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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2248/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ripa Andrea, come da procura alle liti in atti;
- attore -
contro
(C.F. ) e C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI: il procuratore di parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
, premesso di essere proprietaria di un appartamento, più giardino, al piano terra di un Parte_1 condominio di due piani composto da quattro unità immobiliari, due al piano terra e due al primo, sito in Rimini, via Pegaso n. 79/c, esponeva che l'accesso ai due appartamenti siti al piano terra e ad uno dei due siti al primo piano avveniva attraverso un corridoio esterno comune alle predette unità immobiliari, largo circa un metro, in cui e proprietari e Controparte_1 Controparte_2 residenti nell'appartamento sovrastante il suo, parcheggiavano costantemente le loro tre biciclette, più precisamente: due nella porzione antistante l'ingresso della sua abitazione e a ridosso della scala di accesso al loro appartamento (sito al primo piano), assicurandole tramite una catena ad un anello metallico dai medesimi infisso nella pavimentazione;
la terza nella porzione antistante l'ingresso alla corte esterna di proprietà della stessa, assicurandola con una catena al palo di sostegno della recinzione di confine.
L'odierna attrice rappresentava che la condotta di e le Controparte_1 Controparte_2 impediva di accedere al giardino di sua proprietà attraverso il relativo cancello di ingresso e che, durante il periodo invernale, la sosta diventava permanente e la porzione di corridoio comune da area di sosta diventava area di deposito/rimessaggio.
Evidenziato il contrasto della condotta dei convenuti con quanto stabilito dall'art. 1102 c.c., la Pt_1 conveniva in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Tenuto conto della conformazione naturale e delle ridotte dimensioni del corridoio comune in controversia e previo accertamento e declaratoria della destinazione naturale dello stesso a camminamento per il libero accesso all'ingresso degli appartamenti al piano terra
(subb. 5 e 10), tra cui quello dell'attrice, e di quello al primo piano dei convenuti (sub. 12), voglia il
Sig. Giudice Unico dell'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere e dichiarare illegittimo, per violazione dell'art. 1102 cod. civ., il denunciato uso di parcheggio di biciclette che ne fanno in parte i convenuti, condannare conseguentemente gli stessi a dismettere tale uso e a rimuovere l'anello di ancoraggio delle biciclette infisso al suolo;
condannare i convenuti al risarcimento del danno, dal liquidarsi a norma dell'art. 1226 cod. civ. in via equitativa, patito dall'attrice da oltre un anno e consistente nella compromissione del diritto di poter accedere liberamente alla sua proprietà attraverso l'area comune a ciò destinata. Con vittoria delle spese di lite”.
pagina 2 di 4 Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'odierna attrice, “dato preliminarmente atto che nei primi giorni di novembre 2022 (a seguito della notifica della citazione in data 30.06.2022 e della conseguente iscrizione della causa a ruolo eseguita il 15.07.2022, a ridosso della prima udienza indicata nell'atto di citazione per il 29.11.2022) le parti convenute hanno dismesso il denunciato abuso ex art. 1102 c.c.”, così modificava le proprie conclusioni: “Tenuto conto della conformazione naturale
e delle ridotte dimensioni del corridoio comune in controversia, e previo accertamento e declaratoria della destinazione naturale dello stesso a camminamento per il libero accesso all'ingresso degli appartamenti al piano terra (subb. 5 e 10), tra cui quello dell'attrice, e di quello al primo piano dei convenuti (sub. 12), voglia il Sig. Giudice Unico dell'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere e dichiarare illegittimo, per violazione dell'art. 1102 cod. civ., il denunciato uso di parcheggio di biciclette che ne hanno fatto in parte i convenuti fino alla dismissione volontaria come sopra riferita, e preso e dato atto di tale dismissione, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente al predetto illegittimo uso della parte comune, ritenendo e dichiarando le parti convenute virtualmente soccombenti nella presente azione, e conseguentemente condannarle al risarcimento del danno - da liquidarsi a norma dell'art. 1226 cod. civ. necessariamente in via equitativa - patito dall'attrice da oltre un anno e consistente nella compromissione del diritto di poter accedere liberamente alla sua proprietà attraverso l'area comune a ciò destinata. Con vittoria delle spese di lite”.
Tanto premesso, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
Per pacifica giurisprudenza, “quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà” (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424;
Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Ne discende che, ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti
(così, anche Cass. 1738/2022 conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).
I comproprietari, quindi, possono conseguire a titolo risarcitorio l'equivalente pro-quota dei frutti civili che, in mancanza di altri idonei parametri, possono essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. pagina 3 di 4 Orbene, nel caso di specie, l'odierna attrice non ha fornito alcun elemento utile ai fini della quantificazione del danno dalla stessa lamentato, limitandosi ad invocare la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al riguardo, deve evidenziarsi come la parte abbia l'onere di allegare ogni elemento utile non solo a dimostrare l'effettivo verificarsi del danno ma, altresì, a determinarne l'ammontare ed eventuali carenze non possono essere poi superate invocando la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. che non esonera il danneggiato dall'onere di fornire gli elementi probatori e di comunicare i dati di fatto in suo possesso al fine della determinazione del danno che sia il più possibile precisa (cfr. sul punto Cass.
n. 20889/2016: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre”).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2248/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 19 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ripa Andrea, come da procura alle liti in atti;
- attore -
contro
(C.F. ) e C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI: il procuratore di parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
, premesso di essere proprietaria di un appartamento, più giardino, al piano terra di un Parte_1 condominio di due piani composto da quattro unità immobiliari, due al piano terra e due al primo, sito in Rimini, via Pegaso n. 79/c, esponeva che l'accesso ai due appartamenti siti al piano terra e ad uno dei due siti al primo piano avveniva attraverso un corridoio esterno comune alle predette unità immobiliari, largo circa un metro, in cui e proprietari e Controparte_1 Controparte_2 residenti nell'appartamento sovrastante il suo, parcheggiavano costantemente le loro tre biciclette, più precisamente: due nella porzione antistante l'ingresso della sua abitazione e a ridosso della scala di accesso al loro appartamento (sito al primo piano), assicurandole tramite una catena ad un anello metallico dai medesimi infisso nella pavimentazione;
la terza nella porzione antistante l'ingresso alla corte esterna di proprietà della stessa, assicurandola con una catena al palo di sostegno della recinzione di confine.
L'odierna attrice rappresentava che la condotta di e le Controparte_1 Controparte_2 impediva di accedere al giardino di sua proprietà attraverso il relativo cancello di ingresso e che, durante il periodo invernale, la sosta diventava permanente e la porzione di corridoio comune da area di sosta diventava area di deposito/rimessaggio.
Evidenziato il contrasto della condotta dei convenuti con quanto stabilito dall'art. 1102 c.c., la Pt_1 conveniva in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Tenuto conto della conformazione naturale e delle ridotte dimensioni del corridoio comune in controversia e previo accertamento e declaratoria della destinazione naturale dello stesso a camminamento per il libero accesso all'ingresso degli appartamenti al piano terra
(subb. 5 e 10), tra cui quello dell'attrice, e di quello al primo piano dei convenuti (sub. 12), voglia il
Sig. Giudice Unico dell'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere e dichiarare illegittimo, per violazione dell'art. 1102 cod. civ., il denunciato uso di parcheggio di biciclette che ne fanno in parte i convenuti, condannare conseguentemente gli stessi a dismettere tale uso e a rimuovere l'anello di ancoraggio delle biciclette infisso al suolo;
condannare i convenuti al risarcimento del danno, dal liquidarsi a norma dell'art. 1226 cod. civ. in via equitativa, patito dall'attrice da oltre un anno e consistente nella compromissione del diritto di poter accedere liberamente alla sua proprietà attraverso l'area comune a ciò destinata. Con vittoria delle spese di lite”.
pagina 2 di 4 Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'odierna attrice, “dato preliminarmente atto che nei primi giorni di novembre 2022 (a seguito della notifica della citazione in data 30.06.2022 e della conseguente iscrizione della causa a ruolo eseguita il 15.07.2022, a ridosso della prima udienza indicata nell'atto di citazione per il 29.11.2022) le parti convenute hanno dismesso il denunciato abuso ex art. 1102 c.c.”, così modificava le proprie conclusioni: “Tenuto conto della conformazione naturale
e delle ridotte dimensioni del corridoio comune in controversia, e previo accertamento e declaratoria della destinazione naturale dello stesso a camminamento per il libero accesso all'ingresso degli appartamenti al piano terra (subb. 5 e 10), tra cui quello dell'attrice, e di quello al primo piano dei convenuti (sub. 12), voglia il Sig. Giudice Unico dell'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere e dichiarare illegittimo, per violazione dell'art. 1102 cod. civ., il denunciato uso di parcheggio di biciclette che ne hanno fatto in parte i convenuti fino alla dismissione volontaria come sopra riferita, e preso e dato atto di tale dismissione, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente al predetto illegittimo uso della parte comune, ritenendo e dichiarando le parti convenute virtualmente soccombenti nella presente azione, e conseguentemente condannarle al risarcimento del danno - da liquidarsi a norma dell'art. 1226 cod. civ. necessariamente in via equitativa - patito dall'attrice da oltre un anno e consistente nella compromissione del diritto di poter accedere liberamente alla sua proprietà attraverso l'area comune a ciò destinata. Con vittoria delle spese di lite”.
Tanto premesso, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
Per pacifica giurisprudenza, “quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà” (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424;
Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Ne discende che, ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti
(così, anche Cass. 1738/2022 conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).
I comproprietari, quindi, possono conseguire a titolo risarcitorio l'equivalente pro-quota dei frutti civili che, in mancanza di altri idonei parametri, possono essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. pagina 3 di 4 Orbene, nel caso di specie, l'odierna attrice non ha fornito alcun elemento utile ai fini della quantificazione del danno dalla stessa lamentato, limitandosi ad invocare la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al riguardo, deve evidenziarsi come la parte abbia l'onere di allegare ogni elemento utile non solo a dimostrare l'effettivo verificarsi del danno ma, altresì, a determinarne l'ammontare ed eventuali carenze non possono essere poi superate invocando la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. che non esonera il danneggiato dall'onere di fornire gli elementi probatori e di comunicare i dati di fatto in suo possesso al fine della determinazione del danno che sia il più possibile precisa (cfr. sul punto Cass.
n. 20889/2016: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre”).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2248/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 19 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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