott. CP_4 in conseguenza della lesione tendinea che il si era procurato in occasione di un CP_2 infortunio sul lavoro. Nel costituirsi in primo grado il dott. aveva chiesto di CP_4 essere autorizzato a chiamare in causa, oltre alla propria compagnia di assicurazione
, anche deducendo che, se un deficit funzionale era rimasto, era da CP_5 Pt_2 imputare unicamente al secondo intervento chirurgico, che il aveva effettuato CP_2 presso l . Parte_1
Così esteso il contraddittorio, il primo giudice, sulla base delle risultanze della espletata
CTU, aveva affermato la corretta esecuzione del primo intervento chirurgico alla mano, subito dal così escludendo ogni responsabilità sia di CP_2 Controparte_7 sia del dott. aveva invece affermato, sulla base della estensione diretta della CP_4 domanda attrice al terzo chiamato in causa indicato quale effettivo responsabile, la non correttezza della seconda operazione, condannando dunque unicamente a Pt_2 risarcire al i danni riconducibili a tale secondo non appropriato intervento. CP_2
Con l'appello principale, notificato telematicamente il 31.05.2022 e depositato il
10.06.2022, L'azienda non ha contestato né Parte_1
l'esclusione della responsabilità di né l'an della propria Controparte_7 responsabilità, circoscrivendo il gravame unicamente al quantum dei danni risarciti e più precisamente alle modalità di computo del danno non patrimoniale e alla non risarcibilità delle spese per la perizia medica di parte. Il costituendosi in secondo grado con comparsa depositata il 4.10.2022, ha CP_2 invece proposto appello incidentale avverso l'esclusione della responsabilità di
[...]
invocando la sussistenza di un concorso di responsabilità tra i due Controparte_7 enti ospedalieri e chiedendo la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alla distribuzione delle spese di lite.
Tanto premesso, ha in primo luogo eccepito la tardività Controparte_7 dell'appello incidentale deducendo che 'Esso stesso, infatti, ha ad oggetto un capo diverso della sentenza impugnata e, pertanto, essendo l'interesse ad impugnare già sorto in conseguenza dell'emanazione della sentenza l'impugnazione avrebbe dovuto essere posto nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza'.
In proposito deve rammentarsi come secondo la costante interpretazione della
Cassazione 'l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto
d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. 'parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione' come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (cfr. Cass. Civ., ord. 22/02/2022, n. 5824; Cass. n. 25285 del
2020; Cass. Sez. VI, ordinanza n. 14094 del 07/07/2020; Cass. n. 1879 del 2018; Cass.
n. 5876 del 2018; Cass. n. 15770 del 2018).
Dunque, la parte parzialmente soccombente, può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti però di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n° 26164/2020).
Nel caso di specie l'appello principale non ha in alcun modo rimesso in discussione l'esclusione della responsabilità di in relazione all'esecuzione del primo intervento CP_7 chirurgico, che è stata invece fatta oggetto del proposto appello incidentale tardivo.
Quest'ultimo deve dunque essere ritenuto inammissibile, esulando dall'ambito entro il quale la norma permette l'impugnazione incidentale anche tardiva: l'appello incidentale concerne infatti un diverso rapporto rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale, di talchè parte avrebbe dovuto far valere la propria doglianza CP_2 impugnando nei termini di cui agli artt. 325, 327 c.p.c. Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire, come detto, anche capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può infatti determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass. 04/03/2020 n. 5989).
L'appello incidentale del dunque, è inammissibile. CP_2
Anche nella parte dell'appello incidentale in cui pare auspicarsi una maggiore quantificazione dei postumi permanenti ('Opportunamente, quindi, merita suscitare nell'Ecc.ma Corte adita il ragionevole dubbio che la responsabilità per l'esito indubitabilmente infausto (o non proficuo) del primo e del secondo intervento debba e possa essere adeguatamente e specificamente ripartita in base alle specifiche ed argomentate mende di carattere tecnico, sì da consentire di ritenersi che l'invalidità complessivamente valutata e stimata dai CTU nella misura del 3% (ma, come detto, tabellarmente giustificabile, atteso il caso concreto per cui l'attore ha di fatto perduto
l'uso del dito della mano, sino ad un 5%) debba e possa essere “equamente” ripartita, attese le resultanze processuali, tra i due operatori sanitari che tali interventi, l'uno per un motivo specifico evidente e l'altro per altro motivo (opinato ed opinabile) ebbero ad eseguire', cfr pag 23 comparsa non pare profilarsi affatto una diversa CP_2 quantificazione del danno attribuibile ad – cosa che giustificherebbe per quanto Pt_2 detto l'appello incidentale tardivo – puntandosi invece all'affermazione di una concorrente responsabilità anche di con conseguente Controparte_7 inammissibilità dell'appello tardivo, per come sopra specificato.
L'accoglimento della suddetta eccezione è assorbente rispetto all'ulteriore rilievo di inammissibilità per essere stata proposta anche una domanda nuova.
4.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 3.08.2011 mentre si trovava al Controparte_2 lavoro, subiva un trauma da schiacciamento delle dita della mano destra, riportando ferite multiple e lesione tendinea del flessore profondo del IV dito. Risulta altresì che lo stesso si recava subito al Pronto Soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera, ove veniva ricoverato con diagnosi di trauma da schiacciamento della mano destra e sottoposto a intervento chirurgico di urgenza per 'lesione sottocutanea flessore dito mano, altra sutura di tendini'.
In data 31.12.2011 il veniva ricoverato presso l CP_2 Parte_1
, ove era sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di tenolisi del
[...] tendine flessore superficiale del IV dito della mano destra, oltre a posizionamento di protesi tendinea 'di Brunelleschi' del flessore superficiale del IV dito, suturandola alla giunzione miotendinea.
Tanto premesso, in considerazione della inammissibilità del proposto appello incidentale, deve essere ritenuta coperta da giudicato sia l'esclusione della responsabilità di e del dott. sia l'affermazione della Controparte_7 CP_4 esclusiva responsabilità di per le conseguenze lesive derivanti dal secondo Pt_2 intervento subito dal Neppure è controversa la determinazione del danno non CP_2 patrimoniale sulla base delle indicazioni della CTU che sul punto ha così concluso: danno biologico pari al 3%, invalidità temporanea legata alla errata indicazione chirurgica di protesizzazione pari a 30 giorni al 50% ed altri 30 giorni al 25%.
Quello che è oggetto della confutazione in appello è invece il metodo con cui il primo giudice, sulla base dei suddetti dati, è pervenuto alla quantificazione monetaria del danno, utilizzando le tabelle milanesi, anziché quelle previste dall'art 139 CdA per le c.d. invalidità micropermanenti.
Del pari controversa è la risarcibilità del danno non patrimoniale e conseguentemente la quantificazione ed i criteri di distribuzione delle spese di lite e di CTU.
5.Il secondo motivo di appello principale: la nullità della sentenza ed il vizio di ultrapetizione – Con il secondo motivo di appello principale si fa discendere la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione dal fatto che il Tribunale abbia determinato il danno non patrimoniale subito dal sulla base delle tabelle milanesi, anziché CP_2 secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 C.d.A., la cui applicazione non era stata oggetto di alcuna confutazione tra le parti.
Ciò posto e al di là del merito della doglianza inerente l'utilizzo di tabelle non corrette – di cui infra – il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. deve intendersi violato allorquando il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda, o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda. Il giudice di merito deve quindi esaminare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione e, nell'effettuare tale indagine, egli non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. n. 3012/2010; cfr: Cass.
19630/2011; Cass. 22595/2009; Cass. 5278/2007).
Con riferimento in particolare alla quantificazione del danno, la relativa liquidazione va contenuta entro i limiti di quanto domandato, diversamente incorrendosi in violazione dell'art. 112 c.p.c. come più volte affermato dalla Corte di legittimità e di recente ribadito nella ordinanza n. 12519/2021, in base alla quale, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità; cfr. in tal senso anche Cass. 25690/2019).
Nel caso di specie il primo giudice non è affatto incorso in una liquidazione del danno oltre i limiti della domanda, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove in primo grado il aveva chiesto il risarcimento del danno non CP_2 patrimoniale da invalidità permanente e da invalidità temporanea (per complessive euro
73758,00 di cui euro 69978 a titolo di invalidità permanente ed euro 6780 per invalidità temporanea), sulla base delle risultanze della propria perizia di parte. Il Tribunale ha dunque tenuto conto della specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, mentre l'utilizzo di una tabella di computo ritenuta errata dalla parte appellante, rientrando nei criteri di calcolo del danno e, dunque, di valutazione del giudice, non va di per sé ad intaccare petitum e causa petendi, non comportando dunque alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
6.Il primo motivo di appello, parte prima: le tabelle di riferimento per i casi di invalidità da c.d. micropermanenti – In punto di quantificazione del danno non patrimoniale il primo giudice ha così disposto: '…considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro, il risarcimento spettante all'attore, utilizzando le tabelle del
Tribunale di Milano più recenti, ammonta a € 5.019,50, di cui € 2.792,00 per i postumi permanenti e € 2.227,50 per l'invalidità temporanea. Sulla somma non spetta rivalutazione monetaria, essendo applicate le tabelle attualmente in vigore. Spettano gli interessi dalla data del sinistro, sulla somma devalutata, pari a € 394,86.'
L'appellante ha in proposito censurato l'utilizzo delle tabelle milanesi in luogo di Pt_2 quelle previste dall'art. 139 C.d.A., trattandosi di c.d. invalidità micropermanente.
Il suddetto motivo di appello appare fondato nei termini di seguito specificati.
Benvero, secondo quello che, ormai, è diritto vivente, qualora, come nel caso di specie, la lesione derivi da responsabilità sanitaria (o da circolazione stradale), il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dall'art. 139 cod. ass.
In proposito si osserva come la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non
è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è infatti un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto (cfr. in proposito Cass.
n° 28990/2019 e da ultimo Cass. n° 19229/2022). Nello specifico, si osserva come, infatti, l'art. 354, comma quinto, lettera (b), cod. ass., nell'elencare le norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, ha espressamente previsto la permanenza in vigore del d.m. 3 luglio 2003, vale a dire del provvedimento di approvazione della tabella contenente i criteri medico legali per la stima del danno biologico permanente compreso tra uno e nove punti di invalidità. Il combinato disposto degli artt. 139 e 354 cod. ass., pertanto, impone al giudice di stimare il grado di invalidità permanente in base alla tabella approvata dal suddetto decreto per le invalidità micropermanenti.
Nella fattispecie, dunque, in accoglimento del primo motivo di appello principale, il danno non patrimoniale subito dal come conseguenza del secondo intervento CP_2 chirurgico alla mano, va liquidano secondo le tabelle delle c.d. micropermanenti ex art
139 C.d.A.
Allora, applicata la tabella vigente (di cui al D.M. 16.07.2024) - posto che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema
"tabellare", la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519;
v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018) - per i postumi permanenti del 3%, considerato che al momento del fatto (ovvero alla data del 13.12.2011) il danneggiato, nato il [...], aveva 63 anni, dev'essere liquidata la somma di euro 2506,56 (con valore del punto base di euro 947,30 come da tabella aggiornata e attualmente vigente).
A titolo di invalidità temporanea, invece, sommati il periodo di 30 giorni al 50% e di ulteriori 30 al 25%, data un'indennità giornaliera di euro 55,24, è dovuta la somma di euro 1.242,90.
Poiché la tabella ex art. 139 cod. ass. liquida solo il cd. danno biologico, non anche quello morale, a differenza della tabella milanese (applicata dal primo giudice con liquidazione, non oggetto di contestazione, anche della componente di danno morale), il suddetto importo dev'esse incrementato per dar conto della sofferenza fisica provata e del patema d'animo, anche per la percezione della compromissione della propria salute;
lesioni che hanno investito l'arto destro, determinandone un deficit funzionale, quali quelle di specie, sono infatti idonee a causare dolore fisico ed un patema in chi le subisce;
tale danno morale dev'essere liquidato in via equitativa nella misura del 20% del danno biologico, così come consentito dall'art. 139 comma terzo e come autorevolmente chiarito da Cass. 12408/11 e Corte Costituzionale 235/14, per ulteriori euro 501,32.
A tale ultimo proposito si osserva come la quantificazione della componente morale del danno non patrimoniale non rappresenta affatto una domanda nuova, come eccepito dall'appellante in sede di comparsa conclusionale: il danno morale rappresenta infatti una parte coessenziale del richiesto danno non patrimoniale di cui, con l'applicazione delle tabelle delle c.d. micropermanenti, muta soltanto la modalità di calcolo, rispetto alle tabelle milanesi in cui, come detto, tale componente era inserita unitamente alla componente biologica. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11 cit.) ha affermato che ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno statuito che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo;
che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.
Ora, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le
Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass.
17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione”.
Tale orientamento, poi, è stato avallato e giustificato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 235/14, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 Codice Assicurazioni private, in quanto al punto 10.1 di quella pronuncia si legge: "la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3". Si legge ancora nella predetta sentenza del giudice delle leggi al punto 10.2.2: "l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato". In tal senso si veda anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015, Rv. 635701 – 01, che in motivazione, commentando la citata sentenza della Corte Costituzionale, precisa: “Il danno biologico da micro permanenti, definito dall'art. 139 CdA come .....può essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l'aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che "la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale" - al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico”).
La più recente Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 - 01) ha affermato ancora più chiaramente che: “Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139
c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.
Appare dunque ormai doveroso uniformarsi a tali autorevoli voci. Del tutto differente, rispetto al risarcimento del danno morale – come detto ricompreso nel computo fatto dal primo giudice secondo le tabelle milanesi e non oggetto sul punto di impugnazione – è la personalizzazione del danno biologico, corrispondente alla possibilità di aumentare il risarcimento del danno non patrimoniale in considerazione dell'esistenza di conseguenze negative del tutto peculiari, non presenti ordinariamente nelle persone della stessa età dell'attrice che abbiano subito la stessa invalidità permanente;
quest'ultima è stata esclusa dal primo giudice con statuizione non impugnata e dunque passata in giudicato.
Il complessivo danno non patrimoniale risarcibile è dunque pari ad euro 4.250,77.
Su tale somma complessiva, già rivalutata, dev'essere computato il danno per il ritardato pagamento, equitativamente determinato nella media tra gli interessi legali calcolati sulla somma interamente rivalutata e quelli calcolati sul capitale puro (che si determina devalutando alla data del fatto la somma rivalutata, così pervenendo ad un importo di euro 3436,35), giusta Cass. Sez. Un. 22.4.94-17.2.95 n. 1712, per un importo finale di euro 4.897,97.
Su tale somma sono infine dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
6.1. Il primo motivo di appello, parte seconda: il danno patrimoniale e le spese documentate – Con la seconda parte del primo motivo di appello principale si lamenta l'erronea liquidazione dell'importo di euro 1000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, evidenziando che l'unica spesa documentata, corrispondente al detto importo, era relativa alla consulenza di parte redatta per l'attore dal CP_2 dott. A tale proposito l'appellante ha sostenuto che 'in quanto spesa legale Per_1 attinente alla fase stragiudiziale, non poteva trovare ristoro in sede giudiziale', sottolineando inoltre trattarsi della perizia richiesta in funzione dell'introduzione del giudizio inizialmente proposto dall'attore nei soli confronti di Controparte_7
e del dott. CP_4
La suddetta part del motivo di appello è infondata per come di seguito specificato.
Le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato 'mediche', e costituiscono una voce risarcitoria, da tenere distinta dalle diverse spese sostenute dalla parte per la partecipazione del proprio ctp alle operazioni peritali, ex art. 201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c., le quali ultime rientrano, al contrario delle prime, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c.
(cfr. Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716). Le spese sostenute dall'attore per la perizia di parte richiesta in funzione dell'introduzione della causa integrano pertanto una voce di danno patrimoniale come tale suscettibile di essere risarcita dalla quale conseguenza della riconosciuta Pt_2 responsabilità da malpractice medica, ancorchè in forza di estensione alla terza chiamata della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti degli originari convenuti (statuizione quest'ultima peraltro non investita da alcun motivo di gravame e dunque coperta da giudicato). Considerato che la suddetta spesa non è contestata né in punto di sua effettiva sussistenza, né in punto di quantum, deve quindi essere confermata la relativa statuizione del primo giudice, nei termini e con la motivazione di cui sopra.
6.2. Le restituzioni – AOUP la dato atto di aver corrisposto gli importi in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in più rispetto al dovuto.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie, dunque parte dovrà essere condannata a restituire a CP_2 Pt_2 quanto da quest'ultima versato a titolo di danno non patrimoniale in misura superiore a quanto risultato dovuto in applicazione delle corrette tabelle per le c.d. micropermanenti, aggiornate all'attualità, pari ad euro 516,39 (euro 5414,36 – euro
4.897,97), con interessi legali dal versamento alla restituzione.
7.Il terzo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – Il motivo di appello principale relativo ai criteri di ripartizione delle spese di lite di primo grado deve essere considerato assorbito dal parziale accoglimento dell'appello principale e della conseguente parziale riforma della sentenza impugnata. La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado
(ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
8.Il quarto motivo di appello principale: la mancata statuizione sulle spese di
CTU – Con il quarto motivo di appello si censura la mancata regolamentazione delle spese di CTU. Sul punto nulla è stato disposto dal Tribunale. Invero, nel silenzio della sentenza, non soccorre né il provvedimento di liquidazione dell'acconto, né il successivo decreto di liquidazione, posto che, a prescindere da tali statuizioni, nella sentenza conclusiva del giudizio il giudice deve sempre e comunque provvedere ex novo a regolare le spese di consulenza, addossandole al soccombente, oppure, laddove ne ricorrano i presupposti, compensandole (cfr. ex multis, sez.
6-L,
Ordinanza n. 26849 del 21.10.2019, Rv. 655550-01; Sez. 6-2, sent. n. 17739 del
07.09.2016, Rv. 640893-01; Sez. 6-2, sent. n. 9813 del 13.05.2015, Rv. 635404-01).
Il silenzio serbato in sentenza sulla sorte delle spese di CTU non può dunque mai ritenersi un silenzio concludente, perché non consente di comprendere come il giudice abbia inteso regolare dette spese, se facendo richiamo al principio stabilito nel decreto ex art. 168 DPR n. 115 del 2002, se compensandole, o ancora se addossandole ad una delle parti in forza del principio di soccombenza.
D'altro canto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decisione sulle spese di giudizio non ricomprende implicitamente quelle di consulenza, di talché tali spese debbono essere espressamente disciplinate, né può in mancanza soccorrere il decreto di liquidazione del compenso al ctu, perché tale statuizione non ha niente a che vedere con la regolamentazione delle spese di consulenza tra le parti: “la prima è disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2020, artt. 168-170; la seconda dagli artt. 91 e 92
c.p.c. La prima deve essere effettuata con decreto opponibile D. Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, la seconda con la sentenza. La prima comporta il diritto del ctu di pretendere il pagamento da qualunque parte, in solido con le altre;
la seconda non regola i rapporti tra le parti ed il ctu, ma i rapporti tra le parti del processo” (cfr. Cass. ord.
5.6.2020 n.
10804).
Con tale pronuncia, la S.C., evidenziato che “il provvedimento conclusivo del giudizio deve contenere in maniera espressa o quanto meno inequivoca una statuizione sulle spese della c.t.u., non essendo ammissibile una statuizione implicita, atteso che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u” e che “nei rapporti tra le sole parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione”, ha quindi affermato il principio di diritto secondo il quale: “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già fatto oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002”.
Dunque, in difetto di regolamentazione da parte del giudice di prime cure, tali spese vanno regolate ex novo, anche esse, come le spese di lite, sulla base dell'esito complessivo della lite.
Dunque, considerato che è stata accertata la responsabilità di per la non corretta Pt_2 esecuzione del secondo intervento e che è stata invece respinta la responsabilità da violazione del consenso informato, sussistono i presupposti per compensare la suddetta spesa tra parte e in misura di ½, ponendo la restante metà CP_2 Pt_2 definitivamente a carico di in ragione della prevalente soccombenza. Pt_2
9.Le spese di lite - Secondo il costante indirizzo della Cassazione il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n.
11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, vanno riliquidate le spese dei due gradi di giudizio soltanto con riferimento alle parti e nei confronti dei quali è stata Pt_2 CP_2 parzialmente mutata la statuizione di primo grado.
Sulla base dell'esito finale della lite, essendo stata riconosciuta la esclusiva responsabilità di per i danni subiti dal per la non corretta esecuzione Pt_2 CP_2 dell'intervento chirurgico, con esclusione invece della responsabilità da mancato consenso informato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in misura di ½, ponendo a carico di la restante metà in relazione Pt_2 alla prevalente soccombenza. In proposito si evidenzia come il fatto che il danno effettivamente subito sia risultato molto inferiore rispetto a quello dallo stesso CP_2 richiesto, non è infatti elemento di per sé tale da giustificare una maggiore e magari integrale compensazione delle spese di lite. Come autorevolmente chiarito in proposito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c.
Dunque, nel caso di specie solo il rigetto di una delle domande risarcitorie (da mancato consenso informato) è da ritenere elemento tale da integrale una parziale reciproca soccombenza in grado di sostenere una parziale compensazione delle spese di lite, per come sopra specificato.
Come detto, quanto alle parti , e dott. Controparte_5 Controparte_7 ei loro confronti non sono state invece modificate le statuizioni di primo grado, CP_4 di talchè andrà valutata unicamente la liquidazione delle spese del grado di appello, secondo i diversi criteri di cui appresso.
Nulla dovrà essere liquidato al dott. rimasto contumace, cui l'appello principale CP_4 era stato notificato a mero titolo di litis denuntiatio.
Anche per quanto riguarda , alla stessa l'appello principale era Controparte_5 stato notificato a mero titolo di litis denuntitio, non essendo stata proposta alcuna domanda di riforma riferibile alle statuizioni riguardanti la stessa o il suo assicurato.
Considerato dunque che tale parte avrebbe potuto anche non costituirsi in appello, le relative spese andranno interamente compensate.
Diversa questione riguarda invece che, se riguardo all'appello Controparte_7 principale era stata oggetto di mera notifica a titolo di litis denuntiatio, è stata poi investita direttamente dall'appello incidentale di parte riguardante la statuizione CP_2 con cui era stata esclusa la sua responsabilità. Dunque, in conseguenza della dichiarata inammissibilità del detto appello incidentale, le spese di lite del grado di appello di parte dovranno essere sopportate da parte in applicazione Controparte_7 CP_2 del principio di soccombenza.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 1100 ad euro 5200 individuato ex art 10 co II c.p.c.) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata. Con riferimento allo scaglione di riferimento per il computo delle spese di osserva che agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103
c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c.
(a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n° 3107/2017 e
18166/23).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale di parte CP_2
2) in parziale accoglimento dell'appello principale di parte condanna quest'ultima Pt_2
a risarcire a parte l'importo complessivo di euro 4.897,97 a titolo di danno non CP_2 patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
3) condanna parte a restituire ad l'importo di euro 516,39 corrisposto in CP_2 Pt_2 più rispetto al dovuto a titolo di danno non patrimoniale, in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dal versamento alla restituzione;
4)in parziale accoglimento dell'appello principale compensa in ragione della metà le spese di CTU;
pone la restante metà delle spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di Pt_2
5) respinge nel resto l'appello principale;
6) dichiara le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e compensate Pt_2 CP_2 in ragione della metà; condanna a corrispondere a parte la restante metà Pt_2 CP_2 delle spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà): quanto al primo grado in euro 1276,00 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 961,50 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA
e CPA come per legge;
7)dichiara interamente compensate le spese del grado di appello di CP_5
;
[...]
8) condanna parte a rifondere a parte le spese del CP_2 Controparte_7 grado di appello che si liquidano in euro 1923,00 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
8) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.01.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/06/2022 al n. 1097/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESCHI ELISA e dell'avv.
FIASCHI CARLA che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro non in proprio ma quale amministratore di sostegno di Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._1 studio dell'avv. CRISTIANA SILVESTRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
RAFFAELLA PRIMUCCI come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. ) elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata presso la sede legale dell'Ente e rappresentata e difesa dagli avv. LUCA CEI,
CRISTINA PELUSI, SILVIA CARLI, SERENA SPIZZAMIGLIO, MATTEO ORLANDINI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e CP_4
-PARTE APPELLATA CONTUMACE – nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_5 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. DAVIDE OLIVA e dell'avv. LORENZO GHELARDI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA – avverso la sentenza n. 1582/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 06/12/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale del Sig. e, conseguentemente, dichiarare la contumacia del Controparte_1
Sig. ; - nel merito, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Pisa, Controparte_2
Giudice Dr.ssa Pastacaldi n. 1582 del 06/12/2021 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, - in applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private, rideterminare e diminuire l'ammontare della condanna della al risarcimento dei Pt_2 danni non patrimoniali patiti dal Sig. disposta in primo grado e Controparte_2 dichiarare la tenuta a pagare al Sig. la somma di € 2.154,56 a Pt_2 Controparte_2 titolo di danno biologico permanente nella misura del 3% e la somma di € 1.068,53 a titolo di danno biologico temporaneo e così per complessivi € 3.223,09; - dichiarare che nulla è dovuto al Sig. da parte della a titolo di rimborso di spese mediche CP_2 Pt_2 ovvero di spese per la consulenza di parte del Dott. - dichiarare l'integrale Per_1 compensazione delle spese di lite di primo grado tra l'attore Sig. e la CP_2 Pt_2 ovvero, in subordine, rideterminare e diminuire l'ammontare della condanna della Pt_2 al rimborso delle spese di lite in favore del Sig. disposta in primo grado Controparte_2 in correlazione alla rideterminazione del quantum;
- disporre la compensazione integrale delle spese di CTU;
- condannare il Sig. , per il tramite Controparte_2 dell'amministratore di sostegno, alla restituzione della somma di € 12.404,18 oltre interessi dal dì dell'incasso alla restituzione effettiva o, in subordine, alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e quanto risulterà invece dovuto al termine del presente giudizio, oltre interessi dal dì dell'incasso alla restituzione effettiva;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse correttamente costituito il Sig. per il tramite dell'amministratore di sostegno Controparte_2 CP_1
, rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dall'appellato principale
[...] in quanto tardivo ed inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto;
- con CP_2 vittoria di spese del presente giudizio. Si reitera l'opposizione alla richiesta di rinnovo della CTU evidenziando nuovamente che essa si basa su censure mosse per la prima volta in questa sede, dunque tardive ed inammissibili, e supportate da documenti non allegati al giudizio di primo grado nei termini di rito (cfr. doc. 7/8); si reitera dunque
l'eccezione di tardività dei documenti 7 e 8 non allegati al giudizio di primo grado nei termini di rito e che, pertanto, dovranno essere dichiarati inammissibili ed espunti dal fascicolo”;
Per la parte appella : “si Controparte_6 riporta ai precedenti scritti difensivi concludendo come in comparsa di costituzione e risposta (ndr: Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, adversis rejectis, - dichiarare
l'estromissione della dal processo;
- in ogni caso rigettare Controparte_7
l'appello incidentale promosso dal Sig. - in subordine rigettare la domanda di CP_2 compensazione tra tutte le parti delle spese relative alla CTU;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per parte appellata e appellante incidentale “in via principale, per il rigetto CP_2 dell'appello e conferma della decisione di 1° grado, in ogni sua statuizione, compresa la liquidazione del risarcimento e delle spese in favore dell'attore, nonché' refusione delle spese per la CTU, già anticipate pro quota dall'attore stesso, spese da porsi definitivamente a carico della soccombente;
in via di appello incidentale, previa Pt_2 rinnovazione della CTU, sui punti critici specificamente segnalati, perché sia definitivamente accertata e causalmente quantificata la responsabilità dei convenuti tutti, ciascuno per quanto di ragione e per i motivi, in fatto ed in diritto, argomentati in narrativa, nella causazione del sinistro denunciato, e dei postumi di natura permanente residuati da esso all'attore, imputabili a malpractice, negligenza, imperizia di entrambi
i due operatori coinvolti nella vicenda de qua, postumi da liquidarsi, sempre in base alle tabelle ratione temporis applicabili, nella misura che sarà accertata e liquidata di giustizia. Con ogni pronuncia consequenziale, anche in punto di liquidazione delle spese del 1° e 2° grado. ovvero comunque, in via subordinata, previa conferma della decisione di 1^ cure, affinché l'Ecc.ma Corte adita si compiaccia di procedere alla quantificazione del risarcimento dei danni e delle spese in favore dell'attore – nonché' poste a carico dello stesso verso gli altri convenuti - nella misura, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e liquidata in via , con analoga proporzionale liquidazione anche delle spese liquidate in 1° grado in favore di attore e convenuti. In relazione alle eccezioni sollevate ex adverso relativamente alla legittimazione attiva dell'appellante incidentale, e preso atto della sostanziale adesione alle prospettazioni difensive contenute nell'ordinanza
14/12/23 di Codesta C.d.A, si richiama quanto depositato in allegato con la nota del
20/12/22. Con vittoria di spese ed onorari della fase”; per parte appellata “accertare e dichiarare il passaggio in giudicato Controparte_8 della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1582/2021 pubblicata il 6/12/2021 anche per inammissibilità dell'appello con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento a carico della
[...]
”. Parte_1
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato L Parte_1 conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l Controparte_2 [...]
il dott. e l'assicuratrice , proponendo appello Controparte_3 CP_4 CP_5 avverso la sentenza n. 1582/2021 con la quale il Tribunale di Pisa l'aveva condannata a corrispondere a l'importo complessivo di euro 6414,36 a titolo di Controparte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di revisione del tendine flessore superficiale del IV dito con il quale si era tentato di emendare il deficit funzionale derivante dal trauma da schiacciamento delle dita della mano destra, con ferite e lesione tendinea del flessore, già operato in prima battuta dal dott. presso l'Ospedale Lotti di Pontedera. Il CP_4
Tribunale, sulla scorta delle risultanze della espletata CTU, aveva infatti escluso ogni responsabilità dei sanitari che ebbero ad eseguire il primo intervento di tenorrafia termino terminale, mentre aveva ritenuto che la seconda operazione di tenolisi, espletata presso l , con la quale era stata effettuata anche una sostituzione CP_9 protesica del flessore superficiale, era stata inappropriata e responsabile della definitiva limitazione e del deficit funzionale lamentato dall'attore. L'AOU pisana era stata quindi condannata a rifondere le spese di lite sia all'attore sia all'Usl 5 di Pisa e al dott. CP_2
mentre le spese di – chiamata in causa da quest'ultimo CP_4 Controparte_10
- erano state dichiarate interamente compensate.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata quantificazione del danno biologico, laddove erano state applicate le c.d. tabelle milanesi invece delle previste tabelle per le lesioni c.d. micropermanenti, in ossequio al d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012
n.189 cd. Legge Balduzzi, che all'art. 3 comma 3 stabilisce che, anche in caso di responsabilità sanitaria, il danno biologico deve essere risarcito secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 C.d.A., applicabili anche ai giudizi in corso oltre che retroattivamente;
errore nella parte in cui era stato riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche sopportate dal paziente, considerato che era stata documentata solo la spesa della consulenza medica di parte, la quale non poteva trovare ristoro in sede giudiziale, attenendo alla fase stragiudiziale;
2) nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui erano state utilizzate le tabelle milanesi in luogo delle tabelle per le c.d. micropermanenti, la cui applicazione, indicata da nei suoi scritti difensivi, non era stata contestata dalle Pt_2 altre parti;
3) errata quantificazione delle spese di lite quale conseguenza della errata quantificazione del danno e dunque dello scaglione di riferimento;
mancanza di motivazione in punto di soccombenza, comunque erroneamente applicata, non essendo stato tenuto conto che la sproporzione tra il danno richiesto e quello effettivamente liquidato, nonché l'esclusione del danno da mancato consenso informato, avrebbero giustificato una compensazione delle medesime spese di lite;
4) omessa pronuncia in punto di spese di CTU, che sulla base dell'esito della lite dovranno essere interamente compensate.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in qualità di amministratore Controparte_1 di sostegno del padre, nonché originario attore, che contestava le Controparte_2 censure mosse dalla parte appellante principale nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione della responsabilità della sulla base delle Controparte_3 erronee conclusioni della CTU di cui era chiesta la rinnovazione;
ripartizione della responsabilità tra le e in concorso tra loro;
Pt_2 CP_7
2) necessaria nuova statuizione in punto di spese di lite, conseguente all'accoglimento del precedente punto di gravame;
3) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dello spiegato motivo di appello incidentale e di accoglimento del primo motivo di appello principale di si Pt_2 chiedeva che le spese di lite, eventualmente a carico anche dell'appellante incidentale, fossero parametrare allo scaglione corrispondente alla pretesa risarcitoria, così come ridotta.
Parte appellante principale e eccepivano la carenza di Pt_2 Controparte_7 legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno di . Controparte_2
Si costituiva altresì chiedendo, quanto all'appello principale, Controparte_7 di essere estromessa dal processo, quanto all'appello incidentale eccependone la tardività, avendo lo stesso ad oggetto un capo della sentenza diverso da quello principale, nonché l'inammissibilità avendo ad oggetto una domanda nuova quale appunto una distribuzione di responsabilità tra e mai eccepita in primo CP_7 Pt_2 grado.
Si costituiva che eccepiva l'intervenuto passaggio in Parte_3 giudicato della statuizione relativa alla esclusione della responsabilità del proprio assicurato dott. CP_4
Nessuno si costituiva per il dott. di cui era dichiarata la contumacia. CP_4
Con ordinanza del 18.04.2023 la Corte formulava proposta transattiva ex art. 185 c.p.c. nei seguenti termini: 'nel rapporto AUOP / riduzione dell'importo risarcitorio CP_2 da pagare a ad euro 4.500, determinazione delle spese del doppio grado a CP_2 carico di AUOP nella misura di euro 7.000 omnia;
spese di ctu ad integrale carico di
AUOP in via esclusiva;
nel rapporto e dott. Parte_4 CP_4
: rinuncia all'appello incidentale di contro i due detti a spese del secondo
[...] CP_2 grado compensate, fermo restando il pagamento delle spese di lite a suo carico del primo grado;
spese processuali integralmente compensate negli altri rapporti.
Conseguente abbandono delle parti del presente giudizio'.
La suddetta proposta accettata da e da Controparte_5 Controparte_7
non è stata invece accettata da mentre l'ADS di si è mostrato
[...] Pt_2 CP_2 remissivo allo stesso, precisando di voler vedere le posizioni sul punto, per poi in esito positivo sottoporre al giudice tutelare l'autorizzazione all'accettazione.
La Corte formulava quindi ulteriore proposta transattiva nei seguenti termini: 'propone allora che nel rapporto tra l'appellante incidentale e le parti appellate accettanti, ed anche con il contumace dott. legato all di definire la vertenza, previa CP_4 CP_7
Contr autorizzazione del g.t. all quest'ultimo in via transattiva rinunci in nome e per conto dell'assistito all'appello incidentale nei confronti di e (non essendo CP_7 CP_4 per il secondo, contumace, tenuto alla sua accettazione), a spese compensate con le accettanti ed assicuratrice, e nulla per le spese di lite per la posizione di CP_7 CP_4 non avendole sostenute, con estinzione del rapporto processuale tra i quattro soggetti interessati”.
La suddetta proposta era accettata da assicuratrice , ma non vi dava seguito CP_5 la parte CP_2
Non essendo stata transatta la lite, acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La richiesta di estromissione di costituendosi Parte_5 in appello, ha preliminarmente richiesto di essere estromessa con riferimento all'appello principale proposto da dal momento che questo non investiva la statuizione Pt_2 inerente la esclusione della sua responsabilità. Al contempo ha preso invece posizione rispetto all'appello incidentale proposto dal ed avente ad oggetto proprio l'an CP_2 della responsabilità ritenuta dall'attore sussistente anche nei suoi confronti, eccependone tardività ed inammissibilità.
Tanto premesso, la richiesta di estromissione non può essere accolta, non solo per l'unicità della causa non suscettibile di tollerare l'esclusione processuale di una parte solo in relazione ad una porzione del gravame, ma soprattutto in forza della correttezza della notifica dell'appello principale anche ad a titolo di litis denuntiatio ai sensi CP_7 dell'art. 332 c.p.c.
2.L'eccepita carenza di legittimazione processuale dell CP_12 Controparte_2
– Parte appellante principale e parte hanno eccepito la Controparte_7 carenza di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno di CP_2
'ai sensi del combinato disposto dell'art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c. attesa la
[...] mancanza agli atti del giudizio della autorizzazione a stare in giudizio concessa dal
Giudice tutelare, autorizzazione che non si rinviene nemmeno nell'ulteriore documentazione depositata dalla difesa del Sig. in data 20/12/2022'. Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Non sussiste infatti il difetto di legittimazione processuale in capo all'amministratore di sostegno di in relazione all'art. 374 c.c. così come richiamato dall'art. Controparte_2
411 c.c.
In proposito ha depositato copia della nomina quale amministratore di Controparte_1 sostegno del padre e originario attore , come da provvedimento in data Controparte_2 21.11.2022, dunque successivo alla conclusione del giudizio di primo grado, in cui l'attore aveva agito personalmente. Controparte_2
Nel caso in esame non si verte infatti in una situazione di promozione di giudizio senza previa autorizzazione del giudice tutelare, ma di semplice prosecuzione in appello nell'interesse dell'assistito di un'azione risarcitoria promossa in primo grado da quest'ultimo, all'epoca compos sui, per ottenere il ristoro completo dei danni patiti per colpa medica, con parziale esito favorevole in sentenza di prime cure (ovvero con accoglimento della domanda nei soli confronti della parte terza chiamata in causa).
3.L'eccezione di tardività e inammissibilità dell'appello incidentale di parte
– Va nell'ordine preliminarmente affrontato l'esame delle eccezioni di tardività CP_2 ed inammissibilità dell'appello incidentale proposto da parte CP_2
Con atto di citazione di primo grado aveva citato a comparire davanti Controparte_2 al Tribunale di Pisa il presidio ospedaliero ed il dott. Controparte_13 per vedersi risarcire i danni asseritamente subiti come conseguenza della CP_4 non corretta esecuzione dell'operazione di tenorrafia posta in essere dal dott. CP_4 in conseguenza della lesione tendinea che il si era procurato in occasione di un CP_2 infortunio sul lavoro. Nel costituirsi in primo grado il dott. aveva chiesto di CP_4 essere autorizzato a chiamare in causa, oltre alla propria compagnia di assicurazione
, anche deducendo che, se un deficit funzionale era rimasto, era da CP_5 Pt_2 imputare unicamente al secondo intervento chirurgico, che il aveva effettuato CP_2 presso l . Parte_1
Così esteso il contraddittorio, il primo giudice, sulla base delle risultanze della espletata
CTU, aveva affermato la corretta esecuzione del primo intervento chirurgico alla mano, subito dal così escludendo ogni responsabilità sia di CP_2 Controparte_7 sia del dott. aveva invece affermato, sulla base della estensione diretta della CP_4 domanda attrice al terzo chiamato in causa indicato quale effettivo responsabile, la non correttezza della seconda operazione, condannando dunque unicamente a Pt_2 risarcire al i danni riconducibili a tale secondo non appropriato intervento. CP_2
Con l'appello principale, notificato telematicamente il 31.05.2022 e depositato il
10.06.2022, L'azienda non ha contestato né Parte_1
l'esclusione della responsabilità di né l'an della propria Controparte_7 responsabilità, circoscrivendo il gravame unicamente al quantum dei danni risarciti e più precisamente alle modalità di computo del danno non patrimoniale e alla non risarcibilità delle spese per la perizia medica di parte. Il costituendosi in secondo grado con comparsa depositata il 4.10.2022, ha CP_2 invece proposto appello incidentale avverso l'esclusione della responsabilità di
[...]
invocando la sussistenza di un concorso di responsabilità tra i due Controparte_7 enti ospedalieri e chiedendo la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alla distribuzione delle spese di lite.
Tanto premesso, ha in primo luogo eccepito la tardività Controparte_7 dell'appello incidentale deducendo che 'Esso stesso, infatti, ha ad oggetto un capo diverso della sentenza impugnata e, pertanto, essendo l'interesse ad impugnare già sorto in conseguenza dell'emanazione della sentenza l'impugnazione avrebbe dovuto essere posto nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza'.
In proposito deve rammentarsi come secondo la costante interpretazione della
Cassazione 'l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto
d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. 'parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione' come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (cfr. Cass. Civ., ord. 22/02/2022, n. 5824; Cass. n. 25285 del
2020; Cass. Sez. VI, ordinanza n. 14094 del 07/07/2020; Cass. n. 1879 del 2018; Cass.
n. 5876 del 2018; Cass. n. 15770 del 2018).
Dunque, la parte parzialmente soccombente, può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti però di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n° 26164/2020).
Nel caso di specie l'appello principale non ha in alcun modo rimesso in discussione l'esclusione della responsabilità di in relazione all'esecuzione del primo intervento CP_7 chirurgico, che è stata invece fatta oggetto del proposto appello incidentale tardivo.
Quest'ultimo deve dunque essere ritenuto inammissibile, esulando dall'ambito entro il quale la norma permette l'impugnazione incidentale anche tardiva: l'appello incidentale concerne infatti un diverso rapporto rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale, di talchè parte avrebbe dovuto far valere la propria doglianza CP_2 impugnando nei termini di cui agli artt. 325, 327 c.p.c. Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire, come detto, anche capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può infatti determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass. 04/03/2020 n. 5989).
L'appello incidentale del dunque, è inammissibile. CP_2
Anche nella parte dell'appello incidentale in cui pare auspicarsi una maggiore quantificazione dei postumi permanenti ('Opportunamente, quindi, merita suscitare nell'Ecc.ma Corte adita il ragionevole dubbio che la responsabilità per l'esito indubitabilmente infausto (o non proficuo) del primo e del secondo intervento debba e possa essere adeguatamente e specificamente ripartita in base alle specifiche ed argomentate mende di carattere tecnico, sì da consentire di ritenersi che l'invalidità complessivamente valutata e stimata dai CTU nella misura del 3% (ma, come detto, tabellarmente giustificabile, atteso il caso concreto per cui l'attore ha di fatto perduto
l'uso del dito della mano, sino ad un 5%) debba e possa essere “equamente” ripartita, attese le resultanze processuali, tra i due operatori sanitari che tali interventi, l'uno per un motivo specifico evidente e l'altro per altro motivo (opinato ed opinabile) ebbero ad eseguire', cfr pag 23 comparsa non pare profilarsi affatto una diversa CP_2 quantificazione del danno attribuibile ad – cosa che giustificherebbe per quanto Pt_2 detto l'appello incidentale tardivo – puntandosi invece all'affermazione di una concorrente responsabilità anche di con conseguente Controparte_7 inammissibilità dell'appello tardivo, per come sopra specificato.
L'accoglimento della suddetta eccezione è assorbente rispetto all'ulteriore rilievo di inammissibilità per essere stata proposta anche una domanda nuova.
4.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 3.08.2011 mentre si trovava al Controparte_2 lavoro, subiva un trauma da schiacciamento delle dita della mano destra, riportando ferite multiple e lesione tendinea del flessore profondo del IV dito. Risulta altresì che lo stesso si recava subito al Pronto Soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera, ove veniva ricoverato con diagnosi di trauma da schiacciamento della mano destra e sottoposto a intervento chirurgico di urgenza per 'lesione sottocutanea flessore dito mano, altra sutura di tendini'.
In data 31.12.2011 il veniva ricoverato presso l CP_2 Parte_1
, ove era sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di tenolisi del
[...] tendine flessore superficiale del IV dito della mano destra, oltre a posizionamento di protesi tendinea 'di Brunelleschi' del flessore superficiale del IV dito, suturandola alla giunzione miotendinea.
Tanto premesso, in considerazione della inammissibilità del proposto appello incidentale, deve essere ritenuta coperta da giudicato sia l'esclusione della responsabilità di e del dott. sia l'affermazione della Controparte_7 CP_4 esclusiva responsabilità di per le conseguenze lesive derivanti dal secondo Pt_2 intervento subito dal Neppure è controversa la determinazione del danno non CP_2 patrimoniale sulla base delle indicazioni della CTU che sul punto ha così concluso: danno biologico pari al 3%, invalidità temporanea legata alla errata indicazione chirurgica di protesizzazione pari a 30 giorni al 50% ed altri 30 giorni al 25%.
Quello che è oggetto della confutazione in appello è invece il metodo con cui il primo giudice, sulla base dei suddetti dati, è pervenuto alla quantificazione monetaria del danno, utilizzando le tabelle milanesi, anziché quelle previste dall'art 139 CdA per le c.d. invalidità micropermanenti.
Del pari controversa è la risarcibilità del danno non patrimoniale e conseguentemente la quantificazione ed i criteri di distribuzione delle spese di lite e di CTU.
5.Il secondo motivo di appello principale: la nullità della sentenza ed il vizio di ultrapetizione – Con il secondo motivo di appello principale si fa discendere la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione dal fatto che il Tribunale abbia determinato il danno non patrimoniale subito dal sulla base delle tabelle milanesi, anziché CP_2 secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 C.d.A., la cui applicazione non era stata oggetto di alcuna confutazione tra le parti.
Ciò posto e al di là del merito della doglianza inerente l'utilizzo di tabelle non corrette – di cui infra – il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. deve intendersi violato allorquando il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda, o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda. Il giudice di merito deve quindi esaminare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione e, nell'effettuare tale indagine, egli non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. n. 3012/2010; cfr: Cass.
19630/2011; Cass. 22595/2009; Cass. 5278/2007).
Con riferimento in particolare alla quantificazione del danno, la relativa liquidazione va contenuta entro i limiti di quanto domandato, diversamente incorrendosi in violazione dell'art. 112 c.p.c. come più volte affermato dalla Corte di legittimità e di recente ribadito nella ordinanza n. 12519/2021, in base alla quale, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità; cfr. in tal senso anche Cass. 25690/2019).
Nel caso di specie il primo giudice non è affatto incorso in una liquidazione del danno oltre i limiti della domanda, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove in primo grado il aveva chiesto il risarcimento del danno non CP_2 patrimoniale da invalidità permanente e da invalidità temporanea (per complessive euro
73758,00 di cui euro 69978 a titolo di invalidità permanente ed euro 6780 per invalidità temporanea), sulla base delle risultanze della propria perizia di parte. Il Tribunale ha dunque tenuto conto della specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, mentre l'utilizzo di una tabella di computo ritenuta errata dalla parte appellante, rientrando nei criteri di calcolo del danno e, dunque, di valutazione del giudice, non va di per sé ad intaccare petitum e causa petendi, non comportando dunque alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
6.Il primo motivo di appello, parte prima: le tabelle di riferimento per i casi di invalidità da c.d. micropermanenti – In punto di quantificazione del danno non patrimoniale il primo giudice ha così disposto: '…considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro, il risarcimento spettante all'attore, utilizzando le tabelle del
Tribunale di Milano più recenti, ammonta a € 5.019,50, di cui € 2.792,00 per i postumi permanenti e € 2.227,50 per l'invalidità temporanea. Sulla somma non spetta rivalutazione monetaria, essendo applicate le tabelle attualmente in vigore. Spettano gli interessi dalla data del sinistro, sulla somma devalutata, pari a € 394,86.'
L'appellante ha in proposito censurato l'utilizzo delle tabelle milanesi in luogo di Pt_2 quelle previste dall'art. 139 C.d.A., trattandosi di c.d. invalidità micropermanente.
Il suddetto motivo di appello appare fondato nei termini di seguito specificati.
Benvero, secondo quello che, ormai, è diritto vivente, qualora, come nel caso di specie, la lesione derivi da responsabilità sanitaria (o da circolazione stradale), il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dall'art. 139 cod. ass.
In proposito si osserva come la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non
è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è infatti un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto (cfr. in proposito Cass.
n° 28990/2019 e da ultimo Cass. n° 19229/2022). Nello specifico, si osserva come, infatti, l'art. 354, comma quinto, lettera (b), cod. ass., nell'elencare le norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, ha espressamente previsto la permanenza in vigore del d.m. 3 luglio 2003, vale a dire del provvedimento di approvazione della tabella contenente i criteri medico legali per la stima del danno biologico permanente compreso tra uno e nove punti di invalidità. Il combinato disposto degli artt. 139 e 354 cod. ass., pertanto, impone al giudice di stimare il grado di invalidità permanente in base alla tabella approvata dal suddetto decreto per le invalidità micropermanenti.
Nella fattispecie, dunque, in accoglimento del primo motivo di appello principale, il danno non patrimoniale subito dal come conseguenza del secondo intervento CP_2 chirurgico alla mano, va liquidano secondo le tabelle delle c.d. micropermanenti ex art
139 C.d.A.
Allora, applicata la tabella vigente (di cui al D.M. 16.07.2024) - posto che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema
"tabellare", la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519;
v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018) - per i postumi permanenti del 3%, considerato che al momento del fatto (ovvero alla data del 13.12.2011) il danneggiato, nato il [...], aveva 63 anni, dev'essere liquidata la somma di euro 2506,56 (con valore del punto base di euro 947,30 come da tabella aggiornata e attualmente vigente).
A titolo di invalidità temporanea, invece, sommati il periodo di 30 giorni al 50% e di ulteriori 30 al 25%, data un'indennità giornaliera di euro 55,24, è dovuta la somma di euro 1.242,90.
Poiché la tabella ex art. 139 cod. ass. liquida solo il cd. danno biologico, non anche quello morale, a differenza della tabella milanese (applicata dal primo giudice con liquidazione, non oggetto di contestazione, anche della componente di danno morale), il suddetto importo dev'esse incrementato per dar conto della sofferenza fisica provata e del patema d'animo, anche per la percezione della compromissione della propria salute;
lesioni che hanno investito l'arto destro, determinandone un deficit funzionale, quali quelle di specie, sono infatti idonee a causare dolore fisico ed un patema in chi le subisce;
tale danno morale dev'essere liquidato in via equitativa nella misura del 20% del danno biologico, così come consentito dall'art. 139 comma terzo e come autorevolmente chiarito da Cass. 12408/11 e Corte Costituzionale 235/14, per ulteriori euro 501,32.
A tale ultimo proposito si osserva come la quantificazione della componente morale del danno non patrimoniale non rappresenta affatto una domanda nuova, come eccepito dall'appellante in sede di comparsa conclusionale: il danno morale rappresenta infatti una parte coessenziale del richiesto danno non patrimoniale di cui, con l'applicazione delle tabelle delle c.d. micropermanenti, muta soltanto la modalità di calcolo, rispetto alle tabelle milanesi in cui, come detto, tale componente era inserita unitamente alla componente biologica. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11 cit.) ha affermato che ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno statuito che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo;
che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.
Ora, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le
Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass.
17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione”.
Tale orientamento, poi, è stato avallato e giustificato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 235/14, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 Codice Assicurazioni private, in quanto al punto 10.1 di quella pronuncia si legge: "la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3". Si legge ancora nella predetta sentenza del giudice delle leggi al punto 10.2.2: "l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato". In tal senso si veda anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015, Rv. 635701 – 01, che in motivazione, commentando la citata sentenza della Corte Costituzionale, precisa: “Il danno biologico da micro permanenti, definito dall'art. 139 CdA come .....può essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l'aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che "la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale" - al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico”).
La più recente Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 - 01) ha affermato ancora più chiaramente che: “Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139
c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.
Appare dunque ormai doveroso uniformarsi a tali autorevoli voci. Del tutto differente, rispetto al risarcimento del danno morale – come detto ricompreso nel computo fatto dal primo giudice secondo le tabelle milanesi e non oggetto sul punto di impugnazione – è la personalizzazione del danno biologico, corrispondente alla possibilità di aumentare il risarcimento del danno non patrimoniale in considerazione dell'esistenza di conseguenze negative del tutto peculiari, non presenti ordinariamente nelle persone della stessa età dell'attrice che abbiano subito la stessa invalidità permanente;
quest'ultima è stata esclusa dal primo giudice con statuizione non impugnata e dunque passata in giudicato.
Il complessivo danno non patrimoniale risarcibile è dunque pari ad euro 4.250,77.
Su tale somma complessiva, già rivalutata, dev'essere computato il danno per il ritardato pagamento, equitativamente determinato nella media tra gli interessi legali calcolati sulla somma interamente rivalutata e quelli calcolati sul capitale puro (che si determina devalutando alla data del fatto la somma rivalutata, così pervenendo ad un importo di euro 3436,35), giusta Cass. Sez. Un. 22.4.94-17.2.95 n. 1712, per un importo finale di euro 4.897,97.
Su tale somma sono infine dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
6.1. Il primo motivo di appello, parte seconda: il danno patrimoniale e le spese documentate – Con la seconda parte del primo motivo di appello principale si lamenta l'erronea liquidazione dell'importo di euro 1000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, evidenziando che l'unica spesa documentata, corrispondente al detto importo, era relativa alla consulenza di parte redatta per l'attore dal CP_2 dott. A tale proposito l'appellante ha sostenuto che 'in quanto spesa legale Per_1 attinente alla fase stragiudiziale, non poteva trovare ristoro in sede giudiziale', sottolineando inoltre trattarsi della perizia richiesta in funzione dell'introduzione del giudizio inizialmente proposto dall'attore nei soli confronti di Controparte_7
e del dott. CP_4
La suddetta part del motivo di appello è infondata per come di seguito specificato.
Le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato 'mediche', e costituiscono una voce risarcitoria, da tenere distinta dalle diverse spese sostenute dalla parte per la partecipazione del proprio ctp alle operazioni peritali, ex art. 201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c., le quali ultime rientrano, al contrario delle prime, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c.
(cfr. Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716). Le spese sostenute dall'attore per la perizia di parte richiesta in funzione dell'introduzione della causa integrano pertanto una voce di danno patrimoniale come tale suscettibile di essere risarcita dalla quale conseguenza della riconosciuta Pt_2 responsabilità da malpractice medica, ancorchè in forza di estensione alla terza chiamata della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti degli originari convenuti (statuizione quest'ultima peraltro non investita da alcun motivo di gravame e dunque coperta da giudicato). Considerato che la suddetta spesa non è contestata né in punto di sua effettiva sussistenza, né in punto di quantum, deve quindi essere confermata la relativa statuizione del primo giudice, nei termini e con la motivazione di cui sopra.
6.2. Le restituzioni – AOUP la dato atto di aver corrisposto gli importi in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in più rispetto al dovuto.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie, dunque parte dovrà essere condannata a restituire a CP_2 Pt_2 quanto da quest'ultima versato a titolo di danno non patrimoniale in misura superiore a quanto risultato dovuto in applicazione delle corrette tabelle per le c.d. micropermanenti, aggiornate all'attualità, pari ad euro 516,39 (euro 5414,36 – euro
4.897,97), con interessi legali dal versamento alla restituzione.
7.Il terzo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – Il motivo di appello principale relativo ai criteri di ripartizione delle spese di lite di primo grado deve essere considerato assorbito dal parziale accoglimento dell'appello principale e della conseguente parziale riforma della sentenza impugnata. La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado
(ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
8.Il quarto motivo di appello principale: la mancata statuizione sulle spese di
CTU – Con il quarto motivo di appello si censura la mancata regolamentazione delle spese di CTU. Sul punto nulla è stato disposto dal Tribunale. Invero, nel silenzio della sentenza, non soccorre né il provvedimento di liquidazione dell'acconto, né il successivo decreto di liquidazione, posto che, a prescindere da tali statuizioni, nella sentenza conclusiva del giudizio il giudice deve sempre e comunque provvedere ex novo a regolare le spese di consulenza, addossandole al soccombente, oppure, laddove ne ricorrano i presupposti, compensandole (cfr. ex multis, sez.
6-L,
Ordinanza n. 26849 del 21.10.2019, Rv. 655550-01; Sez. 6-2, sent. n. 17739 del
07.09.2016, Rv. 640893-01; Sez. 6-2, sent. n. 9813 del 13.05.2015, Rv. 635404-01).
Il silenzio serbato in sentenza sulla sorte delle spese di CTU non può dunque mai ritenersi un silenzio concludente, perché non consente di comprendere come il giudice abbia inteso regolare dette spese, se facendo richiamo al principio stabilito nel decreto ex art. 168 DPR n. 115 del 2002, se compensandole, o ancora se addossandole ad una delle parti in forza del principio di soccombenza.
D'altro canto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decisione sulle spese di giudizio non ricomprende implicitamente quelle di consulenza, di talché tali spese debbono essere espressamente disciplinate, né può in mancanza soccorrere il decreto di liquidazione del compenso al ctu, perché tale statuizione non ha niente a che vedere con la regolamentazione delle spese di consulenza tra le parti: “la prima è disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2020, artt. 168-170; la seconda dagli artt. 91 e 92
c.p.c. La prima deve essere effettuata con decreto opponibile D. Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, la seconda con la sentenza. La prima comporta il diritto del ctu di pretendere il pagamento da qualunque parte, in solido con le altre;
la seconda non regola i rapporti tra le parti ed il ctu, ma i rapporti tra le parti del processo” (cfr. Cass. ord.
5.6.2020 n.
10804).
Con tale pronuncia, la S.C., evidenziato che “il provvedimento conclusivo del giudizio deve contenere in maniera espressa o quanto meno inequivoca una statuizione sulle spese della c.t.u., non essendo ammissibile una statuizione implicita, atteso che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u” e che “nei rapporti tra le sole parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione”, ha quindi affermato il principio di diritto secondo il quale: “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già fatto oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002”.
Dunque, in difetto di regolamentazione da parte del giudice di prime cure, tali spese vanno regolate ex novo, anche esse, come le spese di lite, sulla base dell'esito complessivo della lite.
Dunque, considerato che è stata accertata la responsabilità di per la non corretta Pt_2 esecuzione del secondo intervento e che è stata invece respinta la responsabilità da violazione del consenso informato, sussistono i presupposti per compensare la suddetta spesa tra parte e in misura di ½, ponendo la restante metà CP_2 Pt_2 definitivamente a carico di in ragione della prevalente soccombenza. Pt_2
9.Le spese di lite - Secondo il costante indirizzo della Cassazione il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n.
11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, vanno riliquidate le spese dei due gradi di giudizio soltanto con riferimento alle parti e nei confronti dei quali è stata Pt_2 CP_2 parzialmente mutata la statuizione di primo grado.
Sulla base dell'esito finale della lite, essendo stata riconosciuta la esclusiva responsabilità di per i danni subiti dal per la non corretta esecuzione Pt_2 CP_2 dell'intervento chirurgico, con esclusione invece della responsabilità da mancato consenso informato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in misura di ½, ponendo a carico di la restante metà in relazione Pt_2 alla prevalente soccombenza. In proposito si evidenzia come il fatto che il danno effettivamente subito sia risultato molto inferiore rispetto a quello dallo stesso CP_2 richiesto, non è infatti elemento di per sé tale da giustificare una maggiore e magari integrale compensazione delle spese di lite. Come autorevolmente chiarito in proposito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c.
Dunque, nel caso di specie solo il rigetto di una delle domande risarcitorie (da mancato consenso informato) è da ritenere elemento tale da integrale una parziale reciproca soccombenza in grado di sostenere una parziale compensazione delle spese di lite, per come sopra specificato.
Come detto, quanto alle parti , e dott. Controparte_5 Controparte_7 ei loro confronti non sono state invece modificate le statuizioni di primo grado, CP_4 di talchè andrà valutata unicamente la liquidazione delle spese del grado di appello, secondo i diversi criteri di cui appresso.
Nulla dovrà essere liquidato al dott. rimasto contumace, cui l'appello principale CP_4 era stato notificato a mero titolo di litis denuntiatio.
Anche per quanto riguarda , alla stessa l'appello principale era Controparte_5 stato notificato a mero titolo di litis denuntitio, non essendo stata proposta alcuna domanda di riforma riferibile alle statuizioni riguardanti la stessa o il suo assicurato.
Considerato dunque che tale parte avrebbe potuto anche non costituirsi in appello, le relative spese andranno interamente compensate.
Diversa questione riguarda invece che, se riguardo all'appello Controparte_7 principale era stata oggetto di mera notifica a titolo di litis denuntiatio, è stata poi investita direttamente dall'appello incidentale di parte riguardante la statuizione CP_2 con cui era stata esclusa la sua responsabilità. Dunque, in conseguenza della dichiarata inammissibilità del detto appello incidentale, le spese di lite del grado di appello di parte dovranno essere sopportate da parte in applicazione Controparte_7 CP_2 del principio di soccombenza.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 1100 ad euro 5200 individuato ex art 10 co II c.p.c.) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata. Con riferimento allo scaglione di riferimento per il computo delle spese di osserva che agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103
c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c.
(a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n° 3107/2017 e
18166/23).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale di parte CP_2
2) in parziale accoglimento dell'appello principale di parte condanna quest'ultima Pt_2
a risarcire a parte l'importo complessivo di euro 4.897,97 a titolo di danno non CP_2 patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
3) condanna parte a restituire ad l'importo di euro 516,39 corrisposto in CP_2 Pt_2 più rispetto al dovuto a titolo di danno non patrimoniale, in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dal versamento alla restituzione;
4)in parziale accoglimento dell'appello principale compensa in ragione della metà le spese di CTU;
pone la restante metà delle spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di Pt_2
5) respinge nel resto l'appello principale;
6) dichiara le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e compensate Pt_2 CP_2 in ragione della metà; condanna a corrispondere a parte la restante metà Pt_2 CP_2 delle spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà): quanto al primo grado in euro 1276,00 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 961,50 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA
e CPA come per legge;
7)dichiara interamente compensate le spese del grado di appello di CP_5
;
[...]
8) condanna parte a rifondere a parte le spese del CP_2 Controparte_7 grado di appello che si liquidano in euro 1923,00 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
8) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.01.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni