Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 20 maggio 2025
Ruolo Generale n. 659/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 659 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 1990 pubblicata il 6 luglio 2021 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(p. iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Parte_2
Bianco (cf ), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), Via CodiceFiscale_1
G. Carducci, 12, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
1
, già (cf Controparte_1 Controparte_2
. iva , in persona del procuratore speciale, Avv. P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
per atto Notaio in Roma del 14 dicembre 2020, rep. Controparte_3 Persona_1
62416, racc. 32246, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Zappa (cf
), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Nicola Orefice C.F._2 in Casoria (NA), Via Nazionale delle Puglie, 176/A giusta mandato alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord numero 3531/2017, di € 11.537,30, in favore di per il pagamento della fattura 0632357273547A del 3 Controparte_1 luglio 2014.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il Tribunale all'esito del giudizio, rigettata per tardività la preliminare eccezione di prescrizione, così statuiva: “Passando al merito, non appare dirimente alla scrivente la mancanza di un contratto di fornitura, atteso che per la valida instaurazione di un rapporto contrattuale di somministrazione non occorre certo la forma scritta, essendo sufficiente da un lato ci sia la fornitura e dall'altra l'utilizzazione della stessa perché sorga l'obbligo al corrispettivo in capo al fruitore.
E, nel caso, di specie, parte opponente formula una contestazione (in ordine alla sussistenza del detto rapporto) alquanto generica, limitando in più occasioni la mancata produzione da parte del creditore di un contratto scritto, senza allegare, ad esempio, che presso le sue utenze l'energia elettrica venga fornita da altro soggetto (e
2 ciò da sempre o comunque nel periodo in contestazione).
Si vuol dire, cioè, che appare pretestuosa, sul punto, la contestazione della opponente che insiste nella mancanza del contratto scritto.
Inoltre, va disattesa l'argomentazione di parte attrice in base alla quale il creditore non avrebbe fornito la prova della riconducibilità a della Parte_2 manomissione di cui al verbale di verifica...
Quanto alla sussistenza del fatto dell'avvenuta manomissione del misuratore, essa
è dalla documentazione depositata in atti;
a seguito di una verifica effettuata da Enel
Distribuzione S.p.a. presso il contatore elettrico del locale (pasticceria) sita in
Marano di Napoli (NA) in Via Marano S. Rocco n. 135 ed intestata a
[...]
(potenza impiegata kWh 15,00) in data 07/06/2014, riscontravano Parte_1 anomalie comportanti l'alterazione della registrazione dei consumi di energia.
Orbene, a fronte della effettiva corrispondenza tra il soggetto ingiunto e quello che compare nel verbale di verifica quale intestatario della fornitura, e delle generiche allegazioni, sul punto, della opponente, non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto accertato dagli incaricati della società di distribuzione, anche per la peculiare efficacia probatoria del verbale di verifica ...
Né può porsi in dubbio che la responsabilità del prelievo irregolare è da ascriversi senz'altro all'ingiunto, quale detentore dell'immobile ed unico interessato alla abusiva fruizione dell'energia elettrica. D'altronde alcuna allegazione difensiva in tal senso è stata articolata dall'opponente.
Giova inoltre osservare che, anche qualora la posizione del contatore fosse in vano accessibile a terzi, ciò nondimeno, non può porsi in discussione, da un lato, la responsabilità dell'utente onerato della custodia del contatore, e dall'altro
l'inopponibilità all' di eventuali manomissioni effettuate da terzi, al fine di CP_2 sottrarsi agli obblighi nascenti dall'attività illecita.
Giova inoltre osservare che, anche qualora la posizione del contatore fosse in vano accessibile a terzi, ciò nondimeno, non può porsi in discussione, da un lato, la responsabilità dell'utente onerato della custodia del contatore, e dall'altro
l'inopponibilità all' di eventuali manomissioni effettuate da terzi, al fine di CP_2 sottrarsi agli obblighi nascenti dall'attività illecita. Né, del resto, appare verosimile
3 immaginare manomissioni poste in essere comunque da terzi, atteso che l'utilità della alterazione dell'impianto ricade inevitabilmente sull'utilizzatore dell'impianto, sicché in assenza di qualsivoglia prova è difficile immaginare che la stessa possa essere stata effettuata da terzi o per mero atto di vandalismo. L'utente - in quanto custode degli impianti di misurazione dell'energia ai sensi degli artt. 1559, 1177 e 1768 c.c., avrebbe dovuto provare il verificarsi di una causa concreta di inadempimento a lui non imputabile e, poi, di aver usato nella custodia la prescritta diligenza, prove nella specie non fornite.
Accertato l'illecito prelievo di energia elettrica, ne consegue il diritto al pagamento del corrispettivo di energia elettrica abusivamente prelevata.
A fronte del suddetto quadro probatorio, parte opponente non ha in alcun modo formulato allegazioni idonee ad assurgere, nella fattispecie concreta, a fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del credito azionato nel giudizio monitorio.
... in ordine al quantum, la ricostruzione operata da Enel Distribuzione S.p.a. è stata correttamente effettuata sulla base del criterio oggettivo dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica semplicemente applicando ai consumi segnati dal contatore (che registrava il 30% in meno) una percentuale di aumento corrispondente a tale errore. Tale criterio di ricostruzione è condivisibile in quanto fondato su un dato oggettivo (cioè, l'errore percentuale di registrazione provocato dalla manomissione, misurato strumentalmente in sede di verifica) e basato sui consumi effettivi del Cliente come registrati dal contatore manomesso (e pertanto presenta il vantaggio di ricalcare perfettamente i prelievi reali dell'utilizzatore).
Parte opponente profonde tante parole ma di fatto formula contestazioni generiche, eccependo che non in atti non vi è il contratto ma non afferma che l'energia elettrica gli viene fornita da altro gestore ...
Infine, non può trovare applicazione nel caso in esame la disposizione di cui all'art.
10 della delibera AEEG 200/99 citata da parte opponente che limita il periodo di ricostruzione ai 365 giorni antecedenti la verifica perché l'art. 10 dice espressamente che “solo se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura
( o il prelievo irregolare) non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i
365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica”. Nel caso di specie,
4 invece, in base al verbale di verifica (della cui valenza probatoria privilegiata si è già detto) può ritenersi dimostrato che la manomissione è stata realizzata tra il 2009 e il
2014 senza interruzione”.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 7 febbraio 2022, invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1990/2021 pubbl. il 06/07/2021 RG n. 11615/2017 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono per ripetute
e trascritte ( nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) PRONUNCIARE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE
e/o MOTIVAZIONE APPARENTE , per la mancata valutazione della espletata ctu di cui il giudice non ha dato atto nella decisione impugnata e per violazione degli artt.
115, 116 e 132 cpc e per violazione dell'art 111 Costituzione, come ampiamente motivato al capo d) ;
3) In caso di non accoglimento della richiesta di nullità, Voglia accertare e ritenere
MATURATA E TEMPESTIVA la ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE COME
FORMULATA IN ATTI;
4) Accertare e dichiarare LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE dell'opponente- appellante anche in assenza di prova come innanzi richiesto;
5) RITENERSI NON PROVATO E NON CORRETTO IL METODO DI
RICOSTRUZIONE ANCHE IN RELAZIONE alle contestazioni avanzate CIRCA IL
CONTRATTO e la DELIBERA ARERA 200/99 e in ogni caso tenuto conto della relazione del CTU;
6) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, ritenere comunque
NON PROVATO L'IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO atteso che manca la prova della attribuibilità all' appellante di qualsiasi cifra e importo nonché
MANCA LA PROVA DEL DANNO SUBITO EX ADVERSO, MANCA LA PROVA
DELL'ATTRIBUIILITA' DELLA MANOMISSIONE IN CAPO ALL'APPELLANTE .
5 7) IN VIA MERAMENTE GRADATA TENERE CONTO DELLE RISULTANZE DELLA
ESPLETATA CTU IN ATTI E RIDURRE GLI IMPORTI COME PREVISTO
NELL'ELABORATO PERITALE;
DISPORRE SE DEL CASO ALTRA CTU AL FINE DI
MEGLIO VALUTARE GLI IMPORTI PER CUI è CAUSA .
8) Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza anche di ctu.
Con Vittoria di spese e competenze da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con
CONSEQUENZIALE revoca del capo relativo alle spese a carico dell'appellante e delle spese di CTU”.
Con comparsa depositata il 19 settembre 2022, si costituiva in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione, che subiva rinvio d'ufficio nonché per la necessità di acquisire il fascicolo del precedente grado di giudizio, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le appellanti e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine sino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali.
La sola appellata depositava note conclusionali nel termine assegnato riportandosi alle difese svolte con comparsa conclusionale e lamentando che il provvedimento di remissione sul ruolo avrebbe ingiustamente avvantaggiato la difesa appellante, la quale non aveva depositato memorie di repliche. L'appellante, che non ha depositato note conclusionali, ha, invece ritualmente depositato, in data 13 gennaio 2025, memoria di replica conclusionale.
All'udienza del 20 maggio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, come da verbale.
L'appellante formula cinque motivi di gravame così rubricati:
6 “CAPO A) SULLA PRESCRIZIONE – VIOLAZIONE ART. 2948, N. 4, COD. CIV.-
VIOLAZIONE ART 183 CPC VI COMMA;
CAPO B) SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA- ASSENZA CONTRATTO –
VIOLAZIONE EX ART 115 E 116 CPC – VIOLAZIONE ART 2697 CC;
CAPO C) SULLA MANCANZA DI PROVA DEL CREDITO E L'ERRONEITÀ DELLA
RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI – SUL METODO DELLA RICOSTRUZIONE -
VIOLAZIONE ONERE PROBATORIO EX ART 2697 CC e ex art 115 cpc e ex art 116 cpc
– NULLITA' SENTENZA PER MANCANZA DI VALUTAZIONE DELLA CTU e
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA AI SENSI DELL'ART 115 E 116 CPC;
CAPO D) SULLA QUANTIFICAZIONE E SUL METODO RICOSTRUTTIVO –
VIOLAZIONE ART 115 E 116 CPC – MANCATA VALUTAZIONE DELLA CTU
ESPLETATA- MANCATA INDICAZIONE DELL'ELABORATO E DEL SUO ESITO-
NULLITA' SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE e/o MOTIVAZIONE
APPARENTE - VIOLAZIONE ART 111 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART 132 CPC;
CAPO E) VIOLAZIONE DELLA DELIBERA ARERA n. 200/99—VIOLAZIONE ARTT
115 E 116 CPC”.
Con primo motivo di censura l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata con memoria ex art. 183 n. 1 cpc, non tenendo conto che la difesa della società non aveva avuto contezza della circostanza che la fattura del 2014 fosse afferente a consumi ricalcolati a partire dal 2009 sino alla costituzione in giudizio di Controparte_1
avvenuta alla prima udienza, la quale non aveva allegato al ricorso
[...] monitorio né la fattura né altro elemento utile. L'eccezione, pertanto, era stata tempestivamente sollevata nella prima difesa utile.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla questione della tardività - tempestività dell'eccezione, occorre rammentare che il credito per il quale il fornitore di energia ha agito trova fonte nella manomissione del contatore, accertata con verbale del 7 giugno 2014, a seguito della quale venne effettuato il ricalcolo. Non si tratta, pertanto, di un conguaglio rispetto a consumi verificabili via via nel tempo. Il momento utile a partire da quale il fornitore poteva esercitare il proprio diritto al pagamento delle somme corrispondenti al
7 maggior consumo coincide con quello della scoperta del prelievo illecito di energia elettrica, dunque, la prescrizione non poteva che decorrere dal giugno 2014 e l'eccezione andava, in ogni caso, respinta.
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta il rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'originaria opponente (più propriamente difetto di titolarità), in ragione della carenza in atti di contratto di fornitura di energia elettrica, dunque, anche il tempo in cui era iniziata la fornitura sarebbe rimasto privo di riscontro probatorio.
aveva l'onere di provare la fonte negoziale e non vi Controparte_1 avrebbe adempiuto: insufficiente, a tal fine, il verbale di accertamento del Distributore.
Anche tale doglianza va respinta.
La non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di Parte_1 fornitura e, anzi, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiaramente affermato “l'opponente ha sempre pagato quanto dovuto e richiesto” (pag. 5 opposizione), implicitamente riconoscendo l'esistenza del contratto di somministrazione, il quale non richiede la forma scritta ad substantiam.
Neanche con memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 cpc l'esistenza del contratto, ovvero la sua decorrenza, sono stati negati o contestati dall'opponente, la quale si è limitata ad affermare che il (legale rappresentante) non fosse il titolare del Parte_2 contratto di fornitura, il che non equivale a contestare che lo fosse la società.
Il Tribunale, pertanto, correttamente applicando il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 cpc, ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio e la sua decorrenza.
Con terzo motivo di gravame la difesa appellante lamenta che sarebbe carente la prova del quantum in termini di prova della correttezza degli importi, del metodo utilizzato e dell'inizio del ricalcolo effettuato, che doveva essere fornita dall'opposta, attrice in senso sostanziale.
Anche tale doglianza non è fondata.
ha prodotto il calcolo dei consumi fatturati, in una Controparte_1 con il calcolo dell'energia effettivamente prelevata così come rilevati dal Distributore, soggetto pubblico terzo rispetto alle parti, palesando chiaramente il criterio di calcolo,
8 peraltro anche richiamato dal Tribunale in sentenza, ovvero applicando ai consumi storici una maggiorazione del 30%, percentuale accertata dai verificatori quale minor registrazione dei consumi a causa della manomissione, mediante semplice calcolo matematico.
La società fruente l'energia si è limitata a una generica contestazione mentre, versandosi, lo si ripete, in ipotesi di manomissione del contatore, sarebbe stato suo onere fornire prova dell'erroneità del calcolo in ragione di minore effettivi consumi.
Il motivo va, dunque, respinto al pari del quarto motivo di impugnazione, col quale la difesa appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto in sentenza dell'esito della ctu disposta nel corso del giudizio, dalla quale era emersa una stima di consumi da parte dell'esercizio commerciale pari a 39.656 kWh in luogo dei 60.281
kWh calcolati e addebitati dal fornitore. Il Tribunale non avrebbe neanche palesato, come sarebbe stato suo obbligo, le ragioni per le quali aveva ritenuto discostarsi dalle valutazioni del ctu.
Risulta, in effetti, che nel precedente grado di giudizio sia stato conferito incarico a consulente tecnico al fine di accertare “se i consumi fatturati dall'
[...] siano congrui e, in caso di risposta negativa, li ridetermini tenendo Controparte_2 conto dell'uso dell'immobile (e relativi gg di chiusura dell'attività), degli elettrodomestici e corpi illuminanti ivi contenuti, come da verbale di verifica redatto dagli incaricati in atti”. CP_2
L'ausiliario del giudice dava corso alle operazioni peritali mediante due accessi presso la in data 14 novembre 2019 e 16 gennaio 2020, Parte_1 verificando gli apparati presenti ed effettuava una stima, sulla base dei giorni di calendario di generale apertura e chiusura delle attività, secondo le festività e un periodo di ferie stimato in 14 gg, nonché sulla base di un utilizzo delle attrezzature, valutato, per i frigoriferi, costante mentre per altri apparati in due o tre ore giornaliere, pervenendo a un calcolo di consumo medio inferiore al ricalcolo effettuato dal
Distributore, sulla base del quale ha richiesto il pagamento Controparte_1 oggetto di giudizio.
Pur non avendo il Tribunale operato alcun riferimento alla ctu, va osservato come la stima dell'ausiliario, effettuata a distanza di quasi sei anni dall'accertamento, senza che fosse possibile avere contezza dei macchinari e della loro tipologia, in termini di
9 efficienza energetica, presenti all'epoca dei fatti, e fondata su una stima di utilizzazione non basata su alcun criterio oggettivo, sia di gran lunga meno attendibile – se non addirittura inutile – rispetto al preciso calcolo matematico col quale il distributore, verificata la concreta minore misurazione del 30% da parte dei tecnici accertatori, ha maggiorato della medesima percentuale l'energia che risultava effettivamente misurata e fatturata nel corso degli anni.
La decisione, dunque, così integrata la motivazione, è sul punto corretta e va confermata.
Con quinto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante argomenta che erroneamente il primo giudice avrebbe escluso l'applicabilità dell'art. 10 della delibera
Arera 200/99, che prevede, in caso di incertezza del momento iniziale nel quale si è verificato il guasto, come la ricostruzione dei consumi non possa superare i 365 gg dalla data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura, criterio che, ai sensi dell'art. 16 del va applicato anche in caso di prelievi irregolari. CP_4
Il motivo presenta profili di inammissibilità poiché non si confronta puntualmente con le ragioni sottese alla decisione. Il Tribunale ha, difatti, escluso l'applicabilità dell'art. 10, non in ragione della sola circostanza che si trattasse di prelievo irregolare bensì poiché ha ritenuto provato il prelievo irregolare a far data dal 2009.
In ogni, anche su tale ultimo punto, va rilevato che ha Controparte_1 dedotto di aver effettuato la ricostruzione nel quinquennio antecedente, producendo la ricostruzione e ricalcolo del Distributore, senza che, in tale intervallo di tempo venisse rilevata alcuna significativa variazione dei prelievi, a dimostrazione della circostanza che la manomissione era in essere per tutto il periodo oggetto di ricostruzione.
Anche in questo caso, nessuna specifica contestazione è stata mossa dalla società fruitrice, dovendo, pertanto, sulla base del principio di non contestazione, ritenersi provato il fatto dedotto, rispetto al quale non neanche Parte_1 offerto alcuna prova contraria.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 11.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle
10 parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrisponde scaglione tariffario di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00, determinandole in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord numero 1990 pubblicata il 6 luglio 2021, proposto da Parte_1 nei confronti di , così dispone:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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