Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7276
CASS
Sentenza 10 luglio 1999

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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l'art. 1 legge 27 maggio 1929, n. 810, e l'art. 17 legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui tali norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo, agli effetti civili, il provvedimento ecclesiastico di dispensa dal matrimonio rato e non consumato ed ordinarne l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio, sono venute meno le norme che davano rilevanza nell'ordinamento statale alla detta dispensa ecclesiastica, e di conseguenza la pretesa di far valere agli effetti civili tale causa di scioglimento del matrimonio canonico non ha più tutela giudiziale sicché la domanda relativa è assolutamente improponibile; ne' rilevano in senso contrario le modifiche al Concordato lateranense di cui alla legge 25 marzo 1985 n. 121, che non contiene alcun riferimento all'esecutività agli effetti civili dei suddetti provvedimenti di dispensa, ne' la nuova disciplina di diritto internazionale privato, che ha lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. (Nella specie al S.C., nell'affermare il suddetto principio di diritto, ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che, ritenendo che il provvedimento di dispensa fosse assimilabile ad una sentenza straniera, aveva accolto la domanda di delibazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7276
    Data del deposito : 10 luglio 1999

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