Art. 2.
Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B , determinate ai sensi dell'art. 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente e' considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo art. 4.
Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento piu' favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, e' concesso il trattamento economico come appresso modificato:
a) meta' degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B , nei vari territori, abbiano prestato dieci o piu' anni di servizio;
b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.
Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:
1) stipendio o paga;
2) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;
3) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;
4) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;
5) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;
6) indennita' di carovita; con decorrenza dal 1 ottobre 1945.
Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.
Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B , determinate ai sensi dell'art. 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente e' considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo art. 4.
Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento piu' favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, e' concesso il trattamento economico come appresso modificato:
a) meta' degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B , nei vari territori, abbiano prestato dieci o piu' anni di servizio;
b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.
Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:
1) stipendio o paga;
2) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;
3) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;
4) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;
5) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;
6) indennita' di carovita; con decorrenza dal 1 ottobre 1945.
Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.