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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 2.4.2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3437/2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Luciana Intilisano e Paolo Intilisano;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace CP_1
Oggetto: indennità di accompagnamento ed art. 3 c. 3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2021 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' il 27.05.2019, istanza per il riconoscimento del diritto all'indennità di CP_1 accompagnamento e dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992;
- che la Commissione Medica la aveva riconosciuta invalida nella misura del 100%, negandole l'indennità di accompagnamento e la connotazione di gravità;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio rubricato al n. 4005/2019
R.G.) per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 ma che il Ctu aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni utli all'indennità di accompagnamento dal data della consulenza e aveva ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992.
- che in data 20.07.2021 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dei benefici ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.05.2019) o dalla diversa risultante in corso di causa e, conseguentemente, condannare
1 l' a liquidare le conseguenti prestazioni, maggiorate di accessori, con vittoria di spese da distrarsi CP_1 in favore dei procuratori antistatari.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 10.02.2022, contestava la fondatezza del ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
In data 11.2.2025 il giudizio veniva interrotto atteso che il procuratore dell' non risultava più CP_1 iscritto all'Albo.
In data 12.2.2025 parte ricorrente riassumeva il giudizio.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell che non si è costituito nonostante la regolarità CP_1 della notifica del ricorso in riassunzione.
3. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 4005/19 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Cardiopatia ipertensiva: Poliartrosi con osteopenia complicata da alcuni crolli vertebrali del rachide: Artrosi delle articolazioni massiori e delle mani con deficit funzionale: Broncopatia cronica in sossetto sià operato di OART della mammella sinistra per Ca (in atto non segni di ripresa della malattia): Stato depressivo scnile:
Tremori da probabili iniziali sesni di Parkinsonismo” e che tali patologie determinavano la necessità di accompagnatore con decorrenza dalla CTU, ma non le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare
2 il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va quindi richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione
è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.
Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.”(Cass. n. 3377/2019).
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
POLIARTROSI CON OSTEOPENIA COMPLICATA DA ALCUNI CROLLI VERTEBRALI DEL
RACHIDE; ARTROSI DELLE ARTICOLAZIONI MAGGIORI E DELLE MANI CON DEFICIT
FUNZIONALE; BRONCOPATIA CRONICA IN SOGGETTO GIÀ OPERATO DI QART
[...]
Co
SINISTRA PER;
STATO DEPRESSIVO SENILE;
TREMORI DA PROBABILI CP_2
INIZIALI SEGNI DI PARKINSONISMO …” e che tali patologie determinano la sussistenza della condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992
In particolare il ctu ha evidenziato che al momento della visita del precedente ctu, dalla documentazione esibita e dalla visita peritale presente in atti, la perizianda ancora non aveva diritto alla concessione del beneficio richiesti ed è solo con l'ulteriore peggioramento della patologia artrosica
(soprattutto a carico delle piccole articolazioni delle mani con grave difficoltà nella prensione) ed osteoporotica che si è determinato una ulteriore riduzione in senso peggiorativo della menomazione psicofisica della perizianda, tale da concretizzare la concessione del beneficio previsto a far data dal
01.03.2023 Alla luce delle conclusione del ctu che si ritiene di condividere va dichiarato che Parte_1 presenta le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 dall'1.1.2021 e le condizioni sanitarie utili
[...] all'indennità di accompagnamento dall'1.3.2023.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese di lite della fase di atp e per tre quarti le spese di lite di tale fase la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo tenuto CP_1
3 conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la semplicità delle questioni trattate.
La liquidazione delle spese della ctu sono poste a carico di parte resistente così come liquidate separatamente.
P. Q. M.
Sentito il procuratore della parte e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 dall'1.1.2021 Parte_1
e le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.3.2023.;
- compensa le spese di lite relative alla fase di atp;
- compensa per tre quarti le spese di lite relative a tale fase e condanna l' al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in euro 673,85 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c..
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 2 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 2.4.2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3437/2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Luciana Intilisano e Paolo Intilisano;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace CP_1
Oggetto: indennità di accompagnamento ed art. 3 c. 3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2021 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' il 27.05.2019, istanza per il riconoscimento del diritto all'indennità di CP_1 accompagnamento e dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992;
- che la Commissione Medica la aveva riconosciuta invalida nella misura del 100%, negandole l'indennità di accompagnamento e la connotazione di gravità;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio rubricato al n. 4005/2019
R.G.) per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 ma che il Ctu aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni utli all'indennità di accompagnamento dal data della consulenza e aveva ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992.
- che in data 20.07.2021 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dei benefici ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.05.2019) o dalla diversa risultante in corso di causa e, conseguentemente, condannare
1 l' a liquidare le conseguenti prestazioni, maggiorate di accessori, con vittoria di spese da distrarsi CP_1 in favore dei procuratori antistatari.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 10.02.2022, contestava la fondatezza del ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
In data 11.2.2025 il giudizio veniva interrotto atteso che il procuratore dell' non risultava più CP_1 iscritto all'Albo.
In data 12.2.2025 parte ricorrente riassumeva il giudizio.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell che non si è costituito nonostante la regolarità CP_1 della notifica del ricorso in riassunzione.
3. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 4005/19 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Cardiopatia ipertensiva: Poliartrosi con osteopenia complicata da alcuni crolli vertebrali del rachide: Artrosi delle articolazioni massiori e delle mani con deficit funzionale: Broncopatia cronica in sossetto sià operato di OART della mammella sinistra per Ca (in atto non segni di ripresa della malattia): Stato depressivo scnile:
Tremori da probabili iniziali sesni di Parkinsonismo” e che tali patologie determinavano la necessità di accompagnatore con decorrenza dalla CTU, ma non le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare
2 il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va quindi richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione
è definito dall'art. 445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.
Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.”(Cass. n. 3377/2019).
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
POLIARTROSI CON OSTEOPENIA COMPLICATA DA ALCUNI CROLLI VERTEBRALI DEL
RACHIDE; ARTROSI DELLE ARTICOLAZIONI MAGGIORI E DELLE MANI CON DEFICIT
FUNZIONALE; BRONCOPATIA CRONICA IN SOGGETTO GIÀ OPERATO DI QART
[...]
Co
SINISTRA PER;
STATO DEPRESSIVO SENILE;
TREMORI DA PROBABILI CP_2
INIZIALI SEGNI DI PARKINSONISMO …” e che tali patologie determinano la sussistenza della condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992
In particolare il ctu ha evidenziato che al momento della visita del precedente ctu, dalla documentazione esibita e dalla visita peritale presente in atti, la perizianda ancora non aveva diritto alla concessione del beneficio richiesti ed è solo con l'ulteriore peggioramento della patologia artrosica
(soprattutto a carico delle piccole articolazioni delle mani con grave difficoltà nella prensione) ed osteoporotica che si è determinato una ulteriore riduzione in senso peggiorativo della menomazione psicofisica della perizianda, tale da concretizzare la concessione del beneficio previsto a far data dal
01.03.2023 Alla luce delle conclusione del ctu che si ritiene di condividere va dichiarato che Parte_1 presenta le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 dall'1.1.2021 e le condizioni sanitarie utili
[...] all'indennità di accompagnamento dall'1.3.2023.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese di lite della fase di atp e per tre quarti le spese di lite di tale fase la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo tenuto CP_1
3 conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la semplicità delle questioni trattate.
La liquidazione delle spese della ctu sono poste a carico di parte resistente così come liquidate separatamente.
P. Q. M.
Sentito il procuratore della parte e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 dall'1.1.2021 Parte_1
e le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.3.2023.;
- compensa le spese di lite relative alla fase di atp;
- compensa per tre quarti le spese di lite relative a tale fase e condanna l' al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in euro 673,85 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c..
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 2 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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