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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 1092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicovaro, Via Licinese, n. 1/C, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandra Moreschini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Circ.ne Clodia, n. 179, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Alessandro Digiorgio, che la rappresenta e difende, giusta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in San Gregorio da Sassola, in data 18.05.2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A,
Anno 2003), da cui sono nate le figlie (in data 05.10.2003) e (in data Per_1 Per_2
02.09.2005). 2
All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione al
Collegio, con rinuncia delle parti costituite ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In particolare, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
- Pronuncia di separazione;
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 440,00
(Euro 220,00 per ciascuna figlia), oltre adeguamento annuale secondo gli Indici
Istat come per legge;
- Ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Accordo tra le parti in ordine all'utilizzo del canone di locazione percepito in relazione all'immobile di Cerreto, Via Costa Sole, n. 39, per il pagamento delle rate del mutuo relativo al medesimo immobile, con differenza da integrare per pari quote tra le parti;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in San Gregorio da Sassola, in data 18.05.2003;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di San Gregorio da Sassola (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2003); 3
- determina le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 1092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicovaro, Via Licinese, n. 1/C, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandra Moreschini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Circ.ne Clodia, n. 179, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Alessandro Digiorgio, che la rappresenta e difende, giusta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in San Gregorio da Sassola, in data 18.05.2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A,
Anno 2003), da cui sono nate le figlie (in data 05.10.2003) e (in data Per_1 Per_2
02.09.2005). 2
All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione al
Collegio, con rinuncia delle parti costituite ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
In particolare, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
- Pronuncia di separazione;
- Contributo del padre al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 440,00
(Euro 220,00 per ciascuna figlia), oltre adeguamento annuale secondo gli Indici
Istat come per legge;
- Ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Accordo tra le parti in ordine all'utilizzo del canone di locazione percepito in relazione all'immobile di Cerreto, Via Costa Sole, n. 39, per il pagamento delle rate del mutuo relativo al medesimo immobile, con differenza da integrare per pari quote tra le parti;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in San Gregorio da Sassola, in data 18.05.2003;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di San Gregorio da Sassola (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2003); 3
- determina le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai