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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2026/2023 R.G.
promossa da:
, Parte_1
nata a [...] il [...], C.F.: residente in [...] Mela n.9 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Silluzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via E. D'Angiò n.2;
opponente
contro
:
Controparte_1
(già in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia CP_1
Mestre, via Terraglio n. 63, PI , e per essa quale mandataria, la P.IVA_1 Controparte_2 con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già , rappresentata e difesa
[...] CP_3 dell'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122 Milano (MI);
opposto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 19.5.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Catania, nel procedimento R.G. n.
13231/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di € 19.534,33, gli interessi come determinati in domanda, le spese della procedura di ingiunzione oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. Ciò in virtù del credito scaturente da due contratti di finanziamento del 20.9.2017 e del 03/11/2018 stipulati dalla sig.ra con la Findomestic s.p.a. Pt_1 L'opponente contestava, in via preliminare, che l'azione monitoria era stata esperita senza previo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs.
28/2010 e, conseguentemente, chiedeva di dichiarare improcedibile la domanda azionata con il ricorso, con revoca del titolo monitorio. Sempre in via preliminare, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e la prescrizione del diritto di credito dell'opposto, per non essere intervenuto un efficace atto interruttivo della stessa. Subordinatamente alle eccezioni preliminari, l'opponente chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare che il contratto fosse stato stipulato con previsione di interessi usurari e, conseguentemente, di dichiarare che nessuna somma fosse dovuta per interessi;
di accertare e dichiarare la natura abusiva delle clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del contraente, con conseguente nullità delle stesse.
Costituitasi in data 14 settembre 2023, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da controparte;
la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'inadempimento allegati dall'opposta. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché la concessione del termine per il tentativo obbligatorio di mediazione. Chiedeva, nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente istruttore rinviava all'udienza di discussione del 19.5.2025, assegnando alle parti 1) termine di giorni 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All'udienza del 19.5.2025, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- quinquies, comma 1 c.p.c.
************
pagina 2 di 6 L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della opposta è infondata. Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere specificamente provata.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è necessario la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione personale al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Nel caso di specie, dall'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, risulta che parte opposta ha fornito idonea prova dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nella operazione di cessione del 13/12/2021 intercorsa tra la originaria creditrice e la opposta Controparte_4 cessionaria e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva Controparte_1 (doc. 4 monitorio). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, l'originaria creditrice ha comunicato al debitore opponente di avere ceduto tutti i crediti Controparte_4 vantati da , e tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a Controparte_4 garanzia del pagamento degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi, a (doc. 5 monitorio). Controparte_1
In via preliminare, è altresì infondata l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere con il ricorso monitorio dall'opposta. È opportuno evidenziare che al contratto di finanziamento si deve applicare la disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813 e seg. c.c. Il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c., per il quale "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede un termine quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi) la Cassazione ha evidenziato che "La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994).
Sul dies a quo della prescrizione, giurisprudenza consolidata ormai si attesta su quanto stabilito dalla
Cassazione per la quale "nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto
pagina 3 di 6 di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass. Sez. 3, sent. n.2301 del 06/02/2004).
La ratio consiste nel fatto che, sebbene vi sia stato un accordo di rateizzazione (come normalmente avviene) del finanziamento, non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, come ad esempio avviene nel caso delle retribuzioni ed altri oneri accessori derivanti dal rapporto di lavoro, ove le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre. La rateizzazione consiste semplicemente in una modalità agevolata di adempimento per il debitore, ma sempre avente ad oggetto un unico debito, dato dal capitale più gli interessi pattuiti. Dunque, il termine di prescrizione ordinario contrattuale decennale che "inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata" (Cass. Sez. 3, sent. n.17798 del 30/08/2011), non può, nel caso di specie, considerarsi interamente decorso.
Infatti, è pacifico, in quanto non specificamente contestato da parte opponente, che il primo finanziamento (doc. 3 del fascicolo monitorio), stipulato in data 3 novembre 2018, prevedeva il rimborso della somma in 60 rate mensili per una durata di 5 anni, per cui il termine prescrizionale avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dal novembre 2023, con conseguente decorso del termine di prescrizione nel 2033. Anche per il secondo finanziamento, il diritto di credito dell'opposto non è da considerarsi prescritto posto che il contratto (doc. 9 del fascicolo monitorio), stipulato in data 20 settembre 2017, prevedeva il rimborso della somma in 120 rate mensili per una durata di 10 anni, per cui il termine prescrizionale avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dal settembre 2027, con conseguente decorso del termine di prescrizione nel 2037.
In ogni caso, con la diffida ad adempiere, inviata mediante raccomandata a/r del 13/12/2021, l'opposta ha interrotto il termine di prescrizione, rivestendo la detta diffida i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 cod. civ. ed essendo idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, u.c. c.c.
Nel merito deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
In particolare, l'opponente non ha contestato l'importo ingiunto, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione di conformità ex art. 50 TUB. Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale:
“...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento
pagina 4 di 6 dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la
“non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Parte opponente si è limitata a dedurre l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca e la vessatorietà di talune clausole in modo assolutamente generico oltreché a richiedere una c.t.u. per il ricalcolo del dovuto.
Con riguardo alla usurarietà dei tassi di interesse, è necessario evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), fermo restando che, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, in virtù del principio "Iura novit curia", essi devono essere conosciuti dal giudice a prescindere dalle allegazioni di parte, ma ciò non esonera il debitore a fornire i sopracitati elementi a sostegno della propria pretesa.
Anche con riguardo alla vessatorietà delle clausole, parte opponente ha omesso qualsivoglia elemento a sostegno della propria eccezione di nullità, in spregio al riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del combinato disposto degli articoli 33 e 36 cod. consumo, i quali, con riferimento alle clausole abusive inserite nei contratti dei consumatori, prevedono una tripartizione del regime di prova a seconda del contenuto della clausola contrattuale invocato dal consumatore. Infine, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente avrebbe assunto carattere esplorativo, mirando una tale istanza ad eludere la carenza della prova dell'adempimento o del suo carattere non imputabile, ovvero la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ciò posto, rigettati i motivi di opposizione, relativamente alle somme oggetto di ingiunzione, parte opponente non ha dimostrato di avere adempiuto integralmente ovvero l'esistenza di ulteriori fatti modificativi o estintivi della obbligazione, in spregio all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. Ne deriva l'integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2026/2023, così decide:
pagina 5 di 6 - rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare, in favore della € 3.300,00 per spese di Parte_1 Controparte_1 lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2026/2023 R.G.
promossa da:
, Parte_1
nata a [...] il [...], C.F.: residente in [...] Mela n.9 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Silluzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via E. D'Angiò n.2;
opponente
contro
:
Controparte_1
(già in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia CP_1
Mestre, via Terraglio n. 63, PI , e per essa quale mandataria, la P.IVA_1 Controparte_2 con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già , rappresentata e difesa
[...] CP_3 dell'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122 Milano (MI);
opposto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 19.5.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2023 emesso dal Tribunale di Catania, nel procedimento R.G. n.
13231/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di € 19.534,33, gli interessi come determinati in domanda, le spese della procedura di ingiunzione oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. Ciò in virtù del credito scaturente da due contratti di finanziamento del 20.9.2017 e del 03/11/2018 stipulati dalla sig.ra con la Findomestic s.p.a. Pt_1 L'opponente contestava, in via preliminare, che l'azione monitoria era stata esperita senza previo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs.
28/2010 e, conseguentemente, chiedeva di dichiarare improcedibile la domanda azionata con il ricorso, con revoca del titolo monitorio. Sempre in via preliminare, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e la prescrizione del diritto di credito dell'opposto, per non essere intervenuto un efficace atto interruttivo della stessa. Subordinatamente alle eccezioni preliminari, l'opponente chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare che il contratto fosse stato stipulato con previsione di interessi usurari e, conseguentemente, di dichiarare che nessuna somma fosse dovuta per interessi;
di accertare e dichiarare la natura abusiva delle clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del contraente, con conseguente nullità delle stesse.
Costituitasi in data 14 settembre 2023, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da controparte;
la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'inadempimento allegati dall'opposta. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché la concessione del termine per il tentativo obbligatorio di mediazione. Chiedeva, nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente istruttore rinviava all'udienza di discussione del 19.5.2025, assegnando alle parti 1) termine di giorni 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All'udienza del 19.5.2025, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- quinquies, comma 1 c.p.c.
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pagina 2 di 6 L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della opposta è infondata. Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere specificamente provata.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è necessario la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione personale al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Nel caso di specie, dall'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, risulta che parte opposta ha fornito idonea prova dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nella operazione di cessione del 13/12/2021 intercorsa tra la originaria creditrice e la opposta Controparte_4 cessionaria e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva Controparte_1 (doc. 4 monitorio). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, l'originaria creditrice ha comunicato al debitore opponente di avere ceduto tutti i crediti Controparte_4 vantati da , e tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a Controparte_4 garanzia del pagamento degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi, a (doc. 5 monitorio). Controparte_1
In via preliminare, è altresì infondata l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere l'estinzione per prescrizione del diritto fatto valere con il ricorso monitorio dall'opposta. È opportuno evidenziare che al contratto di finanziamento si deve applicare la disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813 e seg. c.c. Il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c., per il quale "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede un termine quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi) la Cassazione ha evidenziato che "La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994).
Sul dies a quo della prescrizione, giurisprudenza consolidata ormai si attesta su quanto stabilito dalla
Cassazione per la quale "nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto
pagina 3 di 6 di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass. Sez. 3, sent. n.2301 del 06/02/2004).
La ratio consiste nel fatto che, sebbene vi sia stato un accordo di rateizzazione (come normalmente avviene) del finanziamento, non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, come ad esempio avviene nel caso delle retribuzioni ed altri oneri accessori derivanti dal rapporto di lavoro, ove le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre. La rateizzazione consiste semplicemente in una modalità agevolata di adempimento per il debitore, ma sempre avente ad oggetto un unico debito, dato dal capitale più gli interessi pattuiti. Dunque, il termine di prescrizione ordinario contrattuale decennale che "inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata" (Cass. Sez. 3, sent. n.17798 del 30/08/2011), non può, nel caso di specie, considerarsi interamente decorso.
Infatti, è pacifico, in quanto non specificamente contestato da parte opponente, che il primo finanziamento (doc. 3 del fascicolo monitorio), stipulato in data 3 novembre 2018, prevedeva il rimborso della somma in 60 rate mensili per una durata di 5 anni, per cui il termine prescrizionale avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dal novembre 2023, con conseguente decorso del termine di prescrizione nel 2033. Anche per il secondo finanziamento, il diritto di credito dell'opposto non è da considerarsi prescritto posto che il contratto (doc. 9 del fascicolo monitorio), stipulato in data 20 settembre 2017, prevedeva il rimborso della somma in 120 rate mensili per una durata di 10 anni, per cui il termine prescrizionale avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dal settembre 2027, con conseguente decorso del termine di prescrizione nel 2037.
In ogni caso, con la diffida ad adempiere, inviata mediante raccomandata a/r del 13/12/2021, l'opposta ha interrotto il termine di prescrizione, rivestendo la detta diffida i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 cod. civ. ed essendo idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, u.c. c.c.
Nel merito deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
In particolare, l'opponente non ha contestato l'importo ingiunto, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione di conformità ex art. 50 TUB. Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale:
“...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento
pagina 4 di 6 dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la
“non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Parte opponente si è limitata a dedurre l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca e la vessatorietà di talune clausole in modo assolutamente generico oltreché a richiedere una c.t.u. per il ricalcolo del dovuto.
Con riguardo alla usurarietà dei tassi di interesse, è necessario evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), fermo restando che, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, in virtù del principio "Iura novit curia", essi devono essere conosciuti dal giudice a prescindere dalle allegazioni di parte, ma ciò non esonera il debitore a fornire i sopracitati elementi a sostegno della propria pretesa.
Anche con riguardo alla vessatorietà delle clausole, parte opponente ha omesso qualsivoglia elemento a sostegno della propria eccezione di nullità, in spregio al riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del combinato disposto degli articoli 33 e 36 cod. consumo, i quali, con riferimento alle clausole abusive inserite nei contratti dei consumatori, prevedono una tripartizione del regime di prova a seconda del contenuto della clausola contrattuale invocato dal consumatore. Infine, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente avrebbe assunto carattere esplorativo, mirando una tale istanza ad eludere la carenza della prova dell'adempimento o del suo carattere non imputabile, ovvero la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ciò posto, rigettati i motivi di opposizione, relativamente alle somme oggetto di ingiunzione, parte opponente non ha dimostrato di avere adempiuto integralmente ovvero l'esistenza di ulteriori fatti modificativi o estintivi della obbligazione, in spregio all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c. Ne deriva l'integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2026/2023, così decide:
pagina 5 di 6 - rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare, in favore della € 3.300,00 per spese di Parte_1 Controparte_1 lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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